Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il 5 febbraio 2013  (del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri).

 

 

(GU n. 9 del 27.2.2013)

 

    Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in  carica, rappresentato e difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato  C.F. ..., Pec  ...,  presso  i  cui

uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;

    Contro Regione Marche, in persona  del  Presidente  della  Giunta Regionale  pro  tempore,  per  la  declaratoria   di   illegittimita' costituzionale degli artt. 25, comma 5, 28 e  38  della  legge  della Regione Marche n. 37 del 27 novembre 2012,  intitolata  "Assestamento del bilancio 2012" pubblicata nel B.U. Marche  3  dicembre  2012,  n. 115, supplemento n. 5, per contrasto con gli artt. 3, 81, comma 4, 97 ,117, comma 3, e 120 della Costituzione e cio' a seguita ed in  forza della delibera di impugnativa  assunta  dal  Consiglio  dei  Ministri nella seduta del. 22 gennaio 2013.

    1. La legge n. 37 del  27  novembre  2012,  pubblicata  nel  B.U. Marche 3 dicembre 2012, n.  115,  con  la  quale  la  Regione  Marche approva l'"Assestamento del bilancio 2012", contiene  tre  norme,  le quali presentano profili di illegittimita' costituzionale.

    1)  L'articolo  25  -  intitolato  "utilizzo  delle   graduatorie concorsuali" - al comma 5 prevede che "l'efficacia delle  graduatorie dei concorsi  pubblici  di  assistente  amministrativo  categoria  C, banditi dall'ASUR e pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione Marche n. 59 del 18 giugno 2009, e' prorogata  fino  al  31  dicembre 2015".

    Tale disposizione, in quanto proroga  il  termine  dell'efficacia delle graduatorie fino al 31 dicembre 2015, si pone in contrasto  con l'art. 1, comma 388, della L. 24 dicembre  2012  n.228  (Allegato  2, tabella 2, punto  24),  che  fissa  il  termine  di  efficacia  delle graduatorie per tutte le pubbliche amministrazioni al 30 giugno 2013.

    La disposizione regionale, pertanto, nel prevedere un termine  di validita' della suddetta graduatoria diverso e  piu'  lungo  rispetto alla  normativa  statale  di  riferimento  per  tutte  le   Pubbliche amministrazioni, viola i principi  di  uguaglianza,  imparzialita'  e buon andamento di cui  agli  articoli  3  e  97  della  Costituzione, nonche' i principi stabiliti  dall'articolo  117  terzo  comma  della Costituzione, nell'ottica del coordinamento della  finanza  pubblica, cui la Regione, pur  nel  rispetto  della  sua  autonomia,  non  puo' derogare.

    2) L'articolo 28 - intitolato "modifiche della legge regionale n. 20/2001" - al comma 1 prevede che in tale legge regionale (contenente norme in materia di organizzazione e  di  personale  della  Regione), all'art. 14 (disciplinante la Scuola regionale  di  formazione  della pubblica amministrazione) dopo il comma primo sia aggiunto il comma l

bis, il quale dispone che "... puo'  partecipare  alle  attivita'  di aggiornamento e di riqualificazione del personale regionale anche  il personale di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni".

    Tale disposizione,  in  quanto  estende  la  partecipazione  alle attivita'  espletate  dalle  scuole  regionali  di  formazione  della Pubblica amministrazione  a  soggetti  diversi  dal  personale  della Pubblica amministrazione stessa, si pone in contrasto:

    con l'art. 81 comma 4 della Costituzione, perche' , in violazione del principio, sancito in tale norma, secondo la  quale  "Ogni  altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare  i  mezzi  per farvi fronte, introduce oneri a carico della finanza  pubblica  senza la  previsione  dei  mezzi  finanziari  ner  far  fronte  alla  spesa prevista.

    con gli articoli 3 e  97  della  Costituzione,  perche'  viola  i principi, contenuti in tali norme, di  uguaglianza,  imparzialita'  e buon andamento,  nonche'  con  l'articolo  117,  terzo  comma,  della Costituzione, perche' viola il principio, contenuto  in  tale  norma,

del coordinamento della finanza  pubblica,  in  forza  del  quale  la Regione, pur nel rispetto della sua  autonomia,  non  puo'  apportare deroghe alla previsione delle leggi statali.

    3) L'articolo 38 - intitolato "modifiche della legge regionale n. 18/2009" - al comma 2 prevede che, in tale legge regionale,  all'art. 35 (Assestamento del bilancio 2009)  -  il  quale  al  secondo  comma dispone che "il ricavato dell'alienazione (dei  beni  immobili  delle

aziende sanitarie e dell'INRCA) e' destinato alla copertura del fondo regionale per il finanziamento del  servizio  sanitario  regionale  e costituisce debito verso l'amministrazione regionale"- dopo il  comma terzo, sia aggiunto il comma  3  ter  ,  il  quale  dispone  che  "le

plusvalenze derivanti dalle alienazioni immobiliari successive al  gennaio   2012...   non   costituiscono    debito    nei    confronti dell'amministrazione regionale ...".

    Tale  disposizione,  in  quanto  esclude  che  dette  plusvalenze costituiscano debito nei confronti dell'amministrazione regionale  (e siano utilizzate dagli enti del  Servizio  Sanitario  Regionale),  si pone in contrasto con l'art. 29,  comma  1,  lett.  c),  del  decreto legislativo n. 118/2011, il quale stabilisce  che  le  disponibilita' generate  dalle  dismissioni  di  immobilizzazioni  degli  enti   del servizio sanitario nazionale devono essere destinate al finanziamento di nuovi investimenti, costituendo una riserva del  patrimonio  netto

fino a quando non si realizzi la predetta finalizzazione.

    Ne consegue che il citato articolo 38, in quanto determina  detto contrasto:

    viola l'articolo 117,  terzo  comma,  della  Costituzione  ,  che sancisce il  principio  del  coordinamento  della  finanza  pubblica, perche', ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto  legislativo n.118/2011,  le  disposizioni  di   cui   al   citato   articolo   29 costituiscono principi fondamentali di  coordinamento  della  finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della  Costituzionee sono finalizzate alla tutela dell'unita' economica;

    viola  l'art.  120  della  Costituzione,  il  quale  sancisce  il principio di unita' economica del Paese.

 

                              P. Q. M.

 

    Chiede che la Corte Ecc.ma voglia  dichiarare  costituzionalmente illegittimi gli articoli artt. 25, comma 5, 28 e 38 della legge della Regione Marche n. 37 del 27 novembre 2012, nelle parti  degli  stessi specificate in diritto, per contrasto con gli artt.3,  81,  comma  4,

97, 117, comma 3, e 120 della Costituzione.

    Si  depositeranno,  con  l'originale  notificato   del   presente ricorso:

    1) Estratto della deliberazione del C.d.M. del 22 gennaio 2013.

    2) Copia della legge impugnata.

    Roma, 30 gennaio 2013

 

                   L'Avvocato dello Stato: Mangia

 

Menu

Contenuti