N.   14  RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 marzo 2011.

 

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il  7  marzo  2011  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 

(GU n. 14 del 30-3-2011)


    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e
difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso  la  quale
ha il proprio domicilio in Roma alla via dei Portoghesi  n.  12,  nei
confronti della Regione Autonoma Valle  d'Aosta/  Vallee  d'Aoste  in
persona del Presidente della Giunta  Regionale  pro  tempore  per  la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 9, comma
1, della Legge Regionale Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste n.  40  del  10
dicembre 2010, recante «Disposizioni per la formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013). Modificazioni  di
leggi regionali», pubblicata nel B.U.R. n. 53 del 28  dicembre  2010,
giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 23 febbraio 2011. 
    Con la legge regionale n. 40 del 10 dicembre 2010, che consta  di
cinquantuno  articoli,  la  Regione  Autonoma  Valle   d'Aosta/Vallee
d'Aoste ha emanato le disposizioni per  la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale della Regione. 
    E' avviso del Governo che, con la norma denunciata  in  epigrafe,
la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste abbia ecceduto dalla
propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come
si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti 
 
                               Motivi 
 
1)  L'articolo  9,  comma  1,  della  Legge  Regione  Autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee  d'Aoste  viola  l'articolo  117,   comma   3,   della
Costituzione. 
    L'art.  9,  comma  1,  della   Legge   Regione   Autonoma   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste  dispone  che  «per  l'anno  2011,  la  Giunta
Regionale definisce, con propria deliberazione, contestualmente  alla
definizione del patto di stabilita' per  gli  enti  locali  e  previo
parere del Consiglio permanente degli enti locali, le misure  per  la
razionalizzazione  e  il  contenimento  della   spesa   relativa   al
personale, ivi compresa quella per il personale a tempo determinato o
utilizzato  mediante   convenzioni,   contratti   di   collaborazione
coordinata e continuativa o di somministrazione di lavoro,  la  quale
non puo' superare il 70  per  cento  della  spesa  sostenuta  per  le
medesime finalita' nell'anno 2009, salve eventuali  deroghe,  per  il
personale destinato ai servizi sociali rivolti agli anziani, per  gli
enti  che  abbiano  rispettato  le  disposizioni  regionali  per   la
razionalizzazione e il contenimento della spesa per il personale». 
    Tale disposizione, prevedendo che,  per  l'anno  2011,  la  spesa
relativa al personale, ivi compresa quella per il personale  a  tempo
determinato  o  utilizzato   mediante   convenzioni,   contratti   di
collaborazione coordinata e continuativa  o  di  somministrazione  di
lavoro, non puo'  superare  il  70  della  spesa  sostenuta  per  le
medesime finalita' nell'anno 2009, salve eventuali deroghe,  si  pone
in contrasto con i principi  previsti  dall'art.  9,  comma  28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, contenente le «Misure urgenti in
materia  di  stabilizzazione  finanziaria   e   di   competitivita'»,
convertito con modificazioni con la legge 30 luglio 2010, n. 122. 
    L'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/10 citato  stabilisce
che le amministrazioni pubbliche possono  avvalersi  di  personale  a
tempo  determinato  o  con  convenzioni  ovvero  con   contratti   di
collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento
della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno  2009  e  che
tali  «disposizioni  costituiscono  principi  generali  ai  fini  del
coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni,
le province autonome e gli enti del servizio sanitario nazionale». 
    Il legislatore regionale, quindi, elevando al 70 il limite delle
spese relative al personale, eccede dalla sua  competenza  statutaria
di cui agli artt. 2 e 3 dello Statuto di autonomia, di cui alla Legge
Costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  4,   violando   i   principi
fondamentali in materia di coordinamento della  finanza  pubblica  e,
conseguentemente, l'articolo 117, comma 3, della Costituzione. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si conclude perche' l'articolo 9, comma 1,  della  legge  Regione
Valle   d'Aosta/Vallee   d'Aoste   n.    40/2010    sia    dichiarata
costituzionalmente illegittima. 
    Si produce  l'estratto  della  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri del 23 febbraio 2011. 
        Roma, addi' 24 febbraio 2011 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Palmieri 
 

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