Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria l'11 ottobre 2012 (del  Presidente  della  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
(GU n. 46 del 21.11.2012) 
 
    Ricorso  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   (C.F.
…), rappresentata e difesa dall'Avvocatura  Generale  dello
Stato     (C.F.      …)      fax:            PEC:
…, presso i cui uffici domicilia  ex
lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 domicilia; 
    Contro Regione Liguria in persona  del  Presidente  della  Giunta
Regionale p.t.; 
    Avverso la legge regionale 30 luglio 2012,  n.  24,  di  modifica
della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13; 
    La legge regionale in epigrafe, che modifica la  legge  regionale
28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa
della costa, ripascimento degli arenili,  protezione  e  osservazione
dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e  porti)  per  la
salvaguardia dei litorali erosi dalle mareggiate, con  l'art.  1,  ha
inserito, nella legge regionale n. 13/1999, un nuovo articolo  8-bis,
rubricato  «Proroga  della  concessione  demaniali»,   del   seguente
tenore:«In caso di mareggiate e/o eventi atmosferici eccezionali, che
provochino danni agli stabilimenti balneari,  ai  beni  demaniali  ed
alle  relative  pertinenze  incamerare,  i  soggetti  titolari  delle
concessioni demaniali potranno eseguire a loro cure e  spese,  previa
intesa  con  gli  enti  interessati,  tutti  i  lavori  necessari  al
ripristino delle strutture ed a  protezione  degli  arenili;  in  tal
caso, le  concessioni  in  essere  saranno  prorogate,  tenuto  conto
dell'investimento effettuato, secondo un  regolamento  attuativo  che
sara' predisposto dalla Regione Liguria entro sei mesi dalla data  di
entrata in vigore della presente legge». 
    Ritiene  la  Presidenza  del  Consiglio  che  tale   disposizione
presenti profili di incostituzionalita' ai sensi dell'art. 127 Cost. 
    In  particolare  la  concessione  di  proroghe   di   concessioni
ulteriori rispetto a quella disposta, in via  transitoria,  dall'art.
1, comma 18, della legge n. 194 del 2009 (in attesa  della  revisione
della legislazione in materia di rilascio delle concessioni  di  beni
demaniali marittimi e con l'obiettivo di consentire  ai  titolari  di
stabilimenti balneari di completare l'ammortamento degli investimenti
nelle more del riordino della  materia)  contrasta  con  le  espresse
previsioni del diritto derivato dell'Unione europea e,  segnatamente,
con l'art.  12,  comma  2,  della  direttiva  12  dicembre  2006,  n.
20067123/CE  (Direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del   Consiglio
relativa ai servizi nel mercato interno), il  quale  vieta  qualsiasi
forma di automatismo che, alla  scadenza  del  rapporto  concessorio,
possa favorire il precedente  concessionario.  Codesta  Ecc.ma  Corte
Costituzionale ha infatti affermato, da ultimo  con  la  sentenza  n.
213/2011, che la previsione di proroga di concessioni  «viola  l'art.
117, primo comma,  Cost.,  per  contrasto  con  i  vincoli  derivanti
dall'ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e  di
tutela della concorrenza (...). 
    Detto automatismo determina una disparita' di trattamento tra gli
operatori economici in violazione dei principi  di  concorrenza,  dal
momento che  coloro  che  in  precedenza  non  gestivano  il  demanio
marittimo non hanno la possibilita', alla scadenza della concessione,
di prendere il posto del vecchio gestore  se  non  nel  caso  in  cui
questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di
investimenti». 
    Ne'  potrebbe  sostenersi  che  la  disposizione  impugnata   non
incorrerebbe  in  tale  violazione,  in   quanto   consentirebbe   il
prolungamento del rapporto con gli attuali concessionari soltanto  al
ricorrere  di  determinati  eventi  di  carattere  eccezionale.  Cio'
innanzitutto  perche'  tra  gli  eventi  sono  individuate  anche  le
mareggiate, rispetto alle quali non si richiede neanche il  requisito
dell'eccezionalita', ed in secondo luogo perche' la proroga  prevista
finirebbe per compensare il concessionario anche  per  attivita'  che
rientrano nella normale manutenzione del bene,  come  ad  esempio  il
ripascimento degli arenili. Essa  introduce  quindi  una  restrizione
alla   liberta'   di   stabilimento   ingiustificata   e,   comunque,
sproporzionata rispetto all'obiettivo di interesse  pubblico  che  il
legislatore regionale intenderebbe perseguire. 
    La previsione regionale viola  dunque  l'art.  117,  primo  comma
della Costituzione, che impone  il  rispetto  dei  vincoli  derivanti
dall'ordinamento comunitario. 
    La materia, inoltre, intercetta evidenti profili di tutela  della
concorrenza nel settore delle concessioni demaniali marittime. Non  a
caso, con l'art. 11 della legge n. 217/2011 (Legge comunitaria per il
2010) si e' disposta l'abrogazione  del  sopravvenuto  meccanismo  di
rinnovo  automatico  delle  concessioni  demaniali,   ed   e'   stata
introdotta una delega legislativa al Governo per la revisione  ed  il
riordino  della  legislazione  relativa  alle  concessioni  demaniali
marittime, secondo principi e criteri direttivi tra l'altro  ispirati
ad assicurare che l'assegnazione di siffatte concessioni avvenga  nel
rispetto dei principi di concorrenza, di liberta' di stabilimento, di
garanzia dell'esercizio, dello sviluppo e della valorizzazione  delle
attivita' imprenditoriali e di tutela degli investimenti. 
    Tale norma e' stata adottata proprio  al  fine  di  chiudere  una
procedura di infrazione comunitaria  n.  2008/4908),  riguardante  la
rilevata     sussistenza     di     meccanismi     anticoncorrenziali
nell'assegnazione delle concessioni demaniali marittime. 
    In quest'ottica la norma regionale - che per l'appunto  introduce
una sorta di proroga  automatica,  e  temporalmente  non  delimitata,
della durata di alcune  concessioni  demaniali  marittime  -  risulta
altresi' configgente con la competenza esclusiva statale  in  materia
di concorrenza, di cui all'art. 117, lett. e), Cost., ancor  piu'  in
quanto le modalita' attuative di siffatta proroga  risultano  rimesse
ad un intervento regolamentare regionale, del quale non sono  neppure
chiariti i principi e criteri direttivi. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si  conclude  pertanto  perche'  codesta  Ecc.ma   Corte   voglia
dichiarare la incostituzionalita' della disposizione in epigrafe. Con
ogni conseguente statuizione. 
        Roma, 21 luglio 2012 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Nunziata 

 

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