Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 16 ottobre 2012 (dalla Regione Basilicata). 
 
 (GU n. 47 del 28.11.2012) 
 
    Ricorso della Regione Basilicata (C.F.: …), in  persona
del Presidente e legale  rappresentante  p.t.  dr.  Vito  De  Filippo
(C.F.:  …),  rappresentata  e  difesa,  in  virtu'  di
pedissequa procura speciale, dall'avv. Antonio Pasquale Golia  (C.F.:
…), giusta deliberazione di Giunta Regionale  n.  1277
del 2 ottobre 2012, elettivamente domiciliata con lo stesso in  Roma,
presso l'Ufficio di Rappresentanza dell' Ente, alla Via Nizza  n.  56
(PEC: …; Fax: …); 
    Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, domiciliato  per
la carica presso l' Avvocatura Generale dello Stato in Roma - Via dei
Portoghesi n. 12; 
    Per la declaratoria di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.
38, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure
urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134 (Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto
2012 - S.O. n. 171); 
    L'articolo 38 della legge 7 agosto 2012, n. 134  di  conversione,
con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83  recante
«Misure urgenti per la crescita del  Paese»,  al  primo  comma  cosi'
dispone: 
      «1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo  il
comma 8 e' inserito seguente: 8-bis. Fatte salve le  disposizioni  in
materia di valutazione di impatto ambientale,  nel  caso  di  mancata
espressione da parte delle amministrazioni regionali  degli  atti  di
assenso o di intesa, comunque denominati, inerenti alle  funzioni  di
cui ai commi 7 e  8  del  presente  articolo,  entro  il  termine  di
centocinquanta giorni dalla richiesta nonche'  nel  caso  di  mancata
definizione dell'intesa di cui al comma 5 dell'art. 52-quinquies  del
testo unico di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
giugno 2001, n. 327, e nei casi di  cui  all'art.  3,  comma  4,  del
decreto legislativo    giugno  2011,  n.  93,  il  Ministero  dello
sviluppo economico invita le medesime a provvedere entro  un  termine
non superiore a trenta giorni. In caso di ulteriore inerzia da  parte
delle amministrazioni  regionali  interessate,  lo  stesso  Ministero
rimette gli atti alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  la
quale, entro sessanta giorni dalla rimessione, provvede in merito con
la partecipazione della  regione  interessata.  Le  disposizioni  del
presente comma si applicano ai procedimenti amministrativi in corso e
sostituiscono il comma 6 del citato art. 52-quinquies del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001». 
    L'art. 38, comma 1, della legge n. 134/2012, interviene sull'art.
1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 recante  «Riordino  del  settore
energetico,  nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto   delle
disposizioni  vigenti  in  materia  di  energia»;   in   particolare,
l'articolo 1, comma 7, lettera n)  della  citata  legge  n.  239/2004
stabilisce che le determinazioni inerenti la prospezione,  ricerca  e
coltivazione di idrocarburi, ivi  comprese  le  funzioni  di  polizia
mineraria, adottate  per  la  terraferma,  sono  svolte  dallo  Stato
d'intesa con le Regioni interessate. 
    Si mette in evidenza, inoltre, che la normativa nazionale vigente
in materia di conferimento dei titoli minerari in terraferma  prevede
sempre l'intesa con la Regione interessata e infatti: 
    L'articolo 29, comma 2, lettera L)  del  decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59», come  sostituito  dall'articolo  3
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443,  stabilisce  che  le
funzioni  amministrative  relative  alla   prospezione,   ricerca   e
coltivazione di idrocarburi in terraferma,  ivi  comprese  quelle  di
polizia mineraria, sono svolte dallo Stato d'intesa  con  la  Regione
interessata secondo modalita' procedimentali  da  emanare  entro  sei
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo; 
    L'articolo 3 dell'«Accordo tra il  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato e i Presidenti  delle  Regioni  e  delle
Province Autonome di Trento e Bolzano sulle modalita'  procedimentali
in materia di funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca
e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese  quelle  di
polizia  mineraria  per  il  perfezionamento   dell'intesa   prevista
dall'articolo 29, comma 2, lettera b) del d.lgs  31  marzo  1998,  n.
112, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b)  del  d.lgs  29
ottobre 1999, n. 443 del 24 aprile 2001»,  dispone  che  le  funzioni
amministrative in materia di titoli minerari, da svolgere  di  intesa
con le amministrazioni  interessate,  consistono,  tra  l'altro,  nel
conferimento di titoli minerari, con la contestuale approvazione  dei
programmi di lavoro, per la prospezione, la ricerca e la coltivazione
degli idrocarburi liquidi e gassosi; 
    L'articolo 3 del decreto ministeriale 4 marzo 2011  «Disciplinare
tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le  concessioni
di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in  terraferma,  nel
mare e nella piattaforma continentale», stabilisce che le  operazioni
di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sono  svolte  a
seguito di conferimento del relativo titolo minerario rilasciato  dal
Ministero  dello  sviluppo  economico,  d'intesa  per  i  titoli   in
terraferma, con la Regione interessata, ai sensi dell'art.  1,  comma
7, lettera n) della legge n. 239/2004; 
    Gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto direttoriale 22  marzo  2011
«Procedure operative di attuazione del decreto ministeriale  4  marzo
2011 e modalita'  di  svolgimento  delle  attivita'  di  prospezione,
ricerca e  coltivazione  di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi  e  dei
relativi controlli  ai  sensi  dell'art.  15,  comma  5  del  decreto
ministeriale 4 marzo 2011», secondo cui i titoli in  terraferma  sono
accordati dal Ministero dello sviluppo  economico,  d'intesa  con  la
Regione interessata. 
    Codesta Ecc.ma Corte, con la sentenza n. 383/2005,  ha  affermato
che tali intese costituiscono condizione minima e imprescindibile per
la legittimita' costituzionale della disciplina  legislativa  statale
che  effettua  la  «chiamata  in  sussidiarieta'»  di  una   funzione
amministrativa in materie affidate alla legislazione  regionale,  con
la conseguenza che deve trattarsi (punto 30 considerato  in  diritto)
di vere e proprie intese «in senso forte», ossia di atti a  struttura
necessariamente bilaterale, come tali non  superabili  con  decisione
unilaterale di una delle parti. 
    Il governo del territorio,  la  produzione,  il  trasporto  e  la
distribuzione  nazionale  dell'energia,  infatti,   rientrano   nelle
materie di legislazione concorrente; in queste  materie,  l'art.  117
della Costituzione, stabilisce che spetta alle  Regioni  la  potesta'
legislativa,  salvo  che   per   la   determinazione   dei   principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 
    L'art. 118 della Costituzione, inoltre, afferma che  le  funzioni
amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che,  per  assicurare
l'esercizio   unitario,   siano   conferite   a   Province,    Citta'
metropolitane,  Regioni  e  Stato,  sulla  base   dei   principi   di
sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza. 
    Con la sentenza n. 165/2011,  sempre  di  Codesta  Corte,  si  e'
ribadito che nei casi di attrazione  in  sussidiarieta'  di  funzioni
relative a materie rientranti nella competenza concorrente di Stato e
Regioni, e' necessario, per garantire il coinvolgimento delle Regioni
interessate, il raggiungimento di un'intesa, in modo da  contemperare
le ragioni dell'esercizio unitario di date competenze e  la  garanzia
delle funzioni costituzionalmente attribuite alle Regioni. 
    La  previsione  dell'intesa,  imposta  dal  principio  di   leale
collaborazione - ricorda il Giudice della legge -,  implica  che  non
sia legittima una norma contenente una  «drastica  previsione»  della
decisivita' della volonta' di una sola parte. 
    Ancora piu' recentemente, con la sentenza Cost. n.  179/2012,  si
e'  sottolineato  che  l'ordinamento  costituzionale  vigente  impone
conseguimento di una necessaria intesa fra organi  statali  e  organi
regionali per l'esercizio concreto  di  una  funzione  amministrativa
attratta in sussidiarieta' al livello  statale,  e  che  tali  intese
costituiscono   condizione   minima   ed   imprescindibile   per   la
legittimita' costituzionale della disciplina legislativa statale  che
effettui la «chiamata in sussidiarieta'», con la conseguenza che deve
trattarsi di vere e proprie intese «in senso forte», ossia di atti  a
struttura necessariamente bilaterali, come tali  non  superabili  con
decisione unilaterale di una delle parti. 
    Nelle ipotesi nelle quali l'ordinamento costituzionale impone  il
conseguimento di una necessaria intesa fra organi  statali  e  organi
regionali per l'esercizio concreto di  una  funzione  amministrativa,
attratta  in  sussidiarieta'  al  livello  statale  in   materia   di
competenza legislativa regionale (sentenze Corte cost.  n.  383/2005,
n. 179/2012), secondo l'orientamento del  giudice  delle  leggi,  non
puo' essere nemmeno applicato il secondo comma  dell'art.  120  della
Costituzione, secondo cui, «il  Governo  puo'  sostituirsi  a  organi
delle Regioni, delle  Citta'  metropolitane,  delle  Province  e  dei
Comuni  nel  caso  di  mancato   rispetto   di   norme   e   trattati
internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave
per  l'incolumita'  e  la  sicurezza  pubblica,  ovvero   quando   lo
richiedono la tutela dell'unita' giuridica o l'unita' economica e  in
particolare  la  tutela  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti i diritti civili  e  sociali,  prescindendo  dai  confini
territoriali dei governi locali». 
    L'articolo  38,  comma  1,  della  legge  n.  134/2012,   invece,
stabilendo che  «in  caso  di  mancata  espressione  da  parte  delle
amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa, comunque
denominati, inerenti le funzioni di cui ai commi 7 e 8  dell'articolo
della legge  n.  239/2004,  entro  il termine  di  150  giorni  dalla
richiesta nonche' nel caso di mancata definizione dell'intesa di  cui
al comma 5 dell'art. 52-quinquies del DPR n. 327/2001 e nei  casi  di
cui all'art. 3, comma 4 del d.lgs  n.  93/2011,  il  Ministero  dello
sviluppo economico invita le medesime a provvedere entro  un  termine
non superiore a 30 giorni. In caso  di  ulteriore  inerzia  da  parte
delle amministrazioni  regionali  interessate,  lo  stesso  Ministero
rimette gli atti alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  la
quale, entro 60 giorni dalla rimessione, provvede in  merito  con  la
partecipazione  della  Regione  interessata.  Le   disposizioni   del
presente comma si applicano anche ai procedimenti  amministrativi  in
corso e sostituiscono comma 6 del citato art. 52- quinquies  del  DPR
n.  327/2001»,  si  ritiene  violi  in  maniera  netta  il   disposto
dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' il principio  di  leale
collaborazione tra lo Stato e la Regione. 
    La disposizione infatti produce  un  sostanziale  «declassamento»
dei rapporti tra lo Stato e la Regione, passando  da  un  livello  di
intesa «in senso forte», ad un'intesa «in senso  debole»,  come  tale
non  idonea  a  garantire  il  rispetto  del   principio   di   leale
collaborazione nella  materia,  come  ripetutamente  affermato  dalla
Corte costituzionale (per tutte, sent. 383/2005, 165/2011, 179/2012). 
    Il disposto dell'articolo in questione, infatti, prevede  che  in
caso di mancata espressione  dell'intesa  entro  il  termine  di  150
giorni dalla  richiesta  del  Ministero,  scatta  automaticamente  un
«invito»  a  provvedere  entro   un   termine   di   30   giorni   e,
conseguentemente,  la  rimessione  degli  atti  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, la quale, entro 60 giorni provvede in  merito
con la partecipazione della Regione interessata. 
    Appare, pertanto, evidentemente pregiudicata la possibilita'  per
la Regione  di  manifestare  qualsiasi  forma  di  motivato  dissenso
dell'intesa. 
    La disposizione, inoltre, prevede la rimessione degli atti ad  un
organo  statale  (la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  che
provvede in merito con la partecipazione della  Regione  interessata;
al riguardo, si sottolinea  come  in  tale  circostanza,  la  novella
disposizione  legislativa,  realizza,  di  fatto,   una   sostanziale
sostituzione dell'intesa in senso  forte  con  un  semplice  «parere»
della Regione che e' semplicemente chiamata a partecipare. 
    Al riguardo, si segnala come si sia ripetutamente  affermato  che
la  previsione   dell'intesa   imposta   dal   principio   di   leale
collaborazione, implica che non sia legittima  una  norma  contenente
una drastica previsione della decisivita' della volonta' di una  sola
parte (da ultimo sentenza Cost. n. 179/2012); con la citata sentenza,
inoltre, si e'  affermato  che  e'  violato  il  principio  di  leale
collaborazione, con conseguente sacrificio delle sfere di  competenza
regionale, allorquando si verifichi un intervento  unilaterale  dello
Stato   prefigurato   come   una   mera   conseguenza   dei   mancato
raggiungimento dell'intesa. 
    L'Ecc.ma Corte, sempre con la citata  sentenza  n.  179/2012,  ha
stabilito, inoltre,  che  non  puo'  essere  considerata  una  valida
sostituzione dell'intesa la  previsione  della  partecipazione  della
Regione, giacche', in questo modo, si trasferisce nell'ambito interno
di un organo dello Stato, un confronto tra Stato e Regione  che  deve
necessariamente avvenire all'esterno e rispetto al  quale,  le  parti
sono poste su un piano di superiorita'. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Conclude   affinche'   l'Ecc.ma   Corte   costituzionale   voglia
dichiarare la illegittimita' costituzionale, per  contrasto  con  gli
artt. 114, 117 e art. 123 della Costituzione, dell'art. 38,  comma  1
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante Misure urgenti per la
crescita del Paese convertito con modificazioni dalla legge 7  agosto
2012, n. 134. 
        Potenza-Roma, 3 ottobre 2012 
 
                             L'Avvocato 
 

 

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