Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 16 ottobre 2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
(GU n. 47 del 28.11.2012) 
 
    Ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri,  in  persona
del Presidente pro tempore, rappresentato  e  difeso  ex  lege  dalla
Avvocatura Generale dello Stato, presso i  cui  uffici  domicilia  in
Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore
perche' sia dichiarata  l'incostituzionalita'  delle  seguenti  norme
della L.r. Campania 9 agosto 2012 pubblicata sul BUR  n.  52  del  13
agosto 2012, recante: «Norme per la protezione della fauna  selvatica
e disciplina dell'attivita' venatoria in Campania»: 
        art. 5; 
        art. 9, comma l lett. a); 
        art. 9, comma l lett. c); 
        art. 10, comma 5; 
        art. 16, comma 5; 
        art. 20; 
        art. 24, comma 5; 
        art. 25, comma 2; 
        art. 36, comma 2. 
    La norme regionali in epigrafe sono palesemente illegittime e  si
chiede che vengano dichiarate incostituzionali per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    Numerose disposizioni della legge regionale in esame,  che  detta
norme per  la  protezione  della  fauna  selvatica  e  la  disciplina
dell'attivita'  venatoria  in   Campania,   presentano   profili   di
illegittimita' costituzionale. 
    E'  opportuno  premettere  che,  secondo  principi  costantemente
affermati in tema di rapporto tra la normativa statale e regionale in
materia  di  caccia,   codesta   Ecc.ma   Corte   costituzionale   ha
riconosciuto  l'esistenza  di  limiti  alla   competenza   regionale,
ritenendo  che  la  tutela  dell'ambiente   e   dell'ecosistema,   di
competenza esclusiva statale,  debba  essere  considerata  un  valore
costituzionalmente  protetto  in  relazione  al  quale  si   rinviene
l'esigenza  insopprimibile  di  garantire  su  tutto  il   territorio
nazionale soglie di protezione della fauna che  si  qualificano  come
«minime», nel senso che costituiscono un vincolo rigido  sia  per  lo
Stato sia per le Regioni -  ordinarie  e  speciali  a  non  diminuire
l'intensita' della tutela. 
    Sulla scorta di tali argomentazioni sono  dunque  censurabili  le
seguenti  norme  regionali  che,  si  pongono  in  contrasto  con  le
disposizioni statali di riferimento contenute nella legge  quadro  n.
157/1992 - che, costituisce la disciplina statale per  la  protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il  prelievo  venatorio  ed  e'
dettata al fine di stabilire standard minimi e uniformi di tutela  in
tutto il territorio nazionale. 
    Le norme qui impugnate violano, quindi, l'articolo 117, comma  2,
lett. s) della Costituzione che  riserva  alla  Stato  la  competenza
esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema»  per
i seguenti motivi: 
        1. l'articolo 5,  che  disciplina  l'esercizio  venatorio  da
appostamento fisso, nel dettare  le  norme  per  l'autorizzazione  di
detti appostamenti non prevede, come stabilito invece dall'articolo 5
comma 4 della legge n. 157/92, che l'autorizzazione per l'impianto di
appostamento fisso possa essere richiesta solamente da coloro che  ne
erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990  e  che  la  stessa
possa essere richiesta  dagli  ultrasessantenni  nel  rispetto  delle
priorita'  definite  dalle  norme  regionali,  ove  si  realizzi  una
possibile capienza; 
        2. l'articolo 9, al comma  1,  lettera  a)  prevede  che  sia
destinata una quota di territorio agro-silvo-pastorale regionale, non
superiore al trenta per cento del totale, a  protezione  della  fauna
selvatica, violando cosi' la norma contenuta nell'articolo 10,  comma
3, della legge n. 157/92 secondo cui detta quota deve avere anche  un
valore minimo pari al venti per cento; 
        3. l'articolo 9, al comma 1, lettera c), nel ricomprendere le
aree  contigue  dei  parchi  nazionali  e  regionali  nel  territorio
agro-silvo-pastorale  regionale  destinato  a   forme   di   gestione
programmata della caccia, si pone in contrasto con  quanto  stabilito
dall'articolo 32, comma 3, della legge 394/91, secondo  il  quale  le
regioni,  all'interno  delle  aree  contigue,  possono   disciplinare
l'esercizio  della  caccia  soltanto   nella   forma   della   caccia
controllata,  riservata  ai  soli  residenti  dei  comuni   dell'area
naturale protetta e dell'area contigua; 
        4. l'articolo 10, comma 5, affida alla  Giunta  regionale  la
redazione del Piano faunistico regionale, nel quale,  e'  individuato
l'indice minimo di densita' venatoria regionale. Tale disposizione si
pone in contrasto con il disposto dell'articolo 14, comma 3 legge  n.
157/92 il quale  affida  al  Ministero  per  le  politiche  agricole,
alimentari e forestali il  compito  di  stabilire,  con  periodicita'
quinquennale, sulla base dei  dati  censuari,  l'indice  di  densita'
venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia; 
        5. l'articolo 16, comma 5 prevede piani  di  abbattimento  di
esemplari inselvatichiti di specie domestiche. Sull'argomento si deve
precisare che l'ordinamento giuridico ascrive gli esemplari di  fauna
a due sole categorie, selvatica a  domestica.  Secondo  l'articolo  2
della L. n. 157/92 fanno parte  della  fauna  selvatica,  oggetto  di
tutela della legge, «le specie  di  mammiferi  e  uccelli  dei  quali
esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente  in  stato
di liberta' naturale nel territorio nazionale». Lo stato di  liberta'
naturale coincide con una condizione di vita  indipendente  dall'uomo
per  quanto  attiene  alla  riproduzione,  alla  alimentazione  e  al
ricovero (cfr. in questo stesso senso Cass., sez. III  penale,  nella
sentenza 25981/2004). La  citata  disposizione  regionale  contrasta,
pertanto, con l'articolo 19, comma 2 legge 157/92 nella parte in  cui
non  prevede  la  verifica  dell'efficacia   di   preventivi   metodi
ecologici, su parere dell'ISPRA,  prima  dell'adozione  di  piani  di
abbattimento di esemplari inselvatichiti di specie domestiche; 
        6.  l'articolo  20,  concernente  i  mezzi  per   l'esercizio
dell'attivita' venatoria, non prevede che i  bossoli  delle  cartucce
debbano essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo  di
caccia, come viene di contro espressamente previsto dall'articolo 13,
comma 3 della legge n. 157/92; 
        7. l'articolo 24, comma 5, non e' in linea con i principi  di
conservazione imposti della legge quadro nazionale  n.  157/92  nella
parte in cui prevede che l'addestramento dei  cani  da  caccia  possa
essere svolto per 45 giorni  nei  due  mesi  precedenti  il  mese  di
aperture  della  caccia.  Tali  attivita',  esercitate  nel  delicato
periodo della nidificazione  e  della  conseguente  dipendenza  della
prole, puo' infatti arrecare danni alla  conservazione  delle  specie
coinvolte. In tal senso si e' espresso l'ISPRA (l'organo  scientifico
e tecnico di ricerca e consulenza per  lo  Stato,  le  Regioni  e  le
Province in materia di  prelievo  venatorio),  nei  pareri  resi  sui
calendari venatori di diverse regioni italiane; 
        8. l'articolo 25, comma 2 stabilisce  il  divieto  di  caccia
nelle zone colpite in tutto o in parte da incendio  per  dodici  mesi
successivi all'incendio. La disposizione regionale viola il  disposto
dell'articolo 10, comma 1, ultimo periodo della L. n. 353/2000,  che,
limitatamente ai soprassuoli della zone buscate percorsi  dal  fuoco,
vieta per dieci anni il pascolo e la caccia; 
        9. l'articolo 36 comma 2, autorizza ogni cacciatore  iscritto
in un ATC (Ambito territoriale di caccia) della  Regione  Campania  a
poter esercitare il prelievo venatorio in tutta la regione, ponendosi
in netto contrasto con l'articolo 14 comma 5 legge n. 157/92  secondo
cui ogni cacciatore ha diritto all'accesso in un ambito  territoriale
di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione  in  cui
risiede e puo' aver accesso ad altri ambiti o  ad  altri  comprensori
anche compresi in una diversa regione, previo consenso  dei  relativi
organi di gestione. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si confida che le  disposizioni  regionali  in  epigrafe  vengano
dichiarate costituzionalmente illegittime. 
    Unitamente alla  copia  notificata  del  presente  ricorso  sara'
depositata nei termini copia  conforme  della  determinazione  del  4
ottobre 2012 del Consiglio dei ministri con allegata relazione. 
        Roma, 10 ottobre 2012 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Bucalo 
 

 

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