Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il 19 gennaio 2012 (della Regione Siciliana). 
 
   (GU n. 10 del 07.03.2012 ) 



    Ricorso  della  Regione  siciliana,  in  persona  del  Presidente pro-tempore, on.le dott. Raffaele Lombardo, rappresentato  e  difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a  margine  del presente atto, dagli avvocati Paolo Chiapparrone e Beatrice Fiandaca, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio  della  Regione
siciliana in Roma, via Marghera n.  36,  ed  autorizzato  a  proporre ricorso con deliberazione della Giunta regionale allegata;
    Contro il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  pro-tempore, domiciliato per la carica in  Roma,  Palazzo  Chigi,  piazza  Colonna n.370, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e difeso per legge dall'avvocatura dello Stato, per la  dichiarazione
di illegittimita' costituzionale degli articoli 28,  comma  2  e  32, commi 10, 11, 16 della legge n. 183  del  12  novembre  2011  recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato. (Legge di stabilita' 2012)»  pubblicata  sulla  Gazzetta Ufficiale della Repubblica 14  novembre  2011,  S.O.  al  n.265,  per violazione dei seguenti parametri:
        art. 28, comma 2 per violazione degli artt. 36 dello  Statuto d'autonomia e 2 del D.P.R.  26  luglio  1965,  n.  1074  nonche'  del principio di leale collaborazione;
        art.32, commi 10 e 11 per violazione del principio  di  leale collaborazione;
        art.32, comma 16 per violazione degli artt.  36  e  43  dello Statuto d'autonomia nella parte in cui non prevede  che  in  sede  di Commissione paritetica debba essere determinato l'importo delle somme che  lo  Stato  dovra'  trasferire  alla  Regione  per   l'assunzione dell'esercizio delle dette funzioni ovvero che  esse  funzioni  siano esercitate  senza  aggravi  finanziari  dalla  Regione  nonche'   del principio di leale collaborazione;
        art.32, comma 22 per violazione degli artt.  36  e  43  dello Statuto  d'autonomia  in  quanto  sottrae  risorse  finanziarie  alla Regione  siciliana  per  destinarle,  in  caso  di  comminazione   di sanzioni, a fini diversi e del principio di leale  collaborazione  in quanto non prevede che i suoi contenuti possano essere concordati  in sede di Commissione paritetica ed, in ogni  caso,  in  assenza  della previa intesa che deve ispirare i rapporti fra Stato e Regioni.

                                Fatto

    Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  14  novembre 2011, n. 265, S.O. e' stata pubblicata la legge 12 novembre 2011,  n. 183 recante «Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilita' 2012)». L'art. 28 della suindicata  legge,  rubricato  «Modifiche  in  materia  di  spese  di giustizia» novella la disciplina del contributo unificato di  cui  al T.U.  delle  spese  di  giustizia  contenuto  nel   D.P.R.   115/2002 stabilendo l'aumento di alcuni degli importi dovuti.
    In particolare, al secondo comma,  prevede  che  «2.  Il  maggior gettito derivante dall'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al presente articolo e' versato all'entrata del  bilancio  dello  Stato, con separata contabilizzazione, per essere riassegnato,  con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di  previsione del Ministero della giustizia per assicurare il  funzionamento  degli uffici giudiziari, con particolare riferimento ai servizi informatici e con esclusione delle spese di personale.  Nei  rapporti  finanziari con le autonomie speciali  il  maggior  gettito  costituisce  riserva all'erario per un periodo di cinque anni».
    L'art. 32 della legge 12  novembre  2011,  n.  183  e'  rubricato «Patto di stabilita' interno delle regioni e delle province  autonome di Trento e di Bolzano» ed al comma 10 dispone che «Il concorso  alla manovra finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  come  modificato  dall'art.  1, comma 8, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14  settembre  2011,  n.  148,  aggiuntivo rispetto a quella disposta dall'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' indicato, per  ciascuno  degli anni 2012, 2013 e successivi, nella tabella» che fa parte  integrante del comma stesso.
    Il comma 11  stabilisce  che:  «11.  Al  fine  di  assicurare  il concorso agli obiettivi di finanza pubblica,  le  regioni  a  statuto speciale, escluse  la  regione  Trentino-Alto  Adige  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, entro il 31 dicembre  di ciascun anno  precedente,  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, il  livello complessivo delle spese correnti e in  conto  capitale,  nonche'  dei relativi pagamenti, determinato riducendo gli obiettivi programmatici del 2011 della somma degli importi indicati dalla tabella di  cui  al comma 10.  A  tale  fine,  entro  il  30  novembre  di  ciascun  anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di  accordo al  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze.   Con   riferimento all'esercizio 2012, il presidente dell'ente trasmette la proposta  di accordo entro il 31 marzo  2012.  In  caso  di  mancato  accordo,  si applicano  le  disposizioni  stabilite  per  le  regioni  a   statuto ordinario».
    Il comma 16 del medesimo  articolo  prevede  che  «Le  regioni  a statuto speciale e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 11, 12 e  13,  anche  con  misure  finalizzate  a produrre  un  risparmio  per  il  bilancio  dello   Stato,   mediante l'assunzione   dell'esercizio   di   funzioni   statali,   attraverso l'emanazione, con le modalita' stabilite dai rispettivi  statuti,  di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme  di  attuazione precisano le modalita' e l'entita' dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere  in  modo  permanente  o  comunque  per  annualita' definite».
    Il comma 22 del medesimo art.32 che cosi' dispone: «Restano ferme le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7,  comma  1,  del   decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149».
    Tutte le  suindicate  norme,  stante  la  mancanza  di  qualunque clausola posta a salvaguardia delle prerogative sancite nello statuto di autonomia, risultano applicabili anche alla  Regione  siciliana  e percio'  si  appalesano  costituzionalmente  illegittime  e   vengono censurate, in quanto lesive delle attribuzioni  dell'autonomia  della Regione siciliana in materia finanziaria, per le seguenti ragioni di

                               Diritto

    Art. 28, comma 2 legge 183.
    A) Violazione dell'art. 36 dello Statuto nonche' delle «Norme  di attuazione  dello  Statuto  della  Regione   Siciliana   in   materia finanziaria» di cui al D.P.R. 26 luglio 1965, n.1074 e in particolare all'art. 2
    Per effetto del succitato art. 28, comma 2, lo  Stato  riserva  a se' l'incremento di gettito  derivante  dall'aumento  del  contributo unificato introdotta dal primo e terzo comma del medesimo articolo. 
    Ora, la natura di «entrata tributaria  erariale»  del  contributo unificato e' gia' stata affermata da  codesta  Eccellentissima  Corte con la sentenza n.73 del 2005.
    Ne consegue la spettanza alla Regione del suindicato  incremento, anche a  voler  prescindere  dalla  circostanza  che  la  riserva  al bilancio statale  dei  proventi  in  questione  e'  finalizzata  alla realizzazione di non meglio individuati interventi nel settore  della giustizia, con particolare riferimento ai servizi informatici e non a specifiche finalita' che configurino il requisito della  clausola  di destinazione ( cfr.D.L.31 maggio 2010,  n.78,  art.48-bis)  richiesta dall'art. 2 del D.P.R. 26 luglio  1965,  n.  1074  per  potersi  fare
eccezione al principio  devolutivo  -  da  esso  stabilito  ai  sensi dell'art. 36 dello Statuto speciale - di «tutte le entrate tributarie erariali  riscosse  nell'ambito  del  suo   territorio,   dirette   o indirette, comunque denominate».
    Pertanto, nella parte in cui ricomprende nella riserva  a  favore del bilancio statale l'aumento del gettito del  contributo  unificato di iscrizione a ruolo dovuto nei processi di cui ai commi 1 e 3 senza farne salva, per quelli  celebrati  in  Sicilia,  la  spettanza  alla Regione nemmeno per la quota sostitutiva dell'imposta  di  bollo,  la norma impugnata e' lesiva delle attribuzioni  statutarie  in  materia finanziaria.
    B) Violazione del principio di leale collaborazione
    Un ulteriore vulnus al sistema finanziario garantito alla Regione deriva dalla norma impugnata nella  parte  in  cui,  riservando  allo Stato il maggior gettito derivante dai maggiori importi  fissati  per il contributo unificato nei i giudizi di impugnazione ed in quelli in cui   aumenta   il   valore   a   seguito   di   proposizione   della riconvenzionale,  non  prevede  la   partecipazione   della   Regione siciliana al procedimento di ripartizione tra  Stato  e  Regione  dei relativi proventi riscossi in Sicilia.
    Codesta ecc.ma Corte Costituzionale decidendo giudizi  instaurati da questa Regione ha piu' di una volta stigmatizzato l'illegittimita' costituzionale dell'assenza di  una  tale  previsione  che  viola  il «principio di leale collaborazione, dal momento che  le  clausole  di riserva all'erario di nuove  entrate  (contenute  nelle  disposizioni censurate) costituiscono un meccanismo di deroga  alla  regola  della spettanza alla Regione del gettito dei tributi erariali (salve alcune eccezioni)  riscosso  nel  territorio  della  medesima,  e  la   loro attuazione incide,  dunque,  direttamente  sulla  effettivita'  della
garanzia  dell'autonomia  finanziaria   regionale»(cosi'   sent.   n. 228/2001 e, in termini, le precedenti sentenze n. 98,  n.  347  e  n. 348/2000).
    Art. 32,  commi  10  e  11  violazione  del  principio  di  leale collaborazione.
    Quanto alla previsione del comma  10  dell'art.  32  della  legge 183/2011 si osserva che, secondo un principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di Codesta Ecc.ma Corte, «l'illegittimita' della condotta dello Stato risiede nel  mancato  tentativo  di  raggiungere l'intesa, che  richiede,  in  applicazione  del  principio  di  leale cooperazione, che le parti abbiano dato luogo ad uno sforzo  per  dar vita all'intesa stessa, da realizzare e ricercare,  laddove  occorra, attraverso reiterate trattative volte a superare  le  divergenze  che ostacolino il raggiungimento di un accordo» (Corte Costituzionale  n.
255/2011). Peraltro, Codesta Corte ha costantemente  affermato:  «che il principio di  leale  collaborazione  deve  presiedere  a  tutti  i rapporti che intercorrono tra Stato e Regioni: la sua  elasticita'  e la sua adattabilita' lo rendono particolarmente idoneo a regolare  in modo dinamico  i  rapporti...,  attenuando  i  dualismi  ed  evitando eccessivi irrigidimenti. La genericita' di questo parametro, se utile per i motivi sopra esposti, richiede tuttavia continue precisazioni e concretizzazioni.  Queste  possono  essere  di  natura   legislativa, amministrativa o  giurisdizionale,  a  partire  dalla  ormai  copiosa giurisprudenza di questa Corte. Una delle sedi piu'  qualificate  per l'elaborazione di regole destinate ad integrare  il  parametro  della leale collaborazione  e'  attualmente  il  sistema  delle  Conferenze Stato-Regioni e autonomie locali.  Al  suo  interno  si  sviluppa  il confronto tra i due grandi sistemi ordinamentali della Repubblica, in esito al quale  si  individuano  soluzioni  concordate  di  questioni controverse» (Corte Costituzionale n. 31 del 2006).
    In  ossequio  alla  suddetta  previa  intesa,   applicativa   del principio  di  leale  collaborazione,   lo   Stato   avrebbe   dovuto concordare, in sede di Conferenza Stato-Regioni,  la  quantificazione al concorso alla manovra finanziaria prevista dal comma 10 in  esame, aggiuntivo rispetto a quella disposta nel 2010.
    In proposito anche la  Corte  Costituzionale  ha  evidenziato  il ruolo assunto dalla Conferenza ribadendo (sentenza  n.204  del  1993) che il sistema complessivo dei rapporti tra lo  Stato  e  le  regioni deve essere improntato al principio della «leale collaborazione»,  ed ha  avvertito  il  Governo  che,  ogniqualvolta  intenda  provvedere, nonostante il mancato raggiungimento dell'intesa con le  regioni,  ha l'obbligo di motivare adeguatamente le ragioni di interesse nazionale che lo hanno determinato a decidere unilateralmente.
    Quest'obbligo, ribadito nella sentenza n.  116  del  1994  e  poi nella successiva sentenza n. 338 dello stesso anno, evidenzia come il ruolo assunto  dalla  Conferenza  Stato-regioni  sia  fondamentale  e determinante per favorire l'accordo e la collaborazione tra  l'uno  e le altre.
    La Corte ha, infatti, affermato  (sentenza  n.  116/94)  «che  la Conferenza e' la sede privilegiata del confronto e della negoziazione politica tra lo Stato e le regioni (e  le  province  autonome)...  in quanto tale, la Conferenza  e'  un'istituzione  operante  nell'ambito della comunita'  nazionale  come  strumento  per  l'attuazione  della cooperazione tra lo Stato, le regioni e le province autonome».
    Si osserva, inoltre, con riguardo al comma 11 che  esso  prevede, per le regioni a statuto speciale, l'obbligo  di  concordare  con  il Ministero dell'economia e delle finanze il livello complessivo  delle spese  correnti  e  in  conto  capitale  determinato  riducendo   gli obiettivi programmatici del 2011 della somma degli  importi  indicati dalla  tabella  di  cui  al  comma  10  e  stabilisce  l'obbligo   di trasmettere la proposta di accordo al Ministro dell'economia e  delle finanze.
    La norma surriportata, pur rientrando nell'ambito di applicazione della clausola di salvaguardia  di  cui  al  comma  14  del  medesimo art.32, sembra anch'essa lesiva del principio di leale collaborazione del quale la previa intesa e'  esplicitazione  stante  la  previsione della detrazione dal livello complessivo delle spese  correnti  e  in conto capitale, nonche' dei relativi  pagamenti,  della  somma  degli importi della tabella di cui al comma 10, non concordati fra Stato  e Regione e non  compresi  nell'ambito  di  applicazione  della  citata clausola di salvaguardia.
    Art. 32, comma 16
    Violazione  degli  artt.  36  e  43  dello  statuto  nonche'  del principio di leale collaborazione
    La norma in questione dispone un aggravio di spese per le regioni a statuto speciale fra le  quali  la  Sicilia  mediante  la  generica attribuzione dell'esercizio di funzioni  statali  senza  che  vengano individuate e impinguate le risorse finanziarie per  farvi  fronte  e mediante un  indefinito  rinvio  a  specifiche  norme  di  attuazione statutaria volte unicamente a precisare le modalita' e l'entita'  del risparmio per il bilancio dello Stato da ottenere in modo  permanente o comunque per annualita' definite.
    E' palese la lesivita'  di  detta  previsione  che  incide  sulle disponibilita' finanziarie della regione siciliana sottraendo risorse da questa destinate allo svolgimento di sue funzioni proprie al  fine di  destinarle  all'esercizio  di  funzioni   statali   genericamente
indicate.
    La norma risulta, pertanto, non conforme ai parametri degli artt. 36 e 43 dello Statuto nonche' al principio  di  leale  collaborazione che,  secondo  consolidata  giurisprudenza  di  Codesta  Corte   deve ispirare i rapporti fra Stato e  Regioni.  Essa  viola  i  suindicati
parametri nella misura in cui non prevede che in sede di  Commissione paritetica debba essere determinato  l'importo  delle  somme  che  lo Stato dovra' trasferire alla Regione per l'assunzione  dell'esercizio delle dette funzioni ovvero che esse funzioni siano esercitate  senza aggravi finanziari dalla Regione.
    Art. 32, comma 22
    Violazione  degli  artt.  36  e  43  dello  statuto  nonche'  del principio di leale collaborazione
    Il comma 22 del medesimo art. 32 dispone che: «Restano  ferme  le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto  legislativo 6 settembre 2011, n. 149».
    Il  predetto  art.  7  comma  1,  richiamato  dal  comma  22,   e sostituito, quanto all'ultimo periodo,  dal  comma  23  del  medesimo art.32, si profila anch'esso lesivo delle prerogative  statutarie  in quanto i suoi contenuti sanzionatori non sono mitigati dalla clausola di  salvaguardia  per  le  regioni  a   Statuto   speciale   prevista dall'art.13 del medesimo decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 che ha indotto questa Regione a non impugnare il citato art.7 in sede di proposizione del ricorso avverso talune norme del  citato  decreto legislativo.
    In particolare, il suindicato art. 13, non richiamato  dal  testo normativo in esame, e' cosi' rubricato: «Disposizioni concernenti  le Regioni a statuto speciale e le province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano» e  dispone  che  «1  .  La  decorrenza  e  le  modalita'  di applicazione  delle  disposizioni  di   cui   al   presente   decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto  speciale  e  delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' nei confronti degli enti locali ubicati nelle  medesime  Regioni  a  statuto  speciale  e Province autonome, sono stabilite,  in  conformita'  con  i  relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo  27  della  legge  5 maggio 2009, n. 42, e successive  modificazioni.  Qualora  entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino  al
completamento delle procedure medesime, le  disposizioni  di  cui  al presente decreto  trovano  immediata  e  diretta  applicazione  nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di Bolzano».
    In buona sostanza, la  disposizione  del  comma  22  surriportata ripropone l'immediata applicabilita' nei confronti  delle  regioni  a Statuto speciale, in precedenza  escluse  dalla  citata  clausola  di salvaguardia, dei meccanismi sanzionatori di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e cio' in violazione del meccanismo della previa  intesa,  espressione  del  principio  di leale collaborazione poiche' consolidata giurisprudenza  della  Corte Costituzionale (sent.152/2011), ha affermato  che  quando  una  legge «non contiene alcuna formula che possa configurarsi quale clausola di salvaguardia delle attribuzioni delle Regioni ad autonomia  speciale,
deve ritenersi che le disposizioni impugnate siano applicabili  anche nella Regione siciliana».
    La norma si profila, pertanto, lesiva degli artt. 36 e  43  dello Statuto  d'autonomia  in  quanto  sottrae  risorse  finanziarie  alla Regione  siciliana  per  destinarle,  in  caso  di  comminazione   di sanzioni, a fini diversi e non prevede che i suoi  contenuti  possano
essere concordati in sede di Commissione paritetica.
    E' altresi', lesiva del  principio  di  leale  collaborazione  in quanto adottata in assenza della previa intesa che  deve  ispirare  i rapporti fra Stato e Regioni.


                              P. Q. M.

    Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il presente ricorso, dichiarando  l'illegittimita'  costituzionale  dei  seguenti articoli della legge 12 novembre 2011, n. 183:
        art. 28, comma 2 per violazione degli artt. 36 dello  Statuto d'autonomia e 2 del D.P.R.  26  luglio  1965,  n.  1074  nonche'  del principio di leale collaborazione;
        art.32, commi 10 e 11 per violazione del principio  di  leale collaborazione;
        art.32, comma 16 per violazione degli artt.  36  e  43  dello Statuto d'autonomia nella parte in cui non prevede  che  in  sede  di Commissione paritetica debba essere determinato l'importo delle somme che  lo  Stato  dovra'  trasferire  alla  Regione  per   l'assunzione dell'esercizio delle dette funzioni ovvero che  esse  funzioni  siano esercitate  senza  aggravi  finanziari  dalla  Regione  nonche'   del principio di leale collaborazione ;
        art.32, comma 22 per violazione degli artt.  36  e  43  dello Statuto  d'autonomia  in  quanto  sottrae  risorse  finanziarie  alla Regione  siciliana  per  destinarle,  in  caso  di  comminazione   di sanzioni, a fini diversi e del principio di leale  collaborazione  in quanto non prevede che i suoi contenuti possano essere concordati  in sede di Commissione paritetica ed, in ogni  caso,  in  assenza  della previa intesa che deve ispirare i rapporti fra Stato e Regioni.
    Con riserva di ulteriormente dedurre.
    Salvo ogni altro diritto.
    Si deposita con il  presente  atto  la  deliberazione  di  Giunta regionale di autorizzazione a ricorrere.

        Palermo, addi' 12 gennaio 2012

                  Avv. Chiapparrone - Avv. Fiandaca 

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