N. 15 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 febbraio 2004.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 2 febbraio 2004 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 8 del 25-2-2004)

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il
proprio domicilio in Roma alla via dei Portoghesi;

Nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano in persona del
presidente della giunta provinciale, per la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale della legge provinciale 3 ottobre 2003,
n. 15, pubblicata nel B.u.r. del 25 novembre 2003 n. 47, giusta
delibera del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2004, con riguardo
agli articoli 1 e seguenti.
Con la legge impugnata la Provincia autonoma di Bolzano,
affermando di legiferare nell'ambito della propria competenza in
materia di assistenza e beneficenza pubblica, ha dettato disposizioni
in tema di anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela del
minore, disciplinando l'erogazione anticipata, al genitore o ad altro
soggetto affidatario, delle somme destinate al mantenimento del
minore, qualora esse non vengano corrisposte dal genitore obbligato
nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorita' giudiziaria
(art. 1).
La legge disciplina gli aventi diritto (art. 2), i presupposti di
base (art. 3), i requisiti economici (art. 4), l'ammontare della
prestazione (art. 5), la delega delle funzioni amministrative
relative all'intervento di assistenza alle comunita' comprensoriali
di cui all'art. 1 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7
(art. 6), la domanda (art. 7) e l'attribuzione della prestazione
(art. 8), la decorrenza e la durata della prestazione (art. 9), i
ricorsi avverso la decisione sull'istanza (art. 10), la possibilita'
di accertamento della permanenza dei requisiti e la perdita del
diritto (art. 11), la surrogazione, ai sensi dell'art. 1203, comma 1,
numero 5, del codice civile, in capo alla Provincia autonoma di
Bolzano del diritto di credito nei confronti del genitore obbligato
al mantenimento, in misura corrispondente agli importi erogati al
beneficiario, il quale rilascia espressa dichiarazione in merito, con
conseguente diritto di rivalsa della provincia sul genitore obbligato
(art. 12), le disposizioni finanziarie di copertura della spesa
(art. 13) e la sua entrata in vigore (art. 14).
E' avviso del Governo che con le norme denunciate in epigrafe
(quindi, con tutto il complesso normativo della legge provinciale 3
ottobre 2003, n. 15) la Provincia autonoma di Bolzano abbia ecceduto
dalla propria potesta' legislativa in violazione della normativa
costituzionale di seguito indicata.
Violazione dell'art. 117, comma 2, lett. l).
1. - La legge impugnata si propone di tutelare l'interesse alla
corresponsione dell'assegno di mantenimento del minore da parte del
genitore non affidatario in presenza di un titolo esecutivo fondato
su un provvedimento dell'autorita' giudiziaria italiana o di altro
Stato straniero, in caso di inadempimento da parte dell'obbligato nel
termine di dieci giorni dalla rituale notifica di un atto di precetto
(arg. ex art. 3).
Il titolo della potesta' legislativa in parola viene, quindi,
ricondotto nell'alveo della materia dell'assistenza e beneficenza
pubblica, oggetto di potesta' legislativa esclusiva ai sensi
dell'art. 11 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, recante
approvazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Tale
qualificazione della disciplina in parola e' tuttavia erronea. Essa,
infatti, concerne non tanto alla categoria dell'assistenza pubblica,
quanto e piu' esattamente la categoria della tutela del minore (e dei
rapporti familiari in genere) che, in quanto tale, non rientra
direttamente nella tassativa previsione contenuta nell'art. 117 Cost.
Cio' tuttavia non deve indurre a ritenere che la materia della
tutela del minore non sia stata considerata da parte del Costituente
(il che sarebbe assurdo atteso il rilievo certamente costituzionale
degli interessi garantiti, anzitutto attraverso i preminenti valori
della tutela della persona e della famiglia); tale settore normativo
(o «materia») e', infatti, da considerare rientrante nella categoria
dell'ordinamento civile, segnatamente riservata alla legislazione
esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. l),
Cost. Tale conclusione appare obbligata se non altro facendo leva su
di un criterio di «prevalenza» della materia della tutela del minore
rispetto a quella dell'assistenza pubblica (analogamente a quanto
gia' ritenuto da codesta ecc.ma Corte con riferimento alla materia
degli «asili nido», con sentenza n. 370/2003; materia questa
considerata estranea alla categoria dell'assistenza pubblica e
compresa, al contrario, in quella dell'istruzione e della tutela del
lavoro).
Difatti, dalle Institutiones di Gaio ad oggi, la materia della
tutela del minore (nonche' la disciplina dei rapporti familiari,
anche nei soli aspetti patrimoniali) ha da sempre interessato il
diritto civile, costituendo uno dei sistemi piu' peculiari e
caratteristici (a differenza di altri sistemi che nel tempo hanno
acquistato piu' spiccati profili di autonomia: ad esempio il diritto
del lavoro), in ordine ai quali appare assolutamente da evitare
l'atomizzazione a livello regionale o provinciale di discipline di
tutela e garanzia che, proprio perche' riferite a valori essenziali e
preminenti della persona fisica, debbono al contrario presentarsi in
modo uniforme su tutto il territorio nazionale, senza discriminazioni
di sorta a seconda della regione (o provincia) di appartenenza.
Proprio la particolare delicatezza degli istituti disciplinati e
la fondamentale necessita' di provvedere alla tutela dell'interesse
del minore al pagamento dell'assegno di mantenimento (da parte del
genitore obbligato ovvero, in difetto, da parte di strutture
pubbliche) fanno si' che tale beneficio non possa essere rimesso alle
specifiche discipline delle regioni o delle province autonome.
Una disciplina diversificata ed eterogenea introdurrebbe,
infatti, inevitabili differenziazioni se non addirittura disparita'
di trattamento tra regioni (o province), anche con riguardo alle
diverse dotazioni dei mezzi finanziari.
Cio' conferma che la disciplina introdotta dalla legge impugnata
deve necessariamente essere uniforme per tutti i cittadini, a
prescindere dalle localita' di residenza o domicilio ovvero dalle
disponibilita' finanziarie delle regioni o degli enti locali di
riferimento. Diversamente si potrebbe giungere ad ammettere un
pericoloso vulnus al principio di eguaglianza di tutti i cittadini in
relazione alla tutela di valori dell'individuo che, proprio in
considerazione del loro rilievo fondamentale, non possono invece
tollerare discriminazione alcuna.
Non puo', peraltro, non considerarsi che l'affermazione,
contenuta nell'art. 1, secondo la quale la legge in esame attiene
alla materia della «assistenza e beneficenza pubblica» (di competenza
esclusiva della provincia), e' contraddetta dalla circostanza che,
nel caso di specie, si tratta di un credito coercibile fra privati,
penalmente sanzionato; e che manca, quindi, il connotato della
gratuita', cioe', dell'elemento caratterizzante in senso assoluto e
sotanziale la materia dell'assistenza pubblica in senso proprio.
2. - Altro motivo di illegittimita' costituzionale della
disciplina provinciale e', inoltre, rappresentato dalla modifica
della disciplina civilistica della surrogazione legale di cui
all'art. 1203, comma 1, n. 5 c.c., operata dall'art. 12 della legge
provinciale 3 ottobre 2003, n. 15. La disciplina della surrogazione
legale pertiene, infatti, ad un istituto certamente appartenente alla
categoria dell'ordinamento civile di cui all'art. 117, comma 2,
lett. l), della Costituzione, non rientrante nell'ambito
dell'autonomia statutaria della provincia.


P. Q. M.
Si chiede a codesta Corte costituzionale di dichiarare la
illegittimita' costituzionale della legge provinciale n. 15/2003
indicata in epigrafe nel suo complesso.
Si esibiranno la legge provinciale ed estratto della
deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2004.
Roma, addi' 23 gennaio 2004
Avvocato dello Stato: Gabriella Palmieri

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