N.   15  RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 febbraio 2011.
 
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il  7  marzo  2011  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
(GU n. 14 del 30-3-2011)

    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e
difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso  la  quale
ha il proprio domicilio in Roma alla via dei Portoghesi  n.  12,  nei
confronti della Regione Piemonte  in  persona  del  Presidente  della
Giunta Regionale pro tempore per la dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale dell'articolo 5, della legge regionale Piemonte n.  25
del 27 dicembre 2010, «Legge finanziaria per l'anno 2011», pubblicata
nel B.U.R. n. 51 del 29 dicembre 2010, giusta delibera del  Consiglio
dei Ministri in data 23 febbraio 2011. 
    Con la legge regionale n. 25 del 27 dicembre 2010, che consta  di
ventitre articoli,  la  Regione  Piemonte  ha  emanato,  al  Capo  I,
disposizioni finanziarie, al Capo  II,  disposizioni  in  materia  di
trasporti, e, al Capo III, disposizioni in materia di opere e  lavori
pubblici. 
    E' avviso del Governo che, con la norma denunciata  in  epigrafe,
la Regione  Piemonte  abbia  ecceduto  dalla  propria  competenza  in
violazione  della  normativa  costituzionale,  come  si  confida   di
dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti. 
 
                               Motivi 
 
1) L'articolo 5, della Legge Regione Piemonte n.  25/2010  viola  gli
articoli 117, commi 2, lettera l), 3 e 97 della Costituzione. 
    L'art.  5,  della  Legge  Regione  Piemonte  n.  25/2010  recante
disposizioni in materia di «Prestazioni  straordinarie»  prevede  che
«la Giunta regionale e' autorizzata a  disporre  il  pagamento  delle
prestazioni straordinarie, anche in deroga a  quelle  retribuibili  a
norma dei contratti collettivi di lavoro,  effettuate  dal  personale
avente titolo, per eventi eccezionali, quali: 
        a) azioni tecnico-amministrative o di  monitoraggio  relative
alle opere di ricostruzione e messa  in  sicurezza  degli  abitati  e
delle infrastrutture; 
        b) eventi calamitosi per i quali e' stato dichiarato lo stato
di emergenza e che richiedano la  riparazione  dei  danni  subiti  da
soggetti privati e imprese e per l'attivazione della  sala  operativa
di protezione civile e per attivita' ad essa conseguenti; 
        c) attivita' relative all'evento Italia 150.». 
    Inoltre, con la predetta disposizione si autorizza  il  pagamento
di prestazioni  straordinarie  «in  deroga  anche  al  personale  del
Consiglio regionale impegnato nelle attivita' di supporto alle sedute
dell'Assemblea e degli altri organismi  consiliari  istituzionalmente
costituiti». 
    Come si evince dalla norma regionale richiamata,  il  legislatore
regionale attribuisce una maggiorazione di  retribuzione  per  lavoro
straordinario in deroga a  quanto  stabilito  dal  vigente  contratto
collettivo nazionale di lavoro. 
    Cosi'  disponendo,  la   norma   regionale   contrasta   con   le
disposizioni contenute nel titolo III (dall'art. 40 all'art. 50)  del
d.lgs. 30 marzo 2001,  n.165,  le  quali  indicano  le  procedure  da
seguire  in  sede  di  contrattazione  e   obbligano   le   pubbliche
amministrazioni al rispetto delle norme contrattuali. 
    Secondo la giurisprudenza costituzionale  (sentenza  n.  2/2004),
l'avvenuta privatizzazione dei rapporti  di  lavoro  alle  dipendenze
delle pubbliche amministrazioni, pur determinando l'attrazione  della
relativa disciplina nell'ambito della materia  "ordinamento  civile",
riservata  alla  competenza  esclusiva  dello  Stato,  non   esclude,
tuttavia, che le Regioni - essendo dotate, a  seguito  della  riforma
del Titolo V, di  competenza  legislativa  residuale  in  materia  di
ordinamento e  organizzazione  amministrativa  regionale  (art.  117,
comma 4 Cost.) - possono  regolamentare  aspetti  riconducibili  alle
procedure e alle modalita' della contrattazione collettiva, che  sono
da considerarsi come riservati all'autonomia degli enti  direttamente
interessati. 
    Nella fattispecie in esame, tuttavia,  il  legislatore  regionale
non si e' limitato a  disciplinare  il  regime  procedimentale  della
contrattazione, ovviamente per la parte  di  sua  competenza,  ma  ha
inciso sulla misura degli importi delle retribuzioni e  dei  relativi
incrementi da corrispondere al personale regionale, che deve  essere,
invece,  regolata  in   sede   di   contrattazione   collettiva.   La
disposizione regionale lede, pertanto, l' art. 117,  lett.  1)  della
Costituzione, il quale riserva allo Stato la competenza esclusiva  in
materia di ordinamento civile e, quindi i rapporti di diritto privato
regolabili dal Codice civile (contratti collettivi). 
    La norma regionale si pone, altresi', in contrasto con i principi
costituzionali di eguaglianza, buon andamento e  imparzialita'  della
pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 Cost., in quanto
il personale del comparto si troverebbe  di  fronte  ad  una  diversa
qualificazione e quantificazione degli  emolumenti  da  percepire  in
sede di contrattazione. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si conclude perche' l'articolo 5, della legge Regionale  Piemonte
n. 25 del 27 dicembre 2010 Legge finanziaria  per  l'anno  2011,  sia
dichiarato costituzionalmente illegittimo. 
    Si produce  l'estratto  della  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri del 23 febbraio 2011. 
        Roma, addi' 24 febbraio 2011 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Palmieri 
 

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