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N. 15 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 febbraio 2011. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 7 marzo 2011 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 14 del 30-3-2011) |
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e
difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale
ha il proprio domicilio in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, nei
confronti della Regione Piemonte in persona del Presidente della
Giunta Regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale dell'articolo 5, della legge regionale Piemonte n. 25
del 27 dicembre 2010, «Legge finanziaria per l'anno 2011», pubblicata
nel B.U.R. n. 51 del 29 dicembre 2010, giusta delibera del Consiglio
dei Ministri in data 23 febbraio 2011.
Con la legge regionale n. 25 del 27 dicembre 2010, che consta di
ventitre articoli, la Regione Piemonte ha emanato, al Capo I,
disposizioni finanziarie, al Capo II, disposizioni in materia di
trasporti, e, al Capo III, disposizioni in materia di opere e lavori
pubblici.
E' avviso del Governo che, con la norma denunciata in epigrafe,
la Regione Piemonte abbia ecceduto dalla propria competenza in
violazione della normativa costituzionale, come si confida di
dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti.
Motivi
1) L'articolo 5, della Legge Regione Piemonte n. 25/2010 viola gli
articoli 117, commi 2, lettera l), 3 e 97 della Costituzione.
L'art. 5, della Legge Regione Piemonte n. 25/2010 recante
disposizioni in materia di «Prestazioni straordinarie» prevede che
«la Giunta regionale e' autorizzata a disporre il pagamento delle
prestazioni straordinarie, anche in deroga a quelle retribuibili a
norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale
avente titolo, per eventi eccezionali, quali:
a) azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative
alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e
delle infrastrutture;
b) eventi calamitosi per i quali e' stato dichiarato lo stato
di emergenza e che richiedano la riparazione dei danni subiti da
soggetti privati e imprese e per l'attivazione della sala operativa
di protezione civile e per attivita' ad essa conseguenti;
c) attivita' relative all'evento Italia 150.».
Inoltre, con la predetta disposizione si autorizza il pagamento
di prestazioni straordinarie «in deroga anche al personale del
Consiglio regionale impegnato nelle attivita' di supporto alle sedute
dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente
costituiti».
Come si evince dalla norma regionale richiamata, il legislatore
regionale attribuisce una maggiorazione di retribuzione per lavoro
straordinario in deroga a quanto stabilito dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro.
Cosi' disponendo, la norma regionale contrasta con le
disposizioni contenute nel titolo III (dall'art. 40 all'art. 50) del
d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, le quali indicano le procedure da
seguire in sede di contrattazione e obbligano le pubbliche
amministrazioni al rispetto delle norme contrattuali.
Secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 2/2004),
l'avvenuta privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni, pur determinando l'attrazione della
relativa disciplina nell'ambito della materia "ordinamento civile",
riservata alla competenza esclusiva dello Stato, non esclude,
tuttavia, che le Regioni - essendo dotate, a seguito della riforma
del Titolo V, di competenza legislativa residuale in materia di
ordinamento e organizzazione amministrativa regionale (art. 117,
comma 4 Cost.) - possono regolamentare aspetti riconducibili alle
procedure e alle modalita' della contrattazione collettiva, che sono
da considerarsi come riservati all'autonomia degli enti direttamente
interessati.
Nella fattispecie in esame, tuttavia, il legislatore regionale
non si e' limitato a disciplinare il regime procedimentale della
contrattazione, ovviamente per la parte di sua competenza, ma ha
inciso sulla misura degli importi delle retribuzioni e dei relativi
incrementi da corrispondere al personale regionale, che deve essere,
invece, regolata in sede di contrattazione collettiva. La
disposizione regionale lede, pertanto, l' art. 117, lett. 1) della
Costituzione, il quale riserva allo Stato la competenza esclusiva in
materia di ordinamento civile e, quindi i rapporti di diritto privato
regolabili dal Codice civile (contratti collettivi).
La norma regionale si pone, altresi', in contrasto con i principi
costituzionali di eguaglianza, buon andamento e imparzialita' della
pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 Cost., in quanto
il personale del comparto si troverebbe di fronte ad una diversa
qualificazione e quantificazione degli emolumenti da percepire in
sede di contrattazione.
P.Q.M.
Si conclude perche' l'articolo 5, della legge Regionale Piemonte
n. 25 del 27 dicembre 2010 Legge finanziaria per l'anno 2011, sia
dichiarato costituzionalmente illegittimo.
Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei
Ministri del 23 febbraio 2011.
Roma, addi' 24 febbraio 2011
L'Avvocato dello Stato: Palmieri
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