RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 febbraio 2008 , n. 15
  Ricorso per questione di legittimita' costituzionale
depositato  in  cancelleria  il  25 febbraio 2008 (del Presidente del
                       Consiglio dei ministri)
 
(GU n. 13 del 19-3-2008 ) 
 
 
   Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio   dei  ministri,
rappresentato  e  difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i
cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia;
   Contro  la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta
regionale   pro  tempore,  per  la  declaratoria  dell'illegittimita'
costituzionale  degli  articoli 3, comma 1, lettere j) e m), 52 comma
1,  53  comma  1  e 54 commi 4 e 5 della legge regionale n. 45 del 19
dicembre  2007,  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale della Regione
Abruzzo  n. 10  del 21 dicembre 2007 e recante «Norme per la gestione
integrata dei rifiuti».
   La   presentazione  del  presente  ricorso  e'  stata  decisa  dal
Consiglio  dei  ministri  nella  riunione  del  14  febbraio 2008 (si
depositeranno   estratto   del   verbale  e  relazione  del  Ministro
proponente).
   La legge della Regione Abruzzo n. 45 del 19 dicembre 2007, recante
disposizioni  in  materia  di  rifiuti,  presenta  diversi profili di
illegittimita' costituzionale. Si premette che, nonostante le regioni
abbiano una competenza legislativa concorrente in materia di «governo
del  territorio»,  la  materia  gestione  dei  rifiuti  rientra nella
potesta'   esclusiva  statale  per  i  profili  attinenti  la  tutela
dell'ambiente,  ai  sensi  dell'art.  117, secondo comma, lettera s),
Cost.  Sono,  pertanto,  vincolanti  per  i  legislatori regionali le
disposizioni di cui al d.lgs. n. 152/2006, che costituiscono standard
minimi   ed  uniformi  di  tutela  dell'ambiente  validi  sull'intero
territorio   nazionale.  Si  segnala,  inoltre,  che  in  materia  e'
intervenuto   anche  il  legislatore  comunitario  con  le  direttive
75/442/CE e 2006/12/CE, nonche' la Corte di giustizia delle Comunita'
europee  che  ha  elaborato  una  consolidata  giurisprudenza  ed  ha
provveduto  a delineare dei principi generali, soprattutto per quanto
concerne  la  definizione  di  rifiuto. Si tratta di principi che non
possono  essere  derogati  dalla regione dato il vincolo del rispetto
del diritto comunitario derivante dall'art. 117, primo comma, Cost.
   Sulla  base  di  tali premesse si censurano in quanto in contrasto
con  la  normativa  statale  e comunitaria di riferimento le seguenti
disposizioni:
     l'art.  3,  comma  1,  lettere  j)  ed m) definisce il «punto di
raccolta»  ed il «centro di trasferenza» in maniera non conforme alla
normativa  comunitaria,  ossia  la  dir.  2006/12/CE,  e nazionale di
riferimento, il d.lgs. n. 152/2006. Infatti tale disposizione prevede
che  le  attivita'  svolte  dai  centri di raccolta e trasferenza dei
rifiuti  ivi indicati non debbano essere considerate quali operazioni
di   stoccaggio  e,  quindi,  conseguentemente,  non  debbano  essere
autorizzate.   Invece,   ai  sensi  della  disciplina  comunitaria  e
nazionale  su  richiamata,  le  «ecopiazzole»,  o  «isole ecologiche»
presso  cui viene effettuata attivita' di gestione dei rifiuti, anche
nella sola forma del deposito, devono essere considerate quali centri
di  stoccaggio (nelle forme della messa in riserva, nel caso in cui i
rifiuti  siano  destinati a successive operazioni di recupero - punto
R13  dell'allegato  2  B  della  direttiva  2006/12/CE  e  punto  R13
dell'Allegato  C  alla  parte  quarta  al  d.lgs.  n. 152/2006; o del
deposito  preliminare,  nel  caso in cui gli stessi siano destinati a
successive  operazioni  di  smaltimento  - punto D15 dell'allegato 2A
della  direttiva  2006  dicembre  CE e punto D15 dell'Allegato B alla
parte  quarta  al d.lgs. n. 152/2006. Conseguentemente, le operazioni
di conferimento dei rifiuti presso isole ecologiche nelle quali venga
effettuata  attivita'  di  deposito  di  rifiuti  (anche se per brevi
periodi)   e   la  gestione  delle  strutture  stesse  devono  essere
effettuate  nel pieno rispetto delle relative autorizzazioni previste
dall'art.  186 del d.lgs. n. 152/2006, come piu' volte statuito dalla
giurisprudenza   della   Corte  di  cassazione.  Pertanto,  la  norma
regionale  in  questione,  dettando  disposizioni  configgenti con la
normativa comunitaria e nazionale vigente viola il disposto dell'art.
117,  primo  comma,  Cost.,  nonche'  dell'art.  117,  secondo comma,
lettera  s),  Cost.  ai  sensi  del  quale  lo  Stato ha legislazione
esclusiva in materia di tutela dell'ambiente. Tale disposizione resta
censurabile  anche  a  fronte  delle  modifiche  apportate  al d.lgs.
n. 152/2006  dal  d.lgs.  n. 4/2008  che  e'  stato  pubblicato il 29
gennaio 2008 seppure non ancora in vigore;
     l'art.  52,  comma  1,  consentendo  la  realizzazione  di nuovi
impianti  di  smaltimento  e l'autorizzazione di impianti di deposito
preliminare   dei   rifiuti   attraverso   l'adozione   di  ordinanze
contingibili  ed  urgenti, in deroga alle disposizioni vigenti, dagli
atti  di  pianificazione  regionale,  contrasta  con  le disposizioni
nazionali  e  comunitarie  in materia. Infatti, l'art. 191 del d.lgs.
n. 152/2006  consente  il  ricorso  temporaneo  a  speciali  forme di
gestione  dei  rifiuti, in deroga alle disposizioni vigenti, mediante
l'adozione  di  ordinanze contingibili ed urgenti solo in presenza di
particolari  condizioni.  Innanzitutto, devono verificarsi situazioni
di  eccezionale ed urgente necessita' di tutela della salute pubblica
e  dell'ambiente  alle quali non si possa diversamente provvedere. In
secondo luogo, attraverso le ordinanze e' possibile disporre soltanto
interventi  di gestione temporanea di rifiuti e non anche autorizzare
la  localizzazione o la realizzazione o l'esercizio di impianti per i
quali  non  sia  stato rispettato l'ordinario iter autorizzatorio, in
quanto  tali  interventi  presentano  il carattere della permanenza e
definitivita'.   Si   tratta   di  una  disposizione  finalizzata  ad
assicurare  il  rispetto  della  direttiva  comunitaria,  di  cui  la
normativa  italiana costituisce recepimento, e strutturata in modo da
garantire  che  la  gestione  dei  rifiuti  avvenga  in condizioni di
sicurezza   e   senza  mettere  in  pericolo  la  salute  pubblica  e
l'ambiente.  Pertanto,  il mancato rispetto delle ordinarie procedure
di  autorizzazione  e del regime delle speciali forme di gestione dei
rifiuti,  di  cui  alle  norme  su  citate,  comporta  la  violazione
dell'art. 117, primo comma, Cost., che impone il rispetto del vincolo
comunitario,  nonche' dell'art. 117, secondo comma, lettera s), cost.
che  riconosce  in  capo allo Stato potesta' legislativa esclusiva in
materia di tutela dell'ambiente.
   Analoghe  considerazioni  valgono  per  l'art.  53,  comma  1, del
provvedimento  in esame che attribuisce al Presidente della Giunta il
potere  di  emanare  atti  straordinari,  non  solo  nei  casi di cui
all'art.  191 del d.lgs. n. 152/2006, ma anche al fine di individuare
impianti  di  smaltimento  esistenti,  di  localizzare nuovi siti per
realizzare  impianti  di  gestione  dei  rifiuti  e  di  disporre  la
realizzazione  diretta,  da parte della regione, di interventi per lo
smaltimento  dei rifiuti in deroga, sostituzione o integrazione delle
previsioni del piano di gestione dei rifiuti.
   L'art.  55, commi 4 e 5, consentendo l'espropriazione e l'utilizzo
delle   aree  bonificate  ad  opera  dei  soggetti  affidatari  delle
attivita'  di bonifica, contrastano con quanto disposto dall'art. 253
del  d.lgs.  n. 152/2006  che,  pur  disciplinando  alcune  forme  di
garanzia  per  il recupero delle somme spese dall'amministrazione per
lo  svolgimento  di interventi di bonifica in luogo dei responsabili,
non  contempla  alcuna procedura di espropriazione. Tale disposizione
regionale,  afferendo a profili rientranti nella materie «ordinamento
civile»  e  «ambiente», viola la competenza esclusiva statale in tale
ambito materiale, ex art. 117, secondo comma, lettere l) ed s) Cost.

        
      
                              P. Q. M.
   Si  chiede che, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, sia
dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli articoli 3, comma 1,
lettere  j)  e  m),  52, comma 1, 53, comma 1 e 54, commi 4 e 5 della
legge regionale n. 45 del 19 dicembre 2007, pubblicata nel Bollettino
ufficiale  della Regione Abruzzo n. 10 del 21 dicembre 2007 e recante
«Norme  per  la  gestione integrata dei rifiuti» per violazione degli
artt.  117,  commi  primo  e  secondo,  lett.  l)  ed  s)  Cost.  con
consequenziali statuizioni.
     Roma, addi' 16 febbraio 2008
               L'Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo

        
      

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