Ricorso n. 15 del 25 febbraio 2008 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 febbraio 2008 , n. 15
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 25 febbraio 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 13 del 19-3-2008 )
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia; Contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale degli articoli 3, comma 1, lettere j) e m), 52 comma 1, 53 comma 1 e 54 commi 4 e 5 della legge regionale n. 45 del 19 dicembre 2007, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 10 del 21 dicembre 2007 e recante «Norme per la gestione integrata dei rifiuti». La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 14 febbraio 2008 (si depositeranno estratto del verbale e relazione del Ministro proponente). La legge della Regione Abruzzo n. 45 del 19 dicembre 2007, recante disposizioni in materia di rifiuti, presenta diversi profili di illegittimita' costituzionale. Si premette che, nonostante le regioni abbiano una competenza legislativa concorrente in materia di «governo del territorio», la materia gestione dei rifiuti rientra nella potesta' esclusiva statale per i profili attinenti la tutela dell'ambiente, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Sono, pertanto, vincolanti per i legislatori regionali le disposizioni di cui al d.lgs. n. 152/2006, che costituiscono standard minimi ed uniformi di tutela dell'ambiente validi sull'intero territorio nazionale. Si segnala, inoltre, che in materia e' intervenuto anche il legislatore comunitario con le direttive 75/442/CE e 2006/12/CE, nonche' la Corte di giustizia delle Comunita' europee che ha elaborato una consolidata giurisprudenza ed ha provveduto a delineare dei principi generali, soprattutto per quanto concerne la definizione di rifiuto. Si tratta di principi che non possono essere derogati dalla regione dato il vincolo del rispetto del diritto comunitario derivante dall'art. 117, primo comma, Cost. Sulla base di tali premesse si censurano in quanto in contrasto con la normativa statale e comunitaria di riferimento le seguenti disposizioni: l'art. 3, comma 1, lettere j) ed m) definisce il «punto di raccolta» ed il «centro di trasferenza» in maniera non conforme alla normativa comunitaria, ossia la dir. 2006/12/CE, e nazionale di riferimento, il d.lgs. n. 152/2006. Infatti tale disposizione prevede che le attivita' svolte dai centri di raccolta e trasferenza dei rifiuti ivi indicati non debbano essere considerate quali operazioni di stoccaggio e, quindi, conseguentemente, non debbano essere autorizzate. Invece, ai sensi della disciplina comunitaria e nazionale su richiamata, le «ecopiazzole», o «isole ecologiche» presso cui viene effettuata attivita' di gestione dei rifiuti, anche nella sola forma del deposito, devono essere considerate quali centri di stoccaggio (nelle forme della messa in riserva, nel caso in cui i rifiuti siano destinati a successive operazioni di recupero - punto R13 dell'allegato 2 B della direttiva 2006/12/CE e punto R13 dell'Allegato C alla parte quarta al d.lgs. n. 152/2006; o del deposito preliminare, nel caso in cui gli stessi siano destinati a successive operazioni di smaltimento - punto D15 dell'allegato 2A della direttiva 2006 dicembre CE e punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta al d.lgs. n. 152/2006. Conseguentemente, le operazioni di conferimento dei rifiuti presso isole ecologiche nelle quali venga effettuata attivita' di deposito di rifiuti (anche se per brevi periodi) e la gestione delle strutture stesse devono essere effettuate nel pieno rispetto delle relative autorizzazioni previste dall'art. 186 del d.lgs. n. 152/2006, come piu' volte statuito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione. Pertanto, la norma regionale in questione, dettando disposizioni configgenti con la normativa comunitaria e nazionale vigente viola il disposto dell'art. 117, primo comma, Cost., nonche' dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. ai sensi del quale lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela dell'ambiente. Tale disposizione resta censurabile anche a fronte delle modifiche apportate al d.lgs. n. 152/2006 dal d.lgs. n. 4/2008 che e' stato pubblicato il 29 gennaio 2008 seppure non ancora in vigore; l'art. 52, comma 1, consentendo la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e l'autorizzazione di impianti di deposito preliminare dei rifiuti attraverso l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, in deroga alle disposizioni vigenti, dagli atti di pianificazione regionale, contrasta con le disposizioni nazionali e comunitarie in materia. Infatti, l'art. 191 del d.lgs. n. 152/2006 consente il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, in deroga alle disposizioni vigenti, mediante l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti solo in presenza di particolari condizioni. Innanzitutto, devono verificarsi situazioni di eccezionale ed urgente necessita' di tutela della salute pubblica e dell'ambiente alle quali non si possa diversamente provvedere. In secondo luogo, attraverso le ordinanze e' possibile disporre soltanto interventi di gestione temporanea di rifiuti e non anche autorizzare la localizzazione o la realizzazione o l'esercizio di impianti per i quali non sia stato rispettato l'ordinario iter autorizzatorio, in quanto tali interventi presentano il carattere della permanenza e definitivita'. Si tratta di una disposizione finalizzata ad assicurare il rispetto della direttiva comunitaria, di cui la normativa italiana costituisce recepimento, e strutturata in modo da garantire che la gestione dei rifiuti avvenga in condizioni di sicurezza e senza mettere in pericolo la salute pubblica e l'ambiente. Pertanto, il mancato rispetto delle ordinarie procedure di autorizzazione e del regime delle speciali forme di gestione dei rifiuti, di cui alle norme su citate, comporta la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., che impone il rispetto del vincolo comunitario, nonche' dell'art. 117, secondo comma, lettera s), cost. che riconosce in capo allo Stato potesta' legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente. Analoghe considerazioni valgono per l'art. 53, comma 1, del provvedimento in esame che attribuisce al Presidente della Giunta il potere di emanare atti straordinari, non solo nei casi di cui all'art. 191 del d.lgs. n. 152/2006, ma anche al fine di individuare impianti di smaltimento esistenti, di localizzare nuovi siti per realizzare impianti di gestione dei rifiuti e di disporre la realizzazione diretta, da parte della regione, di interventi per lo smaltimento dei rifiuti in deroga, sostituzione o integrazione delle previsioni del piano di gestione dei rifiuti. L'art. 55, commi 4 e 5, consentendo l'espropriazione e l'utilizzo delle aree bonificate ad opera dei soggetti affidatari delle attivita' di bonifica, contrastano con quanto disposto dall'art. 253 del d.lgs. n. 152/2006 che, pur disciplinando alcune forme di garanzia per il recupero delle somme spese dall'amministrazione per lo svolgimento di interventi di bonifica in luogo dei responsabili, non contempla alcuna procedura di espropriazione. Tale disposizione regionale, afferendo a profili rientranti nella materie «ordinamento civile» e «ambiente», viola la competenza esclusiva statale in tale ambito materiale, ex art. 117, secondo comma, lettere l) ed s) Cost.
P. Q. M. Si chiede che, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli articoli 3, comma 1, lettere j) e m), 52, comma 1, 53, comma 1 e 54, commi 4 e 5 della legge regionale n. 45 del 19 dicembre 2007, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 10 del 21 dicembre 2007 e recante «Norme per la gestione integrata dei rifiuti» per violazione degli artt. 117, commi primo e secondo, lett. l) ed s) Cost. con consequenziali statuizioni. Roma, addi' 16 febbraio 2008 L'Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo