Ricorso n. 15 del 27 gennaio 2015 (Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 27 gennaio 2015 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 10 del 2015-03-11)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (c.f.
…), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale
dello Stato (c.f. … fax: …, PEC:
…) presso i cui uffici e'
domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, ricorrente;
Contro Regione Lombardia (c.f. …), in persona del
Presidente della Giunta regionale legale rappresentante pro tempore,
con sede in Milano, Piazza Citta' di Lombardia 1, c.a.p. 20124,
resistente;
Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art.
1, comma 1, lett. m) della legge regionale della Lombardia del 26
novembre 2014, n. 29, pubblicata sul BUR n. 48 del 27 novembre 2014,
recante «Disposizioni in materia di servizio idrico integrato.
Modifiche al Titolo V, Capi I, II e III, della legge regionale 12
dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse
economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di
energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)», per
violazione indiretta dell'art. 117, primo comma e dell'art. 117
secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione.
La violazione indiretta dipende dalla violazione dell'art. 106
del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) al cui
rispetto la legislazione regionale e' tenuta in forza
dell'appartenenza all'ordinamento comunitario. Secondo l'ordinamento
comunitario il servizio idrico e' riconducibile alla categoria dei
servizi di interesse economico generale e in quanto tale e' soggetto
al principio della libera concorrenza e dell'affidamento dei servizi
mediante procedura ad evidenza pubblica (Libro verde sui servizi di
interesse generale, Bruxelles, 21.05.2003, COM (2003), 270), art. 106
TFUE), violando in tal modo anche l'art. 117, primo comma, della
Costituzione.
Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. m) della
legge regionale della Lombardia del 26 novembre 2014, n. 29.
Con la legge regionale 26 novembre 2014, n. 29, recante
«Disposizioni in materia di servizio idrico integrato. Modifiche al
Titolo V, Capi I, II e III, della legge regionale 12 dicembre 2003,
n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale.
Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del
sottosuolo e di risorse idriche)», la Regione Lombardia detta
disposizioni in materia di servizi locali di interesse economico
generale e, in particolare, in materia di gestione dei rifiuti, di
energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche.
La legge regionale de qua presenta profili di illegittimita'
costituzionale, che di seguito si illustrano.
L'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 26 novembre 2014,
n. 29, modifica la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26
(Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme
in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del
sottosuolo e di risorse idriche) prevedendo che «m) al secondo
periodo del comma 1 dell'articolo 49 le parole "non superiore a venti
anni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a trenta anni.
Tale termine si applica anche alle concessioni gia' sottoscritte.».
A seguito di tale modifica, la nuova formulazione del comma 1,
dell'articolo 49 rubricato «Organizzazione del servizio idrico»,
recita:
«1. Le province e il Comune di Milano, per l'ambito della
citta' di Milano, organizzano il servizio idrico integrato a livello
di ATO nel rispetto del piano d'ambito e deliberano la forma di
gestione secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e
statale, acquisito il parere vincolante della Conferenza dei Comuni.
Il servizio e' affidato ad un unico soggetto per ogni ATO e per un
periodo non superiore a trenta anni. Tale termine si applica anche
alle concessioni gia' sottoscritte».
Il legislatore regionale modifica la precedente disposizione che
consentiva una durata massima dell'affidamento del servizio idrico di
vent'anni - peraltro lasciando invariata la previsione che «le
province e del Comune di Milano organizzano il servizio idrico
integrato a livello di ATO nel rispetto del piano d'ambito e
deliberano la forma di gestione» - stabilendo una proroga ope legis
di detto affidamento anche per le concessioni che sono gia' state
sottoscritte, ponendosi con cio' in contrasto con la normativa
statale in materia di tutela dell'ambiente e della concorrenza che
prevede il ricorso a gara ad evidenza pubblica o all'affidamento in
house providing.
In particolare, l'art. 149-bis del decreto legislativo n.
152/2006 (Codice dell'ambiente) stabilisce che l'ente di governo
dell'ambito «delibera la forma di gestione fra quelle previste
dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente,
all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale
in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di
rilevanza economica. L'affidamento diretto puo' avvenire a favore di
societa' interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti
dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque
partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale
ottimale».
Pertanto, le disposizioni regionali di modifica nel prorogare ope
legis il termine ventennale delle concessioni gia' sottoscritte
contrastano con le citate prescrizioni dell'articolo 149-bis, comma
1, del d.lgs. n. 152 del 2006, che riservano all'ente di governo
dell'ambito la deliberazione della forma di gestione del servizio
idrico fra quelle previste dall'ordinamento europeo e il conseguente
affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in
materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di
rilevanza economica.
Sull'argomento, la Corte costituzionale e' piu' volte intervenuta
qualificando il servizio idrico integrato come servizio di rilevanza
economica e precisando che la disciplina della forma di gestione e
delle procedure di affidamento dello stesso attiene alle materie
tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente, riservate alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato (ex plurimis, sentenza
n. 228 del 2013).
Piu' precisamente, codesta Corte ha chiarito al punto 3.1 del
«Considerato in diritto» della recente sentenza n. 228/2013:
"... Questa Corte ha piu' volte affermato che «la disciplina
dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato attiene
[...] alle materie tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente
riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (ex
plurimis, sentenze n. 187 del 2011; n. 128 del 2011; n. 325 del 2010;
n. 142 del 2010; n. 307 del 2009; n. 246 del 2009)» (sentenza n. 62
del 2012). In base al disposto del terzo periodo del comma 186-bis
dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2010), inserito dall'art. 1, comma 1-quinquies, del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti
enti locali e regioni), convertito con modificazioni, dalla legge 26
marzo 2010, n. 42, «alla legge regionale spetta soltanto disporre
l'attribuzione delle funzioni delle soppresse Autorita' d'ambito
territoriale ottimale (RATO), "nel rispetto dei principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza", e non spetta, di
conseguenza, provvedere direttamente all'esercizio di tali funzioni
affidando la gestione ad un soggetto determinato» (sent. n. 62 del
2012). In altri termini, in base alla normativa statale, la legge
regionale deve limitarsi ad individuare l'ente od il soggetto che
eserciti le competenze gia' spettanti all'AATO, al quale, quindi,
spetta sia deliberare la forma di gestione del servizio idrico
integrato, sia aggiudicarne la gestione".
Pertanto, la proroga ope legis dell'affidamento della gestione
del servizio idrico sottrae all'ente di governo dell'ambito il potere
di scelta delle modalita' di tale affidamento e concretizza, al
contempo, una negazione della regola della concorrenza, ponendosi in
violazione della competenza legislativa esclusiva statale nelle
materie della tutela dell'ambiente e della tutela della concorrenza
(art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost.).
Le disposizioni regionali in questione, inoltre, risultano in
contrasto con il diritto dell'Unione europea secondo il quale il
servizio idrico e' riconducibile alla categoria dei servizi di
interesse economico generale e in quanto tale e' soggetto al
principio della libera concorrenza e dell'affidamento dei servizi
mediante procedura ad evidenza pubblica (Libro verde sui servizi di
interesse generale, Bruxelles, 21.05.2003, COM (2003), 270), art. 106
TFUE), violando in tal modo anche l'art. 117, primo comma, della
Costituzione.
Secondo l'art. 106 (ex art. 86 del TCE), comma 2, del Trattato
sul Funzionamento dell'Unione europea, come modificato dall'art. 2
del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 ratificato dalla legge 2
agosto 2008, n. 130,
"2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di
interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale
sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole
di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non
osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica
missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere
compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione".
Pertanto, l'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 26
novembre 2014, n. 29, dettando disposizioni in contrasto con il
diritto europeo e con la competenza esclusiva dello Stato in materia
di tutela dell'ambiente e tutela della concorrenza, viola l'art. 117,
primo comma e l'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della
Costituzione.
Per questi motivi la norma sopra indicata viene impugnata - come
deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 20 gennaio
2015 - davanti alla Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 127
della Costituzione.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, voglia pertanto codesta
ecc.ma Corte dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1,
comma 1, lett. m) della Legge regionale della Lombardia del 26
novembre 2014, n. 29, pubblicata sul BUR n. 48 del 27 novembre 2014,
per violazione dell'art. 117, primo comma e dell'art. 117 secondo
comma, lettere e) ed s) della Costituzione.
P.Q.M.
Alla luce di quanto sopra esposto e dedotto, si conclude
affinche' sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1,
comma 1, lett. m) della Legge regionale della Lombardia del 26
novembre 2014, n. 29, pubblicata sul BUR n. 48 del 27 novembre 2014,
recante "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato.
Modifiche al Titolo V, Capi I, II e III, della legge regionale 12
dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse
economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di
energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)", per
violazione dell'art. 117, primo comma e dell'art. 117 secondo comma,
lettere e) ed s) della Costituzione.
Allegati:
Si deposita determinazione del 21 gennaio 2015 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri di proposizione del ricorso,
nonche' l'allegata relazione del Dipartimento per gli Affari
regionali della P.C.M.
Roma, 23 gennaio 2014
Avvocato dello Stato: Marinella Di Cave