Ricorso n. 15 del 4 febbraio 2006 (Commissario dello Stato per la Regione siciliana)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 febbraio 2006, n. 15
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4 febbraio 2006 (del Commissario dello Stato per la Regione siciliana)
(GU n. 9 dell'1-3-2006)
L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 20 gennaio 2006, ha approvato il disegno di legge n. 1095 - stralcio XI dal titolo «Riproposizione di norme in materia di controllo della fauna selvatica, di personale e di acquisto e forniture di servizi», pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il 23 gennaio 2006. L'Assemblea regionale, a seguito dell'impugnativa proposta da questo ufficio il 14 dicembre 2005 avverso il disegno di legge n. 1084, recante «Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie», per consentire l'immediata operativita' delle disposizioni non oggetto di gravame, nella seduta del 16 dicembre 2005 ha approvato l'ordine del giorno n. 635 con cui autorizzava il presidente della regione a promulgare la legge con omissione delle parti impugnate, impegnandolo a riproporle al fine di consentire che codesta eccellentissima Corte potesse valutarne la legittimita'. In sede di Commissione bilancio sono stati successivamente elaborati tredici testi normativi che in alcuni casi contengono la mera riscrittura delle norme oggetto di gravame, in altri la rivisitazione del testo precedentemente approvato. Nello specifico provvedimento legislativo oggetto del presente atto: 1) l'art. 1, riproduce con modifiche le disposizioni contenute nell'art. 17 del disegno di legge n. 1084, impugnato per violazione degli articoli 9 e 97 della Costituzione e per interferenza in materia di diritto penale. La nuova formulazione della disposizione tuttavia non supera le censure di costituzionalita' per le motivazioni che di seguito si espongono. I novellati quarto e quinto comma dell'art. 4 della legge regionale n. 33/1977 consentono alle ripartizioni faunistico venatorie di attuare gli interventi di controllo della fauna selvatica compresi quelli di abbattimento, a mezzo anche delle guardie addette ai parchi o alle riserve o avvalendosi dei proprietari e dei conduttori dei fondi, omettendo di prescrivere che essi posseggano la licenza per l'esercizio venatorio, contrariamente a quanto disposto dallo stesso quinto comma per le guardie volontarie di associazioni venatorie ed ambientalistiche. La norma costituisce pertanto un palese vulnus all'art. 97 della Costituzione in quanto non tiene nel debito conto la tutela dell'incolumita' pubblica laddove affida la realizzazione dei piani di abbattimento anche a soggetti di cui non sia stato verificato, con il rilascio della licenza per l'esercizio venatorio, il possesso delle conoscenze e della capacita' tecnica del maneggio delle armi; 2) i commi 1 e 2 dell'art. 2 contengono disposizioni identiche a quelle dell'art. 19, commi 4 e 25 del disegno di legge n. 1084 impugnate entrambe per violazione dell'art. 117, lettera o) della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza in materia di previdenza. Dette norme, infatti, estendono il regime previgente a quello statale, disposto per la generalita' dei dipendenti regionali a decorrere dalla legge regionale n. 21/1986, a nuove categorie di dipendenti comportando altresi' un maggior nuovo onere, in atto non quantificabile, che maturera' al momento in cui i soggetti interessati si avvarranno del piu' favorevole trattamento pensionistico che grava interamente sul bilancio della regione; 3) il terzo comma dello stesso articolo 2 ripropone la norma di cui all'art. 19, comma 26 del richiamato d.d.l. 1084 impugnato per violazione degli articoli 3, 51, 81, quarto comma e 97 della Costituzione e pertanto al riguardo si richiamano integralmente le argomentazioni a sostegno del predetto atto di gravame; 4) l'art. 3 infine ne riproduce l'articolo 21, quinto comma, impugnato per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, in cui e' prevista l'eventuale prosecuzione di rapporti contrattuali per la fornitura di beni e servizi, in deroga alle ordinarie procedure, stabilite anche in ossequio alla normativa comunitaria, determinando cosi' una lesione del principio di buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione.
P. Q. M. E con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto dott. Alberto Di Pace, Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, visto l'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto impugna i sottoelencati articoli del d.d.l. 1095/stralcioXI dal titolo «Riproposizione di norme in materia di controllo della fauna selvatica, di personale e di acquisto e forniture di servizi» approvato dall'A.R.S. il 20 gennaio 2006: l'art. 1, limitatamente agli incisi «delle guardie addette ai parchi o alle riserve» e «dei proprietari e dei conduttori dei fondi sui quali si attuano gli interventi» per violazione dell'art. 97 della Costituzione; l'art. 2, primo e secondo comma per violazione dell'art. 117, lett. o) della Costituzione; l'art. 2, terzo comma per violazione degli articoli 3, 51, 81, quarto comma e 97 della Costituzione; l'art. 3 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione. Palermo, addi' 27 gennaio 2006 Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana: Alberto Di Pace