RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 febbraio 2006, n. 15
Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  4  febbraio 2006 (del Commissario dello Stato per la
Regione siciliana)

(GU n. 9 dell'1-3-2006)
 
    L'Assemblea  regionale  siciliana,  nella  seduta  del 20 gennaio
2006,  ha  approvato  il  disegno  di legge n. 1095 - stralcio XI dal
titolo  «Riproposizione  di norme in materia di controllo della fauna
selvatica,  di  personale  e  di  acquisto  e  forniture di servizi»,
pervenuto  a  questo  Commissariato  dello  Stato, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il 23 gennaio 2006.
    L'Assemblea  regionale,  a  seguito  dell'impugnativa proposta da
questo  ufficio  il  14 dicembre  2005  avverso  il  disegno di legge
n. 1084, recante «Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio
della  regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie»,
per   consentire  l'immediata  operativita'  delle  disposizioni  non
oggetto  di  gravame,  nella seduta del 16 dicembre 2005 ha approvato
l'ordine  del  giorno  n. 635 con cui autorizzava il presidente della
regione  a  promulgare  la legge con omissione delle parti impugnate,
impegnandolo   a   riproporle  al  fine  di  consentire  che  codesta
eccellentissima Corte potesse valutarne la legittimita'.
    In  sede  di  Commissione  bilancio  sono  stati  successivamente
elaborati  tredici  testi  normativi che in alcuni casi contengono la
mera  riscrittura  delle  norme  oggetto  di  gravame,  in  altri  la
rivisitazione del testo precedentemente approvato.
    Nello  specifico  provvedimento  legislativo oggetto del presente
atto:
        1)   l'art. 1,   riproduce   con  modifiche  le  disposizioni
contenute  nell'art. 17  del  disegno di legge n. 1084, impugnato per
violazione   degli   articoli 9   e   97  della  Costituzione  e  per
interferenza in materia di diritto penale.
    La  nuova  formulazione della disposizione tuttavia non supera le
censure  di  costituzionalita'  per  le motivazioni che di seguito si
espongono.
    I  novellati  quarto  e  quinto  comma  dell'art. 4  della  legge
regionale   n. 33/1977   consentono   alle   ripartizioni  faunistico
venatorie   di  attuare  gli  interventi  di  controllo  della  fauna
selvatica  compresi  quelli  di  abbattimento,  a  mezzo  anche delle
guardie   addette   ai  parchi  o  alle  riserve  o  avvalendosi  dei
proprietari  e dei conduttori dei fondi, omettendo di prescrivere che
essi  posseggano la licenza per l'esercizio venatorio, contrariamente
a quanto disposto dallo stesso quinto comma per le guardie volontarie
di  associazioni  venatorie ed ambientalistiche. La norma costituisce
pertanto  un  palese  vulnus all'art. 97 della Costituzione in quanto
non  tiene  nel  debito  conto  la  tutela  dell'incolumita' pubblica
laddove  affida  la  realizzazione  dei piani di abbattimento anche a
soggetti  di  cui  non  sia  stato  verificato, con il rilascio della
licenza  per  l'esercizio  venatorio,  il possesso delle conoscenze e
della capacita' tecnica del maneggio delle armi;
        2)   i   commi 1  e  2  dell'art. 2  contengono  disposizioni
identiche  a  quelle  dell'art. 19, commi 4 e 25 del disegno di legge
n. 1084  impugnate  entrambe per violazione dell'art. 117, lettera o)
della  Costituzione,  che  attribuisce  allo  Stato  la competenza in
materia di previdenza.
    Dette  norme,  infatti,  estendono  il regime previgente a quello
statale,  disposto  per  la  generalita'  dei  dipendenti regionali a
decorrere  dalla  legge  regionale  n. 21/1986,  a nuove categorie di
dipendenti  comportando  altresi' un maggior nuovo onere, in atto non
quantificabile,   che   maturera'   al  momento  in  cui  i  soggetti
interessati   si   avvarranno   del   piu'   favorevole   trattamento
pensionistico che grava interamente sul bilancio della regione;
        3)  il terzo comma dello stesso articolo 2 ripropone la norma
di cui all'art. 19, comma 26 del richiamato d.d.l. 1084 impugnato per
violazione  degli  articoli  3,  51,  81,  quarto  comma  e  97 della
Costituzione  e  pertanto  al riguardo si richiamano integralmente le
argomentazioni a sostegno del predetto atto di gravame;
        4)  l'art. 3 infine ne riproduce l'articolo 21, quinto comma,
impugnato per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, in
cui e' prevista l'eventuale prosecuzione di rapporti contrattuali per
la  fornitura  di beni e servizi, in deroga alle ordinarie procedure,
stabilite  anche in ossequio alla normativa comunitaria, determinando
cosi'  una  lesione  del  principio di buon andamento e imparzialita'
della pubblica amministrazione.

        
      
                              P. Q. M.
    E  con  riserva  di  presentazione  di  memorie  illustrative nei
termini  di  legge,  il  sottoscritto prefetto dott. Alberto Di Pace,
Commissario  dello  Stato  per  la Regione Siciliana, visto l'art. 28
dello  statuto speciale, con il presente atto impugna i sottoelencati
articoli  del  d.d.l.  1095/stralcioXI  dal titolo «Riproposizione di
norme  in  materia di controllo della fauna selvatica, di personale e
di   acquisto  e  forniture  di  servizi»  approvato  dall'A.R.S.  il
20 gennaio 2006:
        l'art. 1, limitatamente agli incisi «delle guardie addette ai
parchi  o alle riserve» e «dei proprietari e dei conduttori dei fondi
sui  quali  si  attuano  gli  interventi» per violazione dell'art. 97
della Costituzione;
        l'art. 2, primo e secondo comma per violazione dell'art. 117,
lett. o) della Costituzione;
        l'art. 2,  terzo  comma  per violazione degli articoli 3, 51,
81, quarto comma e 97 della Costituzione;
        l'art. 3   per   violazione   degli  articoli 3  e  97  della
Costituzione.
    Palermo, addi' 27 gennaio 2006
Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana: Alberto Di Pace

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