Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 7 febbraio 2013  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
(GU n. 10 del 6.3.2013) 
 
    Ricorso  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   (C.F.
…), rappresentata e difesa dall'Avvocatura  Generale  dello
Stato    (C.F.    …)     fax:         -     PEC:
…, presso i cui uffici domicilia  ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 domicilia; 
    Contro  la  Provincia  Autonoma  di  Bolzano,  in   persona   del
Presidente p.t., per la impugnativa della legge  della  Provincia  di
Bolzano 5 dicembre 2012, n. 21. 
    Con la legge indicata in epigrafe, la  provincia  di  Bolzano  ha
dettato disposizioni concernenti le  attivita'  di  accompagnatore  e
guida alpina. 
    In proposito, l'art. 8, comma 1, n. 20 dello Statuto speciale  di
Autonomia  per  la  Regione  Trentino  Alto  Adige  attribuisce  alla
Provincia autonoma di Bolzano la potesta' legislativa in  materia  di
guide, portatori alpini, maestri e scuole di sci. Tale competenza, ai
sensi dell'art. 4 del medesimo Statuto, deve comunque esplicarsi «nel
rispetto della Costituzione e dei principi dell'ordinamento giuridico
della Repubblica, nonche' degli obblighi internazionali». 
    Cio'  premesso,  alcune  disposizioni  delle  legge   provinciale
presentano  profili   di   impatto   anticoncorrenziale,   risultando
sproporzionate rispetto all'obiettivo di garantire la sicurezza e  la
tutela dei fruitori dei servizi offerti. Esse eccedono  quindi  dalle
competenze statutarie per violazione della  competenza  esclusiva  in
materia riconosciuta allo Stato dall'art. 117, secondo  comma,  lett.
e) della Costituzione, oltre a  porre  ingiustificati  ostacoli  alla
libera circolazione delle persone e dei servizi, in contrasto  con  i
principi comunitari espressi in materia dal Titolo  IV,  parte  terza
del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione  Europea)  e  quindi
violando l'art. 117, primo comma della Costituzione. 
    In particolare: 
        1) L'art. 3 stabilisce le  condizioni  necessarie  per  poter
esercitare le professioni di  guida  turistica  e  di  accompagnatore
turistico, nella Provincia di Bolzano, come definite  dal  precedente
art. 2. Al riguardo, il citato art. 3 prevede al comma 1,  lett.  b),
limitatamente all'attivita' di  accompagnatore  turistico,  che  essa
possa essere  esercitata  anche  da  coloro  che  abbiano  conseguito
l'abilitazione in un'altra regione o in provincia di Trento. Dal  che
si evince, a contrario, che la professione di  guida  turistica  puo'
essere esercitata solo da coloro che abbiano ottenuto  l'abilitazione
nelle forme previste dall'art. 6 della legge in esame, anche se  gia'
in possesso di un titolo equipollente rilasciato da un'altra  regione
o dalla Provincia di Trento. Il citato  art.  6,  infatti,  indica  i
requisiti per accedere  all'esame  di  abilitazione,  stabilendo,  al
comma 4, che, per ottenere l'abilitazione per la professione di guida
turistica, rilasciata dalla Ripartizione provinciale Turismo, occorre
il possesso della laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte
o archeologia o di un titolo equipollente necessario, previa verifica
delle conoscenze linguistiche e del territorio. Del pari, il comma  5
prevede  che  l'abilitazione  all'esercizio  della   professione   di
accompagnatore  turistico/accompagnatrice  turistica  e'   rilasciata
dalla Ripartizione provinciale Turismo a chi e' in  possesso  di  una
laurea o diploma universitario in materia turistica o  di  un  titolo
equipollente,  previa  verifica   del   possesso   delle   conoscenze
specifiche che non sono state oggetto del corso di  studi  e  facenti
parte delle materie dell'ultimo esame  di  abilitazione  indetto.  Le
citate  disposizioni  provinciali,  dunque,  nella  misura   in   cui
impongono alle guide alpine gia' abilitate in altre Regioni  o  nella
provincia di Trento, di superare un altro esame di  abilitazione  per
esercitare stabilmente la professione nella Provincia  di  Bolzano  -
Alto  Adige,  appaiono  sproporzionate  rispetto   all'obiettivo   di
garantire la sicurezza e la tutela dei fruitori dei servizi offerti e
suscettibili, per tale  via,  di  porre  un  ostacolo  ingiustificato
all'accesso  ed  all'esercizio   ditale   professione,   determinando
un'indebita restrizione ai  principi  di  libera  circolazione  delle
persone e dei servizi. 
        2) La norma contenuta nell'art.  7,  alle  lett.  d)  ed  e),
individua tra i  soggetti  esonerati  dall'obbligo  del  possesso  di
abilitazione chi, in  qualita'  di  dipendente  delle  organizzazioni
turistiche di cui alla legge provinciale 18 agosto  1992,  n.  33,  e
successive  modifiche,  e  dell'Agenzia   «Alto   Adige   Marketing»,
accompagna ospiti nelle  visite  delle  localita'  site  nel  proprio
territorio di competenza e chi accompagna persone in pullman in  gite
in Alto Adige, con punti di partenza e arrivo nella provincia.  Anche
in questo caso, le norme in esame pongono in un'indebita posizione di
vantaggio coloro che svolgono la  professione  in  materia  turistica
stabilmente sul territorio, rispetto a coloro che provengono da altre
regioni e,  per  giunta,  gia'  potenzialmente  idonei,  determinando
quindi un'alterazione degli assetti concorrenziali nel settore. 
        3) L'art. 13, comma 2, modificando la  legge  provinciale  13
dicembre 1991,  n.  33,  «Ordinamento  delle  guide  alpine  -  Guide
sciatori», inserisce l'art. 8-ter nella medesima  legge  provinciale,
rubricato  «Accompagnatore/Accompagnatrice  media  montagna».   Detta
nuova norma, al comma  4,  prevede  che  le  guide  alpine  e  gli/le
aspiranti  guida   possano   svolgere   anche   la   professione   di
accompagnatore di media montagna. Considerato che, ai sensi dell'art.
5 lettera e) della stessa legge provinciale n. 33/1991, per  ottenere
l'iscrizione all'albo delle guide alpine, e'  previsto  il  requisito
della residenza o domicilio o stabile recapito  in  un  comune  della
provincia, la norma  in  esame,  consentendo  alle  guide  alpine  di
svolgere l'ulteriore attivita' di accompagnatore di  media  montagna,
finisce per favorire i soggetti che  svolgono  in  maniera  stanziale
l'attivita'  di  guida  alpina,  determinando   dunque   un'ulteriore
ingiustificata  preferenza  nei  confronti  di  taluni  soggetti,  in
violazione  del  principio  di  libero  accesso  ed  esercizio  delle
professioni, in contrasto quindi  con  i  principi  di  tutela  della
concorrenza e del mercato. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Insiste per la declaratoria di  incostituzionalita'  della  legge
impugnata, in relazione ai profili evidenziati. 
    Con ogni conseguente statuizione. 
      Roma, 1° febbraio 2013 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Nunziata 

 

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