Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il 18 ottobre 2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri).

 

 

(GU n. 49 del 12.12.2012)

 

    Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in  carica, rappresentato e difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato  C.F. …, Pec: …,  presso  i  cui

uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12.

    Contro Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona  del  Presidente della  Giunta  Regionale   pro-tempore   per   la   declaratoria   di illegittimita'  costituzionale  dell'art.  54  della  legge   Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 9 agosto 2012, pubblicata nel BUR  n. 22 del 16 agosto 2012, recante  «Interventi  di  razionalizzazione  e

riordino di enti, aziende e agenzie della Regione», per contrasto con gli articoli 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, e  cio'  a seguito ed  in  forza  della  delibera  di  impugnativa  assunta  dal Consiglio dei ministri nella seduta del 9 ottobre 2012.

    La legge regionale n. 16 del 9 agosto 2012,  recante  «Interventi di razionalizzazione e riordino di  enti,  aziende  e  agenzie  della Regione», dopo aver previsto la liquidazione della «Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia S.p.A.», all'art. 54, intitolato  «Disposizioni in materia di personale», dispone, al  comma  1,  che  «Il  personale

della societa' (Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia  S.p.A.)  con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato  in  essere  alla  data  di cessazione  della  gestione  liquidatoria,  regolato  dal   Contratto collettivo nazionale di lavoro del compatto del commercio e  servizi,

previa verifica della sussistenza dei requisiti per accedere ai ruoli dell'Amministrazione  regionale  ed  eventuale  prova  selettiva,  e' trasferito, con decorrenza dalla data prevista dalla deliberazione di cui all'art. 53, comma  1,  alla  Regione;  con  deliberazione  della Giunta  regionale,  da  adottarsi  su  proposta  dell'Assessore  alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, di concerto con l'Assessore alle finanze, patrimonio  e  programmazione, sono definiti i criteri  per  la  collocazione  del  personale  nelle categorie e posizioni  economiche  della  Regione  e  il  trattamento

spettante. Con lo stesso provvedimento il personale  viene  assegnato alla Direzione centrale competente in materia di patrimonio».

    La riportata norma, pertanto, dispone l'inserimento del personale della  menzionata  societa'  nel  personale  della  Regione   «previa verifica della  sussistenza  dei  requisiti  per  accedere  ai  ruoli dell'Amministrazione regionale ed eventuale prova selettiva».

    Tale norma si pone in contrasto con gli artt. 3, 97 e 117,  terzo comma,  della  Costituzione,  ed  inoltre,  eccede  dalle  competenze statutarie.

    Il contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione  deriva  dal fatto che  la  previsione  dispone  un  inquadramento  riservato  del personale  nell'organico  della  Regione,  senza  esperimento   delle procedure concorsuali pubbliche.

    La norma, difatti,  disponendo  detto  inquadramento  sulla  base della mera verifica della sussistenza dei requisiti per  accedere  ai ruoli  dell'Amministrazione  regionale  e  di  una  «eventuale  prova selettiva»,   configura   sostanzialmente    una    fattispecie    di

inquadramento riservato senza concorso che, in quanto tale, viola  il principio costituzionale dell'accesso agli impieghi  nelle  pubbliche amministrazioni mediante concorso  pubblico  nonche'  i  principi  di ragionevolezza,  efficienza   e   buon   andamento   della   pubblica amministrazione,  principi  sanciti  dagli  artt.  3   e   97   della Costituzione.

    Che il concorso pubblico, in  quanto  meccanismo  strumentale  al canone di efficienza della pubblica  amministrazione  costituisca  la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il  pubblico  impiego e' stato costantemente affermato dalla Corte costituzionale (sentenze

n. 205/2004, n. 39/2004, n. 59/2005 e n. 127/2011).

    Anche  recentemente   peraltro   la   Corte   costituzionale   ha sottolineato di aver ripetutamente affermato  che  «la  facolta'  del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso  pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe  essere

considerate legittime solo quando siano  funzionali  esse  stesse  al buon andamento  dell'amministrazione  e  ove  ricorrano  peculiari  e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a  giustificarle» (ex plurimis: sentenze n. 195, n. 150 e n. 100 del 2010, n.  293  del 2009), e, sulla base di tale rilevazione, ha ulteriormente  affermato

che «... deve escludersi la legittimita'  di  arbitrarie  restrizioni alla partecipazione alle procedure selettive ...», chiarendo che «... al concorso pubblico deve  riconoscersi  un  ambito  di  applicazione ampio, tale da non includere soltanto le  ipotesi  di  assunzione  di

soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni,  ma anche i casi di nuovo inquadramento di dipendenti  gia'  in  servizio ...» (sentenze n. 150 del 2010, n. 293 del 2009, n.  205  del  2004)»

(sentenza n. 90 del 2012).

    Il contrasto con l'art.  117,  terzo  comma,  della  Costituzione deriva dal fatto che, nell'ottica  del  coordinamento  della  finanza pubblica,  la  norma  dispone  in  difformita'   dalle   disposizioni normative vigenti in  materia  di  vincoli  assunzionali,  costituiti dall'art. 1, commi 557 e 562 della legge n. 296/2006 e dell'art.  76,

comma 7 del d.l. n.  112/2008,  convertito  con  modificazioni  dalla legge n. 133/2008, secondo  i  quali,  ai  fini  del  concorso  delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi  di  finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilita' interno  debbono assicurare  la  riduzione  complessiva  delle  spese  di   personale, «garantendo   il   contenimento   della   dinamica   retributiva    e occupazionale»,  ponendo  altresi'  il  divieto  di   assunzione   di personale a qualsiasi titolo per gli enti nei quali l'incidenza delle

spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento.

    Al riguardo va osservato che  l'art.  4  dello  Statuto  Speciale della   Regione   Friuli-Venezia   Giulia,   approvato   con    legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, pur  attribuendo  alla  Regione una potesta' legislativa molto ampia,  non  prevede  la  materia  del coordinamento della finanza pubblica, per la quale  la  Regione,  pur

nel rispetto della sua autonomia, deve quindi rispettare  i  principi fondamentali fissati dalle norme statali.

    Pertanto,  in  base  alle  considerazioni   che   precedono,   il Presidente del Consiglio dei Ministri, come in epigrafe rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

 

                              P. Q. M.

 

    Dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 54  della  legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 9 agosto 2012, indicata in epigrafe, per contrasto con gli artt. 3, 97 e  117,  terzo  comma, della Costituzione.

    Si  depositeranno,  con  l'originale  notificato   del   presente ricorso:

        1) estratto della deliberazione  del  C.d.M.  del  9  ottobre 2012;

        2) copia della legge impugnata.

          Roma, addi' 12 ottobre 2012

 

                   L'avvocato dello Stato: Mangia

  

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