Ricorso n. 157 del 18 ottobre 2012 (Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 18 ottobre 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 49 del 12.12.2012)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato C.F. …, Pec: …, presso i cui
uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Contro Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 54 della legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 9 agosto 2012, pubblicata nel BUR n. 22 del 16 agosto 2012, recante «Interventi di razionalizzazione e
riordino di enti, aziende e agenzie della Regione», per contrasto con gli articoli 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, e cio' a seguito ed in forza della delibera di impugnativa assunta dal Consiglio dei ministri nella seduta del 9 ottobre 2012.
La legge regionale n. 16 del 9 agosto 2012, recante «Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione», dopo aver previsto la liquidazione della «Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia S.p.A.», all'art. 54, intitolato «Disposizioni in materia di personale», dispone, al comma 1, che «Il personale
della societa' (Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia S.p.A.) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di cessazione della gestione liquidatoria, regolato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del compatto del commercio e servizi,
previa verifica della sussistenza dei requisiti per accedere ai ruoli dell'Amministrazione regionale ed eventuale prova selettiva, e' trasferito, con decorrenza dalla data prevista dalla deliberazione di cui all'art. 53, comma 1, alla Regione; con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, di concerto con l'Assessore alle finanze, patrimonio e programmazione, sono definiti i criteri per la collocazione del personale nelle categorie e posizioni economiche della Regione e il trattamento
spettante. Con lo stesso provvedimento il personale viene assegnato alla Direzione centrale competente in materia di patrimonio».
La riportata norma, pertanto, dispone l'inserimento del personale della menzionata societa' nel personale della Regione «previa verifica della sussistenza dei requisiti per accedere ai ruoli dell'Amministrazione regionale ed eventuale prova selettiva».
Tale norma si pone in contrasto con gli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, ed inoltre, eccede dalle competenze statutarie.
Il contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione deriva dal fatto che la previsione dispone un inquadramento riservato del personale nell'organico della Regione, senza esperimento delle procedure concorsuali pubbliche.
La norma, difatti, disponendo detto inquadramento sulla base della mera verifica della sussistenza dei requisiti per accedere ai ruoli dell'Amministrazione regionale e di una «eventuale prova selettiva», configura sostanzialmente una fattispecie di
inquadramento riservato senza concorso che, in quanto tale, viola il principio costituzionale dell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso pubblico nonche' i principi di ragionevolezza, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, principi sanciti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Che il concorso pubblico, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza della pubblica amministrazione costituisca la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego e' stato costantemente affermato dalla Corte costituzionale (sentenze
n. 205/2004, n. 39/2004, n. 59/2005 e n. 127/2011).
Anche recentemente peraltro la Corte costituzionale ha sottolineato di aver ripetutamente affermato che «la facolta' del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere
considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle» (ex plurimis: sentenze n. 195, n. 150 e n. 100 del 2010, n. 293 del 2009), e, sulla base di tale rilevazione, ha ulteriormente affermato
che «... deve escludersi la legittimita' di arbitrarie restrizioni alla partecipazione alle procedure selettive ...», chiarendo che «... al concorso pubblico deve riconoscersi un ambito di applicazione ampio, tale da non includere soltanto le ipotesi di assunzione di
soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni, ma anche i casi di nuovo inquadramento di dipendenti gia' in servizio ...» (sentenze n. 150 del 2010, n. 293 del 2009, n. 205 del 2004)»
(sentenza n. 90 del 2012).
Il contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione deriva dal fatto che, nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica, la norma dispone in difformita' dalle disposizioni normative vigenti in materia di vincoli assunzionali, costituiti dall'art. 1, commi 557 e 562 della legge n. 296/2006 e dell'art. 76,
comma 7 del d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, secondo i quali, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilita' interno debbono assicurare la riduzione complessiva delle spese di personale, «garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale», ponendo altresi' il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo per gli enti nei quali l'incidenza delle
spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento.
Al riguardo va osservato che l'art. 4 dello Statuto Speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, pur attribuendo alla Regione una potesta' legislativa molto ampia, non prevede la materia del coordinamento della finanza pubblica, per la quale la Regione, pur
nel rispetto della sua autonomia, deve quindi rispettare i principi fondamentali fissati dalle norme statali.
Pertanto, in base alle considerazioni che precedono, il Presidente del Consiglio dei Ministri, come in epigrafe rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.
P. Q. M.
Dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 54 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 9 agosto 2012, indicata in epigrafe, per contrasto con gli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione.
Si depositeranno, con l'originale notificato del presente ricorso:
1) estratto della deliberazione del C.d.M. del 9 ottobre 2012;
2) copia della legge impugnata.
Roma, addi' 12 ottobre 2012
L'avvocato dello Stato: Mangia