Ricorso n. 158 del 18 ottobre 2012 (Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale del 18 ottobre 2012 del Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 20 delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale.
(GU n. 49 del 12.12.2012)
Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.F. ...) con patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. ...) - fax: ... PEC:... - presso cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12
Contro
Regione Molise in persona del Presidente della Giunta regionale p.t. in punto di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della Legge Regione Molise n. 18 del 7 agosto 2012, pubblicata sul B.U.R. n. 19 del 16 agosto 2012, recante "Disposizioni in merito all'approvazione
dei piani attuativi conformi agli strumenti urbanistici generali vigenti", in relazione all'art. 24, comma 2, della L. n. 47/1985 ed all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
La legge regionale in rassegna, che detta disposizioni in merito all'approvazione dei piani attuativi conformi alle norme degli strumenti urbanistici generali vigenti, e' censurabile relativamente alla norma contenuta nell'art. 1 che, non prevedendo l'obbligo di trasmissione degli strumenti urbanistici attuativi approvati dal comune alla Regione, secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, della L. n. 47/1985, viola il principio fondamentale in materia di governo del territorio espresso dal citato art. 24, ed e' quindi incostituzionale per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Ed invero, codesta Corte costituzionale ha gia' avuto modo di chiarire con la sentenza n. 343/2005, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli articoli 4 e 30 della 1.r. Marche 5 agosto 1992, n. 34, nella parte in cui - in violazione di quanto previsto dall'art. 24 della L. n. 47/1985 - non prevedevano
che copia dei piani attuativi, per i quali non era prevista l'approvazione regionale, fossero trasmessi dai Comuni alla Regione (o alla Provincia delegata), che il citato articolo 24 della L. 47/1985 non e' derogabile dalle leggi regionali in quanto: "La statuizione dell'art 24, secondo comma, della legge n. 47 del 1985,
nella parte in cui prescrive l'invio degli strumenti attuativi comunali alla Regione, e' chiaramente preordinata a soddisfare un'esigenza, oltre che di conoscenza per l'ente regionale, anche di coordinamento dell'operato delle Amministrazioni locali ed, in questo
senso, la legge statale riserva alla Regione la potesta' di formulare "osservazioni" sulle quali i Comuni devono "esprimersi".
Pertanto, il meccanismo istituito dall'art. 24 della legge n. 47 del 1985, in relazione allo scopo perseguito dalla legge, configurando l'obbligo dei Comuni di trasmettere i piani urbanistici attuativi alla Regione, assume il carattere di principio fondamentale.
Ne consegue che e' indubbio che la mancata previsione dell'obbligo di trasmissione contrasta con un principio fondamentale della legge statale e determina l'incostituzionalita' delle norme denunciate, nella parte in cui non prevedono che copia dei piani attuativi, per i quali non e' richiesta l'approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla Regione o alla Provincia delegata.
Al riguardo va rilevato, coerentemente con le argomentazioni teste' sviluppate nel presente atto, che anche la giurisprudenza del massimo giudice amministrativo e' nel senso che l'art. 24, comma l della L. n. 57/85 non e' derogabile da leggi regionali, posto che i principi statuiti da detta legge statale si pongono quali limiti alle
leggi regionali ex art. 117 cost. (Cons. Stato, sez. IV, 5.10.1998, n. 1277)
Per questo motivo la norma regionale deve essere annullata siccome in contrasto con l'art. 117 della Costituzione.
P.Q.M.
Si conclude pertanto, perche' codesta Ecc.ma Corte voglia dichiarare la incostituzionalita' della disposizione in epigrafe. Con ogni conseguente statuizione.
Roma, 12 ottobre 2012
L'Avvocato dello Stato: Ettore Figliolia