Ricorso per questione di legittimita' costituzionale del  18  ottobre 2012 del Presidente della Corte Costituzionale  a norma dell'art.  20 delle  norme   integrative   per   i   giudizi   davanti   la   Corte costituzionale.

 

 

(GU n. 49 del 12.12.2012)

 

     Ricorso per la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  (C.F. ...) con  patrocinio  dell'Avvocatura  Generale  dello  Stato (C.F.      ...)      -       fax:       ...      PEC:... - presso cui domicilia ex lege  in Roma, via dei Portoghesi n. 12

 

                               Contro

 

    Regione Molise in persona del Presidente della Giunta  regionale  p.t. in punto di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della  Legge Regione Molise n. 18 del 7 agosto 2012, pubblicata sul B.U.R.  n.  19 del 16 agosto 2012, recante "Disposizioni in merito  all'approvazione

dei piani attuativi  conformi  agli  strumenti  urbanistici  generali vigenti", in relazione all'art. 24, comma 2, della L. n.  47/1985  ed all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

    La legge regionale in rassegna, che detta disposizioni in  merito all'approvazione  dei  piani  attuativi  conformi  alle  norme  degli strumenti urbanistici generali vigenti, e' censurabile  relativamente alla norma contenuta nell'art. 1 che,  non  prevedendo  l'obbligo  di trasmissione degli  strumenti  urbanistici  attuativi  approvati  dal comune alla Regione, secondo quanto previsto dall'articolo 24,  comma 2, della L. n. 47/1985, viola il principio fondamentale in materia di governo del territorio espresso dal citato  art.  24,  ed  e'  quindi incostituzionale per violazione dell'art.  117,  terzo  comma,  della Costituzione.

    Ed invero, codesta Corte costituzionale ha  gia'  avuto  modo  di chiarire  con  la   sentenza   n.   343/2005,   che   ha   dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli articoli  4  e  30  della  1.r. Marche 5 agosto 1992, n. 34, nella parte in cui -  in  violazione  di quanto previsto dall'art. 24 della L. n. 47/1985  -  non  prevedevano

che  copia  dei  piani  attuativi,  per  i  quali  non  era  prevista l'approvazione regionale, fossero trasmessi dai Comuni  alla  Regione (o alla Provincia delegata), che  il  citato  articolo  24  della  L. 47/1985 non e'  derogabile  dalle  leggi  regionali  in  quanto:  "La statuizione dell'art 24, secondo comma, della legge n. 47  del  1985,

nella parte  in  cui  prescrive  l'invio  degli  strumenti  attuativi comunali  alla  Regione,  e'  chiaramente  preordinata  a  soddisfare un'esigenza, oltre che di conoscenza per l'ente regionale,  anche  di coordinamento dell'operato delle Amministrazioni locali ed, in questo

senso, la legge statale riserva alla Regione la potesta' di formulare "osservazioni" sulle quali i Comuni devono "esprimersi".

    Pertanto, il meccanismo istituito dall'art. 24 della legge n.  47 del  1985,  in  relazione  allo   scopo   perseguito   dalla   legge, configurando l'obbligo dei Comuni di trasmettere i piani  urbanistici attuativi  alla   Regione,   assume   il   carattere   di   principio fondamentale.

    Ne  consegue  che  e'  indubbio   che   la   mancata   previsione dell'obbligo di trasmissione contrasta con un principio  fondamentale della legge statale e  determina  l'incostituzionalita'  delle  norme denunciate, nella parte in cui non  prevedono  che  copia  dei  piani attuativi, per i quali non e' richiesta l'approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla Regione o alla Provincia delegata.

    Al riguardo va  rilevato,  coerentemente  con  le  argomentazioni teste' sviluppate nel presente atto, che anche la giurisprudenza  del massimo giudice amministrativo e' nel senso che l'art.  24,  comma  l della L. n. 57/85 non e' derogabile da leggi regionali, posto  che  i principi statuiti da detta legge statale si pongono quali limiti alle

leggi regionali ex art. 117 cost. (Cons. Stato, sez.  IV,  5.10.1998, n. 1277)

    Per questo  motivo  la  norma  regionale  deve  essere  annullata siccome in contrasto con l'art. 117 della Costituzione.

 

                                P.Q.M.

 

    Si  conclude  pertanto,  perche'  codesta  Ecc.ma  Corte   voglia dichiarare la incostituzionalita' della disposizione in epigrafe. Con ogni conseguente statuizione.

        Roma, 12 ottobre 2012

 

              L'Avvocato dello Stato: Ettore Figliolia

  

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