RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 Febbraio 2005 - 2 Febbraio 2005 , n. 16

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 2 febbraio 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 8 del 23-2-2005)

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i
cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia, contro la
Regione Veneto in persona del Presidente della Giunta Regionale pro
tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale
dell'articolo 3 della legge regionale n. 30 del 26 novembre 2004,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 121 del
30 novembre 2004 recante «Disposizioni di interpretazione autentica e
di modifica in materia di trasporto pubblico locale di cui alla legge
regionale 30 ottobre 1998, n. 25 (Disciplina ed organizzazione del
trasporto pubblico locale) e successive modificazioni».

La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal
Consiglio dei ministri nella riunione del 21 gennaio 2005 (si
depositeranno estratto del verbale e relazione del ministro
proponente).
La legge, che apporta alcune modifiche alla legge regionale 30
ottobre 1998, n. 25 in materia di organizzazione del trasporto
pubblico locale, presenta aspetti di illegittimita' costituzionale
relativamente alla norma contenuta nell'art. 3, comma 1.
Tale disposizione, infatti, non e' in linea con la disciplina
nazionale in materia, di recepimento di principi comunitari, che
prevede la data del 31 dicembre 2005 quale termine ultimo di proroga,
sia per i servizi ferroviari (art. 11, comma 3 della legge 1° agosto
2002, n. 166), che per i servizi automobilistici (art. 23, comma
3-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella
legge 27 febbraio 2004, n. 47).
In proposito va evidenziato che il termine massimo del 31
dicembre 2006, previsto per le concessioni rilasciate con procedura
diversa dall'evidenza pubblica, dall'art. 113, comma 15-bis del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267, e' consentito solo nel
caso in cui le disposizioni previste per gli specifici settori non
stabiliscano un congruo periodo di transizione. Nel caso in esame,
essendo tale periodo di transizione previsto dalla normativa di
settore ed essendo stata affermata la competenza esclusiva dello
Stato nel dettare le norme contenute nell'art. 113 del Testo Unico
per gli enti locali (decisione della Corte costituzionale n. 272 del
27 luglio 2004), la previsione di una proroga al 31 dicembre 2006, a
favore dei concessionari del servizio minimo di trasporto pubblico
locale, si pone in contrasto con l'articolo 117, comma 1 della
Costituzione, in quanto e' suscettibile di alterare il regime di
libero mercato delle prestazioni e dei servizi, in violazione degli
obblighi comunitari in materia di affidamento della gestione dei
servizi pubblici, derivanti dagli articoli 49 e seguenti del Trattato
CEE, e viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela
della concorrenza, di cui al medesimo articolo 117, comma 2,
lettera e) della Costituzione.



P. Q. M.
Si chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale
dell'articolo 3 della legge regionale n. 30 del 26 novembre 2004,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 121 del
30 novembre 2004, con ogni consequenziale pronuncia e si confida che,
prima della discussione del ricorso la regione faccia autonomamente
cessare la materia del contendere.
Roma, addi' 22 gennaio 2005
Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo

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