Ricorso n. 16 del 20 gennaio 2012 (Regione Toscana)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 20 gennaio 2012 (della Regione Toscana).
(GU n. 10 del 07.03.2012 )
Ricorso della Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 09 gennaio 2012, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dall' Avv. Lucia Bora, domiciliato presso lo studio dell'Avv. Marcello Cecchetti, in Roma, Via A. Mordini 14;
Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, per violazione dell'art. 117, comma 3, 118 e 119 Cost.
Nella G.U. 15 novembre 2011, n. 266 e' stato pubblicato il d.lgs. 27 ottobre 2011 n. 186 recante «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e
1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006».
Il d.lgs. n. 186/2011 in esame disciplina il sistema sanzionatorio relativo alla violazione delle norme comunitarie aventi ad oggetto i criteri di classificazione ed etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose e finalizzate ad assicurare un
grado elevato di protezione della salute umana oltre che dell'ambiente, prevedendo espressamente anche competenze regionali (cfr. in tal senso sia l'art. 2, comma 2, che l'art. 14, comma 3, del decreto in esame).
L'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 186/2011, tuttavia, prevede che «I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni del presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, allo scopo di incrementare eventualmente le attivita' ispettive nonche' di predisporre eventualmente un piano di iniziative atte a soddisfare esigenze formative ed informative primarie del sistema pubblico sulle
tematiche della valutazione del pericolo connessi agli aspetti chimico-fisici, tossicologici ed eco tossicologici delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele per la salute umana e ambientale, anche attraverso convenzioni stipulate con l'universita' ed enti di ricerca».
L'impugnata disposizione e' lesiva delle competenze regionali, in particolare in materia di tutela della salute, per i seguenti motivi di
Diritto
1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 3, nella parte in cui prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate dal decreto, anche quelli di competenza regionale, siano devoluti a capitoli del bilancio statale, per
violazione degli artt. 117, comma 3, 118 e 119 Cost.
1.a) Il Regolamento comunitario, cui si riferisce il sistema sanzionatorio disciplinato dal decreto legislativo in esame, ha ad oggetto i criteri di classificazione ed etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose, al dichiarato scopo di assicurare in primo luogo un grado elevato di protezione della salute umana oltre che dell'ambiente.
In materia di sanzioni amministrative, la Corte costituzionale ha avuto piu' volte modo di sottolineare come «la competenza sanzionatoria amministrativa non e' in grado di autonomizzarsi come materia in se', ma accede alle materie sostanziali» (cfr. sentenze,
tra le tante, n. 361 del 2003; n. 28 del 1996; n. 85 del 1996; n. 187 del 1996; n. 115 del 1995; n. 60 del 1993).
In particolare e' principio ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale che la regolamentazione delle sanzioni spetta al soggetto nella cui sfera di competenza rientra la disciplina della materia, la cui inosservanza costituisce l'atto sanzionabile (oltre alle sentenze n. 60 del 1993, n. 28 del 1996, n. 361 del 2003 gia' citate, si vedano anche le sentenze n. 12 del 2004 e 384 del 2005).
La regolamentazione delle sanzioni - precisa ancora la Corte - e' finalizzata al rispetto di una normativa dalla quale, ai fini del riparto di competenza legislativa, riceve la propria connotazione.
Ed infine, la Corte costituzionale, con la gia' citata sentenza n. 384 del 2005, ha specificato che «le ispezioni sono una modalita' di esercizio della vigilanza e [se] questa e' connotata dal suo oggetto», pertanto e' necessario verificare se l'attivita' di vigilanza in oggetto verta su materia di competenza statale e/o regionale.
Ebbene, nella fattispecie in esame, non puo' negarsi che, involgendo la disciplina di cui si tratta (secondo il c.d. criterio della prevalenza) profili di tutela sanitaria di competenza concorrente ex art. 117, comma 3, Cost., sia ravvisabile la competenza (anche) delle Regioni.
Cio' peraltro e' confermato dallo stesso decreto legislativo in esame che all'art. 2, comma 2, dispone che «Nelle more delle designazioni dell'autorita' competente o delle autorita' competenti di cui all'articolo 43 del regolamento, si intende "Autorita'
competente nazionale" il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria e si intendono "Autorita' competente locali" quelle che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, hanno individuato, nell'ambito della propria legislazione e organizzazione, in applicazione a quanto previsto all'allegato A, punto 3.3, dell'Accordo Stato-regioni del 29 ottobre 2009».
Ed ancora, l'art. 14, comma 3, prevede che «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alla irrogazione delle relative sanzioni, dandone comunicazione al Ministero della salute».
D'altro canto, la competenza regionale sul controllo ufficiale in materia di classificazione etichettatura e imballaggio delle sostanze pericolose trova conferma ulteriore nella disciplina di cui al d.lgs. n. 52/1997, richiamato dallo stesso d.lgs. n. 186/2011 in esame, che all'art. 28 stabilisce «1. Al fine dell'accertamento dell'osservanza delle norme del presente decreto, l'immissione sul mercato e la commercializzazione delle sostanze pericolose sono soggette alla vigilanza degli uffici competenti, in base alle vigenti disposizioni, delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali; a tal fine il relativo personale puo' procedere in qualunque momento ad ispezioni presso luoghi di produzione, deposito e vendita, richiedere dati, informazioni e documenti, prelevare campioni in numero massimo di tre a titolo gratuito, sigillati all'atto del prelievo, e ciascuno in quantita' sufficiente per una analisi completa .
2. Nei casi di constatata infrazione alle norme del presente decreto, il Ministero della sanita', in ambito nazionale, e i competenti uffici delle regioni e degli enti locali, nell'ambito del territorio di rispettiva competenza, dispongono il divieto di commercializzazione ed il sequestro in via amministrativa delle merci a cura e comunque a spese del trasgressore, adottando le necessarie prescrizioni per il loro ritiro e la loro custodia, garantendo la sicurezza degli operatori, della popolazione e dell'ambiente. I provvedimenti adottati dalle regioni e dagli enti locali sono portati tempestivamente a conoscenza del Ministero della sanita', che procede ai necessari accertamenti ai fini dell'eventuale estensione delle misure all'intero territorio nazionale.
3. In caso di immediato o grave pericolo per la salute o la sicurezza, le autorita' di cui al comma 2 possono immediatamente adottare le misure provvisorie necessarie, ivi incluso il divieto di commercializzazione e il ritiro dal mercato.
4. Le misure di cui ai comma 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui l'interessato non consenta agli uffici di cui al comma 1 la tempestiva acquisizione dei campioni e dei documenti di cui allo stesso comma.
5. Su richiesta della ditta interessata, il Ministero della sanita' puo' consentire l'adeguamento del prodotto alle disposizioni del presente decreto ai fini del successivo dissequestro.
6. I soggetti che, ai sensi del comma 1, effettuano ispezioni e prelievi di campioni nell'esercizio delle funzioni loro demandate, sono tenuti agli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite, in conformita' alle norme vigenti.
6-bis. In base alle vigenti disposizioni, resta in capo agli uffici competenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali, l'attivita' di vigilanza sull'immissione sul mercato e sulla commercializzazione delle sostanze pericolose. [
...]»
Alla luce di tutto quanto sopra detto si rileva l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 186/2011 nella parte in cui prevede che «I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni del presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, allo scopo di incrementare eventualmente le attivita' ispettive nonche' di predisporre eventualmente un piano di iniziative atte a soddisfare esigenze formative ed informative primarie del sistema pubblico sulle tematiche della valutazione del pericolo connessi agli aspetti chimico-fisici, tossicologici ed eco tossicologici delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele per la salute umana e ambientale, anche attraverso convenzioni stipulate con l'universita' ed enti di ricerca», per violazione dell'art. 117, comma 3, 118 e 119 Cost.
La regolamentazione della destinazione del gettito delle sanzioni di cui si tratta prevista dalla norma in esame appare, infatti, in contrasto con le prerogative costituzionalmente garantite alle Regioni con riferimento alle sanzioni amministrative riconosciute dallo stesso decreto legislativo n. 186 di competenza regionale (cfr. i gia' citati art. 2, comma 2, e art. 14, comma 3 del d.lgs. stesso): non puo' infatti condividersi l'impostazione dettata dalla norma secondo cui tutti i proventi delle accertate violazioni di cui al d.lgs. n. 186/2011 (e quindi anche di quelle accertate ed irrogate dalle Regioni in quanto di competenza regionale) siano devolute a capitoli del bilancio statale.
Si ripete, si tratta - per quanto qui interessa - di sanzioni di competenza regionale, in guanto afferenti la materia di tutela sanitaria soggetta alla potesta' concorrente ex art. 117, comma 3, Cost., relative a violazioni accertate dalle Regioni, comminate da Uffici regionali e/o dai soggetti dalle stesse Regioni individuati.
Sotto tale profilo e' pertanto evidente il contrasto tra l'art. 13, comma 3, del decreto legislativo in oggetto e gli artt. 117, comma 3: poiche' sussiste la competenza concorrente regionale in materia di tutela della salute e, quindi, anche nella correlata
potesta' sanzionatoria amministrativa, allora gli introiti delle sanzioni amministrative applicate dalle Regioni non possono che essere devoluti alle Regioni medesime.
L'art. 13, comma 3, in esame contrasta, in tal senso, ulteriormente con il principio di cui al combinato disposto degli art. 17, comma 3, e 29, comma 2, della legge n. 689/1981 (legge richiamata espressamente dal comma 4 dell'art. 14, del d.lgs. n. 186 in esame, proprio ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni in oggetto), secondo il quale i proventi delle sanzioni relative a materie di competenza delle regioni ovvero relative alle funzioni amministrative ad esse delegate, spettano alle Regioni.
1.b) La norma impugnata e' illegittima anche ai sensi dell'art. 118 Cost.
Infatti lo Stato potrebbe introitare tutti i proventi in questione se, per i motivi di sussidiarieta' ed adeguatezza di cui all'art. 118 Cost., previa intesa con le Regioni titolari di potesta' concorrente in materia di tutela della salute, avocasse a se' tutte le funzioni di sanzionamento amministrativo correlate agli illeciti previsti dalle disposizioni del decreto in esame.
Cosi' pero' non e' disposto dalla norma impugnata ed anzi il decreto in oggetto fa espressamente salve le competenze sanzionatorie regionali in materia (artt. 2 comma 2 e art. 14 comma 3 sopra richiamati), salvo pero' disporre che lo Stato incameri i proventi di tutte le sanzioni.
Di qui la violazione anche dell'art. 118 Cost.
1.c) Prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 186/2011 in esame, quindi sotto la vigenza del d.lgs. n. 52/1997, i proventi delle sanzioni in materia di violazione delle disposizioni relative alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze pericolose, di competenza regionale, venivano devoluti ai rispettivi bilanci regionali.
Il diverso regime oggi previsto dal d.lgs. n. 186, peraltro, produce un rilevante aggravio per il bilancio regionale; infatti, gli Uffici regionali si trovano a gestire tutto l'iter procedurale di irrogazione della sanzione, in quanto di propria competenza, ivi compresa l'eventuale fase contenziosa, senza poter disporre dei relativi proventi; cio' che determina una situazione non conforme anche a quanto statuito dal comma 1 dello stesso art. 13, secondo cui dall'attuazione del decreto di cui si tratta non dovrebbero derivare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica, con conseguente
violazione dell'art. 119 Cost.
P.Q.M.
Si conclude affinche' piaccia all'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2011 n. 186, per violazione dell'art. 117, comma 3, dell'art. 118, nonche' dell' art. 119 Cost.
Firenze - Roma, addi' 12 gennaio 2012
Avv. Bora