RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 marzo 2007 , n. 16
Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  20  marzo  2007  (del  Presidente  del Consiglio dei
ministri)

(GU n. 16 del 18-4-2007) 
 
 
    Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici ha per legge domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

    Contro  Regione  Calabria, in persona del presidente della giunta
regionale   pro   tempore,  per  la  declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale  e  conseguente  annullamento,  della  legge regionale
della Calabria del 5 gennaio 2007, n. 2 (Pubbl. in B.U.R. n. 4 del 12
gennaio  2007)  recante  "Istituzione  e  disciplina  della  Consulta
statutaria",  con  specifico riguardo agli artt. 3, 6, 7 e 8 di detta
legge  regionale,  per contrasto con gli artt. 102, 103, 117, secondo
comma, lett. l) e 123 della Costituzione, e cio' a seguito e in forza
della  delibera  di  impugnativa  assunta  dal Consiglio dei ministri
nella seduta del 7 marzo 2007.
    1.  -  Nel  B.U.R.  n. 4/2007  della  Regione  Calabria  e' stata
pubblicata la legge regionale n. 2 del 5 gennaio 2007.
    Con  tale  provvedimento  legislativo  la Regione Calabria ha, in
attuazione   dell'art.   57  dello  Statuto,  istituito  la  Consulta
statutaria quale organo di consulenza e garanzia della regione.
    In  particolare l'art. 3, comma 1, della legge regionale in esame
dispone:  "nei  sei  anni  dello  svolgimento  del  loro  mandato,  i
componenti   della   Consulta  non  possono  essere  perseguiti,  per
responsabilita'  penale,  civile  o contabile, esclusivamente, per le
opinioni  espresse  (dissenzienti  o  consenzienti) e per i voti dati
nello stretto esercizio delle loro funzioni".
    L'art.  6 della stessa legge regionale precisa che "ai componenti
della  Consulta  che lo volessero - in relazione alle sole decisioni,
non  ai  pareri,  e  nei  soli  casi  previsti  dal  regolamento - e'
consentito  depositare, in un apposito registro tenuto dal Segretario
della  Consulta,  motivazioni  aggiuntive  firmate, diverse (opinioni
concorrenti)  o  contrarie  (opinioni  dissenzienti) a quella assunta
collegialmente dalla Consulta a sostegno del dispositivo adottato".
    Il   successivo   art.  7,  primo  e  secondo  comma,  intitolato
"Decisioni della Consulta" dispone che:
        "1. - Gli atti della Consulta si distinguono in:
          a) deliberazioni interne. Con esse l'organo:
          a1) approva  e modifica a maggioranza assoluta le norme del
regolamento interno;
          a2) valuta,   nei  casi  previsti  dal  regolamento  e  con
l'astensione   dell'interessato,   il  comportamento  di  un  singolo
componente della Consulta stessa;
          a3) adotta     provvedimenti     amministrativi    relativi
all'utilizzazione del personale dipendente;
          b) deliberazioni esterne. Con esse la Consulta:
          b1) adotta       "decisioni"       sull'applicazione      e
sull'interpretazione delle disposizioni statutarie;
          b2) esprime        "pareri"       sull'applicazione       e
sull'interpretazione delle disposizioni statutarie.
        2.  -  Le  decisioni  prese su richiesta del presidente della
giunta,  del  presidente  del consiglio regionale, del presidente del
consiglio  delle autonomie locali, nonche' di un terzo dei componenti
del   consiglio   regionale,  attengono  alla  funzione  di  garanzia
dell'organo e si distinguono in due parti, dispositivo e motivazione,
secondo  le  indicazioni  di  dettaglio  fornite  dal regolamento. In
conformita' allo Statuto, esse riguardano:
          a) i conflitti fra gli organi della regione;
          b) i  conflitti  tra  gli  organi  della regione e gli enti
locali;
          c) la  compatibilita' di proposte di legge o di regolamento
con lo statuto;
          d) la  regolarita'  e  l'ammissibilita'  delle richieste di
referendum.
    Infine,  l'art. 8 della legge in esame, intitolato "Effetti delle
deliberazioni  esterne",  dispone:  "1.  Gli  organi regionali, e gli
altri soggetti istituzionali interessati, si attengono alle decisioni
e  ai pareri della Consulta, facendone corretta ed esplicita menzione
nell'adozione dei relativi atti.
        2.  -  In  particolare, con l'eccezione dei casi indicati nei
successivi  commi  3 e 4, le decisioni sono vincolanti per i soggetti
interessati e per tutti gli enti ed organi della regione.
        3.  - Ove la Consulta ritenga leso lo Statuto da una semplice
proposta di legge o regolamento del consiglio regionale, quest'ultimo
puo'  comunque  deliberare  in  senso  contrario alla decisione della
Consulta, con motivata decisione adottata a maggioranza assoluta.
        4. - Ove la Consulta, in conseguenza di un conflitto, ritenga
leso   lo   Statuto   da   leggi   o  da  regolamenti  del  consiglio
rispettivamente  promulgate  o  emanati,  il Consiglio regionale puo'
comunque   rideliberare  in  senso  contrario  alle  decisioni  della
Consulta, con motivata decisione adottata a maggioranza assoluta".
    2.   -  Cio'  premesso,  le  disposizioni  suddette  eccedono  la
competenza normativa della Regione Calabria rilevato che lo Stato ha,
ai  sensi  dell'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione,
potesta'  legislativa  esclusiva in materia di "giurisdizione e norme
processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa".
    In   particolare,   la   legge  regionale  impugnata  presenta  i
summenzionati profili di illegittimita' costituzionale in ordine alle
seguenti disposizioni:
        l'art.  3,  comma  1,  nella  parte  in  cui  prevede  che "i
componenti   della   Consulta  non  possono  essere  perseguiti,  per
responsabilita'  penale,  civile  o contabile, esclusivamente, per le
opinioni  espresse  (dissenzienti  o  consenzienti) e per i voti dati
nello stretto esercizio delle loro funzioni".
    Risulta,  infatti,  evidente  che  una simile norma contrasta con
l'art.  117,  secondo  comma, lett. l) della Costituzione che riserva
alla  legislazione  esclusiva dello Stato la normazione relativa alla
responsabilita'  penale e civile, non essendo consentito alle regioni
di  stabilire  autonomamente  delle  scriminanti, in ogni caso, delle
cause   di   esenzione   dalla   responsabilita'   penale,  civile  e
amministrativa che non siano gia' previste dalla normativa statale.
    La  legge  contrasta  poi  con  l'art. 123 della Costituzione che
prevede  espressamente che "in ogni regione, lo statuto disciplina il
consiglio  delle  autonomie locali, quale organo di consultazione fra
la regione e gli enti locali".
    Come  si  e'  visto,  gli artt. 6, 7 e 8 della legge regionale in
esame   attribuiscono   alla   Consulta   poteri  ulteriori  rispetto
all'emanazione di pareri semplicemente consultivi.
    Dalla lettura dei suddetti articoli risulta inoltre manifesto che
non  puo'  essere istituito con legge regionale alcun organo, sia pur
composto  anche da magistrati, al quale sia riservata la decisione in
ordine  all'interpretazione delle norme che individuino la competenza
delle  amministrazioni  pubbliche, riservata ex artt. 102 e 103 della
Costituzione, alla giustizia amministrativa ed ordinaria.
    3.  -  In  sintesi  la  legge  in  esame, nel prevedere, ai sensi
dell'art.  57  dello  Statuto calabrese, l'istituzione della Consulta
statutaria   e   disciplinandone   contestualmente   la  struttura  e
l'attivita'  eccede  i  limiti  della  competenza  regionale previsti
dall'art.  117,  secondo  comma,  lettera l) della Costituzione nella
materia concernente "giurisdizione e norme processuali" e dagli artt.
102, 103 e 123 della Costituzione.
    In particolare la legge e' illegittima perche':
        a) l'art.  3  nel  prevedere che "i componenti della Consulta
non  possono  essere  perseguiti per responsabilita' penale, civile o
contabile  esclusivamente  per le opinioni espresse e per i voti dati
nello  stretto  esercizio  delle loro funzioni", si pone in contrasto
con   la   esclusiva  potesta'  legislativa  statale  in  materia  di
responsabilita'  penale e civile, di cui all'art. 117, secondo comma,
lettera l) Cost.;
        b) gli  articoli  6, 7 e 8 attribuiscono alla Consulta poteri
ulteriori rispetto all'emanazione di pareri semplicemente consultivi,
configurando  l'adozione  da parte della stessa di decisioni e pareri
di  carattere  vincolante  per i soggetti interessati e per tutti gli
enti  ed  organi  della  regione,  istituto quest'ultimo tipico delle
decisioni  a  contenuto giurisdizionale. In tal modo, sono superati i
limiti  posti  dalla  Corte costituzionale, nella sentenza n. 378 del
2004,  per cui il potere consultivo degli organi regionali si esplica
"attraverso  semplici  pareri,  che,  se  negativi  sul  piano  della
conformita'  statutaria, determinano come conseguenza il solo obbligo
di riesame, senza che siano previste maggioranze qualificate ed anche
senza  vincolo  in  ordine  ad  alcuna  modifica  delle  disposizioni
normative interessate".
    In  definitiva, nella configurazione delineata dalle disposizioni
della  legge  regionale  in  esame,  la Consulta statutaria assume il
carattere  ibrido di organo consultivo e munito di potesta' decisoria
vincolante nei riguardi di tutti gli organi ed enti della regione.

        
      
                              P. Q. M.
    Chiede  che  la Corte ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente
illegittimi  e  quindi  annullare  gli  artt. 3, 6, 7 e 8 della legge
Regione  Calabria  5  gennaio  2007,  n. 2, indicata in epigrafe, per
contrasto  con gli artt. 102, 103, 117, secondo comma, lett. l) e 123
della Costituzione.
    Si   depositeranno,   con  l'originale  notificato  del  presente
ricorso:
        1) estratto della deliberazione del C.d.m. del 7 marzo 2007;
        2) copia  della  legge  Regione  Calabria  n. 2 del 5 gennaio
2007.
          Roma, addi' 9 marzo 2007
           L'Avvocato dello Stato: Maria Gabriella Mangia

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