Ricorso n. 16 del 20 marzo 2006 (Presidenza del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 marzo 2007 , n. 16
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 20 marzo 2007 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 16 del 18-4-2007)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ha per legge domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro Regione Calabria, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale e conseguente annullamento, della legge regionale della Calabria del 5 gennaio 2007, n. 2 (Pubbl. in B.U.R. n. 4 del 12 gennaio 2007) recante "Istituzione e disciplina della Consulta statutaria", con specifico riguardo agli artt. 3, 6, 7 e 8 di detta legge regionale, per contrasto con gli artt. 102, 103, 117, secondo comma, lett. l) e 123 della Costituzione, e cio' a seguito e in forza della delibera di impugnativa assunta dal Consiglio dei ministri nella seduta del 7 marzo 2007. 1. - Nel B.U.R. n. 4/2007 della Regione Calabria e' stata pubblicata la legge regionale n. 2 del 5 gennaio 2007. Con tale provvedimento legislativo la Regione Calabria ha, in attuazione dell'art. 57 dello Statuto, istituito la Consulta statutaria quale organo di consulenza e garanzia della regione. In particolare l'art. 3, comma 1, della legge regionale in esame dispone: "nei sei anni dello svolgimento del loro mandato, i componenti della Consulta non possono essere perseguiti, per responsabilita' penale, civile o contabile, esclusivamente, per le opinioni espresse (dissenzienti o consenzienti) e per i voti dati nello stretto esercizio delle loro funzioni". L'art. 6 della stessa legge regionale precisa che "ai componenti della Consulta che lo volessero - in relazione alle sole decisioni, non ai pareri, e nei soli casi previsti dal regolamento - e' consentito depositare, in un apposito registro tenuto dal Segretario della Consulta, motivazioni aggiuntive firmate, diverse (opinioni concorrenti) o contrarie (opinioni dissenzienti) a quella assunta collegialmente dalla Consulta a sostegno del dispositivo adottato". Il successivo art. 7, primo e secondo comma, intitolato "Decisioni della Consulta" dispone che: "1. - Gli atti della Consulta si distinguono in: a) deliberazioni interne. Con esse l'organo: a1) approva e modifica a maggioranza assoluta le norme del regolamento interno; a2) valuta, nei casi previsti dal regolamento e con l'astensione dell'interessato, il comportamento di un singolo componente della Consulta stessa; a3) adotta provvedimenti amministrativi relativi all'utilizzazione del personale dipendente; b) deliberazioni esterne. Con esse la Consulta: b1) adotta "decisioni" sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni statutarie; b2) esprime "pareri" sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni statutarie. 2. - Le decisioni prese su richiesta del presidente della giunta, del presidente del consiglio regionale, del presidente del consiglio delle autonomie locali, nonche' di un terzo dei componenti del consiglio regionale, attengono alla funzione di garanzia dell'organo e si distinguono in due parti, dispositivo e motivazione, secondo le indicazioni di dettaglio fornite dal regolamento. In conformita' allo Statuto, esse riguardano: a) i conflitti fra gli organi della regione; b) i conflitti tra gli organi della regione e gli enti locali; c) la compatibilita' di proposte di legge o di regolamento con lo statuto; d) la regolarita' e l'ammissibilita' delle richieste di referendum. Infine, l'art. 8 della legge in esame, intitolato "Effetti delle deliberazioni esterne", dispone: "1. Gli organi regionali, e gli altri soggetti istituzionali interessati, si attengono alle decisioni e ai pareri della Consulta, facendone corretta ed esplicita menzione nell'adozione dei relativi atti. 2. - In particolare, con l'eccezione dei casi indicati nei successivi commi 3 e 4, le decisioni sono vincolanti per i soggetti interessati e per tutti gli enti ed organi della regione. 3. - Ove la Consulta ritenga leso lo Statuto da una semplice proposta di legge o regolamento del consiglio regionale, quest'ultimo puo' comunque deliberare in senso contrario alla decisione della Consulta, con motivata decisione adottata a maggioranza assoluta. 4. - Ove la Consulta, in conseguenza di un conflitto, ritenga leso lo Statuto da leggi o da regolamenti del consiglio rispettivamente promulgate o emanati, il Consiglio regionale puo' comunque rideliberare in senso contrario alle decisioni della Consulta, con motivata decisione adottata a maggioranza assoluta". 2. - Cio' premesso, le disposizioni suddette eccedono la competenza normativa della Regione Calabria rilevato che lo Stato ha, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione, potesta' legislativa esclusiva in materia di "giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa". In particolare, la legge regionale impugnata presenta i summenzionati profili di illegittimita' costituzionale in ordine alle seguenti disposizioni: l'art. 3, comma 1, nella parte in cui prevede che "i componenti della Consulta non possono essere perseguiti, per responsabilita' penale, civile o contabile, esclusivamente, per le opinioni espresse (dissenzienti o consenzienti) e per i voti dati nello stretto esercizio delle loro funzioni". Risulta, infatti, evidente che una simile norma contrasta con l'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la normazione relativa alla responsabilita' penale e civile, non essendo consentito alle regioni di stabilire autonomamente delle scriminanti, in ogni caso, delle cause di esenzione dalla responsabilita' penale, civile e amministrativa che non siano gia' previste dalla normativa statale. La legge contrasta poi con l'art. 123 della Costituzione che prevede espressamente che "in ogni regione, lo statuto disciplina il consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la regione e gli enti locali". Come si e' visto, gli artt. 6, 7 e 8 della legge regionale in esame attribuiscono alla Consulta poteri ulteriori rispetto all'emanazione di pareri semplicemente consultivi. Dalla lettura dei suddetti articoli risulta inoltre manifesto che non puo' essere istituito con legge regionale alcun organo, sia pur composto anche da magistrati, al quale sia riservata la decisione in ordine all'interpretazione delle norme che individuino la competenza delle amministrazioni pubbliche, riservata ex artt. 102 e 103 della Costituzione, alla giustizia amministrativa ed ordinaria. 3. - In sintesi la legge in esame, nel prevedere, ai sensi dell'art. 57 dello Statuto calabrese, l'istituzione della Consulta statutaria e disciplinandone contestualmente la struttura e l'attivita' eccede i limiti della competenza regionale previsti dall'art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione nella materia concernente "giurisdizione e norme processuali" e dagli artt. 102, 103 e 123 della Costituzione. In particolare la legge e' illegittima perche': a) l'art. 3 nel prevedere che "i componenti della Consulta non possono essere perseguiti per responsabilita' penale, civile o contabile esclusivamente per le opinioni espresse e per i voti dati nello stretto esercizio delle loro funzioni", si pone in contrasto con la esclusiva potesta' legislativa statale in materia di responsabilita' penale e civile, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l) Cost.; b) gli articoli 6, 7 e 8 attribuiscono alla Consulta poteri ulteriori rispetto all'emanazione di pareri semplicemente consultivi, configurando l'adozione da parte della stessa di decisioni e pareri di carattere vincolante per i soggetti interessati e per tutti gli enti ed organi della regione, istituto quest'ultimo tipico delle decisioni a contenuto giurisdizionale. In tal modo, sono superati i limiti posti dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 378 del 2004, per cui il potere consultivo degli organi regionali si esplica "attraverso semplici pareri, che, se negativi sul piano della conformita' statutaria, determinano come conseguenza il solo obbligo di riesame, senza che siano previste maggioranze qualificate ed anche senza vincolo in ordine ad alcuna modifica delle disposizioni normative interessate". In definitiva, nella configurazione delineata dalle disposizioni della legge regionale in esame, la Consulta statutaria assume il carattere ibrido di organo consultivo e munito di potesta' decisoria vincolante nei riguardi di tutti gli organi ed enti della regione.
P. Q. M. Chiede che la Corte ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi e quindi annullare gli artt. 3, 6, 7 e 8 della legge Regione Calabria 5 gennaio 2007, n. 2, indicata in epigrafe, per contrasto con gli artt. 102, 103, 117, secondo comma, lett. l) e 123 della Costituzione. Si depositeranno, con l'originale notificato del presente ricorso: 1) estratto della deliberazione del C.d.m. del 7 marzo 2007; 2) copia della legge Regione Calabria n. 2 del 5 gennaio 2007. Roma, addi' 9 marzo 2007 L'Avvocato dello Stato: Maria Gabriella Mangia