N.   16  RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE  27 febbraio 2008.
 
Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 27 febbraio 2008 (della Regione Toscana)

(GU n. 14 del 26-3-2008)

   Ricorso  della  Regione  Toscana,  in  persona  del Presidente pro
tempore,  autorizzato  con deliberazioni della Giunta regionale n. 99
dell'11 febbraio 2008 e n. 101 del 18 feb-braio 2008, rappresentato e
difeso,  per  mandato in calce al presente atto, dall'avv. Lucia Bora
dell'Avvocatura  della  Regione Toscana, elettivamente domiciliato in
Roma,  corso  Italia  n.102,  presso  lo  studio  dell'avv.  Giovanni
Pasquale Mosca;
   Contro  il  Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, per
la  dichiarazione  di  illegittimita' costituzionale dell'articolo 2,
commi  17, 18, 21, 158, lett. c) della legge 24 dicembre 2007, n. 244
recante  «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale e
pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria 2008)», per violazione
degli  articoli  117,  118  e 127 Cost., anche sotto il profilo della
violazio-ne della leale collaborazione.
   Nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 300  del  28 dicembre 2007, S.O. e'
sta-ta pubblicata la legge finanziaria per l'anno 2008.
   Le  impugnate  disposizioni sono lesive delle competenze regionali
per i seguenti motivi di
                            D i r i t t o
1)  Illegittimita'  costituzionale dell'art. 2, commi 17, 18 e 21 per
violazione  degli  artt. 117, 118 e 127 Cost., anche sotto il profilo
della violazione del principio della leale collaborazione.
   I commi da 16 a 22 dell'art. 2 contengono disposizioni relative al
riordino della disciplina delle comunita' mon-tane.
   In particolare, il comma 16 riduce le risorse del fondo or-dinario
(che  resta  statale)  destinate alle comunita' monta-ne; il comma 17
affida  alle  regioni sei mesi per provve-dere con legge regionale al
riordino  della disciplina delle comunita' montane in modo da ridurre
a  regime  la spesa corrente per il funzionamento di tali enti per un
importo  pari  almeno  ad  un terzo del fondo ordinario assegnato nel
2007 all'insieme delle comunita' montane presenti nella regione.
   Il  comma  18  detta  i  principi  cui  debbono attenersi le leggi
regionali  (riduzione  delle  comunita' montane; riduzione del numero
dei  componenti degli organi, riduzione delle indennita); il comma 19
fa  salvi  i  benefici  e  gli  interventi  speciali  per la montagna
stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.
   Il  comma  20  detta  le  conseguenze  derivanti  dalla eventua-le
inadempienza  regionale rispetto all'obbligo legislativo previsto dal
comma  17:  cessano  di  appartenere alla comu-nita' montana i comuni
capoluogo  di  provincia,  i comuni costieri e quelli con popolazione
superiore  a 20.000 abi-tanti; sono soppresse le comunita' montane in
cui  piu'  del-la  meta' dei comuni non sono situati per almeno 1'80
della  loro  superficie  al di sopra di 500 mt di altitudine sopra il
livello  del  mare  ovvero  non sono comuni situati per almeno il 50
della loro superficie al di sopra di 500 mt di altitudine e nei quali
il  dislivello tra la quota altimetri-ca inferiore e la superiore non
e'  minore  di  500  mt.  (nelle  regioni  alpine il limite minimo di
altitudine  ed  il  dislivello della quota altimetrica e' di 600 mt);
sono  soppresse  le  comunita'  montane  costituite da meno di cinque
comuni,  salvo  le eccezioni giustificate dalla conformazione e dalle
caratteristiche  del territorio; nelle comunita' montane che restano,
gli  organi consiliari sono composti in modo da garantire la presenza
delle  minoranze, fermo restando che ciascun comune non puo' indicare
piu' di un membro.
   Il  comma 21 dispone che l'effettivo conseguimento delle riduzioni
di  spesa  derivante  dalla legge regionale e' accer-tata entro il 31
luglio 2008 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta  del  Ministro  dell'economia e delle finanze e del Ministro
per  gli  affari  regionali e le autonomie locali, sentite le singole
regioni  interessate;  se  la  legge regionale e' ritenuta inefficace
ri-spetto  allo scopo si producono, dalla pubblicazione del d.P.C.m.,
gli effetti di cui al comma 20.
   Il  comma  22 affida alle regioni il compito di disciplinare anche
la  fase  di  passaggio  per  quanto riguarda il trasferi-mento delle
risorse  umane;  fino  alla disciplina regionale, i comuni subentrano
alle comunita' montane soppresse.
   Le  impugnate  disposizioni  presentano profili di illegitti-mita'
costituzionale.
   La  giurisprudenza  costituzionale ha evidenziato che le comunita'
montane  costituiscono  un caso speciale di unione di comuni, «create
in  vista  della  valorizzazione  delle  zone  montane, allo scopo di
esercitare,  in  modo  piu'  adeguato  di quanto non consentirebbe la
frammentazione  dei  comuni  montani,  "funzioni  proprie", "funzioni
confe-rite" e funzioni comunali» (sentenza n. 229 del 2001 e sentenza
n. 244 del 2005).
   La  disciplina  delle  comunita' montane, a seguito della ri-forma
del  Titolo V della Costituzione, rientra nella pote-sta' legislativa
residuale delle regioni (sentenze n. 244/2005 e n. 456/2005), per cui
«non  puo'  farsi riferi-mento ai principi fondamentali che sarebbero
desumibili  dalla  legislazione  statale  e  segnatamente  dal d.lgs.
n. 267/2000».
   Il  comma  17, invece, prevede che le regioni debbano procedere al
riordino  della disciplina delle comunita' montane con proprie leggi,
ad  integrazione  di quanto pre-visto dall'art. 27 del testo unico di
cui  al  decreto  legislati-vo  n. 267/2000. Dunque si stabilisce che
l'emananda   leg-ge  regionale  sia  integrativa  di  quella  statale
contenuta nel T.U. degli enti locali del 2000.
   Ma, come chiarito nelle sentenze costituzionali sopra ri-chiamate,
la competenza della regione in materia e' di ti-po residuale e quindi
le norme, in particolare gli artt. 27 e 28 di cui al T.U. n. 267/2000
(antecedente  alla  riforma co-stituzionale), non possono limitare la
legislazione  regio-nale,  ne'  rappresentare  un  principio  per  la
stessa,  ne',  tanto  meno,  costituire  una cornice da sviluppare ed
integrare da parte della legge regionale.
   Infatti,  ai  sensi  di  quanto  stabilito dall'art. 117 Cost., la
potesta'  legislativa  residuale  deve rispettare la Costituzio-ne, i
vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  da-gli obblighi
internazionali, ma non ha ulteriori limiti.
   Pertanto  il  comma 17 dell'art. 2 della legge in esame si pone in
contrasto con l'art. 117 Cost.
   L'eccepita  illegittimita'  non e' superata dal fatto che la norma
richiama  il fine di concorrere agli obiettivi di con-tenimento della
spesa  pubblica.  Ai  sensi  dell'art.  117, terzo comma e 119 Cost.,
infatti,  la  suddetta  finalita'  va  assicu-rata dallo Stato con la
predeterminazione   dei  principi  del  coordinamento  finanziario  e
tributario.  La  norma impu-gnata non e' qualificabile come principio
di  coordinamen-to  della finanza pubblica, perche' non possiede, dei
princi-pi,  la  generalita',  la  struttura  e la funzione. Infatti i
principi  vanno  colti ad un livello di maggiore astrattezza rispetto
alla  regola positivamente stabilita ( sentenza n. 65/2001); la norma
contestata  invece, applicata in coordinamento con i successivi commi
18   e  21,  contiene  disposizioni  di  dettaglio,  autoapplicative,
incidenti  sulla  autonomia  legi-slativa  residuale delle regioni in
materia.
   Inoltre  per  conseguire  l'obiettivo del contenimento della spesa
corrente  per  il  funzionamento  delle  comunita' mon-tane, la norma
impone alle regioni unicamente l'adozione dello strumento della legge
regionale  «di  riordino  della  disciplina delle comunita' montane»,
limitando  cosi'  ol-tremodo  la  potesta'  legislativa regionale che
dovrebbe,  in-vece, essere libera nella determinazione dei mezzi, per
raggiungere il risultato stabilito dal legislatore nazionale.
   Piu' precisamente, posto l'obiettivo del contenimento in una certa
misura  della  spesa  corrente  per  il funzionamento delle comunita'
montane,  al  legislatore  regionale  si  sareb-be dovuta lasciare la
discrezionalita'  di  decidere  le  modali-ta' con cui ottenere detto
risparmio.  Le  regioni  avrebbero  potuto trovare anche altre forme,
diverse dall'imposto riordino legislativo.
   Anche la disposizione contenuta nel comma 18 e' incosti-tuzionale.
Infatti  lo Stato non puo', in materia di compe-tenza residuale delle
regioni,  stabilire  principi per la leg-ge regionale. In particolare
non  possono  essere dettati principi relativi al numero di comunita'
montane   necessa-rio   per  l'ottimale  svolgimento  delle  funzioni
regionali  o  per  l'adeguato  svolgimento  delle  funzioni  comunali
(lette-ra   a),   ne'   al   numero   dei   componenti  degli  organi
rappre-sentativi  (lett.  b)  necessari al migliore svolgimento delle
funzioni  degli  enti e alla capacita' di rappresentare i co-muni che
ne fanno parte.
   Il  comma  18 in esame assume come dato incontestabile che in ogni
regione   vi   sia   un   numero  eccessivo  di  comu-nita'  montane,
prescindendo  dai  processi  di  riordino  che  negli anni sono stati
attuati,  nonche'  dal  fatto  che  le  comu-nita'  montane esistenti
corrispondano  o  meno  all'ottimale  organizzazione  associativa dei
comuni.
   La  disposizione  viola  pertanto l'art. 117, quarto comma Cost. e
quindi  la potesta' legislativa residuale delle regio-ni relativa sia
ai profili ordinamentali delle comunita' montane, sia alla competenza
ad   organizzare  il  territorio  in  modo  adeguato  per  l'ottimale
esercizio delle funzioni regionali e comunali.
   Ulteriore conferma dell'esposta illegittimita' della disposi-zione
si ricava dai «principi» indicati alla lettera a) del comma in esame.
In  essi  e' insita una notevole ambiguita', perche' non e' chiara la
direzione  che  gli  indicatori dovreb-bero assumere. In particolare,
cosa  vale:  la  maggiore  o  la  minore  dimensione  demografica? Il
maggiore  o  il  minore  indice di vecchiaia? Il maggiore o il minore
reddito? La maggiore o la minore acclivita'?
   Anche  se  si  ritiene  implicita  questa  indicazione e quindi si
ammette  l'esistenza  delle  sole comunita' montane che rappresentano
una  situazione  di disagio sociale, economi-co e territoriale, resta
il  fatto  che  la  legge  statale  non  ha  titolo  legittimante per
costringere   le  regioni  a  costituire  enti  aggregativi  solo  in
determinate  situazioni,  quando l'esigenza e' di avere enti in grado
di esercitare in modo adeguato le funzioni (si pensi alle funzioni in
agricoltura,  nella  forestazione,  nella  bonifica, che le comunita'
monta-ne  svolgono efficacemente in base alla legislazione regio-nale
in Toscana).
   Cio'  conferma,  come sopra rilevato, che l'eccepita inva-sione di
competenza  nella sfera della potesta' regionale in-veste il decisivo
profilo dell'autonomia delle regioni ad organizzare l'esercizio delle
funzioni,  nelle  materie  di propria competenza, attuando i principi
costituzionali  di  sussidiarieta',  adeguatezza  e  differenziazione
sanciti  dall'art.  118  Cost.:  viene dunque limitato il ruolo della
regione  quale  «centro  propulsore  e  di  coordinamento dell'intero
sistema  delle  autonomie locali», sancito dalla Corte costituzionale
gia' con la sentenza n.343/1991.
   Dunque  la  disposizione  impugnata  viola, per l'esposto profilo,
anche l'art. 118 Cost.
   Incostituzionale e' inoltre la disposizione contenuta nel comma 21
perche'  prevede  che  il  d.P.C.m.  possa deter-minare la cessazione
dell'efficacia  della legge regionale ritenuta inidonea a raggiungere
la prevista riduzione della spesa, applicandosi gli effetti di cui al
comma 20.
   In  tal  modo  si  equipara  l'ipotesi di inadempimento regio-nale
nell'adozione  ed approvazione della legge regionale, a quella in cui
la  regione  abbia  invece approvato la pro-pria legge, ma questa sia
ritenuta  dallo Stato inefficace rispetto allo scopo del contenimento
della spesa.
   Tale  previsione  contrasta con l'autonomia legislativa re-gionale
in  materia  di  comunita' montane e configura un controllo di merito
sulla  legge  regionale non previsto da alcuna norma costituzionale e
incompatibile con il siste-ma delineato dall'art. 127 Cost.
   Pertanto   e'   fondata  l'eccezione  di  incostituzionalita'  per
violazione degli artt. 117 e 127 Cost.
   Vero  e'  che  la  norma  prevede  che  sia sentita la regione nel
procedimento  in parola, ma tale coinvolgimento re-gionale appare del
tutto insufficiente in rapporto all'incisivita' dell'effetto previsto
(cioe'   la   vanificazione   della  legge  regionale).  Infatti,  in
applicazione  del  principio  di  leale collaborazione, sarebbe stato
quanto  meno  ne-cessario  prevedere  un  procedimento  articolato di
contrad-dittorio  Stato-Regione,  volto  a verificare la portata, gli
ef-fetti  della  legge regionale, le motivazioni addotte dallo Stato,
al fine di pervenire ad un'intesa.
   Infatti   la   giurisprudenza   costituzionale   ha  rilevato  che
l'intervento     statale,     ove     interferisca     con    materie
costitu-zionalmente garantite alle regioni, deve essere discipli-nato
con  la  previsione  di  attivita'  concertative  e di coordi-namento
orizzontale, ovverosia le intese, che devono es-sere condotte in base
la principio di lealta'.
   L'intesa rappresenta, precisamente, lo strumento di realiz-zazione
del  principio  di leale cooperazione che - per giu-risprudenza ormai
consolidata  -  si  impone in tutti i casi in cui vi sia connessione,
intersezione  o  reciproca  incisione tra attribuzioni costituzionali
spettanti  a  soggetti diversi. E l'intesa consiste in una «paritaria
codeterminazione  del contenuto dell'atto», senza che questa possa in
alcun  mo-do  essere  declassata  a  «mera  attivita'  consultiva non
vinco-lante» ( sentenze n. 27/2004; n. 339/2005).
   La  regione ricorrente, dunque, contesta in radice la con-formita'
a  Costituzione  della  disposizione  in esame, perche' - a fronte di
esigenze  di contenimento della spesa - lo Stato, come gia' rilevato,
dovra' agire nei limiti dei principi del coordinamento finanziario.
   Ma,  in  denegata  ipotesi,  ove  fosse ritenuto giustificabile il
potere previsto in capo allo Stato dalla contestata disposi-zione, la
norma  resta  parimenti incostituzionale perche' non introduce alcuna
intesa   con   le   amministrazioni   regio-nali,   finalizzata  alla
valutazione del conseguimento delle riduzioni di spesa da parte della
legge   regionale,   e  cio'  an-che  se  l'effetto  previsto  e'  la
vanificazione  di  una  legge  regolarmente  approvata  dal Consiglio
regionale,  nell'esercizio di una potesta' legislativa residuale, con
una   evidente  incidenza  rilevante  sull'autonomia  delle  rRegioni
costituzionalmente garantita.
2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 158, lett. c) per
violazione  degli  artt.  117 e 118 Cost. - Vio-lazione del principio
della leale collaborazione.
   L'impugnata   disposizione   si   inserisce   tra   le  norme  che
di-sciplinano  gli  impianti di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili.  In particolare viene modificato ed inte-grato l'art. 12
del  decreto  legislativo n. 387/2000, prevedendosi (comma 158, lett.
a),  che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di
energia  elettrica  alimentati  da fonti rinnovabili sono soggetti ad
autorizzazione   rilasciata  dalla  regione  ovvero  dalle  «Province
delegate»; lo stesso comma 158 alla lettera c) va ancora ad integrare
la  legge  relativa  agli  impianti  energetici  alimentati  da fonti
rinno-vabili,    stabilendo    che    per   gli   impianti   offshore
l'autorizzazione  sia rilasciata dal ministero dei trasporti, sentiti
il  Ministero dello sviluppo economico ed il Mini-stero dell'ambiente
e  della tutela del territorio e del mare, con le modalita' di cui al
comma  4,  previa  concessione  d'uso  del demanio marittimo da parte
della competente autorita' marittima.
   Dunque  tale  lett. c) pone un'eccezione per gli impianti offshore
(ad  es.  impianti  eolici  offshore),  per  i  quali  la  competenza
autorizzatoria e' attribuita allo Stato e non gia' alla regione.
   Non  si  contesta tale attrazione di competenza che si giu-stifica
in base al principio di sussidiarieta' ai sensi dell'art. 118 Cost.
   Tuttavia,  per  tutti  gli  impianti  energetici  per  i  quali la
competenza  autorizzatoria  sia  statale, e' prevista l'intesa con la
regione   (art.   1,   comma  26  della  legge  n. 239/2004  per  gli
elettrodotti  della  rete  energetica  nazionale; art. 8, comma primo
della legge n. 340/2000 per i gassificatori, anche offshore).
   Cio'   in   conformita'   con   quanto   stabilito   dalla   Corte
costi-tuzionale  nella  sentenza n. 6/2004 ove e' stato affermato che
la  materia dell'energia vede un intreccio di competen-ze tra Stato e
regioni,   per   cui  il  giusto  equilibrio  delle  stesse  e'  dato
dall'allocazione  delle  funzioni  in capo allo Stato, da esercitarsi
d'intesa  con le regioni, intesa avente il carattere «forte», proprio
perche'  deve  garantire  il  bilan-ciamento tra i diversi livelli di
competenze, tutte costitu-zionalmente garantite.
   Appare  dunque  incostituzionale la mancata previsione dell'intesa
con  la  regione nel caso di autorizzazione per gli impianti offshore
alimentati  da fonti rinnovabili; la procedura del comma 4 richiamata
dalla  norma vede la regione partecipare alla Conferenza dei servizi,
con  un  ruolo e forza esattamente identici a quelli degli altri enti
partecipanti  alla  stessa e questo non appare coerente con l'assetto
costituzionale delle competenze.
   Quindi  la  norma  viola gli artt. 117 e 118 Cost., anche sotto il
profilo di violazione del principio della leale collabo-razione.
                              P. Q. M.
   Si  confida  che la Corte costituzionale dichiari l'illegittimita'
costituzionale  dell'articolo 2, commi 17, 18, 21, 158 lett. c) della
legge  24  dicembre  2007,  n. 244,  re-cante  «Disposizioni  per  la
formazione  del  bilancio  annua-le  e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria  2008)»,  per  violazione  degli  articoli 117, 118 e 127
Cost.  anche  sotto  il  profilo della violazione del principio della
leale coope-razione.
     Firenze - Roma, addi' 25 febbraio 2008
                           Avv. Lucia Bora

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