Ricorso n. 16 del 27 gennaio 2015 (Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 27 gennaio 2015 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 10 del 2015-03-11)
Per il Presidente del Consiglio dei Ministri, (C.F. ...),
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.
…) presso i cui uffici domiciliano in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12 fax … pec
…
contro Regione Abruzzo, per la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale della legge Regionale Abruzzo 21.11.2014, n. 41,
pubblicata nel BUR n. 47 del 26.11.2014, recante "Riordino
dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise
"G. Caporale", segnatamente gli artt. 12, co. 5; 25, co. 2, con
riferimento, il primo, al D.Lgs. 502/1992, art. 3-bis, co. 11; il
secondo, al D.Lgs. 106/1992, artt. 10, 11, 12 e; tutti in relazione
all'art. 117, co. 3 Cost.; il secondo anche in relazione agli artt. 3
e 97 Cost.
Fatto
La legge della Regione Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41 disciplina
il riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e
del Molise.
Nell'ambito di tale riordino la legge individua la natura, le
finalita' ed i compiti dell'Istituto e ne disciplina
l'organizzazione, individuando gli organi dello stesso e
disciplinandone il funzionamento. In particolare, per la parte che in
questa sede interessa, l'art. 12, comma 5, stabilisce che "Il
Direttore Generale, se professore o ricercatore universitario o
dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, qualora nominato
direttore generale dell'Istituto, e' collocato in aspettativa,
eventualmente rinnovabile, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento
della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche'
sperimentazione organizzativa e didattica) e successive
modificazioni".
Il successivo art. 25, comma 2, prevede che "Il Consiglio di
Amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge continua ad espletare le proprie funzioni ordinarie
fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione. Il
Direttore Generale insediato al momento dell'entrata in vigore della
presente legge rimane in carica fino alla naturale scadenza del
vigente contratto di lavoro".
Le citate disposizioni si pongono in contrasto con la normativa
interna e con la disciplina costituzionale, indicata nell'epigrafe
del presente atto, per i seguenti motivi in
Diritto
1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 12, co. 5, della legge
Regionale Abruzzo 21.11.2014, n. 41, pubblicata nel BUR n. 47 del
26.11.2014, recante "Riordino dell'Istituto zooprofilattico
sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", con riferimento
al D.Lgs. 502/1992, art. 3-bis, co. 11, in relazione all'art. 117,
co. 3 Cost.
Come si e' detto nell'esposizione in fatto che precede l'art. 12,
comma 5, stabilisce che "Il Direttore Generale, se professore o
ricercatore universitario o dipendente del Servizio Sanitario
Nazionale, qualora nominato direttore generale dell'Istituto, e'
collocato in aspettativa, eventualmente rinnovabile, ai sensi
dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria,
relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e
didattica) e successive modificazioni".
La norma regionale, nella parte in cui estende ai dipendenti del
Servizio Sanitario Nazionale la normativa statale, che disciplina
l'istituto dell'aspettativa dei professori universitari e, in
particolare, l'art. 12, che consente la possibilita', per i
professori universitari, di essere collocati in aspettativa con
assegni, contrasta con le disposizioni recate dal d.lgs. n. 502/1992
per i dipendenti del ssr (Riordino della disciplina in materia
sanitaria ). L'art. 3-bis, comma 11, di detto decreto prevede,
infatti, per i direttori generali, che non appartengano alla carriera
universitaria, il collocamento in aspettativa senza assegni.
La norma in esame, quindi, nel derogare alle disposizioni statali
contenute nel citato d.lgs. n. 502/1992, viola l'art. 117, terzo
comma, della Costituzione in materia di coordinamento di finanza
pubblica, in quanto dette disposizioni statali si configurano quali
principi di coordinamento di finanza pubblica.
2. Illegittimita' costituzionale dell'art. 25, co. 2, della legge
Regionale Abruzzo 21.11.2014, n. 41, pubblicata nel BUR n. 47 del
26.11.2014, recante "Riordino dell'Istituto zooprofilattico
sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", con riferimento
al D.Lgs. 106/1992, artt. 10, 11, 12 e 15, in relazione all'art. 117,
co. 3 Cost. e agli artt. 3 e 97 Cost.
L' art. 25, comma 2, della legge regionale oggetto di esame
prevede che "II Consiglio di Amministrazione in carica alla data di
entrata in vigore della presente legge continua ad espletare le
proprie funzioni ordinarie fino all'insediamento del nuovo Consiglio
di Amministrazione. Il Direttore Generale insediato al momento
dell'entrata in vigore della presente legge rimane in carica fino
alla naturale scadenza del vigente contratto di lavoro".
La disposizione, nel prevedere la permanenza del direttore
generale fino alla scadenza naturale del suo contratto (che nel caso
di specie avra' luogo il 31 luglio 2017), contrasta con la disciplina
statale in materia di riordino degli Istituti zooprofilattici
sperimentali contenuta nel Capo II del D.Lgs. n. 106/2012,
concernente la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero
della salute e finalizzato a conformare l'assetto e il funzionamento
dei suddetti istituti a criteri di maggiore efficienza gestionale,
semplificazione e snellimento.
In particolare, l'art. 10 di detto decreto prevede che le regioni
disciplinano, con proprie leggi regionali, le modalita' gestionali,
organizzative e di funzionamento degli istituti, sulla base dei
principi di cui al d.lgs. n. 502/1992 e degli ulteriori principi
previsti dal medesimo articolo 10. L'art. 11 individua gli organi
degli Istituti (il consiglio di amministrazione, il direttore
generale, il collegio dei revisori dei conti). L'art. 11 definisce,
altresi', le modalita' di costituzione di tali organi e le relative
funzioni.
Il successivo art. 12 prevede che, entro novanta giorni
dall'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al citato art.
10, il consiglio di amministrazione provvede alla revisione dello
statuto dell'istituto, nonche' all'approvazione del regolamento per
l'ordinamento interno dei servizi e delle relative dotazioni
organiche, su proposta del direttore generale.
Infine, l'art. 15 stabilisce che gli organi degli istituti, in
carica alla data di entrata in vigore del medesimo decreto
legislativo, sono prorogati sino all'insediamento dei nuovi organi.
Dal combinato disposto delle suddette disposizioni emerge che le
leggi regionali di adeguamento al d.lgs. n. 106/2012 prevedono che
gli organi dell'Istituto di riferimento, in carica alla data di
entrata in vigore della legge stessa, continuano a svolgere le
funzioni cui sono preposti fino all'insediamento dei nuovi organi e
che le leggi stesse individuano un congruo termine entro il quale
portare a termine la procedura di nomina dei nuovi organi.
La ratio delle citate disposizioni statali trova conferma nella
legge di stabilita' 2015 (l. n. 190/2014) che, al comma 579 dell'art.
1, prevede che "Le regioni e le province autonome provvedono alla
costituzione dei nuovi organi degli Istituti zooprofilattici
sperimentali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle
leggi regionali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo 28 giugno 2012, n. 106". Il successivo comma 580
stabilisce, inoltre, che "in caso di mancato rispetto del termine di
cui al comma 579, si applicano le disposizioni dei commi 577 e 578",
ai sensi dei quali, qualora le Regioni non provvedano, entro sei mesi
dall'entrata in vigore delle leggi regionali di adeguamento al
decreto legislativo n. 106/12, alla costituzione dei nuovi organi
istituzionali, il Ministro della salute provvede, in via sostitutiva,
alla nomina di un commissario dell'Istituto zooprofilattico
sperimentale, preposto a svolgere i compiti del consiglio di
amministrazione e del direttore generale.
La norma regionale in esame, pertanto, nel derogare alle suddette
"disposizioni statali in materia di nomina di organi degli Istituti
zooprofilattici, viola il principio di tutela della salute di cui
all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, nonche' il principio
di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost., in
quanto non consente la corretta attuazione del riassetto
organizzativo dell'istituto zooprofilattico sperimentale. Essa,
inoltre, contrasta con il principio di ragionevolezza, in violazione
dell'art. 3 Cost., prevedendo una disciplina immotivatamente difforme
da quella statale, prevista in linea generale per la riorganizzazione
del citato istituto.
P.Q.M.
Per le esposte ragioni il Presidente del Consiglio dei Ministri,
come in epigrafe rappresentato e difeso chiede che la Corte
Costituzionale dichiari l'illegittimita' costituzionale degli artt.
12, co. 5; 25, co. 2, della legge Regionale Abruzzo 21.11.2014, n.
41, pubblicata nel BUR n. 47 del 26.11.2014, recante "Riordino
dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise
"G. Caporale", con riferimento, il primo, al D.Lgs. 502/1992, art.
3-bis, co. 11; il secondo, al D.Lgs. 106/1992, artt. 10, 11, 12 e;
tutti in relazione all'art. 117, co. 3 Cost.; il secondo anche in
relazione agli artt. 3 e 97 Cost.
Roma, 20 gennaio 2015
L'Avvocato dello Stato: Giacobbe