Ricorso n. 16 del 3 marzo 2009 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 marzo 2009 , n. 16
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 3 marzo 2009 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 14 dell'8-4-2009)
Ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri in persona Presidente del Consiglio pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato, nei confronti della Regione Marche in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della Regione Marche del 24 dicembre 2008, n. 37, pubblicata sul B.U.R. del 29 dicembre 2008 n. 121 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della regione (legge finanziaria 2009)»: nell'art. 9 rubricato Razionalizzazione della spesa per il personale ove si prevede al comma 2 che «ai fini di cui al comma 1, per il personale di cui all'art. 34, comma 2 della l.r. n. 25/2008 nel periodo di anzianita' sono computati gli eventuali periodi relativi a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa», e al comma 3 che «per i medesimi anni di cui al comma 1 e' confermata la previsione di progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale del servizio sanitario regionale e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche, che consegue alternativamente tre anni di anzianita' di servizio per lo svolgimento di funzioni stabili e ricorrenti: (lett. a) in virtu' di contratti stipulati anteriormente al 29 settembre 2006, anche se prorogati successivamente, con rapporto di lavoro a tempo determinato o in servizio al 1º gennaio 2007 con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o mediante convenzioni.». Le disposizioni riportate in epigrafe vengono impugnate, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 20 febbraio 2009 perche' in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. Il comma 2 dell'art. 9 si propone di disciplinare le modalita' per la progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale di cui all'art. 34, comma 2, legge regione Marche n. 25/2008, includendo nel periodo di anzianita' positivamente valutabile i periodi relativi a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Cosi' disponendo il legislatore regionale legifera in difformita' alla normativa statale di riferimento costituita dall'articolo 1, commi 557 e 558 della legge n. 296/2006, dall'art. 3, commi 90 e 94, della legge n. 244/2007, e dalla circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 5/2008, che non ammettono la cumulabilita' delle esperienze lavorative maturate con tipologie contrattuali differenti, cosi' ponendosi in contrasto con i principi di ragionevolezza, di buon andamento ed imparzialita' della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione. Ad identiche censure e' esposto il successivo comma 3 dell'art. 9, che prevede la progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale del servizio sanitario regionale e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche, che consegue alternativamente tre anni di anzianita' di servizio per lo svolgimento di funzioni stabili e ricorrenti in virtu', (lett. a) «di contratti stipulati anteriormente al 29 settembre 2006, anche se prorogati successivamente, con rapporto di lavoro a tempo determinato o in servizio al 1° gennaio 2007 con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o mediante convenzioni». Anche questa ipotesi normativa, nel prevedere la possibilita' di cumulare il periodo di lavoro a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o attuato mediante convenzione, e' in contrasto con la normativa statale di riferimento di cui all'articolo 1, commi 557 e 558 della legge n. 296/2006, all'articolo 3, commi 90 e 94, della legge n. 244/2007, ed alla circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 5/2008, che non consente la positiva attuazione della procedura di stabilizzazione del personale in servizio con forme contrattuali di lavoro differenti dal tempo determinato e dalla collaborazione coordinata e continuativa. La disposizione, quindi, contrasta con i principi di ragionevolezza, di buon andamento ed imparzialita' della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione. Le norme impugnate si propongono di disciplinare la progressiva stabilizzazione del personale regionale non regolarmente inquadrato, in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo unico della legge n. 296/2006, che definisce una procedura speciale di reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche, in deroga alle modalita' ordinarie del concorso pubblico, al fine di porre rimedio alle situazioni irregolari determinatesi come effetto dell'utilizzo del lavoro flessibile in relazione ad esigenze permanenti. L'art. 1, legge n. 296/2006 reca i principi generali che devono presiedere alle procedure di stabilizzazione, ponendo quale requisito indefettibile il possesso di un determinato periodo di anzianita' di servizio del personale da regolarizzare. Il comma 558 dell'art. 1, legge n. 296/2006 individua quali destinatarie delle disposizioni sulla «stabilizzazione» le autonomie regionali e locali: le norme regionali impugnate, avvalendosi della normativa speciale di riferimento, nel ricorrere alla procedura di stabilizzazione, che e' speciale in quanto reclutamento finalizzato a valorizzare l'esperienza conseguita con contratti a tempo determinato, devono quindi rispettare i principi normativi statali del regime di assunzione previsto per ciascun settore nonche' i vincoli finanziari in materia di spesa del personale. L'art. 90, legge n. 244/2007 dispone che «Fermo restando che 1'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione e' comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2008 e 2009: a) le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 2 7 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianita' di servizio ivi previsti in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007; b) le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianita' di servizio ivi previsti in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007». Il successivo comma 94 prevede che «Fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi dei commi 558 e 560 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prima della data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti: a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 90 e 92, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) gia' utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia gia' espletato attivita' lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296». Alla stregua della normativa indicata emerge che la procedura di stabilizzazione tende a regolarizzare situazioni di precarieta' legate o alla esistenza di un contratto a tempo determinato, quale tipologia di contratto a cui le amministrazioni pubbliche hanno per lo piu' fatto ricorso per soddisfare fabbisogni permanenti, ovvero di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Nel primo caso, il protrarsi per un periodo temporale almeno pari al triennio, rappresenta, ad avviso del legislatore, espressione di un utilizzo che va oltre le esigenze temporanee rinvenibili nel settore pubblico. In particolare, ai sensi dei commi 519 e 558, art. 1 della legge finanziaria 2007, il triennio utile puo' essere maturato con le seguenti modalita': a) essere in servizio al 1º gennaio 2007 con tre anni di tempo determinato gia' maturato nel quinquennio precedente; b) essere in servizio al 1° gennaio 2007 con tre anni di tempo determinato da maturare, in virtu' di un contratto in essere al 29 settembre 2006, tenendo conto anche del servizio svolto a tempo determinato nel quinquennio precedente al 1° gennaio 2007; c) tre anni di tempo determinato gia' maturati nel quinquennio precedente al 1° gennaio 2007. Rispetto alla situazione sopra illustrata l'art. 3, comma 90, della legge finanziaria 2008 prevede che il requisito temporale possa essere maturato anche essendo in servizio al 1º gennaio 2008 con tre anni di tempo determinato da maturare, nel quinquennio precedente, in virtu' di un contratto in essere al 28 settembre 2007. Non possono essere, quindi, considerati utili ai fini della maturazione del requisito periodi di proroga o contratti intervenuti successivamente ai termini sopra richiamati. L'art. 3, comma 94, della legge finanziaria 2008 prevede poi una diversa e ulteriore disciplina di procedura di «stabilizzazione», in favore dei titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa in servizio alla data del 1° gennaio 2008. Il requisito temporale previsto consiste in un'attivita' lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, sempre che il servizio sia stato prestato presso la stessa amministrazione. E' necessario evidenziare che la fattispecie individuata dalla lettera b) del comma 94 non puo' essere considerata, sia in termini di rilevanza della prestazione lavorativa sia di conseguente procedura di stabilizzazione da porre in essere, alla stessa stregua di quelle previste dai commi 519 e 558, art. 1, legge n. 296/2006 ne' di quella di cui al comma 90, art. 3, legge n. 244/2007, fattispecie nelle quali sono stabiliti requisiti e presupposti diversi. La diversa rilevanza che il legislatore ha dato al lavoro «precario» di tipo subordinato ed al lavoro «precario» di tipo parasubordinato emerge tanto dall'esame della legge n. 296/2006 che della legge n. 244/2007, qualora si consideri che con la legge finanziaria del 2007 il legislatore ha elaborato un percorso di reclutamento speciale per il tempo determinato con esplicita indicazione dei requisiti necessari, laddove per le collaborazioni coordinate e continuative ha previsto invece solo una riserva di posti nei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo determinato (art. 1, commi 529 e 560 della legge n. 296/2006). La legge finanziaria 2008 poi ha confermato tale diverso ambito applicativo, cosi' avvalorando il diverso apprezzamento per le due tipologie contrattuali, come e' reso palese, tra l'altro, dall'esame dell'art. 3, comma 106, legge n. 244/2007, che prevede per il contratto a tempo determinato la possibilita' di una riserva di posti, mentre per il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nella prospettiva di una valorizzazione di detta esperienza ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, soltanto il riconoscimento del servizio prestato in termini di punteggio in sede di valutazione di titoli. In questo senso si e' espressa anche la circolare n. 5/2008 del Dipartimento della funzione pubblica, secondo cui «non sembra sussistano elementi interpretativi che possano giustificare la cumulabilita', ai fini della maturazione del requisito temporale, di esperienze lavorative maturate con tipologie contrattuali diverse. Anzi la diversa rilevanza data dal legislatore ai vari contratti esclude la predetta cumulabilita' in quanto si tratterebbe di sommare elementi temporali qualitativamente non omogenei». Quanto sopra determina il diretto contrasto delle disposizioni regionali con 1'art. 3 della Costituzione, introducendo una normativa diversa e piu' favorevole ai fini della procedura di stabilizzazione solo in ambito regionale, con conseguente disparita' di trattamento nei confronti di omologhe categorie lavorative radicate in altre regioni, nonche' dell'art. 97 Cost. sotto il profilo della violazione del principio di imparzialita' dell'azione amministrativa e uniformita' della stessa nel territorio nazionale.
P. Q. M. Alla luce di quanto sopra esposto si conclude affinche' sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge della Regione Marche del 24 dicembre 2008 n. 37 pubblicata sul B.U.R. del 29 dicembre 2008 n. 121 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-20011 della regione Marche»: nei commi 2 e 3 dell'art. 9 rubricato Razionalizzazione della spesa per il personale. Roma, addi' 25 febbraio 2009 L'Avvocato dello Stato: Diana Ranucci