Ricorso n.16 del 5 febbraio 2019 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 5 febbraio 2019 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 13 del 2019-03-27)
Ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato per legge;
Contro la Regione Basilicata, in persona del presidente in carica, con sede a Potenza (85100), viale Vincenzo Verrastro, 4, per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Basilicata 4 dicembre 2018, n. 51, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 53 - Speciale - del 5 dicembre 2018, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 24 gennaio 2019. Premessa.
La legge 4 dicembre 2018, n. 51 della Regione Basilicata, intitolata «Istituzione della banca del latte umano donato della Basilicata», si propone di promuovere l'allattamento materno mediante la raccolta di latte umano da donatrici presso una Banca a tal fine istituita, i cui compiti sono svolti nell'esclusivo interesse della salute dei bambini (articoli 1 e 2).
La Banca operera' presso una struttura ospedaliera che sara' individuata dal Dipartimento politiche della persona della Regione Basilicata (art. 3) nel «rispetto delle Linee di indirizzo nazionali per l'organizzazione e la gestione delle banche del latte umano donato nell'ambito della protezione, della promozione e del sostegno dell'allattamento al seno», (art. 4).
L'impianto complessivo, lo scopo ed il contenuto precipuo della legge rendono palese come questa si proponga di realizzare un servizio di pubblica utilita' a tutela della maternita' e dell'infanzia.
L'art. 8 della legge - intitolato «Copertura finanziaria» - stabilisce, al primo comma, che «gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per le spese in conto capitale, quantificati per l'anno 2019 in euro 50.000,00, trovano copertura nell'ambito degli "Interventi per il potenziamento della rete sanitaria e ospedaliera" di cui alla Missione 13, Programma 05 del Bilancio di previsione finanziario per il biennio 2018-2020 della Regione Basilicata»; e, al secondo, che «le attivita' di raccolta e conservazione del latte umano sono svolte ad invarianza di spese con le risorse umane disponibili».
Tale disposizione e' costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 81, comma 3, della Costituzione: essa viene pertanto impugnata con il presente ricorso ex art. 127 Cost. affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento - unitamente alle altre disposizioni legislative la cui illegittimita' codesta ecc.ma Corte riterra' derivi come conseguenza dalla decisione adottata - per i seguenti
Motivi di diritto
Come s'e' detto in premessa, l'art. 8 della legge 4 dicembre 2018, n. 51 della Regione Basilicata, recante «Istituzione della banca del latte umano donato della Basilicata», provvede alla copertura finanziaria della legge stabilendo che gli oneri derivanti dall'attuazione della stessa, quantificati per il 2019 in € 50.000,00 a titolo di spese in conto capitale, «trovano copertura nell'ambito degli "Interventi per il potenziamento della rete sanitaria e ospedaliera" di cui alla Missione 13, Programma 05 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Basilicata».
Sennonche', come risulta dai documenti allegati alle leggi di bilancio infracitate, il Programma 05 della Missione 13 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Basilicata prevede per l'anno 2019 uno stanziamento complessivo di euro 160.000,00 il quale risulta gia' interamente impegnato.
Piu' precisamente, la legge regionale 31 maggio 2018, n. 8 «Legge di stabilita' regionale 2018» ha disposto che «Gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di leggi regionali che prevedono interventi finalizzati allo sviluppo e di sostegno all'economia, classificati tra le spese in conto capitale, sono determinati per il triennio 2018 - 2020 nei limiti indicati nella tabella B, allegata alla presente legge» (art. 1, comma 2).
La Tabella B1 allegata alla legge - denominata «Legge di variazione 2018 / 2020 -Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale» - ha determinato, per la Missione 13 - «Tutela della salute» -, Programma 05 -«Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari» -, uno stanziamento di spesa, per l'anno 2019, pari ad € 160.000,00.
A sua volta, la coeva legge regionale 31 maggio 2018, n. 9 - «Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2018-2020» - ha approvato, tra gli altri, anche il «prospetto delle spese - bilancio pluriennale 2018 / 2020 per missioni, programmi e titoli (Allegato 2)» (art. 1, comma 4, lettera b)), il quale, quanto alla Missione 13 - «Tutela della salute» -, Programma 05 - «Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari» -, contiene, per l'anno 2019, una previsione di competenza di € 160.000,00 gia' interamente impegnata.
L'intero impegno dello stanziamento di spesa - € 160.000,00 - determinato per l'anno 2019 relativamente al Programma 05 della Missione 13 trova conferma nello «Stato di Previsione delle Spese per Missioni, Programmi, Titoli, Macroaggregati e Capitoli Esercizio Finanziario 2018 / 2020» allegato, come n. 2, alla deliberazione 1° giugno 2018, n. 474 con la quale la giunta regionale lucana ha proceduto all'approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e macroaggregati delle spese del «Bilancio di Previsione pluriennale per il triennio 2018-2020».
Ne' le leggi regionali 20 agosto 2018, n. 18, 22 novembre 2018, n. 38 e 5 dicembre 2018, n. 52 - recanti, rispettivamente, la prima, la seconda e la terza variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 - dispongono, relativamente al Programma 05 della Missione 13, incrementi dello stanziamento di spesa originariamente determinato, per l'anno 2019, dalla legge di stabilita' regionale n. 8/2018 nella misura sopra indicata.
Sulla base di tali dati e' dunque agevole concludere che la legge regionale che qui si impugna, diversamente da quanto previsto dall'art. 8 della stessa, non puo' trovare, quanto alle spese in conto capitale relative al 2019, copertura finanziaria «nell'ambito degli "Interventi per il potenziamento della rete sanitaria e ospedaliera" di cui alla Missione 13, Programma 05 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Basilicata" posto che le somme ivi stanziate risultano, come s'e' detto, gia' interamente impegnate.
Da tanto consegue che l'art. 8 della legge in questione prevede una copertura finanziaria meramente apparente - in realta', inesistente - riguardando somme gia' impegnate e percio' indisponibili per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione della legge stessa: come tale, la disposizione viola l'obbligo stabilito dall'art. 81, comma 3, Cost., a mente del quale «Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte», nonche', e di riflesso, le norme statali che a quel precetto costituiscono puntualizzazione tecnica ispirata dalla crescente complessita' della finanza pubblica (sentenze Corte costituzionale n. 190/2014 e 26/2013, la seconda riferita all'art. 81 Cost. nel testo in vigore fino all'esercizio 2013).
Si fa riferimento, in particolare, all'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 - «Legge di contabilita' e finanza pubblica» - il quale specifica che ciascuna legge che comporti nuovi - come nel caso - o maggiori oneri deve provvedere alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi nei modi e nei termini previsti dalla stessa norma; nonche' al successivo art. 19, che tali principi estende alle regioni e alle province autonome.
Tali disposizioni - le quali assumono anche la valenza di norme interposte rilevando comunque al fine della perimetrazione degli interventi legislativi regionali compatibili con i vincoli derivanti dal parametro costituzionale di cui all'art. 81 - nascono dall'esigenza di evitare interventi, in materia di finanza pubblica, statale o regionale, diretti ad alterare gli equilibri di bilancio non soltanto attraverso l'omessa indicazione delle modalita' di copertura di nuove o maggiori spese, ma anche mediante l'utilizzo di risorse gia' impegnate per il finanziamento della nuova o maggiore spesa.
Il principio costituzionale di copertura finanziaria delle leggi e' infatti violato non soltanto quando la legge non provvede in alcun modo all'indicazione dei mezzi finanziari necessari per far fronte alle spese dalla stessa previste, ma anche quando, come nella fattispecie, l'obbligo di copertura e' solo formalmente - ed apparentemente - assolto -, ma e' nella sostanza violato, perche' la copertura finanziaria indicata e' solo fittizia, riguardando risorse che sono gia' state impegnate e che, come tali, hanno gia' ricevuto una specifica destinazione.
E d'altro canto, la copertura di nuove o maggiori spese realizzata, come nel caso che ne occupa, mediante l'utilizzo di risorse finanziarie gia' impegnate si risolve, a ben vedere, nella parallela, contestuale scopertura «retroattiva» delle spese al cui finanziamento erano state per l'appunto destinate quelle risorse: con alterazione, sul piano contabile, del risultato di amministrazione e compromissione, sul piano sostanziale, della capacita' del soggetto pubblico di onorare gli obblighi e le obbligazioni al cui adempimento erano originariamente destinate le risorse poi stornate.
In difetto di integrazione, per l'anno 2019, dello stanziamento di spesa riferito al Programma 05 della Missione 13, la legge impugnata, in quanto latrice di nuovi oneri, e' dunque costituzionalmente illegittima nella misura in cui non individua i mezzi finanziari necessari per la sua attuazione nei modi previsti dall'art. 17, legge n. 196/2009, modi tra i quali non figura l'utilizzo di fondi gia' diversamente impegnati in bilancio: con violazione non soltanto del principio - e dell'obbligo - di copertura, ma anche del correlato principio - ed obbligo - di equilibrio del bilancio.
P.Q.M.
Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che codesta ecc.ma Corte voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo, e conseguentemente annullare, per il motivo sopra indicato ed illustrato, l'art. 8 della legge della Regione Basilicata 4 dicembre 2018, n. 51, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 53 - Speciale - del 5 dicembre 2018, nonche', ex art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, le altre disposizioni legislative la cui illegittimita' codesta ecc.ma Corte riterra' derivi come conseguenza dalla decisione adottata.
Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno i seguenti atti e documenti:
1. attestazione relativa alla approvazione, da parte del Consiglio dei ministri nella riunione del giorno 24 gennaio 2019, della determinazione di impugnare l'art. 8 della legge della Regione Basilicata 4 dicembre 2018, n. 51, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 53 - Speciale - del 5 dicembre 2018, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 24 gennaio 2019;
2. copia della legge regionale impugnata;
3. copia della legge regionale 31 maggio 2018, n. 8 - «Legge di stabilita' regionale 2018» e dell'allegata Tabella B1 - «Legge di variazione 2018/2020 - Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale» -;
4. copia della legge regionale 31 maggio 2018, n. 9 - «Bilancio di previsione finanziario per il biennio 2018-2020» - e, in estratto, dell'Allegato 2 - «Bilancio di previsione pluriennale - Spese 2018/ 2020 per missioni e programmi titoli»;
5. copia della delibera G.R. Basilicata 1° giugno 2018, n. 474 e, in estratto, dell'Allegato 2 - «Stato di previsione delle spese per missioni, programmi, titoli, macroaggregati e Capitoli esercizio finanziario 2018/2020».
Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i motivi di ricorso anche alla luce delle difese avversarie.
Roma, 31 gennaio 2019
L'Avvocato dello Stato: Ranucci
Il Vice Avvocato Generale dello Stato: Mariani