Ricorso n. 16 del 6 febbraio 2006 (Commissario dello Stato per la Regione siciliana)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 febbraio 2006, n. 16
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 6 febbraio 2006 (del Commissario dello Stato per la Regione siciliana)
(GU n. 9 dell'1-3-2006)
L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 20 gennaio 2006, ha approvato il disegno di legge n. 1095 - stralcio IV dal titolo «Riproposizione di norme nel settore sanitario e in materia di personale. Istituto regionale dell'olivo e dell'olio», pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il 23 gennaio 2006. L'Assemblea regionale, a seguito dell'impugnativa proposta da questo ufficio il 14 dicembre 2005 avverso il disegno di legge n. 1084, recante «Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie», per consentire l'immediata operativita' delle disposizioni non oggetto di gravame, nella seduta del 16 dicembre 2005 ha approvato l'ordine del giorno n. 635 con cui autorizzava il presidente della regione a promulgare la legge con omissione delle parti impugnate, impegnandolo a riproporle al fine di consentire che codesta eccellentissima Corte potesse valutarne la legittimita'. In sede di Commissione Bilancio sono stati successivamente elaborati tredici testi normativi che in alcuni casi contengono la mera riscrittura delle norme oggetto di gravame, in altri la rivisitazione del testo precedentemente approvato. In particolare: 1) il comma 1 dell'art. 1, relativo alla trasformazione del rapporto convenzionale dei medici della medicina dei servizi, riproduce con modifiche l'art. 6, comma 1 del disegno di legge n. 1084 impugnato per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione. L'attuale formulazione, anche alla luce di chiarimenti forniti dal competente Assessorato ai sensi dell'art. 3 d.P.R. n. 488/1969, non consente di superare i motivi della precedente impugnativa, le cui argomentazioni si intendono integralmente richiamate. I sanitari interessati dalla disposizione sono, come rappresentato dall'Assessorato alla sanita' con nota prot. 695 del 25 gennaio 2006, circa 600 a fronte di «circa 100» posti vacanti nelle piante organiche delle Aziende sanitarie siciliane nelle corrispondenti discipline. Pur se tale numero, sempre secondo le informazioni dell'Assessorato, e' destinato ad aumentare a seguito della definizione delle procedure di approvazione della rideterminazione delle piante organiche delle Aziende stesse non e' dato conoscere ne' i tempi per siffatta definizione ne' tantomeno se alla fine ci sara' sufficiente disponibilita' di posti per assorbire i medici destinatari della norma. Il mantenimento in posizione soprannumeraria per un tempo indefinito di un altrettanto indefinito numero di soggetti con onere a carico del bilancio regionale non appare conforme al principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione; 2) l'art. 4 riproduce con modifiche le norme di cui all'art. 19, commi 4, 5, 30 e 43 del disegno di legge n. 1084 impugnate per violazione degli artt. 3, 51,81 - quarto comma, 97 e 117 lett. o) della Costituzione. Le modifiche apportate alle suddette disposizioni non sono tali da far superare le censure di costituzionalita' proposte e quindi si richiamano integralmente le argomentazioni svolte nel precedente atto di gravame. Unica novita' rispetto al precedente testo e', infatti, l'indicazione e copertura degli oneri finanziari necessari a sostenere la previsione di cui al terzo comma che consentirebbe l'accesso alla prima fascia dirigenziale dei soggetti che in atto ricoprono incarichi di livello dirigenziale generale; 3) il comma 5 del medesimo art. 4, nel prorogare un termine gia' scaduto, appare viziato da irragionevolezza alla luce anche di quanto previsto dall'art. 10, comma 20 del disegno di legge 1095 - XIII stralcio, approvato nella medesima seduta, che piu' correttamente sotto il profilo della tecnica normativa interviene nella materia, e pertanto viola gli artt. 3 e 97 della Costituzione.
P. Q. M. E con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto prefetto dott. Alberto Di Pace, Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, visto l'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto impugna i sottoelencati articoli del d.d.l. n. 1095/stralcio IV dal titolo «Riproposizione di norme nel settore sanitario e in materia di personale. Istituto regionale dell'olivo e dell'olio», approvato dall'A.R.S. il 20 gennaio 2006: art. 1, comma 1 per violazione dell'art. 97 della Costituzione; art. 4, comma 1 per violazione dell'art. 117 lett. o) della Costituzione; art. 4, comma 2 per violazione dell'art. 97 della Costituzione; art. 4, commi 3 e 4 per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione; art. 4, comma 5 per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Palermo, addi' 27 gennaio 2006 Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana: Alberto Di Pace