RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 febbraio 2006, n. 16
Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  6  febbraio 2006 (del Commissario dello Stato per la
Regione siciliana)

(GU n. 9 dell'1-3-2006)
 
    L'Assemblea  Regionale  Siciliana,  nella  seduta  del 20 gennaio
2006,  ha  approvato  il  disegno  di legge n. 1095 - stralcio IV dal
titolo «Riproposizione di norme nel settore sanitario e in materia di
personale.  Istituto  regionale  dell'olivo e dell'olio», pervenuto a
questo  Commissariato  dello  Stato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 28 dello statuto speciale, il 23 gennaio 2006.
    L'Assemblea  regionale,  a  seguito  dell'impugnativa proposta da
questo  ufficio  il  14  dicembre  2005  avverso  il disegno di legge
n. 1084, recante «Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio
della  regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie»,
per   consentire  l'immediata  operativita'  delle  disposizioni  non
oggetto  di  gravame,  nella seduta del 16 dicembre 2005 ha approvato
l'ordine  del  giorno  n. 635 con cui autorizzava il presidente della
regione  a  promulgare  la legge con omissione delle parti impugnate,
impegnandolo   a   riproporle  al  fine  di  consentire  che  codesta
eccellentissima Corte potesse valutarne la legittimita'.
    In  sede  di  Commissione  Bilancio  sono  stati  successivamente
elaborati  tredici  testi  normativi che in alcuni casi contengono la
mera  riscrittura  delle  norme  oggetto  di  gravame,  in  altri  la
rivisitazione del testo precedentemente approvato.
    In particolare:
        1)  il  comma 1 dell'art. 1, relativo alla trasformazione del
rapporto   convenzionale  dei  medici  della  medicina  dei  servizi,
riproduce  con  modifiche  l'art.  6,  comma  1  del disegno di legge
n. 1084  impugnato  per  violazione  degli  artt.  3,  51  e 97 della
Costituzione.
    L'attuale  formulazione,  anche  alla luce di chiarimenti forniti
dal  competente  Assessorato ai sensi dell'art. 3 d.P.R. n. 488/1969,
non  consente  di  superare i motivi della precedente impugnativa, le
cui argomentazioni si intendono integralmente richiamate.
    I    sanitari   interessati   dalla   disposizione   sono,   come
rappresentato dall'Assessorato alla sanita' con nota prot. 695 del 25
gennaio  2006,  circa 600 a fronte di «circa 100» posti vacanti nelle
piante    organiche   delle   Aziende   sanitarie   siciliane   nelle
corrispondenti discipline.
    Pur    se   tale   numero,   sempre   secondo   le   informazioni
dell'Assessorato,   e'   destinato   ad  aumentare  a  seguito  della
definizione  delle  procedure  di approvazione della rideterminazione
delle piante organiche delle Aziende stesse non e' dato conoscere ne'
i  tempi per siffatta definizione ne' tantomeno se alla fine ci sara'
sufficiente   disponibilita'   di   posti   per  assorbire  i  medici
destinatari della norma.
    Il   mantenimento  in  posizione  soprannumeraria  per  un  tempo
indefinito  di un altrettanto indefinito numero di soggetti con onere
a  carico  del bilancio regionale non appare conforme al principio di
buon  andamento  della  pubblica  amministrazione  di cui all'art. 97
della Costituzione;
        2)   l'art.  4  riproduce  con  modifiche  le  norme  di  cui
all'art. 19,  commi  4,  5,  30  e  43  del  disegno di legge n. 1084
impugnate  per  violazione  degli artt. 3, 51,81 - quarto comma, 97 e
117 lett. o) della Costituzione.
    Le  modifiche  apportate alle suddette disposizioni non sono tali
da  far superare le censure di costituzionalita' proposte e quindi si
richiamano integralmente le argomentazioni svolte nel precedente atto
di gravame.
    Unica   novita'   rispetto   al  precedente  testo  e',  infatti,
l'indicazione   e   copertura  degli  oneri  finanziari  necessari  a
sostenere  la  previsione  di  cui  al  terzo comma che consentirebbe
l'accesso  alla  prima  fascia  dirigenziale dei soggetti che in atto
ricoprono incarichi di livello dirigenziale generale;
        3)  il  comma 5 del medesimo art. 4, nel prorogare un termine
gia'  scaduto,  appare viziato da irragionevolezza alla luce anche di
quanto  previsto  dall'art. 10,  comma 20 del disegno di legge 1095 -
XIII   stralcio,   approvato   nella   medesima   seduta,   che  piu'
correttamente  sotto  il  profilo  della tecnica normativa interviene
nella materia, e pertanto viola gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

        
      
                              P. Q. M.
    E  con  riserva  di  presentazione  di  memorie  illustrative nei
termini  di  legge,  il  sottoscritto prefetto dott. Alberto Di Pace,
Commissario  dello  Stato  per  la Regione Siciliana, visto l'art. 28
dello  statuto speciale, con il presente atto impugna i sottoelencati
articoli del d.d.l. n. 1095/stralcio IV dal titolo «Riproposizione di
norme  nel  settore  sanitario  e  in  materia di personale. Istituto
regionale  dell'olivo  e  dell'olio»,  approvato  dall'A.R.S.  il  20
gennaio 2006:
        art. 1,   comma   1   per   violazione   dell'art.  97  della
Costituzione;
        art. 4,  comma  1 per violazione dell'art. 117 lett. o) della
Costituzione;
        art. 4,   comma   2   per   violazione   dell'art.  97  della
Costituzione;
        art. 4,  commi  3  e  4 per violazione degli artt. 3, 51 e 97
della Costituzione;
        art. 4,  comma  5  per  violazione  degli  artt. 3 e 97 della
Costituzione.
    Palermo, addi' 27 gennaio 2006
Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana: Alberto Di Pace

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