N. 16 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 febbraio 2004.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 9 febbraio 2004 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 8 del 25-2-2004)

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso
la sua sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domiciliato;

Contro la Regione Abruzzo, in persona del presidente in carica,
per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge
regionale 19 novembre 2003, n. 17, concernente «Istituzione del
registro regionale degli amministratori di condominio», pubblicata
sul B.U.R.A. n. 36 del 5 dicembre 2003.

F a t t o

Come e' noto, la figura e le funzioni dell'amministratore di
condominio sono regolate dagli articoli 1129 e segg. del codice
civile, ove in particolare e' espresso il principio secondo il quale
«Quando i condomini sono piu' di quattro, l'assemblea nomina un
amministratore», senza peraltro porre alcuna limitazione in ordine al
soggetto che possa rivestire tale qualifica. Al di la' delle
discussioni in ordine alla possibilita' della nomina di una
pluralita' di amministratori ovvero di una persona giuridica come
amministratore, nessuna norma dell'ordinamento statale prevede
l'esistenza di un albo professionale degli amministratori di
condominio, tant'e' che anche la Corte di cassazione, con sentenza 24
dicembre 1994, n. 11155, ha affermato che «ammmistratore di un
condominio puo' essere chiunque, senza che sia necessaria
l'iscrizione a particolari albi professionali».
Anzi, una precorsa iniziativa di legge in tal senso non ha avuto
esito positivo, anche in relazione alla posizione assunta
dall'Autorita' Antitrust, secondo la quale l'albo in questione
sarebbe non necessario e violerebbe le norme sulla concorrenza.
Con la legge regionale indicata in epigrafe, la Regione Abruzzo
ha invece istituito, senza alcun riferimento a normative statali di
principio, un Registro regionale, l'accesso al quale e' negato - con
effetti preclusivi dell'inerente attivita' - a chi non possieda
determinati requisiti e non superi un particolare esame di
abilitazione.
Siffatta previsione configura travalicamento dei limiti di
competenza attribuiti alla potesta' legislativa regionale, cosicche'
avverso la legge regionale in epigrafe il Presidente del Consiglio
dei ministri, previa intervenuta delibera del Consiglio dei Ministri,
con il presente ricorso promuove questione di legittimita'
costituzionale, a norma dell'art. 127, comma 1, della Costituzione,
per i seguenti motivi di

D i r i t t o

1. - Violazione dell'art 117, comma 1 della Costituzione, per
mancato rispetto di vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
Le disposizioni contenute nell'art. 2, comma 2 (e connesso
art. 3) e nell'art. 2, comma 3, stabiliscono i requisiti per
l'iscrizione al previsto Registro regionale, la cui carenza comporta
il divieto di esercizio dell'attivita' di amministratore di
condominio e di immobili.
Tali norme risultano lesive dei principi comunitari sulla libera
circolazione del lavoro e delle imprese, di cui agli artt. 3, comma
1, lett. c), 49 e 57 del Trattato CE e si pongono, pertanto, in
violazione del rubricato comma 1, dell'art. 117 Cost.
Esse infatti determinano - quanto ad una attivita' di prestazione
di servizi esente da vincoli di carattere generale - una sostanziale
limitazione a carico dei cittadini comunitari, nell'ambito del
territorio della Regione Abruzzo.
2. - Violazione dell'art 117, comma 2, lett. l), della
Costituzione.
La norma enunciata dall'art. 2, comma 3, della legge regionale
qui impugnata, nel prevedere che la mancata iscrizione al registro
regionale preclude l'attivita' di amministratore di condominio e di
immobili, invade la competenza esclusiva statale in materia di
ordinamento civile e penale.
Per un vero, infatti, l'attivita' in questione rientra nella
disciplina dei rapporti privatistici, mentre per altro verso la
qualificazione della stessa come «professione», il cui accesso viene
subordinato al superamento di un esame di abilitazione, comporta che
lo svolgimento delle funzioni di amministratore in carenza di
iscrizione al Registro concretizzi la fattispecie - penalmente
rilevante - di esercizio abusivo di professione.
3. - Violazione dell'art 117, comma 3, della Costituzione.
In via gradata, occorre osservare che il riconoscimento, da parte
della legislazione regionale, di una professione non prevista ne'
istituita da leggi statali, eccede la competenza regionale, cosi'
come viola i limiti previsti dall'art. 117, comma 3, Cost., dal
momento che resta riservata alla legislazione dello Stato la
formulazione dei principi fondamentali in materia di professioni.
Non vi e' dubbio, in altre parole, che «la potesta' legislativa
regionale debba rispettare il principio, vigente nella legislazione
statale, secondo il quale l'individuazione delle varie figure
professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, debba
essere riservata allo Stato» (cosi' Corte cost., sent. n. 353/2003).
In realta', l'intera legge regionale di cui si tratta si fonda
sul presupposto secondo cui le regioni, in assenza di una specifica
disciplina (in ambito di potesta' normativa concorrente), dispongano
di poteri illimitati di legiferazione: ma codesta Corte ha gia'
affermato chiaramente che tale conclusione e' «in contrasto con
l'assetto costituzionale dei rapporti Stato-regioni» e che «deve,
viceversa, ritenersi certamente precluso alle Regioni di intervenire
in ambiti di potesta' normativa concorrente, dettando norme che vanno
ad incidere sul terreno dei principi fondamentali» (cfr. Corte cost.,
sent. n. 359/2003).
La legge n. 17/2003 della Regione Abruzzo, introducendo
restrizioni all'esercizio di un'attivita' professionale non prevista
a livello di legislazione statale, viola i principi fondamentali a
quest'ultima riservati: infatti, in difetto di prescrizioni
restrittive di origine statale, deve desumersi la sussistenza di un
«principio di autonomia nelle scelte professionali» (cfr: Corte
cost., sentt. nn. 282/2002 e 338/2003) che nella specie risulta
vulnerato dalla normativa regionale.
E' appena il caso di precisare che l'illegittimita'
costituzionale delle suindicate, specifiche disposizioni degli
articoli 2 e 3 della legge regionale che prevedono l'istituzione del
nuovo Registro e i requisiti per l'iscrizione al medesimo si
riverberano, per diretta derivazione e conseguenzialita', sull'intero
testo legislativo de quo.


P. Q. M.
Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che la Corte
costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, voglia
dichiarare l'illegittimita' costituzionale della legge regionale in
epigrafe.
Roma, addi' 21 gennaio 2004
Avvocato dello Stato: Antonio Cingolo

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