Ricorso n. 163 del 22 ottobre 2012 (Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 22 ottobre 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 50 del 19.12.2012)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri (C.F.…), rappresentato e difeso in virtu' di legge dall'Avvocatura Generale dello Stato (fax … PEC …), presso i cui uffici e'
legalmente domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
Contro la Regione Molise, in persona del suo Presidente pro tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della legge regionale n. 19 del 7 agosto 2012, pubblicata nel B.U. Molise 16 agosto 2012, n. 19 per contrasto con l'art. 81, quarto comma,
della Costituzione (delibera del Consiglio dei Ministri del 9 ottobre 2012);
Fatto
Nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise del 16 agosto 2012 e' stata pubblicata la legge regionale 7 agosto 2012, n. 19, intitolata «Interventi in favore delle associazioni combattentistiche e d'arma», la quale prevede, in favore delle associazioni combattentistiche, d'arma e delle forze dell'ordine regolarmente costituite ed operanti nel Molise, la concessione di contributi finalizzati a conseguire il raggiungimento degli scopi istituzionali.
La legge disciplina i criteri per la concessione dei detti benefici da parte della Regione e pone gli obblighi di rendicontazione preventiva e consuntiva a carico delle associazioni.
L'art. 5 di tale testo, rubricato «Norma finanziaria», stabilisce che «Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con i fondi stanziati in sede di finanziamento della legge regionale n. 10/1985. Per gli anni successivi si provvede
con le rispettive leggi di approvazione del bilancio regionale».
La legge regionale 19 aprile 1985, n. 10, richiamata da quella qui in esame, disponeva, all'art. 7, «Norma finanziaria»: «L'onere derivante dall'applicazione della presente legge e' finanziato con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8
della legge 16 maggio 1980, n. 281.
Per l'anno 1985, l'onere di L. 78.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge e' posto a carico del capitolo n. 39470 «Spese per contributi a favore delle Associazioni combattentistiche e d'Arma» con una previsione di' competenza e una dotazione di cassa di L. 78.000.000.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1985, in corso di esame governativo, sono introdotte le seguenti note di variazioni:
Capitolo n. 6800;
Riduzione di stanziamenti di competenza e di cassa L. 70.000.000;
Capitolo n. 39350;
Eliminazione dello stanziamento di competenza e della dotazione di cassa L. 8.000.000.
Per gli esercizi futuri la quantificazione degli oneri sara' determinata con la stessa legge approvativa dei bilanci annuali».
Il citato art. 5 della legge regionale n. 19/2012 presenta profili di illegittimita' costituzionale per i seguenti motivi di
Diritto
Si deve rilevare innanzi tutto che l'art. 5 non quantifica gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della legge. In ogni caso l'indicazione dei «fondi stanziati in sede di finanziamento della legge regionale n. 10/1985», allocati sul capitolo n. 39470, non costituisce valida copertura di spesa.
Infatti la mancata indicazione degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della legge rende insufficiente il riferimento ai capitoli menzionati nella norma richiamata, per l'evidente ragione che detti oneri potrebbero essere di entita' tale che i capitoli stessi si potrebbero rivelare incapienti: il che equivale ad avere omesso del tutto l'indicazione prescritta obbligatoriamente dal quarto comma dell'art. 81 della Costituzione. Un simile modo di procedere e' palesemente contrario a quegli obblighi di «chiarezza e solidita' del bilancio» che la giurisprudenza di codesta Corte ha
sempre ribadito anche nei confronti del Legislatore regionale (fra le tante, Corte cost. 21 ottobre 2011, n. 272; 1° aprile 2011, n. 106; 23 aprile 2010, n. 141; 17 marzo 2010, n. 100).
In altri termini non e' sufficiente indicare i capitoli cui si vuole attingere, ma e' indispensabile quantificare la misura del prelievo finanziario; cosa che la norma in questione ha del tutto omesso.
Inoltre, paradossalmente, la norma richiamata dalla disposizione in esame risulta abrogata dal primo comma dell'art. 4 della stessa legge regionale n. 19/2012. Anche sotto questo profilo la norma si rivela gravemente carente, pure sul piano formale, in quanto opera un richiamo solo apparente, indicando capitoli che, contenuti in una
norma espunta dall'ordinamento, non sono individuabili.
Pertanto la disposizione in esame risulta illegittima per contrasto con l'art. 81 della Costituzione, in quanto priva della necessaria copertura finanziaria, il che rende incostituzionale
l'intero testo.
P.Q.M.
Chiede che la Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittima, e conseguentemente annullare, la legge regionale della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 19, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise del 16 agosto 2012, n. 19 - come da delibera del Consiglio dei Ministri del 9 ottobre 2012 - per contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione.
Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:
1. estratto della delibera del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 2012;
2. copia della legge regionale impugnata;
3. rapporto del Dipartimento degli affari regionali.
Roma, 12 ottobre 2012
Avvocato dello Stato: d'Elia