Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il 22 ottobre 2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri).

 

 

(GU n. 50 del 19.12.2012)

 

    Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri   (C.F.…),   rappresentato   e   difeso   in   virtu'   di   legge dall'Avvocatura   Generale   dello   Stato   (fax      PEC …),   presso   i   cui   uffici   e'

legalmente domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

    Contro la Regione Molise,  in  persona  del  suo  Presidente  pro tempore per la declaratoria di  illegittimita'  costituzionale  della legge regionale n. 19 del 7 agosto 2012, pubblicata nel  B.U.  Molise 16 agosto 2012, n. 19 per contrasto  con  l'art.  81,  quarto  comma,

della Costituzione (delibera del Consiglio dei Ministri del 9 ottobre 2012);

 

                                Fatto

 

    Nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise del 16 agosto  2012 e' stata  pubblicata  la  legge  regionale  7  agosto  2012,  n.  19, intitolata «Interventi in favore delle associazioni combattentistiche e  d'arma»,  la  quale  prevede,   in   favore   delle   associazioni combattentistiche, d'arma  e  delle  forze  dell'ordine  regolarmente costituite ed operanti  nel  Molise,  la  concessione  di  contributi finalizzati a conseguire il raggiungimento degli scopi istituzionali.

    La legge disciplina  i  criteri  per  la  concessione  dei  detti benefici  da  parte  della   Regione   e   pone   gli   obblighi   di rendicontazione preventiva e consuntiva a carico delle associazioni.

    L'art. 5 di tale testo, rubricato «Norma finanziaria», stabilisce che «Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con i fondi  stanziati  in  sede  di  finanziamento della legge regionale n. 10/1985. Per gli anni successivi si provvede

con le rispettive leggi di approvazione del bilancio regionale».

    La legge regionale 19 aprile 1985, n. 10,  richiamata  da  quella qui in esame, disponeva, all'art. 7,  «Norma  finanziaria»:  «L'onere derivante dall'applicazione della presente legge  e'  finanziato  con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai  sensi  dell'art.  8

della legge 16 maggio 1980, n. 281.

    Per   l'anno   1985,   l'onere   di   L.   78.000.000   derivante dall'applicazione della presente legge e' posto a carico del capitolo n.  39470  «Spese  per  contributi  a   favore   delle   Associazioni combattentistiche e d'Arma» con una previsione di' competenza  e  una dotazione di cassa di L. 78.000.000.

    Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1985, in corso di esame governativo, sono introdotte le seguenti note di variazioni: 
       Capitolo n. 6800;

        Riduzione  di  stanziamenti  di  competenza  e  di  cassa  L. 70.000.000;

        Capitolo n. 39350;

        Eliminazione  dello  stanziamento  di  competenza   e   della dotazione di cassa L. 8.000.000.

    Per gli esercizi futuri  la  quantificazione  degli  oneri  sara' determinata con la stessa legge approvativa dei bilanci annuali».

    Il citato art.  5  della  legge  regionale  n.  19/2012  presenta profili di illegittimita' costituzionale per i seguenti motivi di

 

                               Diritto

 

    Si deve rilevare innanzi tutto che l'art. 5  non  quantifica  gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione  della  legge.  In  ogni caso l'indicazione dei «fondi  stanziati  in  sede  di  finanziamento della legge regionale n. 10/1985», allocati sul  capitolo  n.  39470, non costituisce valida copertura di spesa.

    Infatti la mancata indicazione degli oneri  finanziari  derivanti dall'applicazione della legge rende insufficiente il  riferimento  ai capitoli menzionati nella norma richiamata,  per  l'evidente  ragione che detti oneri potrebbero essere di  entita'  tale  che  i  capitoli stessi si potrebbero rivelare incapienti: il che  equivale  ad  avere omesso  del  tutto  l'indicazione  prescritta  obbligatoriamente  dal quarto comma dell'art. 81  della  Costituzione.  Un  simile  modo  di procedere e' palesemente contrario a quegli obblighi di «chiarezza  e solidita' del bilancio» che la giurisprudenza  di  codesta  Corte  ha

sempre ribadito anche nei confronti del Legislatore regionale (fra le tante, Corte cost. 21 ottobre 2011, n. 272; 1° aprile 2011,  n.  106; 23 aprile 2010, n. 141; 17 marzo 2010, n. 100).

    In altri termini non e' sufficiente indicare i  capitoli  cui  si vuole attingere, ma e'  indispensabile  quantificare  la  misura  del prelievo finanziario; cosa che la norma in  questione  ha  del  tutto omesso.

    Inoltre, paradossalmente, la norma richiamata dalla  disposizione in esame risulta abrogata dal primo comma dell'art.  4  della  stessa legge regionale n. 19/2012. Anche sotto questo profilo  la  norma  si rivela gravemente carente, pure sul piano formale, in quanto opera un richiamo solo apparente, indicando capitoli  che,  contenuti  in  una

norma espunta dall'ordinamento, non sono individuabili.

    Pertanto  la  disposizione  in  esame  risulta  illegittima   per contrasto con l'art. 81 della Costituzione,  in  quanto  priva  della necessaria  copertura  finanziaria,  il  che  rende  incostituzionale

l'intero testo.

 

                               P.Q.M.

 

    Chiede   che   la   Corte   costituzionale   voglia    dichiarare costituzionalmente  illegittima,  e  conseguentemente  annullare,  la legge regionale della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 19, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise del 16 agosto 2012,  n. 19 - come da delibera del Consiglio dei Ministri del 9 ottobre 2012 - per contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione.

    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:

        1. estratto della  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  9 ottobre 2012;

        2. copia della legge regionale impugnata;

        3. rapporto del Dipartimento degli affari regionali.

          Roma, 12 ottobre 2012

 

                    Avvocato dello Stato: d'Elia

 

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