Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 28 novembre 2011  (del  Commissario  dello  Stato  per
la Regione Siciliana). 
 
 
(GU n. 5 del 01.02.2012 )  
 
 
 
    L'Assemblea regionale siciliana,  nella  seduta  del  9  novembre
2011, ha approvato il disegno di  legge  n.  732-672-699-700-713  dal
titolo «Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura  e  della  pesca.
Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni
di bilancio», pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai  sensi
e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 12 novembre
2011. 
    Gli articoli 14, 15, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 35, 36, 38,  40,  41
del cennato  provvedimento  legislativo  danno  adito  a  censure  di
costituzionalita' per le motivazioni che di seguito si espongono: 
    Art. 14 (Vendemmia verde). - 1. Alle imprese viticole  siciliane,
che hanno aderito nella vendemmia relativa all'anno 2011, alla misura
della vendemmia verde, in  conformita'  all'art.  103-novodecies  del
regolamento  (CE)  22  ottobre  2007,  n.  1234/2007  del  Consiglio,
(regolamento unico OCM), pubblicato in G.U.U.E. del 16 novembre 2007,
L 299, ed all'art. 12 del regolamento (CE) 27 giugno 2008 n. 555/2008
della Commissione, pubblicato in G.U.U.E. del 30 giugno 2008, L  170,
socie di cantine iscritte all'Albo  delle  cooperative  a  mutualita'
prevalente  operanti  quali  imprese   attive   nel   settore   della
trasformazione e  della  commercializzazione  dei  prodotti  agricoli
cosi' come definite dall'art.  1,  comma  2,  lettere  b)  e  c)  del
regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n.  1998/2006  della  Commissione,
pubblicato in G.U.U.E. del 28 dicembre 2006, L  379,  che  deliberano
una compartecipazione alle spese di gestione per il relativo  mancato
conferimento, e' concesso un  aiuto  fino  ad  euro  250  per  ettaro
sottoposto a vendemmia verde. 
    2. Con decreto del Dirigente generale del dipartimento  regionale
interventi strutturali per l'agricoltura  dell'Assessorato  regionale
delle risorse agricole ed alimentari sono stabilite le procedure  per
la concessione  dell'aiuto  di  cui  al  comma  1,  ivi  comprese  le
modalita' di controllo del  cumulo  per  evitare  sovrapposizione  di
interventi. L'importo massimo concedibile a ciascun  beneficiario  ai
sensi del presente articolo a titolo  di  «de  minimis»  e'  di  euro
3.750,00 e puo' essere presentata un'unica istanza per  ogni  cantina
sociale cooperativa. 
    3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi  alle  condizioni  e
nei limiti  previsti  dal  regolamento  (CE)  20  dicembre  2007,  n.
1535/2007 della Commissione, pubblicato in G.U.U.E. 21 dicembre 2007,
n. L 337. 
    4. All'onere derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
determinato in 2.500 migliaia di euro,  per  l'esercizio  finanziario
2011, si provvede con le riduzioni di spesa derivanti dalle  seguenti
modifiche normative: 
    a) alla lettera f) del comma 1 dell'art. 4 della legge  regionale
22 dicembre 2005, n. 19, le parole  «3.000  migliaia  di  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «2.500 migliaia di euro»; 
    b) alla lettera h-septies) del comma 1 dell'art.  4  della  legge
regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole «3.000 migliaia di euro»
sono sostituite dalle seguenti: «1.000 migliaia di euro». 
    Codesta  eccellentissima  Corte,  con  costante   e   consolidata
giurisprudenza e  da  ultimo  nella  sentenza  n.  386  del  2008  ha
affermato che «le leggi istitutive di nuove spese debbono recare  una
esplicita indicazione del relativo mezzo di copertura  (ex  plurimis,
sentenze n. 213 del 2008, n. 359 del 2007 e n. 9 del 1958)  e  che  a
tale obbligo non sfuggono le norme regionali (ex plurimis sentenze n.
213 del 2008 e n. 16 del 1961)». 
    Proprio in occasione di un giudizio su una  legge  della  Regione
siciliana ha avuto modo di acclarare che per quest'ultima» l'art. 17,
secondo comma, dello Statuto dispone che la legislazione regionale si
svolge entro i limiti dei  principi  ed  interessi  generali  cui  si
informa  la  legislazione  dello  Stato.  Il  che  comporta  che   il
legislatore  regionale  non  puo'  sottrarsi  a  quella  fondamentale
esigenza di chiarezza e solidita' del bilancio cui l'art. 81 Cost. si
ispira» (sentenza n. 359/2007). 
    Codesta Corte ha, inoltre, ribadito che il principio dell'obbligo
della «copertura» va osservato con puntualita' rigorosa nei confronti
di spese che incidono sull'esercizio in corso. Orbene, per gli  oneri
quantificati in 2.500 migliaia di  euro  per  l'anno  2011  derivanti
dalle norme in esame, il legislatore prevede che si provveda  con  le
riduzioni di spesa derivanti dalla modifica dell'art. 4  della  legge
regionale n. 19/2005. 
    Disposizione quest'ultima che autorizzava «per l'esercizio  2005»
l'istituzione  del  capitolo  613940  con  la  dotazione  di  100.000
migliaia di euro. 
    Le somme stanziate sul predetto capitolo nel corso dell'esercizio
finanziario del 2005 sono state in  parte  utilizzate  e  quelle  non
impegnate entro l'anno hanno costituito  economia  di  spesa  che,  a
seguito  dell'approvazione  del  rendiconto  della   regione,   hanno
contribuito  alla  determinazione  dell'avanzo   di   amministrazione
applicato nel 2006 ai sensi delle vigenti norme di contabilita'. 
    Alla luce di quanto esposto ritenendo che non costituisca  idonea
e puntuale copertura degli oneri derivanti dalla disposizione de  qua
la  riduzione  di   spese   riferentesi   ad   un   esercizio   ormai
definitivamente chiuso, in contrasto con il principio  costituzionale
dell'annualita' del bilancio, non ci si puo' esimere  dal  sottoporre
l'art. 14 in questione al vaglio di codesta eccellentissima Corte per
violazione dell'art. 81, quarto comma. 
    Art. 15 (Fondo regionale di garanzia). - 1. Al fine di  agevolare
l'accesso al credito delle  piccole  e  medie  imprese  operanti  nel
settore della produzione, trasformazione e commercializzazione  delle
produzioni  agricole,  e'  istituito  un  fondo   denominato   «Fondo
regionale di garanzia» la cui gestione e' affidata ad una banca o  ad
un intermediario finanziario  in  possesso  dei  necessari  requisiti
tecnici ed organizzativi, individuati nel rispetto delle procedure di
evidenza  pubblica,  ovvero  all'ISMEA  previa  stipula  di  apposita
convenzione. 
    2. La dotazione iniziale del fondo regionale di garanzia  di  cui
al comma 1 e' quantificata in 2.775 migliaia di euro cui si fa fronte
con le economie disponibili al 31 dicembre 2010 dell'art. 4, comma 1,
della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19. 
    3. Con decreto dell'Assessore regionale per le  risorse  agricole
ed alimentari sono fissate le modalita' e  le  condizioni  del  Fondo
regionale di garanzia. 
    4. Gli aiuti di cui  al  presente  articolo  sono  concessi  alle
condizioni e nei limiti previsti rispettivamente dal regolamento (CE)
20  dicembre  2007,  n.   1535/2007   della   Commissione,   relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato  CE  agli  aiuti
minimis» nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli,
pubblicato  nella  G.U.U.E.  del  21  dicembre  2007,  L  337  e  dal
Regolamento (CE) 15 dicembre 2006,  n.  1998/2006  della  Commissione
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88  del  Trattato  agli
aiuti di Stato di importanza minore  «de  minimis»  pubblicato  nella
G.U.U.E. del 28 dicembre 2006, L 379, nel settore della  lavorazione,
trasformazione e commercializzazione dei  prodotti  agricoli  di  cui
all'allegato I del Trattato CE. 
    La  norma  trascritta  e'  censurabile  sotto  il  profilo  della
violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lettera e)  Cost.  e
dell'art. 14, lettera g) dello Statuto speciale. 
    Prima di prospettare i  singoli  rilievi  si  ritiene  necessario
delineare, alla luce di quanto affermato da  codesta  eccellentissima
Corte, con le sentenze n. 45 e n. 221 del 2010, le linee fondamentali
del riparto delle competenze legislative nel  settore  degli  appalti
pubblici tra Stato e Regione siciliana. 
    L'art. 14, lettera g) dello Statuto speciale, approvato con regio
decreto-legge  15  maggio  1946,  n.   455,   convertito   in   legge
costituzionale 26 febbraio  1948,  n.  2,  attribuisce  alla  Regione
siciliana  competenza  esclusiva  in  materia  di  «lavori  pubblici,
eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse nazionale». 
    In presenza di siffatta specifica  attribuzione,  deve  ritenersi
che, non contemplando il novellato Titolo  V  della  parte  II  della
Costituzione, la materia «lavori  pubblici»  trova  applicazione,  in
base all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre  2001,  n.  3,
recante «Modifiche al Titolo V della parte II della Costituzione», la
previsione statutaria prima citata. 
    Cio', tuttavia, come costantemente affermato da codesta Corte (ex
plurimis sentenze n.  431/2007,  n.  322/2008  e  n.  411/2008),  non
comporta che - in relazione alla disciplina dei contratti di  appalto
che incidono nel territorio della Regione - la legislazione regionale
sia libera di esplicarsi  senza  alcun  vincolo  e  che  non  trovano
applicazione  le  disposizioni  di  principio  contenute  nel   prima
menzionato «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,  servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». 
    Il primo comma del medesimo art. 14 dello Statuto speciale  sopra
citato prevede, infatti, che la competenza  esclusiva  della  Regione
deve essere esercitata nei limiti delle leggi costituzionali e  senza
pregiudizio delle riforme economico-sociali. 
    In questa prospettiva vengono in rilievo in primo luogo i  limiti
derivanti dal rispetto dei principi della tutela  della  concorrenza,
strumentali ad  assicurare  le  liberta'  comunitarie,  e  quindi  le
disposizioni  contenute  nel  Codice  degli  appalti   pubblici   che
costituiscono diretta attuazione delle prescrizioni poste  a  livello
dell'Unione europea. 
    Peraltro la Regione siciliana e' indubbiamente vincolata in  base
all'art. 117,  primo  comma  della  Costituzione  al  rispetto  degli
obblighi  internazionali  ai  quali  sono  riconducibili  i  principi
generali del diritto comunitario e delle disposizioni  contenute  nel
Trattato del 25 marzo 1957 istitutivo della  Comunita'  europea,  ora
ridenominato, dopo l'entrata  in  vigore  del  Trattato  di  Lisbona,
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e, in particolare, di
quelle che tutelano la concorrenza (sentenza C.C. n. 45/2010). 
    Codesta Corte ha altresi' precisato che la nozione di concorrenza
di cui al secondo comma, lettera e) dell'art. 117 della  Costituzione
«non puo' che  riflettere  quella  operante  in  ambito  comunitario»
(sentenza n. 401 del 2007). 
    Avuto riguardo al diritto comunitario, devono  essere  ricomprese
in tale nozione «le disposizioni legislative che perseguono  il  fine
di  assicurare  procedure  concorsuali  di   garanzia   mediante   la
strutturazione di tali procedure in modo da assicurare "la piu' ampia
apertura del mercato a tutti gli operatori economici"»  (sentenza  n.
401/2007). 
    Sul punto quindi  la  Regione  siciliana  nel  dettare  norme  in
materia di lavori pubblici di interesse  regionale,  pur  esercitando
una competenza esclusiva specificamente attribuita dallo  Statuto  di
autonomia «deve non di meno rispettare, con  riferimento  soprattutto
alla  disciplina  della  fase  del  procedimento  amministrativo   di
evidenza  pubblica,  i  principi  della  tutela   della   concorrenza
strumentali  ad  assicurare  le  liberta'  comunitarie  e  dunque  le
disposizioni contenute nel Codice  degli  appalti  che  costituiscono
diretta attuazione delle prescrizioni poste al livello europeo» e che
sono  espressione  dei  principi  dell'ordinamento  giuridico   della
Repubblica e delle norme di riforma  economico-sociale  (sentenza  n.
45/2010). 
    Le norme del predetto Codice  che  attengono,  da  un  lato  alla
scelta del contraente (alla procedura di affidamento) e,  dall'altro,
al  perfezionamento  del  vincolo  negoziale  e  alla  correlata  sua
esecuzione, costituiscono un legittimo  limite  all'esplicarsi  della
potesta'  legislativa  esclusiva  della  Regione.  Questa  quindi  si
ritiene non possa adottare,  per  quanto  riguarda  la  tutela  della
concorrenza,  una  disciplina  con  contenuti  difformi   da   quella
assicurata dal legislatore statale con il decreto legislativo n.  163
del 2006, in attuazione delle prescrizioni poste dall'U.E.  (sentenza
C.C. n. 221/2010). 
    Orbene nella disposizione in esame il legislatore al primo  comma
dispone  che  l'affidamento  ad  una  banca  o  ad  un  intermediario
finanziario del servizio di gestione del Fondo regionale di  garanzia
avvenga alternativamente o con procedure di evidenza pubblica  o  con
"convenzione con l'ISMEA». 
    Quest'ultima  previsione,  consistente  nell'individuazione  «ope
legis» del gestore del  servizio,  configura  una  palese  violazione
delle disposizioni del codice  degli  appalti  nonche'  del  Trattato
dell'Unione  europea.   Il   servizio   in   questione   e'   infatti
riconducibile all'allegato II A (categoria 6) del decreto legislativo
n. 166/2006 ed in base all'art. 20, comma 2 del medesimo e' soggetto,
quanto alla scelta  del  contraente,  alla  disciplina  dell'evidenza
pubblica di cui al capo III del  Codice  dei  contratti.  L'art.  20,
comma 2 prescrive  infatti  che  «gli  appalti  di  servizi  elencati
nell'allegato II A  sono  soggetti  alle  disposizioni  del  presente
codice. L'allegato II A, categoria 6 individua i  servizi  bancari  e
finanziari   escludendo   i   contratti    relativi    all'emissione,
all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o  di  altri
strumenti finanziari, nonche' di servizi forniti da banche centrali». 
    E' evidente che il servizio di gestione del  fondo  di  garanzia,
non  rientrando   nelle   fattispecie   escluse   espressamente,   e'
riconducibile  alla  categoria  generale  dei   servizi   bancari   e
finanziari per i quali e' presclusa la possibilita' di far ricorso ad
affidamenti diretti con convenzioni. Peraltro, ai contratti stipulati
con la Pubblica Amministrazione che hanno come oggetto  attivita'  di
rilevanza  economica,  come  nel  caso  in  ispecie,  devono   sempre
applicarsi le regole della comunita' europea sulla concorrenza e,  in
particolare, gli obblighi di parita' di trattamento e di  trasparenza
e non discriminazione di cui agli articoli 43 e 49 del Trattato. 
    Nello specifico l'applicazione di  dette  previsioni  comunitarie
comporta che deve essere assicurata l'apertura alla  concorrenza  (C.
Giust. CE: 13 settembre 2007, C. 260/04;  sez.  I  13  ottobre  2005,
C-458/03) e che ogni interessato  ha  diritto  di  avere  accesso  ad
informazioni adeguate prima che venga attribuito un servizio pubblico
di modo che se lo  avesse  desiderato,  sarebbe  stato  in  grado  di
manifestare il proprio interesse a conseguirlo (C. Giust. CE sez.  I,
10 novembre 2005, C-29/04). Inoltre, trasparenza e pubblicita' devono
essere  date  alla  notizia   dell'indizione   della   procedura   di
affidamento; imparzialita' e non discriminazione  devono  determinare
le regole di conduzione della Pubblica Amministrazione. L'art. 30 del
decreto legislativo n. 163/2006 (dal titolo concessione  di  servizi)
peraltro al  comma  3  richiama  «i  principi  generali  relativi  ai
contratti pubblici» (nel rispetto dei  quali,  oltre  che  di  quelli
desumibili dal Trattato, deve avvenire la scelta  del  concessionario
di servizi), che sono quelli di «trasparenza,  adeguata  pubblicita',
non discriminazione, parita' di  trattamento,  mutuo  riconoscimento,
proporzionalita'»; principi i quali impongono la previa indizione  di
una gara, seppure informale. 
    In proposito il Consiglio di Stato nella decisione n. 60  del  10
gennaio 2007 ha affermato che «la  configurazione  della  convenzione
alla  stregua  di  una  fattispecie  atipica,   estranea   a   quella
dell'appalto di servizi non incide sulla soggiacenza al principio  di
evidenza pubblica valevole per tutte le attivita' contrattuali  della
P.A. pur  se  non  soggette  espressamente  a  disciplina  di  stampo
nazionale o di derivazione europea». 
    «E tanto in ossequio ai principi del Trattato in tema  di  tutela
della concorrenza  valevoli  al  di  la'  dei  confini  tracciati  da
direttive  specifiche  in  quanto   tesi   ad   evitare   restrizioni
ingiustificate e sproporzionate alla regola generale  della  liberta'
di competizione. Detti principi sono vieppiu' pertinenti nel caso  in
cui, pur in assenza di un corrispettivo pecuniario a carico dell'ente
pubblico, viene in  rilievo  un'utilita'  contendibile  subspecie  di
vantaggio pubblicitario  e  di  avvicinamento  ad  una  clientela  di
notevole dimensione». 
    Art. 17 (Modifica di norme in materia  di  garanzie  fornite  dai
soci garanti di cooperative agricole ed alimentari).  -  1.  Dopo  il
comma 3 dell'art. 27 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1,  e'
aggiunto il seguente comma: 
    «3-bis. Fermo restando lo stanziamento autorizzato dal  Consiglio
dell'Unione europea con decisione 2003/277/CE dell'8 aprile 2003, nel
caso in cui, in  relazione  alla  garanzia  prestata  dal  socio,  il
creditore non sia stato ammesso, in tutto o  in  parte,  nello  stato
passivo della cooperativa e tuttavia abbia promosso azioni  esecutive
nei confronti dei soci garanti, gli importi dei debiti garantiti,  ai
fini della presente legge, sono quelli risultanti  dai  provvedimenti
giudiziari passati in giudicato. Eventuali transazioni sono  concluse
nei  limiti  previsti  dal  comma  2.  Non  hanno  diritto  a  fruire
dell'intervento esclusivamente i soggetti che abbiano  concorso  alla
insolvenza  della  cooperativa,  la  cui  responsabilita'  sia  stata
accertata, nei modi e nelle forme previste dall'art. 2393 e  seguenti
del codice civile, o con sentenze penali di condanna definitiva,  con
esclusione delle sentenze che abbiano  definito  il  procedimento  ai
sensi dell'art. 444 c.p.p. Resta salvo il diritto  della  Regione  di
ripetere quanto corrisposto a seguito dell'intervento, nei  confronti
dei soci  che  non  abbiano  titolo  a  beneficiare  dell'intervento,
subentrando nelle relative garanzie.». 
    2. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 10 ottobre  1994,
n. 37, dopo le parole «secondo la vigente normativa in materia»  sono
aggiunte le seguenti: «e da altri soggetti anche privati che  abbiano
acquistato il credito a norma della vigente legislazione  in  materia
di circolazione dei beni». 
    L'articolo in esame configura nella sostanza un'ampliamento della
platea dei destinatari della disposizione di  cui  all'art.  2  della
legge regionale n. 37/1994. 
    Tale norma rappresentando un  aiuto  di  Stato  alle  cooperative
agricole ha costituito oggetto dell'esame prima della  Commissione  e
successivamente del  Consiglio  dell'Unione  europea  ai  fini  della
verifica della compatibilita' con il mercato comune. 
    In particolare il Consiglio, con decisione dell'8 aprile 2003, ha
ritenuto il sostegno finanziario disposto dalla Regione siciliana con
la cennata legge n. 37 del 1994 compatibile con il mercato comune  in
quanto  riferentesi  esplicitamente  alla  legge  n.  237/1993,  gia'
valutata positivamente dallo stesso Consiglio con  decisione  del  22
luglio 1997, in quanto «definiva l'elenco dei beneficiari in funzione
dei criteri  richiesti  per  l'iscrizione  nell'elenco  di  cui  alla
normativa nazionale». 
    Un'ulteriore estensione dei benefici, come nel caso  in  ispecie,
per fattispecie non contemplate dalla legge regionale n. 37/1994, ne'
tanto meno dalle leggi nazionali n. 237/1993 e n. 338/2000, non e' da
ritenersi consentibile. 
    Il Consiglio europeo, infatti,  ha  ritenuto,  con  la  decisione
prima citata, conforme all'art. 88,  paragrafo  2,  del  Trattato  CE
l'intervento finanziario della Regione unitamente alle leggi  statali
di riferimento, poiche'  esistono  circostanze  eccezionali  tali  da
consentire di considerare compatibile il sostegno economico «a titolo
di deroga e nella misura strettamente necessaria». L'attribuzione dei
benefici anche per situazioni originariamente non  contemplate  dalla
piu' volte cennata legge regionale n. 37/1994,  ponendosi  in  palese
contrasto con la decisione del Consiglio dell'Unione espone lo  Stato
italiano alla  procedura  di  infrazione  comunitaria  e  costituisce
violazione dell'art. 117, primo  comma  della  Costituzione,  nonche'
degli articoli 3 e 97 Cost. La norma infatti da un canto  attribuisce
benefici a  soggetti  che,  in  applicazione  di  delimitati  confini
contenuti nella decisione di  compatibilita'  comunitaria  del  2003,
dovrebbero  essere  esclusi  e  dall'altro  non  tiene  conto   della
situazione di coloro i quali, nelle medesime condizioni di quelli ora
considerati  dalla  norma  teste'  approvata,  non  presentarono  nei
termini  l'istanza  di  ammissione  perche'  sforniti  dei  requisiti
richiesti . 
    Disparita' di trattamento che si  potrebbe  inoltre  riscontrare,
secondo quanto rappresentato dai competenti organi regionali ai sensi
dell'art. 3 decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  488/1969,
anche rispetto a numerosi richiedenti nelle medesime condizioni degli
attuali beneficiari nei confronti  dei  quali  si  e'  gia'  concluso
negativamente il procedimento amministrativo per  l'attribuzione  del
beneficio. 
    La   norma,   infine,   introducendo   un'ulteriore   fattispecie
ammissibile comporterebbe l'obbligo  per  gli  uffici  competenti  di
riformulare una nuova  graduatoria  dei  beneficiari  a  modifica  di
quella  gia'  definitiva  ed  operante  con  innegabile  aggravio  di
procedure e conseguente violazione del principio di cui  all'art.  97
della Costituzione. 
    Art. 19 (Disposizione  transitoria).  -  1.  Al  fine  di  venire
incontro alle difficolta' finanziarie degli enti locali territoriali,
esclusivamente per il triennio 2011/2013, non trova  applicazione  la
disposizione di cui al comma 4 dell'art. 1 della legge  regionale  31
agosto 1998, n. 16. 
    La  disposizione  sopra  riportata  prevede  il  rinvio,  per  un
ulteriore  triennio,   della   riorganizzazione   del   servizio   di
meccanizzazione agricola  gestito  dall'E.S.A.  che,  secondo  quanto
stabilito dall'art. 1 della legge regionale n. 16  del  1998,  doveva
essere avviata entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  della
stessa,  sulla  base  dei  principi  di  efficienza,   efficacia   ed
economicita' di gestione, anche mediante la revisione  delle  tariffe
applicate, al fine di assicurare una copertura minima del  40  della
spesa entro un biennio. 
    Detta previsione legislativa non ha trovato sinora applicazione a
seguito del susseguirsi di proroghe del termine  originario  disposte
da numerose leggi regionali e, in ultimo, dall'art.  11  della  legge
regionale n. 13/2009. 
    Il procrastinarsi per  un  ulteriore  triennio  del  processo  di
riordino del servizio in questione, non giustificabile  peraltro  con
l'apodittica affermazione delle difficolta'  finanziarie  degli  enti
locali territoriali,  cui  in  ipotesi  si  potrebbero  eventualmente
applicare tariffe differenziate, crea un innegabile nocumento al buon
andamento della pubblica amministrazione, tutelato dall'art. 97 della
Costituzione, che verrebbe  compromesso  dalla  prosecuzione  di  una
gestione inefficace, inefficiente ed antieconomica, riconosciuta come
tale dal legislatore  sin  dal  1998  e  bisognosa  di  un  sollecito
processo di riorganizzazione. 
    Art.  20  (Norme  in  materia  di  agevolazioni  fiscali  per  la
ricomposizione fondiaria). - 1. Al comma 1 dell'art. 60  della  legge
regionale 26 marzo 2002, n. 2, le  parole  «31  dicembre  2011»  sono
sostituite dalle parole «31 dicembre 2013». 
    2. La disposizione del presente articolo trova  applicazione  con
decorrenza 1° gennaio 2012. 
    La disposizione prevede l'ulteriore proroga per un biennio  delle
agevolazioni fiscali di cui all'art. 60 della legge  regionale  n.  2
del 2002 volte a favorire la ricomposizione fondiaria  e  consistenti
nell'esenzione dalle imposte di bollo e catastale e  nella  riduzione
dell'imposta di registro e ipotecaria in favore degli  acquirenti  di
terreni agricoli. 
    La norma teste' approvata non contiene, a  differenza  di  quanto
previsto dall'art. 60 legge regionale n. 2/2002 e dall'art. 32  della
legge regionale  n.  2/2007,  ne'  la  quantificazione  delle  minori
entrate per il biennio 2012-2013 ne', tantomeno, l'indicazione  delle
risorse con cui farvi fronte, ponendosi cosi' in palese contrasto con
l'art. 81, quarto comma della Costituzione. 
    Codesta eccellentissima  Corte  con  costante  giurisprudenza  ha
affermato che l'osservanza del precetto posto dall'art. 81  vale  non
solo per l'esercizio in corso ma anche per gli esercizi successivi  e
costituisce il parametro di riferimento per valutare l'attendibilita'
delle deliberazioni comportanti oneri aggiuntivi e/o  minori  entrate
che vanno a gravare sugli esercizi futuri. L'esigenza  imposta  dalla
costante  interpretazione  dell'art.  81,  quarto  comma,  lungi  dal
costituire un inammissibile vincolo per i Parlamenti futuri, tende ad
evitare che gli stessi siano costretti a far fronte, al di  fuori  di
ogni margine di apprezzamento, ad oneri assunti in  precedenza  senza
adeguate ponderazioni dell'eventuale squilibrio futuro (sentenza C.C.
n. 25/1993). 
    L'obbligo di una ragionevole e credibile indicazione dei mezzi di
copertura per gli esercizi futuri e' invero  diretta  ad  indurre  il
legislatore a tener conto dell'esigenza di un equilibrio  tendenziale
tra entrate e spese  la  cui  alterazione,  in  quanto  riflettentesi
sull'eventuale  indebitamento,  postula  una  scelta  legata  ad   un
giudizio di compatibilita' con tutti gli oneri  autorizzati  previsti
per gli anni futuri. 
    Art. 22 (Norme in materia di personale dei consorzi agrari). - 1.
La disciplina di cui alla legge regionale 28 novembre 2002, n. 21, va
interpretata nel senso che la stessa  si  applica  al  personale  dei
consorzi agrari in servizio alla data del  31  dicembre  2009  e  che
cessano dal medesimo servizio in conseguenza dello  scioglimento  del
consorzio o della chiusura definitiva di settori di attivita'. 
    La  norma  sopra  trascritta  sostanzialmente   prevede   che   i
dipendenti dei Consorzi agrari, in servizio alla data del 31 dicembre
2009, a seguito dello scioglimento o  della  chiusura  definitiva  di
settori di attivita' degli stessi siano trasferiti,  in  applicazione
dell'art. 1 della legge regionale n. 21/2002, sino al  raggiungimento
dell'eta' pensionabile nell'apposita  area  speciale  transitoria  ad
esaurimento istituita presso la  RESAIS  S.p.a,.  societa'  a  totale
partecipazione regionale finanziata da annuali trasferimenti a carico
del bilancio della Regione. 
    La disposizione, al pari della precedente prima  menzionata,  non
quantifica  l'onere  derivante  dall'applicazione  ne'  provvede   ad
indicare le risorse con cui dare copertura alla nuova, maggiore spesa
di durata peraltro non determinata. 
    Ne' d'altronde dai lavori parlamentari possono  evincersi  idonei
elementi atti a determinare l'ammontare  complessivo  della  maggiore
spesa  ed  a  indicare  le  necessarie  risorse   finanziarie.   Ne',
tantomeno,  risulta   redatta   dall'amministrazione   regionale   la
relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri e sulla correlata
copertura finanziaria di cui all'art.7 legge  regionale  n.  47/1977,
giacche' la previsione legislativa e' di origine parlamentare. 
    Non si puo' peraltro legittimamente sostenere che sia soddisfatta
l'esigenza di indicazione delle risorse, voluta dall'art. 81,  quarto
comma della Costituzione (sentenza C.C. n.  66/1959),  dall'esistenza
nel bilancio regionale del capitolo  242525,  le  cui  disponibilita'
sono gia' totalmente utilizzate per dare attuazione  alla  previsione
della  legge  regionale  n.  21/2002  senza  l'integrazione  che   il
legislatore intende introdurre con la norma censurata. 
    L'iscrizione della spesa  nei  documenti  finanziari  degli  anni
successivi sarebbe, infatti, sorretta da una  previsione  legislativa
priva dell'indispensabile indicazione dei mezzi di copertura. 
    Non   sono   sufficienti   a   far   superare   la   censura   di
costituzionalita'   i   chiarimenti   forniti    dall'amministrazione
regionale ai sensi dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 488/1969. Gli stessi infatti, sebbene indichino  in  15
unita' i beneficiari della disposizione e  quantifichino  l'ammontare
dell'onere  annuale  in  circa  492.000  euro,  non   contengono   la
proiezione decennale della spesa in relazione  anche  alle  dinamiche
salariali ed al raggiungimento dell'eta' pensionabile dei lavoratori.
L'amministrazione regionale inoltre non da' garanzie idonee in merito
alla copertura finanziaria della norma  in  questione  in  quanto  fa
riferimento alla potenziale capienza del capitolo 242525.  Non  viene
infatti specificato se tale capienza sia effetto dell'avvenuto  esodo
del personale dei  consorzi  agrari  reinserito  nel  ruolo  speciale
transitorio della RESAIS S.p.a. in virtu' della  legge  regionale  n.
31/2002.  L'asserita  disponibilita'  di  risorse  potrebbe   infatti
derivare dalla riduzione del numero  dei  dipendenti  provenienti  da
enti diversi dai consorzi agrari posti in liquidazione beneficiari di
specifiche e distinte leggi  con  autonome  coperture  finanziarie  e
stanziamenti. 
    Codesta eccellentissima Corte ha precisato che il principio della
copertura finanziaria previsto  dall'art.  81  Cost.  costituisce  la
garanzia costituzionale della responsabilita' politica  correlata  ad
ogni autorizzazione legislativa di spesa e che al  rispetto  di  tale
principio, rientrante tra quelli di coordinamento  finanziario,  sono
tenuti tutti gli enti in cui si articola la Repubblica. 
    Corollario  di   tale   principio   e'   quello   dell'equilibrio
finanziario sostenibile, di cui il Patto  di  stabilita'  e  crescita
costituisce il principale parametro esterno. 
    Principio  quest'ultimo  che,  avvalorato  dall'art.  119   della
Costituzione, si pone in piena sintonia con i criteri di  convergenza
europea ed implica la stretta osservanza dell'obbligo di una  finanza
pubblica responsabile a garanzia della complessiva tenuta del disegno
costituzionale. 
    Codesta eccellentissima Corte ha pertanto  piu'  volte  precisato
che «il legislatore regionale non puo'  sottrarsi  alle  fondamentali
esigenze di chiarezza e solidita'  del  bilancio  cui  l'art.  81  si
ispira» (ex multis sentenza n. 359 del 2007) ed ha anche chiarito che
la copertura di nuove  spese,  come  indubbiamente  quella  in  esame
derivante dall'interpretazione estensiva di una  norma  preesistente,
deve essere credibile,  sufficientemente  sicura,  non  arbitraria  o
irrazionale, in equilibrato rapporto con  la  spesa  che  si  intende
effettuare in esercizi futuri (sentenza n. 141 del 2010). 
    Codesta Corte ha, altresi', ribadito  che  il  principio  di  cui
all'art. 81, quarto comma Cost. e' vincolante anche per le regioni  a
statuto speciale (sentenza C.C. n. 213/2008),  specificando  che  una
ragionevole indicazione di mezzi di copertura deve sussistere in caso
di spese pluriennali, come quella introdotta  dalla  norma  censurata
per  gli  anni  successivi  affinche'  il  legislatore  tenga   conto
dell'esigenza di un equilibrio tendenziale fra entrate  e  spese,  la
cui attuazione,  che  si  riflette  sull'indebitamento,  postula  una
scelta legata ad un giudizio di compatibilita' con  tutti  gli  oneri
gia'  gravanti  negli  esercizi  futuri  (sentenza  n.  25/1993,   n.
384/1991). 
    Esigenze queste non tenute in alcun conto dalla  norma  contenuta
nell'art. 22 che, si ripete, non quantifica la nuova maggiore spesa e
non provvede a reperire le risorse con cui farvi fronte ponendosi  in
evidente contrasto con l'art. 81, quarto comma della Costituzione. 
    Art. 25 (Norme in materia di disciplina del «debbio»).  -  1.  In
attuazione della lettera f), dell'art. 185 del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma  1  dell'art.  13  del
decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nella Regione e' ammessa
la bruciatura di paglia, sfalci e potature nonche' di altro materiale
agricolo,  forestale   naturale   non   pericoloso,   utilizzati   in
agricoltura come pratica agricola, nell'ambito dell'azienda in cui si
producono e fermo restando il divieto  per  le  aree  individuate  ai
sensi della direttiva 30 novembre  2009,  n.  2009/147/CE  pubblicata
nella G.U.U.E. 26 gennaio 2010, n. L 20 e della direttiva  21  maggio
1992, n. 92/43/CEE, pubblicata nella G.U.U.E.  22  luglio1992,  n.  L
206. 
    2. L'Assessore regionale per le risorse agricole  ed  alimentari,
d'intesa con l'Assessore regionale per il  territorio  e  l'ambiente,
con decreto da adottarsi entro il termine tassativo di trenta  giorni
dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  disciplina
l'utilizzo del «debbio» quale buona e normale  pratica  agricola,  in
conformita' a quanto previsto dall'art. 2, lettera f) della direttiva
19  novembre  2008,  n.  2008/98/CE,  pubblicata  nella  G.U.U.E.  22
novembre 2008, n. L 312. 
    Al fine dell'esame  della  sopratrascritta  norma  e'  necessario
rilevare che il decreto legislativo n. 205 del 3 dicembre  2010,  che
ha recepito la nuova normativa europea sui rifiuti (direttiva 2008/98
CE) ha modificato le precedenti norme contenute nella  parte  IV  del
codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152/2006), cambiando  la
modalita'  con  cui  vengono  considerati  i  residui  delle  colture
agricole e chiarendo il campo di applicazione della norma sui rifiuti
stessi. L'art. 13  della  nuova  normativa,  infatti,  riscrivendo  e
sostituendo l'art.  185  del  codice  dell'ambiente,  indica  tra  le
categorie escluse dal campo  di  applicazione  del  decreto  «paglia,
sfalci e potature,  nonche'  altro  materiale  agricolo  o  forestale
naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura
o per la produzione di energia da tale biomassa mediante  processi  o
metodi che non danneggiano l'ambiente  ne'  mettono  in  pericolo  la
salute umana». 
    Risulta di conseguenza esclusa la possibilita' della  combustione
dei residui colturali senza relativa produzione di energia, attivita'
che  si  configura  quindi  come  smaltimento  di  rifiuti   agricoli
sottoposti  alla  parte  IV  del  codice  dell'ambiente  e   pertanto
sanzionabile ai sensi dell'art. 256 dello stesso codice. 
    Cosi'  ripercorso  il  quadro  normativo   di   riferimento,   e'
necessario verificare se lo  stesso  trova  applicazione  nell'ambito
regionale siciliano. 
    Codesta  eccellentissima  Corte   con   costante   giurisprudenza
antecedente e successiva alla riforma del Titolo V della Costituzione
(ex plurimis sent. 222/2003), ha chiarito che la tutela dell'ambiente
e'  un  valore  trasversale  che  interseca  materie  diverse  quali,
principalmente, l'urbanistica, i beni ambientali e la sanita'. 
    L'art. 117, comma 2, lettera s)  della  Costituzione  riserva  la
«tutela dell'ambiente, del'ecosistema  e  dei  beni  culturali»  alla
competenza esclusiva dello Stato. 
    L'art. 10 della legge costituzione n. 3/2001 ha sancito che «sino
all'adeguamento dei rispettivi statuti le disposizioni della presente
legge costituzionale  si  applicano  anche  alle  regioni  a  statuto
speciale ed alle province autonome di Trento  e  di  Bolzano  per  le
parti in cui prevedono forme  di  autonomie  piu'  ampie  rispetto  a
quelle gia' attribuite». 
    Lo statuto  speciale  siciliano  non  prevede  esplicitamente  la
materia «ambiente» e  pertanto  necessita  verificare,  di  volta  in
volta, sotto quale aspetto la tutela  ambientale  venga  considerata,
poiche' la Regione siciliana gode di competenza  esclusiva  sotto  il
profilo urbanistico e della tutela del paesaggio, ed e'  titolare  di
competenza legislativa concorrente sotto  il  profilo  dell'igiene  e
della sanita'. 
    Orbene, poiche' la normativa in  questione  non  e'  direttamente
riconducibile  ad  alcuna  delle  materie  di  competenza  regionale,
compresa quella dell'agricoltura e foreste deve concludersi  che  nel
caso in ispecie debba ritenersi attribuito allo  Stato  non  solo  il
recepimento, ma anche  la  disciplina  di  attuazione  della  cennata
direttiva europea 2008/98/CE. 
    E  deve  conseguentemente  ritenersi   applicabile   in   Sicilia
l'impianto  normativo  statale  sopra   riassunto   con   conseguente
illegittimita' costituzionale di ogni norma regionale  che  abbia  in
qualunque modo l'effetto di attenuare, o come  nel  caso  in  ispecie
escludere, l'applicazione delle  determinazioni  gia'  assunte  dallo
Stato per rispondere ad esigenze considerate meritevoli di disciplina
uniforme  sull'intero  territorio   nazionale   (sentenza   C.C.   n.
407/2002). 
    Con  la  disposizione  in  questione  il  legislatore   regionale
esorbita dalle competenze attribuitegli  dallo  Statuto  speciale  ed
introducendo una deroga a quanto prescritto dall'art. 185 del decreto
legislativo  n.  152/2006  rende  lecita  una   condotta   sanzionata
dall'art. 256 del codice dell'ambiente con la  pena  dell'arresto  da
tre mesi ad un anno o con l'ammenda da  2.600  euro  a  26.000  euro,
interferendo cosi' nella materia penale di esclusiva spettanza  dello
Stato. 
    Art. 26 (Norme in materia di Istituto sperimentale zootecnico per
la Sicilia). - 1. Dopo l'art. 39 della  legge  regionale  3  novembre
1993, n. 30, e' inserito il seguente: 
    «Art. 39-bis (Competenze  dell'Istituto  sperimentale  zootecnico
della Sicilia).  -  1.  All'Istituto  sperimentale  zootecnico  della
Sicilia, nell'ambito dei propri fini istituzionali  e  nell'interesse
della Regione, sono attribuite le ulteriori seguenti funzioni: 
    a) progettazione,  ricerca  ed  utilizzazione  dei  sottoprodotti
zootecnici; 
    b) progettazione e ricerca sui prodotti caseari del territorio; 
    c) didattica avanzata sul  territorio  per  la  caseificazione  e
trasformazione dei prodotti derivati dalla carne; 
    d) messa a reddito delle aree disponibili, esclusivamente per  le
finalita'  istituzionali  dell'Ente,  attraverso  la  promozione  di:
progetti  relativi  alle  aree  mercatali  e  paesistiche;   progetti
relativi alle  aree  di  pubblica  fruizione  per  manifestazioni  ed
eventi; progetti  di  sperimentazioni  agrarie;  progetti  tesi  alla
salvaguardia e valorizzazione della biodiversita' animale e  vegetale
siciliana, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale; 
    e) curare ed assicurare le azioni  di  miglioramento  zootecnico,
libri genealogici, registri anagrafici e controlli funzionali per  le
specie e le razze allevate in Sicilia in attuazione dei commi 7  e  8
dell'art. 6 della legge regionale 5 giugno 1989,  n.  12,  introdotti
dall'art. 15 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33.». 
    L'art. 26, primo comma, lettera e)  si  ritiene  censurabile  per
violazione dell'art. 117, primo comma della Costituzione e  dell'art.
14 dello Statuto speciale. 
    Esso infatti dispone che sia l'istituto  sperimentale  zootecnico
per la Sicilia competente a curare ed assicurare i libri  genealogici
e i  registri  anagrafici  delle  razze  allevate  nella  regione  in
difformita' da quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 30/1991. Le
direttive comunitarie 2009/157/CE, n. 89/361/CEE, n.  88/661/CEE,  n.
90/427/CEE e n. 91/174/CEE  demandano  tutte  la  tenuta  dei  libri,
schedari e registri  genealogici  relativi  agli  animali  di  specie
bovina,  suina,  ovina,  caprina  ed  equina  ad  organizzazioni  e/o
associazioni di allevatori  riconosciute  ufficialmente  dagli  stati
membri ovvero da un servizio ufficiale dello Stato membro in causa. 
    Lo Stato italiano ha dato attuazione alle cennate  direttive  con
la legge 15 gennaio 1991, n. 30, le  cui  disposizioni  costituiscono
norme fondamentali di riforme economico  sociale  per  le  regioni  a
statuto speciale, ed ha disposto all'art. 3 che i  libri  genealogici
sono istituiti e tenuti dalle associazioni nazionali di allevatori di
specie o di razze, dotati di personalita' giuridica  ed  in  possesso
dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro  dell'agricoltura  e
foreste. 
    Atteso che la disposizione statale di cui sopra costituisce norma
fondamentale di  riforma  economico-sociale  della  Repubblica,  essa
vincola il  legislatore  regionale  nell'esercizio  della  competenza
esclusiva di cui all'art. 14, lettera q)  e  non  puo'  essere  dallo
stesso disattesa con l'adozione di una norma contenete una disciplina
difforme da quella prevista dalla legge statale. 
    Art. 35 (Agenzia per il Mediterraneo).  -  1.  L'Agenzia  per  il
Mediterraneo,  societa'  a   responsabilita'   limitata   con   scopo
consortile non lucrativo, con sede legale in Palermo, costituita  nel
2008 dai Gruppi  di  azione  locale  siciliani,  organismi  intermedi
nell'attuazione  dei  programmi   operativi   regionali   dei   fondi
strutturali, con un progetto finanziato  dall'Unione  europea,  dallo
Stato e  dalla  Regione,  quale  soggetto  giuridico  comune  per  la
cooperazione  regionale  ed  extraregionale,  fornisce  il   supporto
operativo alla realizzazione di politiche di  rete  per  superare  la
frammentazione delle competenze in materia di  sviluppo  locale;  per
dare   efficacia   ed   efficienza   al   processo   di   animazione,
programmazione, gestione  e  monitoraggio  degli  interventi  per  lo
sviluppo; per realizzare l'integrazione e la complementarieta'  degli
strumenti finanziari  e  dei  progetti  di  cooperazione,  ricerca  e
sviluppo,  promossi  dai  dipartimenti  regionali,  dagli   organismi
intermedi ed altri soggetti istituzionali e non. 
    2. Entro il  primo  semestre  di  ogni  anno,  l'Agenzia  per  il
Mediterraneo  presenta  al  Governo  il  rapporto   di   monitoraggio
sull'integrazione e complementarieta'  delle  politiche  di  sviluppo
locale. 
    3. Per l'espletamento dell'attivita'  istituzionale  dell'Agenzia
per il Mediterraneo e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011,
la concessione di un contributo di 100 migliaia di euro,  cui  si  fa
fronte con risorse disponibili trasferite dallo Stato  per  gli  anni
dal 2002 al 2010, ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499. 
    L'articolo sopra trascritto si ritiene essere  in  contrasto  con
gli articoli 81, quarto comma e 97 della Costituzione. 
    La disposizione prevede, infatti, a copertura degli oneri che  ne
derivano, l'utilizzo delle risorse  indisponibili,  trasferite  dallo
Stato per gli anni dal 2002 al 2010 ai sensi della legge 23  dicembre
1999, n. 499. Tali risorse sono assegnate dallo  Stato  alle  regioni
per interventi tassativamente indicati e come tali  non  utilizzabili
per  finalita'  diverse  non  attinenti  alla  materia   oggetto   di
disciplina della cennata legge n. 499. 
    I competenti organi regionali, in sede di chiarimenti forniti  ai
sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n.  488
del 1969, hanno rappresentato che le  attivita'  svolte  dall'Agenzia
per il Mediterraneo non sono riconducibili a quelle finanziate  dalla
legge n. 499/1999. 
    E' quindi evidente che essendo precluso  l'utilizzo  delle  somme
trasferite dallo Stato e non  essendo  indicata  altra  modalita'  di
copertura degli oneri derivanti dalla  sopracitata  disposizione,  la
stessa sia in contrasto con l'art. 81, comma 4 della Costituzione. La
norma non e' inoltre conforme al principio di cui all'art.  97  Cost.
giacche'  non  puo'  ritenersi  indice   di   buona   amministrazione
distogliere risorse destinate ad interventi strutturali ed  in  conto
capitale per finanziare le spese correnti di un organismo privato per
lo svolgimento della propria attivita' istituzionale. 
    Art. 36 (Modifica di norme in materia di  integrazione  regionale
dei fondi rischi per i consorzi fidi). - 1. Dopo  il  comma  5-quater
dell'art. 3 della legge  regionale  21  settembre  2005,  n.  11,  e'
aggiunto il seguente: 
    «5-quinquies. Per gli anni 2010,  2011  e  2012  le  agevolazioni
della presente  legge  si  applicano  ai  confidi  che  abbiano  gia'
ottenuto il riconoscimento regionale degli Statuti anche  se  non  in
possesso dei parametri e dei punteggi di cui ai commi 5-bis e 5-ter». 
    La norma consente l'integrazione  a  carico  del  bilancio  della
Regione   dei   fondi   rischi   costituiti    presso    i    confidi
indipendentemente dal mancato rispetto di tutti i parametri  previsti
dall'art. 3 della legge regionale  n.  11/2005  come  condizione  per
l'erogazione del beneficio, ovverossia un volume minimo di  attivita'
finanziaria svolta, il patrimonio netto del consorzio non inferiore a
250.000 euro, il rapporto medio di utilizzo del  fondo,  le  garanzie
rilasciate, l'ambito operativo e la composizione degli  organismi  in
questione. Siffatta previsione, nel non condizionare  neanche  ad  un
livello minimo di  operativita',  dimensioni  e  capitalizzazione  la
corresponsione dei benefici di cui al  cennato  art.  3  della  legge
regionale n. 11/2005, si ritiene censurabile sotto il  profilo  della
violazione  dell'art.  97   della   Costituzione.   Sarebbe   infatti
autorizzata l'erogazione di risorse  pubbliche  per  un  triennio  in
assenza di  un  preventivo  indispensabile  riscontro  sull'attivita'
svolta dai  confidi  che,  in  ipotesi  potrebbe  pure  essere  stata
inesistente, inefficace ed antieconomica ma che in ogni caso  sarebbe
ritenuta  valida  e  meritevole  ai  fini  della  corresponsione   di
contributi ed agevolazioni a carico del bilancio regionale. 
    Art. 38 (Disposizioni per il contrasto all'obesita' giovanile). -
1. Nelle scuole di ogni ordine e grado ubicate nel  territorio  della
Regione, allo scopo di contrastare la crescente  obesita'  giovanile,
e' autorizzata la somministrazione, presso i distributori automatici,
di spremuta di arance fresche, confezioni di frutta fresca tagliata e
altre   produzioni   ortofrutticole   siciliane.   Nei   distributori
automatici e' vietata la somministrazione di bevande gassate di  ogni
tipologia. 
    2. L Assessorato regionale  dell'istruzione  e  della  formazione
professionale, di concerto con l'Assessorato regionale della salute e
con l'Assessorato regionale  delle  risorse  agricole  e  alimentari,
disciplina i criteri e le modalita' di attuazione delle  disposizioni
di cui al comma 1 a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013. 
    La sopratrascritta norma, seppure in astratto condivisibile negli
intenti,  risulta  in  contrasto  con  l'art.  120,  comma  1   della
Costituzione in quanto potenzialmente ostacola la libera circolazione
delle merci discriminando i produttori industriali di bevande gassate
di ogni  tipologia  soggetti  alle  misure  restrittive  imposte  dal
legislatore regionale. 
    La disposizione, inoltre, laddove autorizza  la  somministrazione
nei distributori automatici di prodotti agricoli siciliani si pone in
evidente contrasto con l'art. 110 del  Trattato  dell'Unione  europea
che vieta espressamente agli Stati membri di  introdurre  restrizioni
volte a  proteggere  indirettamente  le  merci  prodotte  al  proprio
interno e quindi viola l'art. 117, primo comma della Costituzione. 
    Art.  40  (Norme  in  materia  di  personale  della   Fiera   del
Mediterraneo e dei Consorzi di bonifica). - «1. Le somme  oggetto  di
contributi straordinari finalizzati al pagamento di salari,  stipendi
competenze ed oneri accessori, erogati dall'Amministrazione regionale
in favore del personale dell'Ente autonomo  Fiera  del  Mediterraneo,
sono assoggettate alla disciplina di cui  all'art.  159  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
    2. La disposizione di cui al  comma  1  si  applica  altresi'  ai
dipendenti dei Consorzi di bonifica. 
    3.  Per  sopperire  ai  compiti  istituzionali  degli  enti,   le
disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge  regionale  28
giugno 2010, n. 14, si applicano, sino al 31 dicembre 2011,  anche  a
coloro  che  hanno  svolto  funzioni  amministrative   nel   triennio
2007/2009, per  la  prosecuzione  delle  medesime  funzioni.  Per  le
finalita'  del  presente  comma,  e'  autorizzata,  per   l'esercizio
finanziario 2011, la spesa di 200 migliaia di euro, cui  si  provvede
con parte  delle  disponibilita'  dell'U.P.B.  4.2.1.3.2  -  capitolo
212527.». 
    La previsione legislativa configura  un'illegittima  interferenza
in materia di diritto privato ed e' pertanto in violazione  dell'art.
117, comma 2, lettera l) della Costituzione. 
    Essa, infatti, assoggettando alla disciplina  dell'art.  159  del
decreto  legislativo  n.  267  del  2000  i  contributi  straordinari
finalizzati al pagamento di salari e stipendi erogati  dalla  Regione
all'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo ed ai consorzi  di  bonifica
sostanzialmente ne dichiara l'impignorabilita' da parte dei creditori
dei suddetti enti e sottoponendo le somme di denaro in questione alla
disciplina di cui all'art. 514 del c.p.c. limita  arbitrariamente  la
responsabilita' patrimoniale dei suddetti enti nei confronti di terzi
creditori. 
    Orbene, la espropriabilita' del denaro e dei crediti puo'  essere
esclusa solo in casi  espressamente  e  tassativamente  previsti  dal
legislatore statale, che solo puo'  stabilire  l'impignorabilita'  di
determinate somme o imprimere sulle stesse un vincolo di destinazione
all'esercizio  di  una  concreta  funzione  demandata  all'azione  di
pubblici poteri. Le indicazioni sull'impignorabilita'  dei  beni  nel
vigente ordinamento sono desumibili dagli articoli 514, 515 e 516 del
codice di procedura civile e dalle leggi speciali, quali  ad  esempio
l'art. 1 comma 294 della legge n. 266/2005  ed  il  sopra  richiamato
art. 159 del decreto legislativo  n.  267/2000  in  riferimento  alle
somme  di  denaro  destinate  al  pagamento  delle  retribuzioni  del
personale.    Le    cennate    disposizioni,     che     stabiliscono
l'impignorabilita' di determinati tipi di beni o fissano  vincoli  di
destinazione alle somme erogate dalle amministrazioni  pubbliche,  in
quanto introducono una limitazione alla responsabilita'  patrimoniale
del debitore indicata  dall'art.  2740  del  codice  civile  sono  di
stretta interpretazione non analogica e/o estensiva e non possono che
promanare dal legislatore statale. 
    Il terzo comma inoltre si ritiene essere in contrasto con  l'art.
81, quarto comma della Costituzione. 
    Codesta  eccellentissima  Corte  con   costante   e   consolidata
giurisprudenza ha chiarito che  il  legislatore  regionale  non  puo'
sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidita' del
bilancio cui l'art. 81 Cost. si  ispira  (ex  plurimis,  sentenze  n.
106/2011, n. 141 e 100 del 2010, n. 386 del 2008 e n. 359 del  2007);
ed ha anche precisato che la copertura di nuove  spese  «deve  essere
credibile sufficientemente sicura, non arbitraria o  irrazionale,  in
equilibrato rapporto con  la  spesa  che  si  intende  effettuare  in
esercizi futuri» (tra le piu' recenti, si vedano le sentenze  n.  100
del 2010 e n. 213 del 2008). Codesta Corte  ha  anche  puntualizzato,
relativamente  a  fattispecie  analoga  a  quella  oggi  oggetto   di
scrutinio, che l'indicazione della copertura ai sensi  dell'art.  81,
quarto comma «e' richiesta anche quando alle nuove o  maggiori  spese
possa farsi fronte con  somme  gia'  iscritte  nel  bilancio  purche'
rientrino in un capitolo che abbia capienza per l'aumento di spesa» a
condizione che, preventivamente o contestualmente,  si  proceda  alla
riduzione delle somme assegnate ad uno  e/o  piu'  capitoli  con  uno
"storno" e si assegni la differenza a nuovi  capitoli  o  a  capitoli
esistenti». 
    Occorre sempre, per soddisfare al precetto  dell'art.  81  Cost.,
che il legislatore  faccia  menzione  dello  storno  e,  ancora,  con
apposita disposizione nella legge stessa siano autorizzate le  debite
variazioni al bilancio (sentenza C.C. n. 30/1959). 
    Art.  41  (Norme  in  materia  di  personale  delle  societa'   a
partecipazione regionale). - «1. Per gli anni 2011, 2012 e  2013  gli
enti regionali e le societa' a totale partecipazione  regionale,  per
sopperire al bisogno di esperti e/o dirigenti devono prioritariamente
attingere al proprio personale. 
    2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  l'Amministrazione
regionale puo' fare ricorso al personale del predetto comma 1. ' 
    La norma sopra trascritta da un canto dispone che per un triennio
gli enti regionali e le societa' a  totale  partecipazione  regionale
devono  fare  prioritariamente  ricorso  al  proprio  personale   per
sopperire al bisogno di esperti o dirigenti  e,  dall'altro,  per  le
medesime finalita' stabilisce che  l'amministrazione  regionale  puo'
utilizzare dipendenti provenienti dai predetti enti e societa'. 
    La  norma  da'  origine  ad  una  promiscuita'  di  utilizzo  dei
dipendenti provenienti da amministrazioni, enti e  societa'  diversi,
senza peraltro distinguere se gli stessi siano titolari di  contratti
di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato instaurati o meno  in
base a procedure di selezione  pubblica  e  comporta  la  non  remota
evenienza di immissione nei ruoli regionali di personale assunto  con
procedure civilistiche e  non  sottoposto  a  verifica  preventiva  e
comparativa dei requisiti e della capacita' professionale  posseduti,
in violazione dei principi posti dagli articoli  3,  51  e  97  della
Costituzione in materia di accesso al pubblico impiego. 
 
 
                               P.Q.M. 
 
    Impugna  i  sottoelencati  articoli  del  disegno  di  legge   n.
732-672-699-700-713  dal   titolo   «Interventi   per   lo   sviluppo
dell'agricoltura e della pesca.  Norme  in  materia  di  artigianato,
cooperazione  e  commercio.   Variazioni   di   bilancio»   approvato
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 9 novembre 2011: 
    art. 14 per violazione dell'art. 81, comma 4 della Costituzione; 
    art. 15, primo comma limitatamente all'inciso  «ovvero  all'ISMEA
previa stipula di apposita convenzione» per violazione  dell'art.  14
dello Statuto speciale e dell'art. 117, commi 1 e 2, lettera e) della
Costituzione; 
    art. 17, primo comma per violazione degli articoli 3, 97  e  117,
comma 1 della Costituzione; 
    art. 19 per violazione dell'art. 97 della Costituzione; 
    art. 20 per violazione dell'art. 81, comma 4 della Costituzione; 
    art. 22 per violazione dell'art. 81, comma 4 della Costituzione; 
    art. 25 per violazione dell'art. 117, commi 1 e 2, lettera  l)  e
lettera s) della Costituzione, nonche' dell'art. 185, lettera f)  del
decreto  legislativo  n.  152/2006,  come  sostituito  dal  comma   1
dell'art. 13 del decreto legislativo n. 205/2010; 
    art. 26, primo comma, lettera e) per  violazione  dell'art.  117,
comma 1 della Costituzione e dell'art. 3 della legge 15 gennaio 1991,
n. 30, in relazione  ai  limiti  posti  dall'art.  14  dello  Statuto
speciale; 
    art. 35 per violazione degli articoli 81,  comma  4  e  97  della
Costituzione; 
    art. 36 per violazione dell'art. 97 della Costituzione; 
    art. 38 per violazione degli articoli 117, comma 1 e 120, comma 1
della Costituzione; 
    art. 40 per violazione degli articoli 81, comma 4 e 117, comma 2,
lettera l) della Costituzione; 
    art.  41  per  violazione  degli  articoli  3,  51  e  97   della
Costituzione. 
 
          Palermo, 17 novembre 2011 
 
         Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana 
                               Aronica 

 

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