Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 22 ottobre 2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
(GU n. 50 del 19.12.2012) 
 
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato  (C.F. ...)  e
presso la stessa domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi  n.  12,
giusta delibera adottata dal Consiglio dei  ministri  nella  riunione
del 9 ottobre 2012; 
    Ricorrente contro la Regione Liguria, in persona  del  Presidente
della Giunta Regionale in carica, con sede in Genova alla  piazza  De
Ferrari,  1,  intimata  per  la  declaratoria  della   illegittimita'
costituzionale degli artt. 3, comma 2, e 18, commi  2  e  4,  nonche'
dell'allegato A, cui fa rinvio il citato art. 3, comma 2, della legge
della Regione Liguria del 10 agosto 2012, n. 32, pubblicata  nel  BUR
del 16 agosto 2012,  n.  15,  recante  «Disposizioni  in  materia  di
valutazione ambientale strategica  (V.A.S)  e  modifiche  alla  legge
regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina  della  valutazione  di
impatto ambientale)», per violazione dell'art. 117,  primo  comma,  e
117, secondo comma, lett. s), Cost. 
 
                              F a t t o 
 
    La Regione Liguria ha emanato la 1.r. n. 32 del 2012,  pubblicata
nel BUR del 16 agosto 2012, n. 15, recante «Disposizioni  in  materia
di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) e modifiche alla  legge
regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina  della  valutazione  di
impatto ambientale)». 
    L'art. 3, comma 2, della predetta legge dispone che «I piani ed i
programmi di cui al comma 1 [e cioe' i piani ed i programmi e le loro
modifiche che rientrano nelle categorie  per  le  quali  e'  previsto
l'esperimento della V.A.S.: n.d.r.] che hanno  ad  oggetto  l'uso  di
piccole aree a livello locale e le modifiche minori dei piani  e  dei
programmi di cui al comma 1 sono soggetti a procedura di verifica  di
assoggettabilita' a  VAS  di  cui  all'art.  13,  nei  casi  indicati
nell'allegato A, in quanto aventi potenziali effetti sull'ambiente». 
    L'allegato A, cui fa rinvio la predetta norma, enumera a  propria
volta i piani ed i programmi  relativi  ad  aree  «inondabili  e/o  a
suscettibilita'  al  dissesto  medio-alta»;  relativi  ad  aree   «in
condizioni di carenza di dotazione idropotabile e/o di  potenzialita'
depurativa»; relativi ad aree assoggettate ai  «regimi  normativi  di
Conservazione ed ai regimi normativi ANI-MA, IS-Ma saturo,  IS-MA-CPA
e IS-MA»; che comportano «incrementi del suolo urbanizzato  superiori
al 30 per  cento  o  incrementi  della  superficie  impermeabilizzata
superiori  al  15  per  cento  rispetto   alla   superficie   attuale
dell'ambito di riferimento, che determinino la  riduzione  del  suolo
occupato da attivita' agricole, o di zone di presidio ambientale o di
zone boschive»; relativi a «nuove aree  da  urbanizzare,  esterne  ai
centri abitati»,  ed  aventi  particolari  requisiti;  relativi  alla
«realizzazione di strade extraurbane e secondarie e relative gallerie
con lunghezza  superiore  a  5  chilometri  o  urbane  con  lunghezza
superiore a 3 chilometri». 
    L'art. 18 della legge in esame apporta modifiche al  procedimento
di VIA. In particolare, il comma 2 di tale disposizione, inserendo il
comma I-bis nell'art. 10 della l.r. n. 38  del  1998,  disciplina  le
modalita' di informazione sulla presentazione delle  istanze  per  la
verifica di assoggettabilita'  a  procedura  VIA;  il  comma  4,  che
sostituisce il comma 5 dell'art. 10 della predetta legge n.  38/1998,
prevede invece che l'esito della procedura di  assoggettabilita'  «e'
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della  Regione  Liguria,  nonche'
sul sito web della Regione». 
    Le suddette disposizioni si espongono a censure di illegittimita'
costituzionale per i seguenti motivi. 
 
                            D i r i t t o 
 
    1. - Illegittimita' dell'art. 3, comma 2, della l.r.  n.  32  del
2012, per violazione dell'art. 117, primo  comma,  e  dell'art.  117,
secondo comma, lett. s), Cost. 
    Il citato art. 3, comma 2, della legge regionale  in  esame,  che
impone   lo   svolgimento   della   procedura    di    verifica    di
assoggettabilita' a V.A.S. dei  piani  e  dei  programmi  riguardanti
l'uso di piccole aree a livello locale  e  le  modifiche  minori  dei
piani e dei programmi assoggettabili a V.A.S. nei soli  casi  in  cui
essi abbiano potenziali effetti sull'ambiente, si pone  in  contrasto
con l'art. 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE, che  e'  stata
recepita nell'ordinamento interno dall'art. 6, comma 3, del d.lgs.  3
aprile 2006, n. 152, recante il Codice dell'Ambiente, che costituisce
espressione della potesta' esclusiva dello Stato nella materia  della
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ex art. 117,  secondo  comma,
lett. s), Cost. 
    La citata norma comunitaria dispone infatti che per i piani  e  i
programmi che determinano l'uso di piccole aree a  livello  locale  e
per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo
2, gli Stati membri sono tenuti a determinare se essi  possono  avere
effetti significativi sull'ambiente, ai fini dello svolgimento  della
valutazione ambientale. Conseguentemente, l'art. 6, terzo comma,  del
d.lgs. n. 152/2006 stabilisce che «per i piani e i programmi  di  cui
al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello  locale  e
per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma  2,
la  valutazione  ambientale   e'   necessaria   qualora   l'autorita'
competente valuti che producano impatti significativi  sull'ambiente,
secondo le disposizioni dell'art.  12  e  tenuto  conto  del  diverso
livello di sensibilita' ambientale dell'area oggetto di intervento». 
    Sia la normativa comunitaria, sia la normativa  statale,  rendono
percio' evidente che la scarsa rilevanza dell'impatto ambientale puo'
giustificare l'esonero dalla procedura di  V.A.S.,  e  non  piuttosto
dalla valutazione di assoggettabilita' a V.A.S., cosi' come  disposto
dalla norma regionale qui  censurata.  In  sostanza,  la  valutazione
della rilevanza dell'impatto ambientale non  costituisce  presupposto
per esperire la procedura di assoggettabilita' a V.A.S.,  cosi'  come
disposto  dalla  norma  regionale  qui  impugnata,   ma   costituisce
piuttosto il presupposto, da verificare attraverso  la  procedura  di
assoggettabilita', per l'esperimento della V.A.S. 
    La  norma  in  esame  e'  dunque  incostituzionale,   perche'   -
contrastando  con  le  vincolanti  norme  comunitarie  e  statali  di
riferimento - eccede i limiti della potesta' legislativa regionale. 
    2. - Illegittimita' dell'art. 3, comma 2, della l.r.  n.  32  del
2012,  in  combinato  con  l'allegato  A  della  stessa  legge,   per
violazione dell'art. 117,  primo  comma,  e  dell'art.  117,  secondo
comma, lett. s), Cost. 
    La  norma  in  esame  e'  altresi'  illegittima  perche'   limita
l'esperimento della procedura V.A.S. ai piani  e  programmi  relativi
all'uso di piccole aree a livello locale ed alle modifiche minori dei
piani  e  dei  programmi   assoggettabili   a   V.A.S.,   che   siano
riconducibili alle  categorie  specificate  nell'allegato  A.  Questa
limitazione non e' prevista dalla normativa comunitaria e statale  di
riferimento, a cui la legge regionale e' tenuta  ad  uniformarsi,  ed
eccede quindi la potesta' legislativa della  Regione,  in  violazione
dell'art. 117, primo comma, e 117, secondo  comma,  lett.  s),  della
Costituzione. 
    3. - Illegittimita' dell'allegato A della l.r. n.  32  del  2012,
per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. 
    L'allegato A della legge in esame e' altresi' illegittimo perche'
si pone in  contrasto  con  il  diritto  comunitario,  in  violazione
dell'art. 117, primo comma, Cost., nella parte  in  cui  individua  i
piani ed i programmi di scarso impatto ambientale, da escludere  come
tali dalla procedura di assoggettabilita' a V.A.S., non solo in  base
alla natura dell'area interessata (e cioe'  aree  diverse  da  quelle
«inondabili e/o a suscettibilita'  al  dissesto  medio-alta»;  o  «in
condizioni di carenza di dotazione idropotabile e/o di  potenzialita'
depurativa»; o assoggettate ai «regimi normativi di Conservazione  ed
ai regimi normativi ANI-MA, IS-Ma saturo,  IS-MA-CPA  e  IS-MA»),  ma
anche in base alle dimensioni quantitative dell'intervento [come  nei
casi di interventi  che  comportino,  a  determinate  condizioni:  a)
incrementi  del  suolo  urbanizzato  inferiori  al  30  per  cento  o
incrementi della superficie impermeabilizzata  inferiori  al  15  per
cento rispetto alla superficie attuale dell'ambito di riferimento; b)
l'urbanizzazione di nuove aree, esterne  ai  centri  abitati,  aventi
superfici  inferiori  a  i  ettaro  o  comportanti  realizzazione  di
superficie impermeabilizzata inferiori a  5.000  metri  quadrati;  c)
urbanizzazione di  nuove  aree  da  urbanizzare,  esterne  ai  centri
abitati,  per  usi  industriali  o  artigianali   aventi   superficie
inferiore a  3  ettari  o  comportanti  realizzazione  di  superficie
impermeabilizzata  inferiore  a  15.000   metri   quadrati;   d)   la
realizzazione di strade extraurbane e secondarie e relative  gallerie
con lunghezza  inferiore  a  5  chilometri  o  urbane  con  lunghezza
inferiore a 3 chilometri]. 
    Tale normativa,  individuando  le  condizioni  per  l'esperimento
della V.A.S. in base alle dimensioni quantitative dei progetti,  crea
una indebita commistione tra valutazione ambientale dei piani  e  dei
progetti e si pone in contrasto con  la  giurisprudenza  comunitaria,
che non consente  di  considerare  isolatamente  i  singoli  piani  o
progetti, ma impone di valutare anche  agli  effetti  cumulativi  che
l'opera puo' esprimere nel contesto territoriale in cui si  inserisce
(cfr. Corte di Giustizia U.E., 22 settembre 2011, in causa  C-295/10,
Genovaite' Valčukiene', punto 52). 
    La V.A.S. riguarda il  piano,  non  il  progetto,  ed  e'  quindi
incongruo creare un artificioso nesso fra le proporzioni dell'opera e
l'opportunita' di svolgere valutazioni  sul  piano.  Non  si  possono
dettare soglie o parametri dimensionali o proporzionali  relativi  ad
un'opera, allorche' il piano va valutato non solo in  relazione  alla
sensibilita'  ambientale  dell'area,  ma  anche  in   ragione   della
complessita'  degli  effetti  cumulativi  e  sinergici  che   l'opera
sviluppa in relazione allo  specifico  contesto  territoriale.  Anche
un'opera  di   limitate   dimensioni   puo'   percio'   produrre   un
significativo impatto, per gli effetti cumulativi che possono  essere
determinati  dall'incidenza  di  altri  fattori,  gia'  presenti  nel
territorio, che siano idonei ad incidere sull'equilibrio ambientale. 
    4. - Illegittimita' dell'art. 18, comma 2, della l.r. n.  32  del
2012, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. 
    Il secondo comma dell'art. 18 della legge regionale impugnata  si
limita a prevedere  che  una  copia  integrale  della  documentazione
inerente alle istanze per la verifica di assoggettabilita'  a  V.I.A.
sia depositata presso i comuni interessati, omettendo di  prescrivere
che sia dato  avviso  della  trasmissione  nell'Albo  pretorio  degli
stessi comuni, cosi' come  stabilito  dall'art.  20,  secondo  comma,
primo periodo, della legge 3 aprile 2006, n. 152. La norma  regionale
reca quindi  una  disciplina  difforme  dalla  normativa  statale  di
riferimento, cui  la  Regione  e'  tenuta  ad  uniformarsi  ai  sensi
dell'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione,  e  viola
pertanto i principi costituzionali in tema di competenza  legislativa
esclusiva dello Stato nella materia  della  «tutela  dell'ambiente  e
dell'ecosistema». 
    5. - Illegittimita' dell'art. 18, comma 4, della l.r. n.  32  del
2012, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. 
    Per analoghi motivi e' costituzionalmente illegittimo il comma  4
dello stesso art. 18 della l.r. n. 32  del  2012,  che  contiene  una
normativa difforme dalla disciplina stabilita dalla legge statale  di
riferimento. 
    La norma, che sostituisce il comma 5 dell'art. 10 della  l.r.  n.
38 del 1998, stabilisce infatti che sul sito web  della  Regione  sia
pubblicato soltanto «l'esito» della procedura  di  assoggettabilita',
ponendosi cosi' in contrasto con l'art. 20, comma 7, del d.lgs. del 3
aprile   2006,   n.   152,   secondo   cui   «il   provvedimento   di
assoggettabilita', comprese le  motivazioni,  e'  pubblicato  a  cura
dell'autorita' competente [...] b) con la pubblicazione integrale sul
sito web dell'autorita' competente (enfasi aggiunta)». 
    La predetta difformita' implica violazione dell'art. 117, secondo
comma, lett.  s),  Cost.,  in  quanto  la  normativa  di  riferimento
appartiene   alla   materia    della    «tutela    dell'ambiente    e
dell'ecosistema», ricompresa nell'ambito della  potesta'  legislativa
esclusiva dello Stato, e non puo' essere derogata dalla Regione. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Si conclude affinche'  codesta  ecc.ma  Corte  voglia  dichiarare
l'illegittimita' costituzionale degli artt. 3, comma 2, e 18, commi 2
e 4, nonche' dell'allegato A cui fa rinvio il citato art. 3, comma 2,
della legge  della  Regione  Liguria  del  10  agosto  2012,  n.  32,
pubblicata nel BUR del 16 agosto 2012, n. 15,  recante  «Disposizioni
in materia di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) e  modifiche
alla legge regionale  30  dicembre  1998,  n.  38  (Disciplina  della
valutazione di impatto ambientale)», per violazione degli artt.  117,
primo comma, e 117, secondo comma, lett. s), Cost. 
    Si produrranno in allegato: 
        a) copia della legge regionale Liguria del 10 agosto 2012, n.
32; 
        b) copia autentica della delibera ad impugnare  adottata  dal
Consiglio dei ministri nella riunione del 9 ottobre 2012. 
          Roma, 15 ottobre 2012 
 
                 L'Avvocato dello Stato: De Stefano 

 

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