Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 29 novembre 2011 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
(GU n. 5 del 01.02.2012 )  
 
 
 
    Ricorso  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  (C.F.
...) in persona del Presidente pro tempore,  rappresentata  e
difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, (C.F. ....),  Fax
... e PEC ...,  presso  i  cui Uffici domiciliano in Roma, Via dei 
Portoghesi n. 12; 
    Contro Regione Calabria, in persona del  Presidente  pro  tempore
per la dichiarazione di  illegittimita'  costituzionale  della  legge
della regione Calabria n. 35 del 2011, recante il «Riconoscimento, ex
art. 54, comma 3, della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, della
Fondazione per la ricerca  e  la  cura  "Tommaso  Campanella,  Centro
Oncologico   d'eccellenza",   come   ente   di   diritto   pubblico»,
segnatamente degli artt. 1, commi 1, 2, 3  e  5,  in  relazione  agli
artt. 120, comma 2 Cost., 117, comma 3 Cost., e  con  riferimento  al
Piano di rientro del 17 dicembre 2009, al mandato  commissariale  del
30 luglio 2010, all'art. 2, comma 80 e 85 legge n. 191/2009; 9, comma
1, in relazione agli artt. 117, comma 2,  lett.  l)  Cost.,  3  e  97
Cost., 81 Cost. e con riferimento all'accordo sul  piano  di  rientro
del 17 dicembre 2009, all'art. 2, comma 80 e 85 legge n. 191/2009, al
d.lgs. n. 165/2001, art. 36, comma 2, all'art. 1, comma 174 legge  n.
311/2004, all'art. 6, comma 1 e 6 d.lgs. n. 165/2001; 4, comma 3,  in
relazione all'art. 117, comma 3 Cost. e con  riferimento  all'accordo
sul piano di rientro del 17 dicembre 2009 e all'art. 2, comma 80 e 95
legge n. 191/2009; 5, in relazione all'art. 81 Cost. 
 
                                Fatto 
 
    Con l.r. Calabria n. 35 del 28  settembre  2011,  in  B.U.  della
Regione Calabria del 1° ottobre 2011, la Fondazione per la ricerca  e
la cura dei tumori «Tommaso Campanella» e' stata  riconosciuta  quale
ente pubblico economico «dotato di personalita' giuridica pubblica  e
di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile» (art. 1, comma
1). 
    La  citata  l.r.  disciplina  le  finalita'  dell'ente,  il   suo
funzionamento, le modalita' di vigilanza delle attivita'  svolte,  lo
scioglimento. 
    Per  chiarire  le  ragioni  poste  a  fondamento  della  ritenuta
illegittimita' della citata legge, segnatamente degli artt. 1,  comma
1-2-3 e 5, 9, comma 1, 4, comma 3 e 5 e' opportuno premettere che  la
Regione Calabria, per la quale e' stata verificata una situazione  di
disavanzi nel settore  sanitario  tale  da  generare  uno  squilibrio
economico-finanziario  che  compromette  l'erogazione   dei   livelli
essenziali di assistenza, ha  stipulato,  il  17  dicembre  2009,  un
accordo con i Ministri della Salute e dell'Economia e delle  Finanze,
comprensivo  del  Piano  di  rientro  dal  disavanzo  sanitario,  che
individua   gli   interventi   necessari   per    il    perseguimento
dell'equilibrio economico nel  rispetto  dei  livelli  essenziali  di
assistenza, ai sensi dell'art. 1 comma 180, della legge  n.  311  del
2004 (legge finanziaria 2005). 
    Con la delibera della Giunta regionale n. 845 del 2009 sono state
poi approvate le «Proposte tecniche per  l'integrazione/modifica  dei
piano di razionalizzazione e riqualificazione del Servizio  Sanitario
Regionale della Regione Calabria» che costituiscono parte  integrante
dell'Accordo sul Piano di rientro del 17 dicembre  2009.  La  Regione
Calabria, peraltro, non avendo realizzato gli obiettivi previsti  dal
Piano di rientro nei tempi e nelle  dimensioni  di  cui  all'art.  1,
comma 180, della legge n. 311/04, nonche'  dell'intesa  Stato-Regioni
del 23  marzo  2005,  e  dai  successivi  interventi  legislativi  in
materia, e' stata commissariata ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto
legge 1° ottobre 2007, n. 159,  in  attuazione  dell'art.  120  della
Costituzione, nei modi e nei termini di  cui  all'art.  8,  comma  1,
della legge n. 131/2003. 
    Nella seduta del  30  luglio  2010,  infatti,  il  Consiglio  dei
Ministri ha deliberato la nomina  del  Commissario  ad  acta  per  la
realizzazione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel  settore
sanitario  della  Regione  Calabria,  individuando  lo  stesso  nella
persona del Presidente della Regione pro tempore. 
    Alla  luce  dell'intervenuto   commissariamento   della   Regione
Calabria la citata l.r. n. 35/2011, e segnatamente gli artt. 1, comma
1-2-3 e 5, 9, comma 1,  4,  comma  3  e  5,  sono  costituzionalmente
illegittimi per i seguenti motivi in 
 
                               Diritto 
 
1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1-2-3  e  5  l.r.
Calabria n. 35/2011, in relazione all'art. 120 comma 2  Cost.  e  con
riferimento all'accordo sul Piano di Rientro del 17 dicembre 2009  ed
al mandato commissariale del 30 luglio 2010. 
    L'art. 1,  ai  commi  1,  2,  3  e  5,  riconosce  la  Fondazione
Campanella (gia' istituita quale fondazione di diritto privato) quale
ente di diritto pubblico, dotato di personalita' giuridica pubblica e
di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile. Inoltre detto
ente, secondo tali disposizioni,  fa  parte  del  Servizio  Sanitario
Regionale, quale struttura  provvisoriamente  accreditata,  opera  in
conformita' agli obiettivi della programmazione regionale ed ha  come
scopo la realizzazione e l'organizzazione di  un  presidio  sanitario
strutturato su base ospedaliera. 
    Tali disposizioni, che operano specifici interventi in materia di
organizzazione  sanitaria  in  costanza  di  Piano  di  rientro   dal
disavanzo sanitario, operano una evidente ed illegittima interferenza
con l'attuazione del Piano, affidata al Commissario ad  acta  con  il
mandato  commissariale  del  30  luglio  2010.  In   particolare   le
disposizioni sopra menzionate, istituendo e regolamentando una  nuova
struttura  sanitaria,  coprono  almeno  in  parte  -  e  ad  esse  si
sostituiscono - le attribuzioni del Commissario previste alla lettera
a) punto 2) e alla lettera b) del mandato commissariale, che affidano
al Commissario  ad  acta,  fino  all'avvenuta  attuazione  del  Piano
stesso, il riassetto della  rete  ospedaliera  e  la  sospensione  di
eventuali  nuove  iniziative  regionali  in   corso   finalizzate   a
realizzare ed aprire nuove strutture sanitarie pubbliche, nonche'  ad
autorizzare e accreditare strutture sanitarie. 
    Tali disposizioni sono pertanto incostituzionali in  quanto  esse
interferiscono con le funzioni commissariali, in violazione dell'art.
120, secondo comma, Cost. Al riguardo la Corte costituzionale,  nella
sentenza n. 78 del 2011, richiamando i principi gia'  espressi  nella
precedente sentenza n. 2 del 2010, ha precisato che anche qualora non
sia ravvisabile un diretto contrasto con i poteri del commissario, ma
ricorra  comunque  una  situazione  di  interferenza  sulle  funzioni
commissariali, tale situazione e' idonea ad integrare  la  violazione
dell'art. 120, secondo comma, Cost. 
    Secondo tale sentenza in particolare «l'operato  del  commissario
ad  acta,  incaricato  dell'attuazione  del  piano  di  rientro   dal
disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la  Regione
interessata, sopraggiunge all'esito di una persistente inerzia  degli
organi regionali, essendosi questi ultimi  sottratti  -  malgrado  il
carattere vincolante (art. 1, comma 796, lettera b), della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007")
dell'accordo concluso dal Presidente della Regione - ad  un'attivita'
che pure e' imposta dalle esigenze della finanza pubblica. E, dunque,
proprio tale dato - in uno con la constatazione che  l'esercizio  del
potere sostitutivo e', nella  specie,  imposto  dalla  necessita'  di
assicurare la tutela dell'unita' economica  della  Repubblica,  oltre
che dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti  un  diritto
fondamentale (art.  32  Cost.),  qual  e'  quello  alla  salute  -  a
legittimare la conclusione secondo cui le funzioni amministrative del
commissario, ovviamente fino  all'esaurimento  dei  suoi  compiti  di
attuazione del piano di rientro, devono essere  poste  al  riparo  da
ogni interferenza degli organi regionali». 
2. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1-2-3  e  5  l.r.
Calabria n. 35/2011, in relazione all'art. 117, comma 3 Cost.  e  con
riferimento alla  legge  n.  191/2009,  art.  2,  comma  80  e  95  e
all'accordo sul piano di rientro del 17 dicembre 2009. 
    Le disposizioni  indicata  in  epigrafe  sono  costituzionalmente
illegittime anche  sotto  altro  profilo.  Esse,  infatti,  oltre  ad
effettuare i  menzionati  interventi  in  materia  di  organizzazione
sanitaria, in luogo del Commissario ad acta, intervengono in  materia
senza rispettare i vincoli posti dal Piano di rientro  dal  disavanzo
sanitario. Esse si pongono in contrasto, in particolare, con il punto
4 delle «Proposte tecniche per l'integrazione/modifica del  piano  di
razionalizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale
della Regione Calabria»  allegate  alla  delibera  n.  845  del  2009
(costituenti parte integrante dell'Accordo sul Piano di  rientro  del
17 dicembre 2009), che subordina espressamente  la  «ridefinizione  a
regime  dell'assetto  giuridico  della  Fondazione   Campanella»   al
rispetto della normativa vigente e degli obblighi di  accorpamento  e
razionalizzazione della rete sanitaria e  di  riduzione  della  spesa
sanitaria previsti dal suddetto  Piano  e  specificati  nello  stesso
punto 4. Ne consegue la lesione dei principi fondamentali diretti  al
contenimento della spesa pubblica sanitaria di cui all'art. 2,  commi
80 e 95, della legge n. 191 del 2009, secondo i quali, in costanza di
Piano di rientro,  e'  preclusa  alla  regione  l'adozione  di  nuovi
provvedimenti che siano di ostacolo alla piena attuazione del  piano,
essendo le previsioni dell'Accordo e del  relativo  Piano  vincolanti
per la regione stessa. La disposizione regionale in esame,  pertanto,
viola l'art. 117, terzo  comma  Cost.,  in  quanto  contrasta  con  i
principi  fondamentali  della  legislazione  statale  in  materia  di
coordinamento della finanza pubblica. 
    La Corte costituzionale, con le sentenze n.  100  e  n.  141  del
2010, ha infatti ritenuto che le norme statali (quale l'art. 1, comma
796, lett.  b),  della  legge  n.  296  del  2006)  che  hanno  «reso
vincolanti,  per  le  Regioni  che  li  abbiano   sottoscritti,   gli
interventi individuati negli atti di programmazione necessari per  il
perseguimento dell'equilibrio economico, oggetto degli accordi di cui
all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311», possono
essere qualificate come  espressione  di  un  principio  fondamentale
diretto al contenimento della spesa  pubblica  sanitaria  e,  dunque,
espressione di un correlato principio di coordinamento della  finanza
pubblica. In particolare,  con  la  sentenza  n.  141  del  2010,  la
Consulta ha giudicato incostituzionale la l.r. Lazio n. 9  del  2009,
che istituiva, nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, un nuovo
tipo di distretti socio-sanitari, definiti «montani» (con  rispettivi
ospedali, servizio di eliambulanza, e possibilita' di  derogare  alla
normativa  in  materia  di  organizzazione  del  servizio   sanitario
regionale  e  di  contenimento  della  spesa  pubblica)   in   quanto
«l'autonomia legislativa concorrente delle regioni nel settore  della
tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione  del
servizio sanitario puo' incontrare limiti alla luce  degli  obiettivi
della finanza pubblica e del contenimento della spesa». 
3. Illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 1  l.r.  Calabria
n.  35/2011,  in  relazione  all'art.  117,  comma  3  Cost.  e   con
riferimento alla legge n. 191 del 2009, art. 2, comma 80  e  95,  con
riferimento all'Accordo sul piano di rientro del 17 dicembre 2009. 
    L'art. 9, comma 1, prevede, con formulazione generica, che, nelle
more dell'espletamento  dei  concorsi  pubblici,  per  assicurare  la
continuita' assistenziale e per non creare interruzione  dell'offerta
sanitaria, tutto il personale dipendente dalla Fondazione continui  a
prestare la propria opera previa stipula di  contratti  di  lavoro  a
tempo determinato con  il  nuovo  Ente  di  diritto  pubblico  o  con
l'Azienda ospedaliera Mater Domini. A tale personale, secondo  quanto
previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge stessa, si applica  il
trattamento  giuridico  ed  economico  dei  dipendenti  del  servizio
sanitario regionale. 
    La disposizione in commento, non recando riferimenti  ai  vincoli
previsti dal Piano di rientro in ordine alle assunzioni di  personale
a tempo determinato, specificamente indicati al menzionato punto n. 4
delle «Proposte tecniche per  l'integrazione/modifica  del  Piano  di
rientro» di cui alla delibera  di  Giunta  n.  845  del  2009  -  che
stabilisce in particolare le percentuali di blocco del turn-over,  il
divieto di nuove assunzioni nei limiti delle percentuali di turn-over
definite, nonche' le sanzioni correlate al mancato rispetto  di  tali
indicazioni -  compromette  gli  obiettivi  di  risparmio,  ponendosi
pertanto in contrasto con le  menzionate  disposizioni  dell'art.  2,
commi 80  e  95,  della  legge  n.  191/2009  (secondo  le  quali  le
previsioni dell'Accordo e del relativo Piano sono vincolanti  per  la
regione), che  si  configurano  come  norme  di  coordinamento  della
finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
4. Illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 1  l.r.  Calabria
n. 35/2011, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost. 
    Sotto altro e diverso profilo l'art. 9 l.r. Calabria n.  35/2011,
nella parte in cui prevede la stipula dei contratti di lavoro a tempo
determinato con il personale dipendente dalla  Fondazione,  contrasta
con gli artt. 3 e 97 Cost. 
    Con riferimento a tale ultima  disposizione  si  osserva  che  la
stipula dei predetti contratti, in assenza delle necessarie procedure
selettive e senza il previo accertamento dei requisiti  previsti  per
l'accesso al  SSN,  si  pone  in  palese  contrasto  con  i  principi
costituzionali di accesso ai pubblici uffici e buon  andamento  della
pubblica amministrazione. Da  cio'  deriva,  inoltre,  la  violazione
dell'art. 3 Cost. sotto il  profilo  della  evidente  violazione  del
principio di uguaglianza. 
5.  Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  9  l.r.  Calabria   n.
35/2011, in relazione all'art. 117, comma 2  lett.  l)  Cost.  e  con
riferimento all'art. 36, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001. 
    L'art. 9 l.r. Calabria  n.  35/2011  viola  l'art.  117,  secondo
comma, lettera l),  Cost.,  che  riserva  alla  competenza  esclusiva
statale la materia dell'ordinamento civile e  quindi  i  rapporti  di
diritto privato regolabili dal codice civile (contratti collettivi). 
    Al riguardo si osserva che l'art. 36, comma 2 d.lgs. n.  165/2001
prevede che le amministrazioni pubbliche, per rispondere ad  esigenze
temporanee ed eccezionali, possono avvalersi delle forme contrattuali
di assunzione previste dalle leggi «nel rispetto delle  procedure  di
reclutamento vigenti». E' pertanto evidente che il citato art. 9, nel
prevedere  autonomamente  una  disciplina  dei  contratti  di  lavoro
diversa rispetto a quella prevista dal citato art. 36 ed affidata  al
proprio regolamento di organizzazione, invade la competenza  statale,
al quale e' riservata la  disciplina  dell'ordinamento  civile  delle
varie situazioni nella specifica materia. 
6. Illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 1  l.r.  Calabria
n. 35/2011, in relazione all'art. 81 Cost. 
    L'art. 9, comma 1, e' inoltre censurabile  sotto  altro  profilo.
Tale disposizione infatti, prevedendo genericamente l'espletamento di
concorsi pubblici finalizzati all'assunzione  di  personale  a  tempo
indeterminato, senza quantificare l'entita' di detti concorsi, ne'  i
conseguenti effetti finanziari e la relativa  copertura  finanziaria,
si pone in palese violazione dell'art. 81 Cost. 
7. Illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 1  l.r.  Calabria
n.  35/2011,  in  relazione  all'art.  117,  comma  3  Cost.  e   con
riferimento all'art. 1, comma 174 legge n. 311/2004. 
    L'art. 9, comma 1 l.r. Calabria n. 35/2011 contrasta inoltre  con
il principio di contenimento della spesa pubblica di cui all'art.  1,
comma 174, della legge n. 311/2004 - tuttora applicabile in  Calabria
fino al 31 dicembre 2013 (secondo quanto risulta dal verbale  del  31
luglio 2011 del tavolo di verifica degli adempimenti) a seguito della
mancata copertura del disavanzo sia per l'anno 2009  sia  per  l'anno
2010 - che prevede il blocco automatico del turn-over  del  personale
del servizio sanitario regionale. Ne consegue la violazione dell'art.
117, terzo comma, Cost., per contrasto con un principio  fondamentale
della legislazione statale in materia di coordinamento della  finanza
pubblica. 
8.  Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  9  l.r.  Calabria   n.
35/2011, in relazione all'art. 117, comma 2  lett.  l)  Cost.  e  con
riferimento all'art. 6, comma 1 e 6 d.lgs. n. 165/2001. 
    La disposizione dell'art. 9, stabilendo che i  concorsi  indicati
nei precedenti motivi vengano banditi immediatamente  dopo  l'entrata
in vigore della legge regionale in esame, legittima  l'indizione  dei
concorsi prima della definizione delle dotazioni  organiche  che,  ai
sensi l'art. 4, comma 3, della stessa legge, deve  aver  luogo  entro
sessanta giorni  dall'approvazione  dello  statuto  dell'ente.  Cosi'
disponendo la norma in esame si pone  in  contrasto  con  i  principi
generali recati in materia dall'art. 6, commi 1 e 6,  del  d.lgs.  n.
165/2001,   che   subordinano   le   assunzioni    nelle    pubbliche
amministrazioni alla verifica degli effettivi fabbisogni. Ne consegue
la violazione dell'art. 117, secondo comma,  lett.  l),  che  riserva
alla legislazione statale la materia dell'ordinamento civile. 
9. Illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 3  l.r.  Calabria
n.  35/2011,  in  relazione  all'art.  117,  comma  3  Cost.  e   con
riferimento all'accordo sul piano di rientro del 17 dicembre  2009  e
alla legge n. 191 del 2009 art. 2, comma 80 e 95. 
    L'art. 4, comma 3, nel disporre che  la  Giunta  regionale  emani
direttive  per  la  definizione  delle  dotazioni   organiche   della
Fondazione  e  per  l'attribuzione  del  relativo  personale,  omette
qualsiasi richiamo ai vincoli e agli obiettivi previsti dal Piano  di
rientro. 
    Come e' gia' stato evidenziato nel motivo n. 4 del presente atto,
con riferimento all'art.  9,  il  mancato  riferimento  al  Piano  di
rientro compromette di obiettivi di risparmio da quest'ultimo fissati
e, quindi, contrasta con l'art. 2, comma 80 e 95 legge  n.  191/2009,
che si configura quale norma di coordinamento della finanza pubblica. 
    Si richiamano, sul punto, le considerazioni  gia'  formulate  nel
citato punto 4. 
10.  Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  5  l.r.  Calabria  n.
35/2001, in relazione all'art. 81 Cost.. 
    L'art.  5,  nell'indicare  i  finanziamenti  e  i  ricavi   della
Fondazione, non  quantifica  gli  oneri  finanziari  derivanti  dalla
normativa in esame, che prevede, tra l'altro, la realizzazione di  un
presidio sanitario strutturato su base  ospedaliera.  Inoltre,  dalla
medesima disposizione regionale non emerge un  quadro  economicamente
coerente tra costi e ricavi nel rinnovato assetto  della  Fondazione.
Detta disposizione viola pertanto l'art. 81 Cost. 
 
 
                               P.Q.M. 
 
    Chiede   che   la   Corte   costituzionale   voglia    dichiarare
l'illegittimita' costituzionale delle norme indicate in epigrafe, per
contrasto con le disposizioni specificate nel presente atto. 
 
        Roma, addi' 22 novembre 2011 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Giacobbe 
 

 

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