Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il 22 ottobre 2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri).

 

 

(GU n. 51 del 27.12.2012)

 

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e  difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12,  ricorrente,  contro la  Regione  Campania,  in  persona  del  Presidente  della   Regione pro-tempore, con sede legale in Napoli, alla via Santa Lucia  n.  81,

intimata, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale  degli articoli 2 comma 2, 4 commi 3 e 5, della  Legge  regionale  9  agosto 2012 n. 27, come da delibera del Consiglio dei  Ministri  in  data  4 ottobre  2012  e  sulla  base  di  quanto  specificato  nell'allegata

relazione del Ministro per i rapporti con le Regioni.

    Sul B.U.R. della Regione Campania n. 52 del  13  agosto  2012  e' stata  pubblicata  la  Legge  n.  27  del  9  agosto   2012   recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale".

    Il Governo ritiene che gli articoli 2 comma 4, 4  commi  3  e  5, della suddetta Legge Regionale siano  costituzionalmente  illegittimi per i seguenti

 

                               Motivi

 

1) Illegittimita' dell'art. 2  comma  4,  della  Legge  regionale  n. 27/2012 per  violazione  dei  principi  fondamentali  in  materia  di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art.  117,  comma  3, nonche' dell'art. 120 della Costituzione.

    L'articolo 2 comma 4, della Legge n. 27/2012, nel  sostituire  il comma 1 dell'articolo 44 della Legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, prevede, con riferimento all'anno 2012, una riduzione  delle  risorse gia' destinate alla copertura dell'ammortamento del debito  sanitario

pregresso al 31 dicembre 2005.

    Occorre premettere che la  Legge  regionale  n.  5/2007  prevede, all'articolo 2, comma 1, che "Al fine di consentire il rispetto degli impegni finanziari  previsti  dal  piano  di  rientro  approvato  con specifico accordo con lo Stato, ai sensi dell'articolo 1, commma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l'ammortamento  del  debito

pregresso  al  31  dicembre  2005  la  Regione   destina   un'entrata finalizzata pari a 38 milioni di euro a  decorrere  dal  2008  e  per trent'anni,  a  valere  sulle  entrate  del  titolo  I  del  bilancio regionale".

    La  richiamata  Legge  regionale  n.  1/2012  ha  poi   disposto, all'articolo 44, comma 1, che "L'entrata finalizzata di 38 milioni di euro a valere sulle entrate del titolo I del bilancio  regionale,  di cui all'articolo 2 della Legge regionale 4 aprile 2007, n.  5  (Norme per la copertura del disavanzo sanitario dell'esercizio 2006 ed altre disposizioni urgenti ai fini dell'accordo tra la Regione e  lo  Stato per  il   rientro   del   disavanzo,   la   riqualificazione   e   la razionalizzazione del servizio sanitario regionale), che la  Regione, in conformita' agli impegni finanziari previsti dal piano di  rientro approvato con specifico accordo  con  lo  Stato  stipulato  ai  sensi dell'articolo 1, comma 180, della Legge  30  dicembre  2004,  n.  311 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale

dello Stato-Legge finanziaria 2005), ha  destinato  a  decorrere  dal 2008 e per trenta anni alla copertura  dell'ammortamento  del  debito pregresso al 31 dicembre 2005 non cartolarizzato, e' incrementata per le medesime finalita' fino ad un massimo di  euro  53.700.000,00  per

l'esercizio 2012, e fino ad un  massimo  di  euro  55.500.000,00  per ciascuno degli esercizi dal 2013 al 2037".

    Tale disposizione, come detto,  e'  stata  da  ultimo  sostituita dall'articolo 2,  comma  4,  della  Legge  ora  in  esame,  nel  modo seguente: "L'entrata finalizzata di 38 milioni di euro a valere sulle entrate del titolo I del bilancio regionale, di  cui  all'articolo  2 della legge regionale 4 aprile 2007, n. 5 (Norme per la copertura del

disavanzo sanitario dell'esercizio 2006 ed altre disposizioni urgenti ai fini dell'accordo tra la Regione e lo Stato  per  il  rientro  del disavanzo, la riqualificazione e la  razionalizzazione  del  servizio

sanitario regionale), che la Regione,  in  conformita'  agli  impegni finanziari previsti dal piano  di  rientro  approvato  con  specifico accordo con lo Stato stipulato ai sensi dell'articolo 1,  comma  180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  -  Legge  finanziaria

2005), ha destinato a  decorrere  dal  2008  e  per  trent'anni  alla copertura dell'ammortamento del debito pregresso al 31 dicembre  2005 non cartolarizzato, e' incrementata per le medesime finalita' fino ad un massimo di euro 55.500.000,00 per ciascuno degli esercizi dal 2013

al 2037, per  l'anno  2012  l'entrata  di  euro  15.700.000,00,  gia' finalizzata alla copertura  dell'ammortamento  del  debito  sanitario pregresso al 31 dicembre 2005, non cartolarizzato,  e'  rifinalizzata

al finanziamento  dei  mutui  contratti  dagli  enti  locali  per  la realizzazione di opere pubbliche a valere sulla UPB 1.82.227".

    La disposizione impugnata, pertanto, ha ridotto l'ammontare delle risorse destinate,  per  l'anno  2012,  all'ammortamento  del  debito sanitario pregresso al 31 dicembre 2005, destinando una  parte  delle stesse al finanziamento dei mutui contratti dagli enti locali per  la

realizzazione di opere pubbliche.

    Cio' si pone in contrasto con gli impegni assunti  dalla  Regione nel Piano di rientro, violando, quindi, quanto previsto dall'art.  2, comma 95, della  Legge  n.  191/2009,  secondo  cui  "gli  interventi individuati  dal  piano  sono  vincolanti  per  la  Regione,  che  e' obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche  legislativi,  e  a  non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla  piena  attuazione  del piano di rientro" (cfr. anche il comma 80  (1) ).

    La giurisprudenza  di  codesta  ecc.ma  Corte  ha  gia'  chiarito (sentenza 18 aprile 2012 n. 91)  che  le  disposizioni  regionali  le quali compromettono il conseguimento  degli  obiettivi  previsti  nel Piano di rientro violano i  principi  fondamentali  di  coordinamento

della finanza pubblica espressi dall'art. 2, commi  80  e  95,  della Legge n. 191 del 2009.

    I principi di  coordinamento  della  finanza  pubblica,  infatti, impongono l'osservanza  dei  Piani  di  rientro  oggetto  di  accordo Stato-Regioni in coerenza con la finalita' perseguita di garantire il rispetto  degli  obblighi  di   contenimento   della   spesa   e   di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario  regionale previsti dal Piano.

    A tale proposito  non  e'  secondario  rilevare  che  la  Regione Campania aveva concordato, nella riunione tecnica del 30 marzo  2012, l'ottenimento  di  ulteriori   anticipazioni   di   liquidita',   per fronteggiare l'ammortamento del  debito  sanitario,  accordate  dallo

Stato a condizione che la Regione stessa  garantisse  interamente  le risorse individuate con la Legge regionale  n.  1/2012,  impegno  che viene vanificato dalla disposizione censurata con il presente  motivo di ricorso.

    In conclusione, l'articolo 2, comma 4, della Legge  regionale  in esame, nella parte in cui sostituisce il  comma  1  dell'articolo  44 della Legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, contrasta con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza  pubblica,  di cui all'articolo 2,  commi  80  e  95  della  Legge  n.  191/2009  e, conseguentemente, viola l'articolo 117, comma 3, della Costituzione.

2) Illegittimita' dell'art. 4, comma  3,  della  Legge  regionale  n. 27/2012 per  violazione  dei  principi  fondamentali  in  materia  di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art.  117,  comma  3, nonche' dell'art. 120 della Costituzione.

    La Regione Campania ha stipulato in data 13 marzo 2007, ai  sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 180, della Legge  311/2004, l'Accordo sul Piano di  rientro  dai  disavanzi  sanitari  2007-2009.

Successivamente, nel mese di luglio  2009,  essendo  stato  disatteso l'Accordo stipulato dalla Regione, il Governo ha esercitato i  poteri sostitutivi previsti dall'articolo 4, comma  2  del  Decreto-Legge  1 ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla  Legge  29 novembre 2007, n. 222, procedendo alla nomina  del  Presidente  della

Regione quale Commissario ad acta per la realizzazione del  piano  di rientro. Con la legge finanziaria 2010 e' stata, poi,  concessa  alle Regioni che si trovavano in gestione commissariale, come  la  Regione Campania, la possibilita' proseguire il Piano di  rientro  attraverso programmi operativi.

    Tanto premesso, l'articolo 4, comma 3, della Legge  regionale  n. 27 del 9 agosto 2012 dispone che, "Nelle more del  completamento  del Policlinico Universitario, i posti letto programmati sono distribuiti nelle strutture pubbliche e private della Provincia di Caserta, cosi' come previsto dal  Decreto  Legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502

(Riordino  della   disciplina   in   materia   sanitaria,   a   norma dell'articolo 1 della Legge  23  ottobre  1992,  n.  421)  e  Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517  (Disciplina  dei  rapporti  fra Servizio sanitario nazionale ed Universita', a norma dell'articolo  6 della legge 30 novembre 1998, n. 419).  Il  Presidente  della  Giunta Regionale, Commissario  ad  acta  per  il  disavanzo  sanitario,  con apposito decreto, provvede alla emanazione degli atti consequenziali, entro novanta giorni dalla data in entrata in vigore  della  presente legge".

    A tale riguardo il programma operativo, come da  indicazioni  del citato decreto del Commissario ad acta n. 49/2012, non  contempla  la distribuzione dei posti letto nelle  strutture  pubbliche  e  private della provincia di Caserta prevista dall'art. 4, comma 3, della Legge regionale n. 27/2012. Cio'  pone  la  norma  in  esame  in  contrasto

rispetto agli impegni assunti dalla Regione con il Piano di  rientro.

La disposizione di Legge regionale,  inoltre,  comporta  un'ingerenza degli  organi  ordinari  della  Regione  sui  poteri  attribuiti   al Commissario ad acta, nell'esercizio della funzione sostitutiva  dello Stato di cui all'articolo 120 della Costituzione. Tra i  compiti  del mandato commissariale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010  (2) , rientra, infatti, il "Riassetto della  rete ospedaliera  e  territoriale,  con   adeguati   interventi   per   la dismissione/riconversione/riorganizzazione dei presidi non  in  grado di assicurare adeguati profili di efficienza e di efficacia;  analisi del fabbisogno e  verifica  dell'appropriatezza;  conseguente  revoca degli  accreditamenti  per  le   corrispondenti   strutture   private accreditate;  conseguente  modifica  del  vigente  piano  ospedaliero regionale in coerenza con il Piano di rientro" (punto c).

    La norma regionale impugnata contrasta con  quanto  previsto  dal Piano di  rientro  e,  quindi,  con  i  principi  fondamentali  della legislazione dello Stato in materia di  coordinamento  della  finanza pubblica, di cui all'articolo 2, comma 95, della Legge  n.  191/2009,

in  base  al  quale  "gli  interventi  individuati  dal  piano   sono vincolanti  per  la   Regione,   che   e'   obbligata   a   rimuovere provvedimenti, anche legislativi, e a  non  adottarne  di  nuovi  che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di  rientro"  (cfr.

anche il comma 80  (3) ) e, pertanto, viola l'articolo 117, comma  3, della Costituzione.

    La norma, inoltre, viola l'articolo 120 della  Costituzione,  per l'ingerenza che comporta nei poteri attribuiti al Commissario ad acta nell'esercizio della funzione di controllo sostitutivo.

    A tal riguardo giova  precisare  che  nella  sentenza  n.  2/2010 codesta ecc.ma Corte ha gia' disatteso la tesi delle Regioni  secondo cui  "«in  pendenza  del  potere  sostitutivo»  statale,   non   solo resterebbe ferma la competenza legislativa regionale, ma  addirittura si «determinerebbe la cessazione» del potere sostitutivo, qualora  si realizzi - come sarebbe avvenuto nel caso di specie - «l'adempimento, sia pure tardivo, degli obblighi gravanti sulla Regione»".

    "In senso contrario, infatti", codesta ecc.ma Corte ha richiamato quanto  osservato  "nel  vagliare  la   legittimita'   costituzionale dell'art. 1,  comma  277,  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale

dello  Stato  -  legge  finanziaria  2006),  sospettato   di   essere irragionevolmente  rigido,  non  prevedendo  la  possibilita'  di  un intervento,  «ancorche'  tardivo»,  del   Presidente   della   Giunta regionale proprio in relazione alle misure da adottare per il ripiano dei  disavanzi  in  materia  sanitaria.  La  constatazione  che  tale disposizione fosse sopraggiunta «all'esito di una persistente inerzia degli organi regionali», espressiva «della volonta' di  sottrarsi  ad un'attivita' provvedimentale pur imposta dalle esigenze della finanza

pubblica», e' stata ritenuta un'idonea «giustificazione  del  divieto legislativo di adottare, da parte di  un  organo  gia'  inadempiente, ulteriori misure», valutandosi, inoltre, le stesse come  suscettibili «di vanificare l'obiettivo di  risanamento»  del  servizio  sanitario

regionale (sentenza n. 193 del 2007)".

    Alla stregua, pertanto, di tale principio, codesta  ecc.ma  Corte nella  sentenza  n.  2/2010  ha  affermato  che  il  preteso  tardivo adempimento degli impegni assunti con l'accordo sul piano di  rientro dal deficit sanitario "lungi dal comportare la cessazione del  potere sostitutivo statale, deve essere vagliato  da  questa  Corte  proprio

nella prospettiva - indicata dal ricorrente  -  di  stabilire  se  le funzioni  attribuite  al  commissario  ad  acta,  in   virtu'   della deliberazione governativa siano state  «sostanzialmente  limitate  se non addirittura svuotate»".

    Il suesposto principio e'  stato  successivamente  confermato  da codesta ecc.ma Corte nella sentenza n. 78/2011,  nella  quale  si  e' enunciato  che  "l'operato  del  Commissario  ad   acta,   incaricato dell'attuazione  del  piano  di  rientro  dal   disavanzo   sanitario

previamente  concordato  tra  lo  Stato  e  la  Regione  interessata, sopraggiunge  all'esito  di  una  persistente  inerzia  degli  organi regionali, essendosi questi ultimi sottratti - malgrado il  carattere vincolante (art. 1, comma 796, lettera b), della  Legge  27  dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio

annuale  e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria   2007») dell'accordo concluso dal Presidente della Regione - ad  un'attivita' che pure e' imposta dalle esigenze della finanza pubblica.

    E' dunque, proprio tale dato - in uno con  la  constatazione  che l'esercizio del potere sostitutivo e', nella  specie,  imposto  dalla necessita'  di  assicurare  la  tutela  dell'unita'  economica  della Repubblica,  oltre  che  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni

concernenti un diritto fondamentale (art. 32 Cost.), qual  e'  quello alla salute - a legittimare la conclusione secondo  cui  le  funzioni amministrative del commissario, ovviamente fino  all'esaurimento  dei suoi compiti di attuazione del piano di rientro, devono essere  poste

al riparo da ogni interferenza  degli  organi  regionali,  senza  che possa essere evocato il rischio di fare di esso l'unico soggetto  cui spetti di provvedere per il superamento della situazione di emergenza sanitaria in ambito regionale".

    Nella sentenza da ultimo citata si e', peraltro, affermato che la disposizione legislativa regionale e' illegittima anche qualora  "non sia ravvisabile un diretto contrasto con i poteri  del  commissario", ma ricorra comunque "una situazione di  interferenza  sulle  funzioni

commissariali, idonea  ad  integrare  la  violazione  dell'art.  120, secondo comma, Cost.".

    Dunque, la dispozione della  Legge  regionale  impugnata  con  il presente motivo di ricorso che,  nelle  more  del  completamento  del Policlinico Universitario, distribuisce nelle strutture  pubbliche  e private della provincia di Caserta i posti letto programmati, pari  a

500, secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad  acta  n. 49/2012, configura una diretta ingerenza  nell'esercizio  dei  poteri commissariali tra i  quali  rientra,  ai  sensi  della  delibera  del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, il "Riassetto  della  rete

ospedaliera  e  territoriale,  con   adeguati   interventi   per   la dismissione/riconversione/riorganizzazione dei presidi non  in  grado di assicurare adeguati profili di efficienza e di efficacia;  analisi del  fabbisogno  e  verifica  dell'appropriatezza;  ...   conseguente

modifica del vigente piano ospedaliero regionale in coerenza  con  il Piano di rientro", violando cosi' i principi fondamentali in  materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, comma 3, nonche' l'art. 120 della Costituzione.

3) Illegittimita' dell'art. 4, comma  5,  della  Legge  regionale  n. 27/2012, per violazione degli artt. 3 e 122 della Costituzione.

    L'articolo 4, comma 5, della Legge  regionale  n.  27/2012,  che, limitatamente  all'ipotesi  di   "sospensione   di   un   consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis,  della  Legge  19

marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1, comma 1,  della  Legge 18 gennaio 1992, n. 16 e dell'articolo 9  della  Legge  regionale  19 gennaio 2007, n. 1 e successive  modifiche  ed  integrazioni,  o  per qualunque  altra  causa  prevista   dall'ordinamento",   disciplinata

dall'art. 9 della  Legge  elettorale  regionale  n.  4/2009,  esclude l'applicazione della norma contenuta nell'art. 65,  (4) comma 1,  del D. Lgs. n. 267/2000 - la quale prevede l'incompatibilita' alla carica di consigliere regionale di tutti coloro che ricoprono la  carica  di

presidente e assessore provinciale, nonche' di  sindaco  e  assessore dei Comuni compresi nel territorio della Regione - contrasta  con  il principio di ragionevolezza e di uguaglianza di cui all'art. 3  della Costituzione.

    In  proposito  si  osserva  che,   come   noto,   le   cause   di ineleggibilita' e quelle di incompatibilita' introducono  limitazioni al  diritto  di  elettorato  passivo  per  il   quale,   secondo   la giurisprudenza costituzionale, sussiste  un'esigenza  di  tendenziale

uniformita' sul piano nazionale,  essendo  l'adozione  di  discipline regionali differenziate  subordinata  alla  presenza  di  particolari situazioni ambientali che giustifichino normative autonome  (sentenza n. 288 del 2007, che ha richiamato le sentenze n. 235 del 1988, n. 20

del 1985, n. 171 del 1984, n. 26 del 1965 e n. 105 del 1957).

    La  "disapplicazione"  della  causa  di  incompatibilita'  per  i consiglieri regionali supplenti - prevista dalla norma impugnata - e' priva di ragionevole giustificazione  e  introduce  un'ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ai consiglieri  proclamati  eletti

dall'ufficio elettorale.

    Non si comprende, infatti, per quale plausibile ragione una causa di incompatibilta' che vale per il consigliere sospeso  dalla  carica non  dovrebbe  essere  operante  anche  per  consigliere  chiamato  a sostituirlo tanto piu'  che  il  supplente,  qualora  sopravvenga  la decadenza, potrebbe anche surrogarsi definitivamente  al  consigliere

sostituito.

    La  disposizione  in  esame  appare,  quindi,   incostituzionale, poiche', come codesta ecc.ma Corte ha gia' avuto modo  di  affermare, "il principio di ragionevolezza opera con  particolare  rigore  nella materia elettorale (sentenza n. 376 del  2004),  dall'altro,  non  di meno, occorre ricordare che, in primo luogo, sussiste un'esigenza  di tendenziale  uniformita'  sul  piano   nazionale   della   disciplina dell'elettorato passivo (cosi' la citata  sentenza),  e,  in  secondo luogo, che la costante giurisprudenza costituzionale  ha  subordinato la possibilita' di  introdurre  discipline  regionali  differenziate, rispetto  a  quella  nazionale,  solo  in  presenza  di   particolari situazioni  ambientali  che  giustifichino  normative  autonome   (da ultimo, sentenza n. 143 del 2010)" (Corte cost., 23 luglio  2010,  n. 283).

    Le   discipline   regionali   sull'incompatibilita'   in   ambito elettorale, pertanto,  "possono  considerarsi  legittime,  sul  piano costituzionale, solo se trovano ragionevole fondamento in  situazioni idonee a giustificare il  peculiare  trattamento  riconosciuto  dalle relative disposizioni" (sentenza n. 143 del 2010).

    Inoltre,  la  disapplicazione  della  causa  di  incompatibilita' prevista dalla citata disposizione statale viola  l'art.  122,  primo comma, della Costituzione che, nel conferire alla Regione  il  potere legislativo  in  materia   di   "casi   di   ineleggibilita'   e   di

incompatibilita'", nei limiti  dei  principi  fondamentali  stabiliti dallo  Stato,  implicitamente  riconosce  la  vigenza  -  nelle  more dell'esercizio da parte della Regione della potesta'  legislativa  di cui all'art. 122 ed in forza del principio  di  continuita'  -  della

generale disciplina in  materia  di  incompatibilita'  dettata  dalla Legge n. 154/1981 (cfr. Cass. civ., Sezioni Unite, sent. n. 16898 del 25-07-2006; Cass. Sez. I, sent. n. 16218 del 23-07-2007), conforme al quadro costituzionale in vigore all'epoca  della  sua  emanazione  ed espressamente esclusa dall'abrogazione di cui all'art. 274, comma  1,

lettera 1), D.Lgs. n. 267  del  2000,  recante  il  T.U.  degli  enti locali.

 

(1) secondo cui «... qualora, in corso di attuazione del piano o  dei     programmi  operativi di cui al comma 88, gli  ordinari  organi  di     attuazione del piano o il commissario ad acta rinvengano ostacoli     derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li  trasmettono     al Consiglio regionale,  indicandone  puntualmente  i  motivi  di     contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il     Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni,  apporta     le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto,  o  le     sospende,  o  le  abroga.  Qualora  il  Consiglio  regionale  non     provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative entro i     termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale  o  comunque    tale da non rimuovere gli ostacoli all'attuazione del piano o dei     programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta,  ai  sensi

    dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche     normative, per il superamento dei predetti ostacoli».

 

(2) Con la  quale  il  nuovo  Presidente  pro-tempore  della  Regione     Campania e' stato nominato Commissario ad acta per  il  Piano  di     rientro con il compito di proseguire  nell'attuazione  del  Piano     stesso secondo Programmi operativi di cui all'art. 1,  comma  88,

    della Legge n. 191 del 2009.

 

(3) secondo cui: «... qualora, in corso di attuazione del piano o dei     programmi operativi di cui al comma 88, gli  ordinari  organi  di     attuazione del piano o il commissario ad acta rinvengano ostacoli    derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li  trasmettono    al Consiglio regionale,  indicandone  puntualmente  i  motivi  di     contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il    Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni,  apporta    le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto,  o  le     sospende,  o  le  abroga.  Qualora  il  Consiglio  regionale  non     provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative entro i

    termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o  comunque     tale da non rimuovere gli ostacoli all'attuazione del piano o dei     programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta,  ai  sensi     dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche     normative, per il superamento dei predetti ostacoli».

 

(4) L'articolo corrisponde all'art. 4, L. 23 aprile 1981, n. 154.

 

                               P.Q.M.

 

    Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte   Costituzionale   voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi gli articoli 2 comma  4,  4 commi 3 e 5, della L.  9  agosto  2012  n.  27,  per  le  motivazioni indicate nel ricorso, con le conseguenti statuizioni.

    Con l'originale notificato del ricorso  si  depositera'  estratto della delibera del Consiglio dei ministri in data 4 ottobre 2012  con l'allegata relazione del Ministro per i rapporti con le Regioni.

        Roma, 11 ottobre 2012

 

                   L'Avvocato dello Stato: Fedeli

 

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