Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 22 ottobre 2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
(GU n.1 del 2-1-2013 )     
 
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  nei  cui  uffici
domicilia in Roma dei  Portoghesi,  12  contro  la  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia,  in  persona  del  Presidente  in  carica  per
l'impugnazione della legge  regionale  del  Friuli-Venezia  Giulia  9
agosto 2012, n. 15, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia del 16 agosto 2012, n. 33, S.O. n. 22,
recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della  Regione
Friuli-Venezia Giulia derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle
Comunita' europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai
servizi nel mercato interno e adeguamento alla direttiva  2009/147/CE
concernente la conservazione degli uccelli selvatici e alla direttiva
92/43/CEE  relativa  alla  conservazione  degli  habitat  naturali  e
seminaturali e della flora e  della  fauna  selvatiche.  Modifiche  a
leggi   regionali   in   materia   di   attivita'   commerciali,   di
somministrazione   di   alimenti   e   bevande    e    di    gestione
faunistico-venatoria (Legge comunitaria 2010)», in relazione: 
        al suo art. 15, comma 1, lettera a); 
        al suo articolo 15, comma 1, lettera c); 
        al suo art. 15, comma 1, lettera d); 
        al suo art. 18, comma 1, lettera a); 
        al suo art. 18, comma 1, lettera d). 
    La legge regionale del Friuli-Venezia  Giulia  n.  15  del  2012,
emanata in attuazione della legge regionale 2 aprile 2004,  n.  10  -
che  reca  le  «Disposizioni  sulla  partecipazione   della   Regione
Friuli-Venezia Giulia ai processi  normativi  dell'Unione  europea  e
sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari» - introduce,
tra l'altro, modifiche alla  legge  regionale  6  marzo  2008,  n.  6
(«Disposizioni per la programmazione  faunistica  e  per  l'esercizio
dell'attivita' venatoria») e ad  altre  leggi  regionali  in  materia
venatoria, con il dichiarato  scopo  di  uno  loro  adeguamento  alla
direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  30
novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici a
alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992,  relativa
alla conservazione degli habitat  naturali  e  seminaturali  e  della
flora e della fauna selvatiche. 
    In questo contesto, l'art. 15 della legge,  rubricato  «Modifiche
alla legge regionale n. 14/2007», stabilisce quanto segue: 
        al comma 1, lett.  a):  «dopo  il  comma  4  dell'art.  6  e'
inserito il seguente: 
          "4-bis. Per le  finalita'  di  cui  all'art.  5,  comma  1,
lettera g), la Giunta  regionale,  entro  trenta  giorni  antecedenti
l'inizio dell'annata venatoria, previo parere del Comitato faunistico
regionale di cui all'art. 6 della legge regionale n. 6/2008,  sentite
le Province e gli enti gestori dei parchi naturali regionali e  delle
riserve naturali regionali, per i territori di rispettiva competenza,
adotta il provvedimento di deroga. I  provvedimenti  di  deroga  sono
rilasciati per le finalita' di cui all'art. 5, comma 1."»; 
        al comma  1,  lett.  c):  «c)  il  comma  7  dell'art.  6  e'
sostituito dal seguente: 
          "7.  La  Giunta  regionale   verifica   l'esistenza   delle
condizioni generali  per  l'esercizio  delle  deroghe  e  rilascia  i
provvedimenti di deroga, sentito il  Comitato  faunistico  regionale.
Nel caso in cui il relativo parere non venga rilasciato entro  trenta
giorni dalla richiesta si prescinde dallo stesso."»; 
        al comma 1, lett. d): «il comma 8 dell'art. 6  e'  sostituito
dal seguente: 
          "8. Le deroghe per le finalita' di cui all'art. 5, comma 1,
lettere c), d), f) e g), non possono essere attivate  per  le  specie
per  le  quali  sia  stata  accertata  una  grave  diminuzione  della
consistenza numerica,  durante  il  periodo  di  nidificazione  degli
uccelli o durante la fase di migrazione per ritorno degli  stessi  al
luogo di nidificazione,  fatta  salva  l'attivita'  di  controllo  di
specie alloctone."». 
    L'art. 18 della legge, rubricato «Modifiche alla legge  regionale
n. 6/2008, alla legge regionale n. 26/2002 e alla legge regionale  n.
56/1986 in materia venatoria», introduce, tra le altre,  le  seguenti
modifiche alla legge regionale del Friuli-Venezia  Giulia  n.  2  del
2008: 
        comma  1,  lett.  a):  «dopo  l'art.  8-bis  e'  inserito  il
seguente: 
          "Art. 8-ter selvaggina pronta caccia 
    1.  La  Regione  promuove  e  finanzia   progetti   mirati   alla
ricostituzione   delle    popolazioni    selvatiche.    Nelle    more
dell'approvazione del  Piano  faunistico  venatorio  regionale,  sono
ammesse immissioni di fauna 'pronta caccia' sul territorio regionale. 
    2. Fanno parte  della  selvaggina  'pronta  caccia'  le  seguenti
specie di uccelli: quaglia, fagiano e starna quando nate e  cresciute
negli allevamenti di cui all'art. 17 della legge n. 157/1992. 
    3. Nelle more dell'attuazione dei progetti di cui al comma 1,  le
immissioni sul territorio delle Riserve di  caccia  della  selvaggina
'pronta caccia'  sono  regolamentate  dal  Regolamento  di  fruizione
venatoria di ciascuna Riserva e non sono soggette  a  limitazioni  di
numero e di sesso. Le Riserve  di  caccia,  in  deroga  alle  vigenti
disposizioni di legge, stabiliscono i  tempi  e  le  modalita'  delle
immissioni della selvaggina 'pronta caccia'.";»; 
        al comma  1,  lett.  d):  «dopo  l'art.  26  e'  inserito  il
seguente: 
          "Art. 26-bis cani da traccia 
    1. Le Province, disciplinando  la  materia  in  modo  uniforme  e
secondo  i  propri  ordinamenti,   provvedono   all'abilitazione   di
conduttori  e  cani  da  traccia,  previa  organizzazione  di   corsi
obbligatori di formazione ed esami  finali.  Le  Province  provvedono
altresi' a individuare le razze canine ammissibili ad abilitazione. 
    2.  Le  abilitazioni   conseguite   presso   le   amministrazioni
provinciali hanno validita' nell'intero territorio regionale. 
    3. L'attivita' di recupero e' svolta con l'utilizzo dell'arma  da
parte del recuperatore abilitato, nel  rispetto  dell'art.  13  della
legge n. 157/1992, ogni giorno della stagione  venatoria  compresi  i
martedi' e venerdi', senza limiti di orario e fino a due giorni  dopo
la  chiusura  della   stagione   venatoria   nell'intero   territorio
regionale. 
    4.  Le  Province  e  le  forze  dell'ordine   possono   ricorrere
all'ausilio dei recuperatori  regolarmente  abilitati  anche  per  il
recupero di capi feriti a seguito di incidenti stradali durante tutto
il periodo dell'anno. 
    5. I recuperatori abilitati, in deroga alla disposizioni  di  cui
all'art. 14 della legge regionale n. 21/1993, possono  raccogliere  e
trasportare la  fauna  rinvenuta  presso  siti  di  stoccaggio  anche
temporanei e sono obbligati  a  comunicare  gli  esiti  del  recupero
all'autorita' che ne ha richiesto l'intervento. 
    6.  Ogni  Provincia  ha  facolta'  di  istituire  un   albo   dei
recuperatori abilitati. Le Province devono rilasciare ai recuperatori
abilitati  un  tesserino  sul  quale  deve  essere  obbligatoriamente
annotata l'attivita' di recupero. Per l'iscrizione a detto  albo,  le
Province hanno altresi' facolta' di richiedere ai recuperatori idonea
polizza assicurativa."». 
    Tali disposizioni sono illegittime per i seguenti 
 
                             M o t i v i 
 
Violazione dell'art.  4,  comma  1,  della  legge  costituzionale  31
gennaio 1963, n. 1 - Statuto speciale  della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia. In relazione  all'art.  117,  comma  1,  della  Costituzione,
violazione dei vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario.  In
relazione all'117, comma 2,  lettera  s)  violazione  della  potesta'
legislativa  esclusiva  dello  Stato  nella  materia  della   «tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema». 
    L'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione esprime
una esigenza unitaria per cio' che concerne la tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema,  ponendo  un  limite  agli  interventi   a   livello
regionale che possano pregiudicare gli equilibri ambientali. 
    In attuazione della competenza  esclusiva  ivi  prevista,  spetta
allo Stato l'istituzione di una disciplina che, investendo l'ambiente
nel suo complesso - e dunque anche in ogni sua parte  -  opera  quale
limite alla  competenza  attribuita  alle  Regioni  e  alle  Province
autonome  in  materie  la  cui  disciplina  entri  potenzialmente  in
conflitto con il valore costituzionalmente protetto dell'ambiente. 
    Se da un lato e'  indubitabile  che  nella  competenza  esclusiva
regionale in materia di «caccia e pesca» rientrino gli  aspetti  piu'
strettamente connessi alla regolamentazione dell'esercizio  venatorio
rientrino nella  competenza  esclusiva  regionale  -  da  esercitarsi
comunque  in  osservanza  dei  vincoli   derivanti   dall'ordinamento
dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali - dall'altro lato
e'  altrettanto  indubbio  che,  come  confermato  dalla  consolidata
giurisprudenza della Corte, che la competenza attribuita  allo  Stato
nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema costituisca limite  alla
potesta' regionale in tale materia. 
    Benche', pertanto, alla Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia
sia attribuita, dall'art. 4, comma terzo, dello Statuto di  autonomia
una potesta' legislativa primaria  in  materia  di  caccia  e  pesca,
l'esercizio  di  tale  competenza  non  puo'   interferire   con   le
attribuzioni dello Stato in materia di disciplina dell'ambiente. 
    La disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente,  infatti,
inerisce ad un interesse pubblico di valore  costituzionale  primario
(cfr. sent. n. 151 del 1986) e assoluto (sent. n.  210  del  1987)  e
deve garantire, anche in attuazione del diritto primario  e  derivato
dell'Unione europea, un  elevato  livello  di  tutela,  destinato  ad
imporsi sulle discipline  di  settore  e,  dunque,  sulle  competenze
esclusive regionali attribuite per la tutela di diversi interessi (si
confrontino, per tutte, le sentenza n. 378  del  2007  e  n.  62  del
2008). 
    Ed e' indiscutibile che l'esercizio dell'attivita' venatoria  sia
suscettibile di  incidere  sui  livelli  di  tutela  dell'ambiente  e
dell'ecosistema, con la conseguenza che il legislatore regionale, nel
regolare le relative attivita', e' chiamato ad un  rigoroso  rispetto
degli standard minimi e uniformi di tutela fissati dalla legislazione
nazionale,  in  attuazione  della  competenza   esclusiva   ad   essa
attribuita dall'art. 117, comma 2, lettera s)  Cost.,  oltre  che  al
rispetto  dei   vincoli   derivanti   dall'appartenenza   dell'Italia
all'Unione europea. 
    Sulla  base  di  tali  premesse,  si  dimostra   l'illegittimita'
costituzionale delle norme censurate con il presente ricorso. 
    L'art.  15,  comma  1,  lett.  a)  della  legge   regionale   del
Friuli-Venezia Giulia  n.  15  del  2012  inserisce  un  comma  4-bis
nell'art. 6 della legge regionale n.  14  del  2007,  che  regola  il
contenuto e le procedure  delle  deroghe  di  cui  all'art.  9  della
direttiva 79/409/CEE. 
    Il nuovo  comma  afferma  che  i  provvedimenti  di  deroga  sono
adottati dalla Giunta  regionale,  entro  trenta  giorni  antecedenti
l'inizio dell'annata venatoria, previo parere del Comitato faunistico
regionale di cui all'art. 6 della legge regionale n. 6/2008,  sentite
le Province e gli enti gestori dei parchi naturali regionali e  delle
riserve naturali regionali, per i territori di rispettiva competenza. 
    Nel  disporre  tale  procedura,  la  norma   enuncia   che   tale
procedimento e' attuato per le finalita' di cui all'art. 5, comma  1,
lettera g) della medesima legge regionale n. 14 del 2007 -  e  dunque
per finalita' di «cattura, detenzione o altri  impieghi  misurati  di
determinati uccelli in piccola quantita', in  condizioni  rigidamente
controllate e  in  modo  selettivo»  -  e  nel  contempo,  all'ultimo
periodo, che tali provvedimenti di  deroga  sono  rilasciati  per  le
finalita' di cui all'art. 5, comma 1, della predetta legge regionale. 
    La  quanto  meno  dubbia  formulazione  della   disposizione   e'
suscettibile di  consentire  che  i  provvedimenti  di  deroga  siano
adottati  dalla  Giunta  regionale  attraverso  un  procedimento  che
prescinde dal parere dell'ISPRA, non solo per  le  finalita'  di  cui
all'art. 5, comma 1, lett. g) della legge regionale n.  14  del  2007
(c.d. catture di piccole quantita'), ma anche per quelle  sottostanti
alle altre tipologie di deroga. 
    La norma -  vieppiu'  se  letta  in  combinato  disposto  con  il
novellato comma 7 del medesimo art. 6 della L.R. n. 14 del  2007,  di
cui subito si dira' - eccede,  pertanto,  la  competenza  legislativa
regionale e viola i vincoli derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea, poiche' si discosta da quanto previsto  dall'art.
19-bis, comma 3, della legge n. 157  del  1992,  che,  in  attuazione
dell'art. 9 della direttiva  79/409/CE  (c.d.  «direttiva  uccelli»),
stabilisce che tali  deroghe  possano  essere  previste  solo  previo
parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi ISPRA)  o
di un istituto riconosciuto a livello regionale. 
    L'art. 15, comma 1, lett.  c)  della  legge  regionale  impugnata
sostituisce il comma 7 dell'art. 6 della legge regionale  n.  14  del
2007, prevedendo la possibilita' della Giunta regionale  di  adottare
il provvedimento di deroga una volta  decorso  inutilmente  un  breve
termine  (trenta  giorni)  entro  il  quale  il  Comitato  faunistico
regionale deve esaminare la proposta di deroga. 
    Tale previsione, introducendo un meccanismo di silenzio  assenso,
consente l'adozione di provvedimenti di deroga in assenza del  parere
dell'ISPRA o degli istituti regionali riconosciuti, cosi' violando il
gia' citato art. 19-bis, comma 3, della legge n. 157 del 1992  (oltre
che il piu' generale principio declinato nell'art. 16, comma 3, della
legge n.  241  del  1990,  secondo  il  quale  i  pareri  resi  dalle
amministrazioni preposte alla tutela ambientale si  sottraggono  alle
regole sul silenzio assenso o sul c.d. silenzio devolutivo). 
    Sul  punto,  sembra  sufficiente   far   rinvio   alla   costante
giurisprudenza della Corte (cfr., per tutte, sentt. n. 266 del 2010 e
260 del 2012). 
    L'art. 15, comma 1, lett.  d)  della  legge  regionale  impugnata
sostituisce il comma 8 dell'art. 6 della legge regionale  n.  14  del
2007, prevedendo che le deroghe di cui al precedente art. 5, comma 1,
lettere c), d), f) e g) non possano essere concesse: 
        (i) per le specie  per  le  quali  sia  accertata  una  grave
diminuzione della consistenza numerica; 
        (ii) durante il periodo di nidificazione degli uccelli; 
        (iii) durante la fase di migrazione per ritorno degli  stessi
al luogo di nidificazione, 
fatta salva,  in  ogni  caso,  l'attivita'  di  controllo  di  specie
alloctone. 
    La disposizione, che si propone di disciplinare compiutamente  la
materia dei limiti al  potere  di  deroga,  viola  nuovamente  l'art.
19-bis, comma 3, della legge n. 157 del 1992. 
    La norma statale, in attuazione, come  detto,  anche  di  vincoli
derivanti dalla «direttiva uccelli», esclude  dalla  possibilita'  di
prelievo in deroga  le  specie  in  declino  indipendentemente  dalla
finalita' della deroga. Per contro, la norma regionale introduce tale
limite  in  relazione  ad  alcune  soltanto  delle  deroghe  prevista
dall'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 14 del 2007. 
    Inoltre, la non chiara formulazione della norma  e'  suscettibile
di autorizzare l'interpretazione secondo la quale le  tre  condizioni
che escludono la deroga non siano alternative, ma debbano  concorrere
(o, quanto meno, che  la  prima  condizione  -  relativa  alla  grave
diminuzione  della  consistenza  numerica  della   specie   -   debba
concorrere con una delle altre due). Ne risulta violata la richiamata
norma statale, che esclude tout-court la possibilita' di  deroga  per
le specie in declino, indipendentemente dal periodo dell'anno o dalle
fasi di nidificazione. 
    Il novellato comma 8 dell'art. 6  della  L.R.  n.  14  del  2007,
infine, attrae al  regime  del  prelievo  in  deroga  l'attivita'  di
controllo delle specie alloctone. Tale attivita' di controllo,  nella
regolamentazione nazionale,  esula  dal  campo  di  applicazione  del
prelievo in deroga di cui all'art. 19-bis  della  legge  n.  157  del
1992, essendo stabilito che essa debba seguire la  disciplina  -  non
riproposta nella norma regionale - prevista dal precedente  art.  19,
la quale  prevede  l'esperimento  preventivo  di  prelievi  selettivi
attraverso  l'utilizzo   di   «metodi   ecologici»,   previo   parere
dell'ISPRA. 
    L'art.  18,  comma  1,  lett.  a)  della  legge   regionale   del
Friuli-Venezia n. 15 del 2002 introduce un  nuovo  art.  8-ter  nella
legge  regionale  n.  6  del  2008,   che   autorizza   genericamente
l'immissione di selvaggina «pronta caccia», affidando alle riserve di
caccia  il  compito  di  stabilire  i  tempi  e  le  modalita'  delle
immissioni  di  detta  selvaggina  anche  «in  deroga  alle   vigenti
disposizioni di legge». 
    In  disparte  la  piu'  generalizzata  facolta'  di  deroga  alle
disposizioni di legge, risulta visibilmente violato l'art.  16  della
legge n. 157 del 1992, il quale riconosce come  strutture  di  caccia
private le sole aziende faunistico  venatorie,  nelle  quali  possono
essere effettuati ripopolamenti non oltre il 31 agosto di ogni anno e
le aziende agri-turistico venatorie, nelle quali  le  immissioni  con
selvaggina allevata possono essere effettuate  solamente  durante  la
stagione venatoria. 
    La   norma   regionale,   prevedendo   una   piu'   generalizzata
introduzione  di  selvaggina,  viola   tali   disposizioni   statali,
esponendo a rischio l'equilibrio dell'ecosistema. 
    L'art. 18, comma 1, lett. d)  della  legge  regionale  impugnata,
novellando ulteriormente la legge regionale n. 6 del 2008,  introduce
un nuovo art. 26-bis che, al comma  3,  prevede  la  possibilita'  si
autorizzare i c.d.  recuperatori  di  fauna  selvatica  abbattuta  ad
operare muniti di armi in orari e giorni di silenzio venatorio. 
    La norma si pone in contrasto con quanto stabilito dall'art.  12,
commi 2 e 3 e dall'art. 21, comma 1, lettera g)  della  legge  quadro
nazionale n. 157 del 1992. 
    La  condotta  cui   possono   essere   autorizzati   i   predetti
«recuperatori» costituisce,  infatti,  atteggiamento  di  caccia  che
rientra nella definizione di esercizio  venatorio,  quale  risultante
dal citato art. 12 della legge  nazionale,  essendo  conseguentemente
destinata a soggiacere a tutti i limiti previsti per tale  attivita',
ivi compreso il divieto stabilito dal citato art. 19, comma 1,  lett.
g) della legge quadro nazionale. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Alla stregua di quanto precede  si  confida  che  codesta  Ecc.ma
Corte vorra'  dichiarare  l'illegittimita'  dell'art.  15,  comma  1,
lettere a), c) e d) e dell'art. 18, comma 1, lettere a)  e  d)  della
legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2012, n. 15. 
    Si produrra' copia autentica della  deliberazione  del  Consiglio
dei ministri del 4 settembre 2012, con l'allegata relazione. 
      Roma, 13 ottobre 2012 
 
                 L'avvocato dello Stato: Fiorentino 

 

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