N. 17 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 febbraio 2004.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 10 febbraio 2004 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 9 del 3-3-2004)

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' per legge
domiciliato;

Contro la Regione Abruzzo in persona del presidente della giunta
regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, sesto settimo e diciottesimo comma, della
legge regionale dell'Abruzzo n. 20 del 19 novembre 2003 pubblicata
nel B.U.R. n. 36 del 5 dicembre 2003 in base alla deliberazione 29
gennaio 2004 del Consiglio dei ministri che unitamente al presente
ricorso verra' depositata.
La legge regionale sopraindicata contiene modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 17 aprile 2003 (legge finanziaria
regionale 2003).
In particolare l'art. 1, sesto comma, prevede che le aziende
sanitarie istituiscano un apposito ruolo di dirigente nel settore
vigilanza ed ispezione nei luoghi di lavoro, in cui far confluire con
inquadramento giuridico ed economico in base all'anzianita' il
personale laureato della ex carriera direttiva che abbia svolto
finzioni riconducibili all'attivita' di prevenzione di cui
all'art. 21 della legge n. 833/1978.
L'art. 1, commi 7 e 18, prevede per l'anno 2003 l'iscrizione di
Euro 100.000,00 nell'ambito della UPB0501007 sul Cap. 151424 di nuova
istituzione ed iscrizione.
La prima di tali norme viola l'art. 97 primo e secondo comma
della Costituzione giacche' consente, in forza della sola anzianita'
l'accesso in un ruolo di dirigente del personale laureato della ex
carriera direttiva che abbia svolto funzioni riconducibili ad
attivita' di prevenzione.
Come piu' volte gia' deciso da codesta Corte e' invece necessario
o un pubblico concorso o una prova selettiva, sia pure interna, per
l'accesso alla qualifica di dirigente.
La seconda norma che viene denunciata (art. 1 commi 7, 18)
risulta carente di copertura finanziaria e si pone percio' in
contrasto con l'art. 81 della Costituzione.


P. Q. M.
Si chiede che voglia codesta ecc.ma Corte dichiarare la
illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 6, 7 e 18, legge
n. 20/2003 della Regione Abruzzo.
Sara' depositato estratto della delibera del Consiglio dei
ministri del 29 gennaio 2004.
Roma, addi' 30 gennaio 2004
Avvocato dello Stato: Aldo Linguiti

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