RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 febbraio 2010 , n. 17
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 2 febbraio 2010  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
(GU n. 11 del 17-3-2010) 
 
 
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso  i  cui  Uffici
domicilia, per legge, in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione Liguria, in persona del suo Presidente, per  la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale  dell'art.  27,  della
legge regionale 25 novembre 2009, 57, recante «Modifiche dell'art.  2
della legge regionale 30 luglio 1999, n.  20  (Norme  in  materia  di
autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi  sanitari  e
socio sanitari, pubblici e privati. Recepimento del d.P.R. 14 gennaio
1997) e successive modifiche ed integrazioni», pubblicata nel  B.U.R.
Liguria n. 22, del 25 novembre 2009. 
    La legge della Regione Liguria 25  novembre  2009,  n.  57,  reca
modifiche alla legge regionale 7 dicembre  2006,  n.  41,  avente  ad
oggetto il riordino del Servizio  Sanitario  Regionale,  e  ad  altre
disposizioni regionali in materia sanitaria. L'art. 27  della  legge,
in particolare, modifica la legge regionale 30  luglio  1999,  n.  20
che, in sede di recepimento del d. P.R. 14 gennaio l997,  ha  dettato
le norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per
i  presidi  sanitari  e  socio  sanitari  pubblici  e  privati.  Piu'
specificatamente, il richiamato art. 27 integra l'art. 2, della L. R.
n. 20/99, prevedendo l'aggiunta, dopo il comma 6,  di  due  ulteriori
commi. 
    Il  primo  di  essi,  comma  6-bis,  dispone   che   «In   attesa
dell'emanazione  dell'atto  di  indirizzo  e  coordinamento  di   cui
all'art. 8-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502  (Riordino  della  disciplina  in  materia  sanitaria   a   norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421)  e  successive
modifiche ed integrazioni, gli studi odontoiatrici, medici e di altre
professioni sanitarie  condotte  da  sanitari  in  forma  singola  ed
associata non necessitano dell'autorizzazione prevista dalla presente
legge». Il successivo comma 6-ter prevede, infine,  che  «L'esercizio
degli studi di cui al comma 6-bis e' regolato dai principi  contenuti
nel decreto del Ministro della Sanita' 28 settembre  1990  (Norma  di
protezione  dal  contagio  professionale  da  HIV   nelle   strutture
sanitarie e assistenziali pubbliche  e  private)  e  dalle  norme  in
materia di igiene e sanita' pubblica e di sicurezza». 
    Poiche' il citato  art.  27  eccede  dalla  competenza  regionale
concorrente in materia di tutela della salute  ed  incide,  altresi',
sui principi costituzionali  di  cui  agli  articoli  3  e  41  della
Costituzione, il Consiglio dei Ministri, in data 13 gennaio 2010,  ha
deliberato di impugnarlo, ai sensi dell'art. 127 della  Costituzione,
chiedendo che ne  venga  dichiarata  la  incostituzionalita'  con  il
conseguente annullamento. 
    A tal fine vengono esposti i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    1. - Gli art. 8 e 8-ter,  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502, recante le disposizioni di riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'art. 1, della legge 23 ottobre  1992,
n. 421, prevedono che l'esercizio di  attivita'  sanitarie  da  parte
delle strutture pubbliche e private sia  consentito  in  presenza  di
specifici requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi  minimi
e sia subordinato al rilascio di  un'autorizzazione  da  parte  della
regione nel cui ambito territoriale si intende svolgere  la  predetta
attivita'. 
    Le stesse norme, e in  particolare  l'art.  8-ter,  al  comma  2,
dispongono che l'autorizzazione all'esercizio di attivita'  sanitarie
e', altresi', richiesta per gli  studi  odontoiatrici,  medici  e  di
altre professioni sanitarie, ove attrezzati per  erogare  prestazioni
di   chirurgia   ambulatoriale,ovvero   procedure   diagnostiche    e
terapeutiche di particolare complessita' o che comportino un  rischio
per la sicurezza del paziente nonche' per le strutture esclusivamente
dedicate ad attivita' diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti
terzi. 
    Tali disposizioni, ai  sensi  dell'art.  19  dello  stesso  testo
normativo, sono state qualificate dal  legislatore  statale  principi
fondamentali, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. 
    La Regione Liguria, con la propria legge 30 luglio 1999,  n.  20,
nel dettare le norme  in  materia  di  autorizzazione,  vigilanza  ed
accreditamento per i presidi sanitari e socio  sanitari,  pubblici  e
privati, ha recepito i principi dettati dal legislatore nazionale  e,
all'art. 2, comma 1,  lettere  d)  ed e)  e,  ha  ricompreso  tra  le
strutture  sanitarie,  pubbliche  e  private,   tenute   a   chiedere
l'autorizzazione al funzionamento, gli studi medici ed  odontoiatrici
e le  strutture  esclusivamente  dedicate  all'attivita'  diagnostica
aventi le caratteristiche precisate nel sopra richiamato art. 8-ter. 
    L'art. 27, della legge regionale 25 novembre  2009,  n.  57,  nel
modificare il richiamato art. 2, della L.R. n. 20/99, introducendo un
comma 6-bis, dispone ora che gli studi  odontoiatrici,  medici  e  di
altre professioni sanitarie, condotti da sanitari in forma singola  o
associata, non necessitano  dell'autorizzazione  fino  a  quando  non
venga emanato l'atto di indirizzo e coordinamento previsto  dall'art.
8-ter, comma 4, del sopra richiamato d.lgs. n. 502/92. 
    La disposizione, come adottata, si pone in evidente contrasto con
l'art. 117, comma 3, della costituzione. Come codesta Corte ha  avuto
modo di precisare (sentenza n. 371/2008) l'organizzazione sanitaria -
cui puo' ricondursi la regolamentazione dell'assetto organizzativo  e
gestorio degli enti preposti alla erogazione delle prestazioni  -  e'
parte integrante  della  «materia»  costituita  dalla  «tutela  della
salute», di cui al terzo comma, del citato art.  117  Cost.  In  tale
ambito,  pertanto,  la  legislazione  regionale  deve  svolgersi  nel
rispetto dei principi fondamentali fissati dal  legislatore  statale,
ritenuti tuttora vincolati anche in questa fase  di  transizione  dal
vecchio al nuovo sistema di ripartizione delle competenze legislative
(sent. n. 120/05). 
    Cio'  premesso,   si   osserva   ancora   che,   sempre   secondo
l'insegnamento di codesta Corte (sent.  n.  354/94,  e  le  ulteriori
decisioni ivi richiamate), i principi concernenti l'organizzazione  e
la  disciplina  della  struttura  del  servizio  sanitario  nazionale
costituiscono norme fondamentali di riforma  economico-sociale  tanto
che  anche  le   disposizioni   regolamentari   di   dettaglio,   che
accompagnano dette norme fondamentali, possono vincolare  l'esercizio
delle competenze regionali, ove siano legate ai principi stessi da un
rapporto di coessenzialita' e di necessaria integrazione. 
    Poiche' i richiamati articoli 8 ed 8-ter, del d.lgs. n. 502/92  -
che hanno natura di norme primarie e non di  dettaglio -  pongono  il
principio fondamentale che gli studi medici, pubblici e privati,  che
eroghino  prestazioni  di  chirurgia   ambulatoriale   ovvero   altre
procedure terapeutiche particolarmente complesse o che comportino  un
rischio per la sicurezza  del  paziente,  devono  essere  autorizzati
dalle regioni nel cui ambito essi siano situati, appare  evidente  il
vizio di costituzionalita' dell'art. 27, della legge regionale  della
Liguria n. 57/09, per contrasto con l'art. 117,  terzo  comma,  della
Costituzione, in materia di tutela della salute. 
    2. - Sotto altro profilo si osserva che la norma regionale che si
censura appare incidere anche  sulla  modalita'  di  esercizio  delle
professioni sanitarie e si pone in contrasto con  l'art.  117,  terzo
comma, richiamato in precedenza, e con gli articoli  3  e  41,  della
Costituzione. 
    Sotto il primo  aspetto,  si  rileva  che  anche  in  materia  di
«professioni» la legislazione regionale  concorrente  deve  svolgersi
nel  rispetto  di  principi  fondamentali  dettati  dal   legislatore
statale. 
    Poiche', ai sensi dei  sopraccitati  articoli  8  ed  8-ter,  del
d.lgs. n. 502/92, l'esercizio di attivita' sanitarie  nell'ambito  di
studi medici  o  odontoiatrici  attrezzati  per  erogare  prestazioni
chirurgiche   ambulatoriali   ovvero   procedure    diagnostiche    o
terapeutiche particolarmente complesse o che comportino rischi per la
sicurezza del paziente, e' subordinato ad un  regime  autorizzatorio,
sembra doversi rilevare la incostituzionalita' della norma  regionale
che consenta  l'esercizio  di  tali  professioni,  nell'ambito  delle
strutture  sopra  precisate,  senza  il  possesso  della   prescritta
autorizzazione  impedendo  cosi'  l'accertamento  del  possesso   dei
requisiti stabiliti dalla legge statale. 
    In ogni caso l'art. 27, della  legge  della  Regione  Liguria  n.
57/09,  viola  l'art.  41  della  Costituzione.  La  norma,  infatti,
consente  l'esercizio  di  professioni  sanitarie  complesse  o   che
comportino  rischi  per  la  salute  del  paziente  senza  che  venga
preventivamente verificata la sussistenza dei requisiti  strutturali,
tecnologici ed organizzativi minimi richiesti dal legislatore statale
per la struttura ove tali prestazioni vengano erogate. 
    Il  regime  autorizzatorio  ed  il  rispetto  delle  prescrizioni
previste dal legislatore statale,  ad  esso  connesso,  costituiscono
limitazioni, a fini sociali, dell'esercizio dell'attivita'  sanitaria
indispensabili per assicurare livelli minimi  adeguati  di  sicurezza
per i pazienti e di qualita'  delle  prestazioni  erogate  attraverso
strutture nelle quali il possesso della dotazione  strumentale  e  la
corretta  gestione  e  manutenzione  della  stessa  assuma  carattere
rilevante nell'assicurare l'idoneita' ed i livelli qualitativi  delle
cure e delle prestazioni offerte. 
    Tali requisiti minimi  imposti  per  l'esercizio  dell'iniziativa
privata nel settore dell'assistenza  sanitaria,  appaiono  del  tutto
ragionevoli attesa la loro riconducibilita' all'esigenza di  tutelare
un diritto fondamentale quale quello della salute. 
    Da tali premesse discende la  censurabilita'  della  disposizione
regionale anche per violazione dell'art. 3,  della  Costituzione.  Ed
infatti,  l'articolo  che  si  censura,  cancellando  ogni  controllo
preventivo all'apertura degli studi medici  odontoiatrici  attrezzati
per erogare prestazioni chirurgiche o specialistiche complesse o  che
comportino rischi per la sicurezza del  paziente,  crea  un  evidente
stato di disparita' di trattamento tra  i  sanitari  che  operano  in
Liguria e quelli  che  operano  nel  territorio  di  tutte  le  altre
Regioni. 
    A cio' deve, inoltre, aggiungersi che il  superamento,  da  parte
della Regione Liguria,  del  sistema  autorizzatorio  per  l'apertura
degli studi medici che si sono descritti in precedenza, pregiudica la
possibilita' di assicurare i livelli minimi essenziali  di  sicurezza
dei pazienti e di qualita' delle prestazioni  sanitarie  erogate.  Da
cio' l'evidente pregiudizio all'interesse generale di  garantire,  su
tutto il territorio nazionale, livelli minimi di tutela della  salute
con  conseguente,  ulteriore,  violazione  dei   principi   contenuti
nell'art. 3, della Corte costituzionale. 

        
      
 
                               P. Q. M. 
 
    Si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento  del
presente ricorso, dichiari la illegittimita' costituzionale dell'art.
27, della legge della  Regione  Liguria  25  novembre  2009,  n.  57,
recante modifiche  alla  legge  regionale  7  dicembre  2006,  n.  41
(Riordino del Servizio sanitario regionale) e ad  altre  disposizioni
regionali in materia sanitaria. 
    Si producono, in copia, la delibera del Consiglio  dei  ministri,
in data 13 gennaio 2010, con la relazione del Ministro per i rapporti
con le regioni, ivi richiamata, e la legge regionale impugnata. 
      
      
        Roma, addi' 21 gennaio 2010 
 
         L'Avvocato dello Stato: Massimo Massella Ducci Teri 
 

        

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