Ricorso n. 17 del 23 gennaio 2012 (Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 23 gennaio 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 10 del 07.03.2012 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (CF... per il ricevimento degli atti, FAX... e PEC...), presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Contro la Regione Veneto (CF...) in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, con sede in Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 - Venezia 9, per la declaratoria della illegittimita' costituzionale della Legge della Regione Veneto n. 21/2011 dell'11 novembre 2011, pubblicata nel BUR n. 85 del 15 novembre 2011, recante «Integrazione della legge regionale 4 marzo 2010 n. 18 "Norme in materia funeraria" in materia di deroghe per i comuni montani», come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2012.
Fatto
In data 15/11/2011 e' stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BUR), la Legge Regionale n. 21 dell'11 novembre 2011, con la quale sono state poste norme relative a «Integrazione della legge regionale 4 marzo 2010 n. 18 "Norme in materia funeraria" in materia di deroghe per i comuni montani».
La legge regionale in esame presenta i seguenti profili di illegittimita' costituzionale:
l'art. 1, che inserisce l'articolo 5-bis nella legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 («Norme in materia funeraria»), prevede, al comma 1 di detto art. 5-bis, che per i comuni ricompresi nei territori classificati montani o per le loro associazioni, con popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti, sia ammessa la deroga al regime di incompatibilita' (stabilito dall'articolo 5, comma 4, della stessa l.r. n 18 del 2010) della gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale con lo svolgimento dell'attivita' funebre.
l'art. 2. che sostituisce il comma 2 dell'art. 28 della menzionata l.r. n 18 del 2010, stabilisce per i medesimi comuni montani o per le loro associazioni, con popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti, la possibilita' di deroga al regime di incompatibilita' della gestione cimiteriale sia con l'attivita' attivita' funebre sia con l'attivita' marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero.
Tali disposizioni eccedono dalle competenze regionali e incidono nella competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.
Le disposizioni sopra indicate eccedono dalle competenze regionali, violano precise previsioni costituzionali e sono illegittimamente invasive delle competenze dello Stato; devono pertanto essere impugnate con il presente atto affinche' ne sia
dichiarata la illegittimita' costituzionale, con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di
Diritto
1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, che inserisce l'articolo 5-bis nella legge regionale 4 marzo 2010, n. 18, nonche' dell'art. 2, che sostituisce il comma 2 dell'art. 28 della l.r. n 18 del 2010 cit.
Le disposizioni delle quali si chiede l'annullamento - come sopra riferito - dispongono, nella sostanza l'abolizione delle incompatibilita' esistenti e legislativamente stabilite tra l'esercizio dell'attivita' funebre e la gestione del servizio cimiteriale.
In via preliminare, vale la pena di precisare che il legislatore aveva previsto questo regime di incompatibilita', anche allo scopo di consentire la massima concorrenza nell'esercizio dell'attivita' funebre.
Le disposizioni ora impugnate, consentendo una commistione tra queste attivita' si risolvono in una violazione delle competenze statali in materia di concorrenza.
Ed infatti, l'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato ha piu' volte evidenziato (come risulta in particolare dalla segnalazione AS392 del 23 maggio 2007 - prodotta in giudizio) che la commistione tra lo svolgimento di attivita' in concorrenza (quale l'attivita' imprenditoriale di onoranze funebri e l'attivita' commerciale marmorea e lapidea sia interna che esterna al cimitero) con attivita' pubblicistiche (quali la gestione delle camere mortuarie e dei cimiteri) e' suscettibile di alterare il confronto
concorrenziale tra gli operatori ed in particolare di ostacolare la liberta' di scelta dei consumatori e arrecare loro un rilevante pregiudizio proprio in quelle particolari circostanze in cui prestano scarsa attenzione all'aspetto economico.
Con specifico riferimento allo svolgimento del servizio di gestione delle camere mortuarie l'Autorita' ha sottolineato che la presenza di una societa' di onoranze funebri all'interno di strutture ospedaliere e' suscettibile di determinare una situazione di
vantaggio competitivo a favore dell'impresa aggiudicataria, consentendole un accesso privilegiato alla clientela, ossia ai parenti dei defunti.
Tale circostanza, peraltro, oltre a limitare il confronto competitivo tra gli operatori funebri attivi nei mercati locali, si ripercuote negativamente sui clienti dei servizi funebri, posto che determina una limitazione delle loro possibilita' di scelta e, come diretta conseguenza, un aumento del prezzo di tali servizi. Tali clienti, infatti, in ragione del particolare momento psicologico in cui si trovano, sono poco propensi ad effettuare confronti qualitativi e di prezzo tra i servizi offerti dai diversi operatori funebri, con la conseguenza che gli stessi tendono generalmente ad affidarsi all'operatore gia' presente nei locali ospedalieri in cui avviene il decesso e che per primo li contatta, accettando le condizioni economiche dallo stesso offerte. Pertanto, il risparmio di costo della struttura ospedaliera viene trasferito sui consumatori, posto che il prezzo di acquisto dei servizi di onoranze funebri, dovendo coprire i costi di un servizio diverso - relativo alla gestione delle camere mortuarie - risultera' piu' elevato.
Analoghe considerazioni valgono, sempre secondo l'Autorita', quando imprese costituite e controllate dalle amministrazioni comunali per la gestione delle aree cimiteriali estendono la loro posizione di privilegio nel mercato delle onoranze funebri e dell'attivita' commerciale marmorea e lapidea relativa ai cimiteri.
Sul punto l'Autorita' osserva come la gestione delle aree cimiteriali e' suscettibile di determinare un vantaggio concorrenziale per l'operatore che offre tale servizio, posto che lo stesso puo' utilizzare la sua presenza nelle aree cimiteriali come
volano promozionale per la sua attivita' caratteristica di operatore funebre o per l'attivita' commerciale marmorea e lapidea.
L'Autorita' ribadisce pertanto la necessita' di una chiara separazione e incompatibilita' fra i servizi di onoranze funebri e i diversi servizi pubblici che si connotano per un prevalente interesse igienico-sanitario o di carattere pubblico-sociale. Cio' al fine di assicurare un corretto confronto concorrenziale fra gli operatori di onoranze funebri presenti nei diversi mercati locali, evitando il conseguimento d'improprie posizioni di vantaggio che consentano l'accesso privilegiato alla clientela e che, nella generalita' dei casi, si traducono, in definitiva, in un costo piu' elevato del
servizio a danno degli stessi consumatori. Cio' appare tanto piu' ingiustificato laddove, come nel caso di specie, per la particolare natura dei servizi e delle peculiari condizioni in cui si effettuano le scelte di acquisto, la clientela non appare indotta ad effettuare
confronti comparativi in merito alla qualita' e al prezzo dei servizi offerti.
Considerati i principi espressi dall'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, le norme regionali in esame, che violano la distinzione fra i diversi servizi, pubblici da un lato e commerciali dall'altro, determinando da un lato gravi distorsioni sul mercato delle onoranze funebri, e, dall'altro, arrecando un pregiudizio economico ai consumatori, stabiliscono deroghe ai principi vigenti in materia di tutela della concorrenza destinate ad un rilevante numero di comuni veneti (138 su un totale di 580), intervenendo in tal modo in una materia riservata alla competenza statale, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. Per i motivi esposti le disposizioni regionali indicate devono essere impugnate dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.
Per i suddetti motivi, si ritiene di proporre questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.
P.Q.M.
Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra specificati, gli artt. 1 e 2 della Legge della Regione Veneto n. 21/2011 dell'11 novembre 2011, pubblicata nel BUR n. 85 del 15 novembre 2011, recante «Integrazione
della legge regionale 4 marzo 2010 n. 18 "Norme in materia funeraria" in materia di deroghe per i comuni montani», come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2012.
Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:
1. estratto della delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2012;
2. copia della Legge regionale impugnata;
3. rapporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento degli Affari Regionali;
4. segnalazione Autorita' Concorrenza e Mercato AS392 del 23 maggio 2007.
5. Nota AGCOM S-800 inviata all'Associazione Nazionale Comuni Italiani.
Con ogni salvezza.
Roma, 13 gennaio 2012
L'Avvocato dello Stato: Rago