Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il 23 gennaio 2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri). 

(GU n. 10 del 07.03.2012 ) 



     Ricorso del Presidente del Consiglio dei  ministri,  in  persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (CF... per  il ricevimento     degli     atti,     FAX...     e     PEC...),   presso   i   cui   uffici   e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
    Contro  la  Regione  Veneto  (CF...)  in  persona   del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, con  sede  in  Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901  -  Venezia  9,  per  la  declaratoria  della illegittimita' costituzionale della Legge  della  Regione  Veneto  n. 21/2011 dell'11 novembre 2011,  pubblicata  nel  BUR  n.  85  del  15 novembre 2011, recante «Integrazione della legge  regionale  4  marzo 2010 n. 18 "Norme in materia funeraria" in materia di deroghe  per  i comuni montani», come da delibera del Consiglio dei Ministri in  data 13 gennaio 2012.

                                Fatto

    In data 15/11/2011 e' stata pubblicata sul  Bollettino  Ufficiale della Regione Veneto (BUR), la Legge Regionale n. 21 dell'11 novembre 2011, con la quale sono state poste norme  relative  a  «Integrazione della legge regionale 4 marzo 2010 n. 18 "Norme in materia funeraria" in materia di deroghe per i comuni montani».
    La legge regionale  in  esame  presenta  i  seguenti  profili  di illegittimita' costituzionale:
        l'art.  1,  che  inserisce  l'articolo  5-bis   nella   legge regionale 4  marzo  2010,  n.  18  («Norme  in  materia  funeraria»), prevede, al comma 1 di detto art. 5-bis, che per i comuni  ricompresi nei territori classificati montani o per le  loro  associazioni,  con popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti, sia  ammessa la deroga al regime di incompatibilita' (stabilito  dall'articolo  5, comma 4, della stessa l.r. n 18 del 2010) della gestione del servizio cimiteriale  e   del   servizio   obitoriale   con   lo   svolgimento dell'attivita' funebre.
        l'art. 2. che sostituisce  il  comma  2  dell'art.  28  della menzionata l.r. n 18 del  2010,  stabilisce  per  i  medesimi  comuni montani o per  le  loro  associazioni,  con  popolazione  complessiva inferiore a cinquemila abitanti, la possibilita' di deroga al  regime di incompatibilita' della gestione cimiteriale  sia  con  l'attivita' attivita' funebre sia con l'attivita' marmorea e lapidea  interna  ed esterna al cimitero.
    Tali disposizioni eccedono dalle competenze regionali e  incidono nella  competenza  esclusiva  statale  in  materia  di  tutela  della concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.
    Le  disposizioni  sopra  indicate   eccedono   dalle   competenze regionali,  violano  precise   previsioni   costituzionali   e   sono illegittimamente  invasive  delle  competenze  dello  Stato;   devono pertanto essere impugnate con  il  presente  atto  affinche'  ne  sia
dichiarata  la   illegittimita'   costituzionale,   con   conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di

                               Diritto

1)  Illegittimita'  costituzionale   dell'art.   1,   che   inserisce l'articolo 5-bis nella legge regionale 4 marzo 2010, n.  18,  nonche' dell'art. 2, che sostituisce il comma 2 dell'art. 28 della l.r. n  18 del 2010 cit.
    Le disposizioni delle quali si chiede l'annullamento - come sopra riferito   -   dispongono,   nella   sostanza   l'abolizione    delle incompatibilita'   esistenti   e   legislativamente   stabilite   tra l'esercizio  dell'attivita'  funebre  e  la  gestione  del   servizio cimiteriale.
    In via preliminare, vale la pena di precisare che il  legislatore aveva previsto questo regime di incompatibilita', anche allo scopo di consentire  la  massima  concorrenza  nell'esercizio   dell'attivita' funebre.
    Le disposizioni ora impugnate, consentendo  una  commistione  tra queste attivita' si risolvono  in  una  violazione  delle  competenze statali in materia di concorrenza.
    Ed infatti, l'Autorita' Garante della Concorrenza e  del  Mercato ha  piu'  volte  evidenziato  (come  risulta  in  particolare   dalla segnalazione AS392 del 23 maggio 2007 - prodotta in giudizio) che  la commistione tra lo svolgimento di  attivita'  in  concorrenza  (quale l'attivita'  imprenditoriale  di  onoranze  funebri   e   l'attivita' commerciale marmorea e lapidea sia interna che esterna  al  cimitero) con  attivita'  pubblicistiche  (quali  la  gestione   delle   camere mortuarie e dei cimiteri) e' suscettibile di  alterare  il  confronto
concorrenziale tra gli operatori ed in particolare di  ostacolare  la liberta' di scelta dei  consumatori  e  arrecare  loro  un  rilevante pregiudizio proprio in quelle particolari circostanze in cui prestano scarsa attenzione all'aspetto economico.
    Con  specifico  riferimento  allo  svolgimento  del  servizio  di gestione delle camere mortuarie l'Autorita' ha  sottolineato  che  la presenza di una societa' di onoranze funebri all'interno di strutture ospedaliere  e'  suscettibile  di  determinare  una   situazione   di
vantaggio   competitivo   a   favore   dell'impresa   aggiudicataria, consentendole  un  accesso  privilegiato  alla  clientela,  ossia  ai parenti dei defunti.
    Tale  circostanza,  peraltro,  oltre  a  limitare  il   confronto competitivo tra gli operatori funebri attivi nei mercati  locali,  si ripercuote negativamente sui clienti dei servizi funebri,  posto  che determina una limitazione delle loro possibilita' di scelta  e,  come diretta conseguenza, un aumento del  prezzo  di  tali  servizi.  Tali clienti, infatti, in ragione del particolare momento  psicologico  in cui  si  trovano,  sono  poco  propensi   ad   effettuare   confronti qualitativi e di prezzo tra i servizi offerti dai  diversi  operatori funebri, con la conseguenza che gli stessi  tendono  generalmente  ad affidarsi all'operatore gia' presente nei locali ospedalieri  in  cui avviene il decesso  e  che  per  primo  li  contatta,  accettando  le condizioni economiche dallo stesso offerte. Pertanto, il risparmio di costo della struttura ospedaliera viene trasferito  sui  consumatori, posto che il prezzo di acquisto  dei  servizi  di  onoranze  funebri, dovendo coprire i costi  di  un  servizio  diverso  -  relativo  alla gestione delle camere mortuarie - risultera' piu' elevato.
    Analoghe  considerazioni  valgono,  sempre  secondo  l'Autorita', quando  imprese  costituite  e  controllate   dalle   amministrazioni comunali per la gestione delle aree  cimiteriali  estendono  la  loro posizione  di  privilegio  nel  mercato  delle  onoranze  funebri   e dell'attivita' commerciale marmorea e lapidea relativa ai cimiteri.
    Sul  punto  l'Autorita'  osserva  come  la  gestione  delle  aree cimiteriali   e'   suscettibile   di   determinare    un    vantaggio concorrenziale per l'operatore che offre tale servizio, posto che  lo stesso puo' utilizzare la sua presenza nelle  aree  cimiteriali  come
volano promozionale per la sua attivita' caratteristica di  operatore funebre o per l'attivita' commerciale marmorea e lapidea.
    L'Autorita'  ribadisce  pertanto  la  necessita'  di  una  chiara separazione e incompatibilita' fra i servizi di onoranze funebri e  i diversi servizi pubblici che si connotano per un prevalente interesse igienico-sanitario o di carattere pubblico-sociale. Cio' al  fine  di assicurare un corretto confronto concorrenziale fra gli operatori  di onoranze funebri presenti nei diversi  mercati  locali,  evitando  il conseguimento  d'improprie  posizioni  di  vantaggio  che  consentano l'accesso privilegiato alla clientela e che,  nella  generalita'  dei casi, si traducono, in definitiva,  in  un  costo  piu'  elevato  del
servizio a danno degli stessi consumatori.  Cio'  appare  tanto  piu' ingiustificato laddove, come nel caso di specie, per  la  particolare natura dei servizi e delle peculiari condizioni in cui si  effettuano le scelte di acquisto, la clientela non appare indotta ad  effettuare
confronti comparativi in merito alla qualita' e al prezzo dei servizi offerti.
    Considerati i  principi  espressi  dall'Autorita'  Garante  della Concorrenza e del Mercato, le norme regionali in esame,  che  violano la  distinzione  fra  i  diversi  servizi,  pubblici  da  un  lato  e commerciali dall'altro, determinando da un lato gravi distorsioni sul mercato  delle  onoranze  funebri,  e,   dall'altro,   arrecando   un pregiudizio  economico  ai  consumatori,  stabiliscono   deroghe   ai principi vigenti in materia di tutela della concorrenza destinate  ad un rilevante numero di comuni veneti  (138  su  un  totale  di  580), intervenendo in tal modo in una  materia  riservata  alla  competenza statale, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.      Per i motivi esposti le disposizioni  regionali  indicate  devono essere impugnate dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.
    Per i suddetti  motivi,  si  ritiene  di  proporre  questione  di legittimita'   costituzionale   ai   sensi   dell'art.   127    della Costituzione.


                               P.Q.M.

    Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia dichiarare   costituzionalmente   illegittimi,   e   conseguentemente annullare, per i motivi sopra specificati, gli  artt.  1  e  2  della Legge  della  Regione  Veneto  n.  21/2011  dell'11  novembre   2011, pubblicata nel BUR n. 85 del 15 novembre 2011, recante  «Integrazione
della legge regionale 4 marzo 2010 n. 18 "Norme in materia funeraria" in materia di deroghe per i comuni montani»,  come  da  delibera  del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2012.
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:
        1. estratto della delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  13 gennaio 2012;
        2. copia della Legge regionale impugnata;
        3. rapporto della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento degli Affari Regionali;
        4. segnalazione Autorita' Concorrenza e Mercato AS392 del  23 maggio 2007.
        5. Nota AGCOM S-800 inviata all'Associazione Nazionale Comuni Italiani.
    Con ogni salvezza.

        Roma, 13 gennaio 2012

                    L'Avvocato dello Stato: Rago
 

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