Ricorso n. 17 del 27 gennaio 2015 (Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 27 gennaio 2015 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 10 del 2015-03-11)
Avvocatura generale dello Stato
Ecc.ma Corte costituzionale
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, C.F…,
Fax … e PEC …, presso i cui
uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12
Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale
Dell'art. 2 e dell'art. 4 della legge regionale della Puglia del
14 novembre 2014 n.47 pubblicata in B.U.R n. 162 del 21 novembre 2014
recante "norme in materia di organizzazione, riduzione della
dotazione organica e della spesa del personale e attuazione del comma
529 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n.147."
La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal
Consiglio dei Ministri nella riunione del 20 gennaio 2015 (si
depositeranno l'estratto del verbale e la relazione del ministro
proponente).
Con la legge impugnata, la Regione Puglia predispone una nuova
riorganizzazione delle strutture e degli uffici, con conseguente
eventuale ridefinizione della dotazione organica dei dipendenti
regionali, avviando, in attuazione del comma 529, dell'articolo 1
della legge n. 147/2013 (legge di stabilita' 2014), procedure di
stabilizzazione per l'assunzione a tempo indeterminato, riservato al
personale non dirigenziale che abbia maturato, entro la data del 31
dicembre 2015, i requisiti di cui al citato comma 529, dell'articolo
1, della legge 147/2013 e che risulti in servizio presso la Regione
Puglia alla data di entrata in vigore della presente legge.
Tuttavia, la legge regionale e' censurabile per le seguenti
motivazioni:
1) L'articolo 2 prevede che, in attuazione delle disposizioni di
cui al comma 529 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, al fine di
favorire una piu' ampia valorizzazione della professionalita'
acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato,
la Regione avvia procedure di stabilizzazione per l'assunzione a
tempo indeterminato, riservate al personale non dirigenziale che
abbia maturato, entro la data del 31 dicembre 2015, i requisiti di
cui al comma 529 dell'articolo 1 della L. 147/2013 e che risulti in
servizio presso la regione Puglia alla data di entrata in vigore
della legge regionale.
Tale disposizione si pone in contrasto con il citato comma 529
dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, in quanto amplia la sfera
dei destinatari della norma statale, che prevede le regioni che, alla
data dell'ultima ricognizione effettuata al 31 dicembre 2012, non si
trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla
dotazione organica sia complessiva, sia relativa alla
categoria/qualifica interessata, e che, ai sensi dell'articolo 35 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stiano assolvendo alla
carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e l'impiego di
personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi e i
cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni
di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con
soluzione di continuita', purche' con il medesimo datore di lavoro, e
ove le predette deroghe ai limiti contrattuali imposti dalla
normativa vigente e dal contratto stesso siano state oggetto di
apposita contrattazione decentrata tra le organizzazioni sindacali
abilitate e l'ente interessato ai sensi dell' articolo 5, comma
4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive
modificazioni, possano procedere, con risorse proprie, alla
stabilizzazione a domanda del personale interessato.
Si ritiene, inoltre, che la disposizione della norma finanziaria
costituisca esplicazione della competenza statale in materia di
"coordinamento della finanza pubblica" di cui all'articolo 117, comma
3, della Costituzione cui la Regione, pur nel rispetto della sua
autonomia, non puo' derogare nonche' si pone in contrasto con gli
articoli 3 e 97 della Costituzione.
2) L'articolo 4, prevede che le procedure di stabilizzazione del
personale non dirigenziale per l'assunzione a tempo indeterminato,
riservato al personale che abbia maturato, entro la data del 31
dicembre 2015, i requisiti di cui al citato comma 529, dell'articolo
1, della legge 147/2013, previste dagli articoli 1, 2 e 3 della legge
regionale n. 47/2014, debbano intendersi "quali principi applicabili
alle agenzie regionali, agli enti, all'Autorita' di bacino e alle
societa' in house della Regione Puglia di cui alla deliberazione di
Giunta regionale 5 maggio 2014 n. 810 e alla legge regionale 20
maggio 2014 n. 22 (Riordino delle funzioni amministrative in materia
di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti
regionali operanti nel settore), costitutiva dell'Agenzia ARCA".
Tale disposizione, estendendo agli enti e alle agenzie sopra
evidenziate i principi di cui al comma 529 dell'articolo 1 della
legge n. 147/2013 (legge di stabilita' 2014), si pone in contrasto
con le medesime disposizioni di cui al citato comma 529, nella
considerazione che la legge di stabilita' consente le procedure di
stabilizzazione alle sole regioni per il personale assunto con
procedure ad evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato, della durata di 36 mesi e i cui contratti di
lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie
continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di
continuita', purche' con il medesimo datore di lavoro, e non prevede
tali procedure per gli enti elencati nell'articolo 4.
Tale disposizione si pone in contrasto con il principio di
coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, comma
3, della Costituzione cui la Regione, pur nel rispetto della sua
autonomia, non puo' derogare nonche' con gli articoli 3 e 97 della
Costituzione.
Il vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento
della finanza pubblica connessi ad obiettivi nazionali, condizionati
anche dagli obblighi comunitari, e' vincolante per le Regioni, al
fine di soddisfare esigenze di razionalizzazione e contenimento della
spesa pubblica.
P.Q.M.
Si chiede che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale, ai sensi
dell'art. 127 della Costituzione, voglia dichiarare l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2 e dell'art.4 della legge regionale della
Puglia del 14 novembre 2014 n. 47 pubblicata in B.U.R n. 162 del 21
novembre 2014 recante "norme in materia di organizzazione, riduzione
della dotazione organica e della spesa del personale e attuazione del
comma 529 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 1472 per
contrasto con gli artt. 3, 97 e 117 comma 3 della Costituzione.
Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei
Ministri del 20 gennaio 2015.
Roma, 20 gennaio 2015
L'Avvocato dello Stato: Zerman