RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 marzo 2007 , n. 17
Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  29  marzo  2007  (del  Presidente  del Consiglio dei
ministri)

(GU n. 16 del 18-4-2007) 
 
    Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e  difeso  dalla  Avvocatura generale dello Stato, negli uffici della
quale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia per legge;

    Contro  Regione  Valle  d'Aosta,  in persona del presidente della
regione, domiciliato per la carica presso gli uffici della Presidenza
della  Regione in Aosta, piazza Deffeyes n. 1 per la dichiarazione di
illegittimita'   costituzionale  degli  articoli 3  (Requisiti)  e  4
(Autorizzazioni)  della  legge  regionale  Valle  d'Aosta 29 dicembre
2006,  n. 34  -  Disposizioni  in  materia di parchi faunistici - (in
B.U.R.  23 gennaio 2007 n. 4) in relazione agli articoli 117, commi 1
e  2  lett. s), Cost., 2, comma 1 lett. d) della legge costituzionale
26   febbraio  l948,  n. 4,  nonche'  alla  direttiva  del  Consiglio
n. 1999/22/CE  del  29 marzo  1999  -  relativa  alla  custodia degli
animali  selvatici  nei giardini zoologici - e al decreto legislativo
21 marzo  2005,  n. 73  -  di  attuazione  della direttiva 1999/22/CE
relativa   alla   custodia   degli  animali  selvatici  nei  giardini
zoologici.
    Delibera del Consiglio dei ministri 16 marzo 2007.
    1.  -  Con  la  legge  29 dicembre  2006, n. 34, la Regione Valle
d'Aosta da' attuazione alla direttiva del Consiglio n. 1999/22/CE (in
prosieguo   "la  direttiva")  facendo  un  generico  riferimento  "ai
principi di cui al decreto legislativo" di attuazione della direttiva
medesima (art. 1, comma 1).
    L'art.  1  della  legge  regionale n. 34 del 2007 contiene: a) la
indicazione  del  parametro  normativo  di  riferimento  (competenza:
art. 2,  primo  comma, lett. b) dello statuto; finalita' e contenuti:
d.lgs.  21  marzo 2005, n. 73 - Attuazione della direttiva 1999/22/CE
relativa   alla   custodia   degli  animali  selvatici  nei  giardini
zoologici);  b)  finalita': ("a) garantire il benessere e la corretta
custodia  degli animali; b) assicurare la sicurezza e la salvaguardia
del pubblico e degli operatori; c) promuovere forme di turismo rurale
ed  educazione  ambientale  nel  settore faunistico; d) potenziare il
ruolo dei parchi faunistici nella conservazione della biodioversita',
allo  scopo  di  proteggere  la fauna selvatica e di salvaguardare la
diversita' biologica").
    Nello   specifico,  la  legge,  che  consta  di  dieci  articoli,
definisce  la  struttura  denominata  parco  faunistico  e/o giardino
zoologico   (art.2),  detta  i  criteri  generali,  in  base  ad  una
programmazione  territoriale,  per  l'apertura  dei parchi faunistici
(art.  3)  che  e' subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione da
parte   dell'assessore  regionale  competente  (art.  4).  La  giunta
regionale,  entro  sei  mesi dall'entrata in vigore della legge, deve
disciplinare,  nel  dettaglio,  i requisiti relativi all'apertura dei
parchi  faunistici  tenendo conto sia del benessere degli animali sia
degli  aspetti  territoriali,  ambientali  ed  organizzativi (art. 3,
comma 3). Inoltre, la legge reca norme relative ai controlli (art. 5)
e  prevede  sanzioni  amministrative (art. 8) nonche' la chiusura del
parco  in  caso  di  violazione  delle norme contenute nella legge in
trattazione  (art.  6).  Infine, e' prevista l'istituzione di un albo
dei  parchi  faunistici  autorizzati  (art. 7) e la norma finanziaria
(art. 10).
    2. - La sollevata questione di costituzionalita' implica la presa
in  considerazione  parallela  della normativa comunitaria di settore
(direttiva  del  Consiglio  n. 1999/22/CE  del 29 marzo 1999 relativa
alla  custodia  degli  animali  selvatici  nei giardini zoologici: in
prosieguo   "la   direttiva"),   la  norma  di  recepimento  (decreto
legislativo   21 marzo  2005,  n. 73  -  Attuazione  della  direttiva
1999/22/CE   relativa  alla  custodia  degli  animali  selvatici  nei
giardini   zoologici:   in   prosieguo   "il  decreto  legislativo"),
l'art. 117,  comma 2,  lett.  s)  in  relazione al comma 1 Cost. e la
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (in prosieguo lo "Statuto
regionale").
    3  .  -  Oggetto  della  normativa  in  discorso e' la protezione
dell'ambiente,  che si configura come "bene unitario, che puo' essere
compromesso   anche   da   interventi   minori   e  che  va  pertanto
salvaguardato nella sua interezza" (sentenza n. 67 del 1992; sentenza
n. 536 del 2002).
    Il problema, quindi, e' di verificare se la disciplina dei parchi
zoologici,   oggetto   della   direttiva,   attenga  alla  protezione
dell'ambiente e, quindi, coinvolga la competenza costituzionale dello
Stato  (art.  117,  commi 1 e 2, lett. s), Cost.) e la individuazione
dell'   ambito   di   intervento  normativo  della  regione  che  non
comprometta  la  salvaguardia  del  bene  unitario ( art. 2, comma 1,
lett.  d)  e  art.  51  dello  statuto  in relazione all' art. 11 del
decreto legislativo).
    4.  - Le premesse della direttiva, che costituiscono parametro di
riferimento  per  individuare  la  finalita'  della medesima e per il
corretto  recepimento nell'ordinamento interno dello Stato membro, si
articolano come segue:
        "(1)  considerando  che il regolamento (CEE) n. 3626/1982 da'
applicazione  nella  comunita', a decorrere dal 1° gennaio 1984, alla
Convenzione  sul  commercio internazionale delle specie di flora e di
fauna  selvatiche  minacciate  di estinzione; che l'obiettivo di tale
convenzione  e'  quello di proteggere le specie minacciate di flora e
di  fauna  mediante  il  controllo del commercio internazionale degli
esemplari di tali specie;
        (2)  considerando  che e' opportuno sostituire il regolamento
(CEE)  n. 3626/1982  allo  scopo  di  accrescere  la protezione delle
specie  di  fauna e di flora selvatiche sulle quali grava la minaccia
del   commercio,  mediante  un  regolamento  che  tenga  conto  delle
conoscenze scientifiche acquisite dopo la sua adozione e dell'attuale
struttura  degli  scambi; che, inoltre, la soppressione dei controlli
alle  frontiere  interne  in  seguito  alla realizzazione del mercato
unico  richiede  l'adozione di misure di controllo del commercio piu'
rigorose   alle  frontiere  esterne  della  comunita',  imponendo  un
controllo  dei  documenti  e  delle  merci  presso l'ufficio doganale
frontaliero di introduzione;
        (3) considerando che le disposizioni del presente regolamento
non  pregiudicano le misure piu' rigorose che possono essere adottate
o  mantenute in vigore dagli Stati membri, nel rispetto del trattato,
segnatamente per quanto riguarda la detenzione di esemplari di specie
contemplate dai presente regolamento;
        (4) considerando che e' necessario definire criteri oggettivi
per  l'inclusione  delle  specie di flora e di fauna selvatiche negli
allegati al presente regolamento;
        (5)  considerando che l'applicazione del presente regolamento
richiede  condizioni comuni per il rilascio, l'uso e la presentazione
dei  documenti  riguardanti  l'autorizzazione  all'introduzione nella
comunita',  all'esportazione o alla riesportazione dalla comunita' di
esemplari  delle  specie contemplate dal presente regolamento; che e'
necessario adottare disposizioni specifiche sul transito di esemplari
attraverso la comunita';
        (6)  considerando  che  spetta ad un organo di gestione dello
Stato membro di destinazione, assistito dall'autorita' scientifica di
tale  Stato  membro,  decidere  sulle  domande  di introduzione degli
esemplari  nella  comunita',  prendendo  in  considerazione qualsiasi
parere del Gruppo di consulenza scientifica;
        (7) considerando che e' necessario completare le disposizioni
in  materia di riesportazione mediante una procedura di consultazione
al fine di limitare il rischio di infrazioni;
        (8)  considerando  che,  per garantire un'efficace protezione
delle  specie  selvatiche  della  flora e della fauna, la commissione
deve poter imporre restrizioni supplementari all'introduzione di tali
specie  nella  comunita'  e  all'esportazione  dalla stessa; che tali
restrizioni  possono essere completate a livello comunitario, per gli
esemplari  vivi,  da  restrizioni  riguardanti  la  loro detenzione o
spostamento nella comunita';
        (9)  considerando  che  e'  altresi'  necessario  contemplare
disposizioni  specifiche  riguardanti  gli esemplari di flora e fauna
selvatiche    nati    o   allevati   in   cattivita'   o   riprodotti
artificialmente,  gli  esemplari  che  sono di proprieta' personale o
domestica  e  i  prestiti,  le  donazioni  e gli scambi di natura non
commerciale fra scienziati e istituzioni scientifiche registrati;
        (10)  considerando  che,  per  garantire  una protezione piu'
completa  delle  specie  contemplate  dal  presente  regolamento,  e'
necessario prevedere disposizioni volte a controllare nella comunita'
il commercio e lo spostamento, nonche' le condizioni di sistemazione,
degli  esemplari  in questione; che i certificati rilasciati ai sensi
del  presente  regolamento,  che  concorrono  al  controllo di queste
attivita'  debbono  essere disciplinati da norme comuni in materia di
rilascio, validita' e utilizzazione;
        (11)  considerando  che occorre adottare le misure necessarie
per  minimizzare  eventuali effetti negativi sugli esemplari vivi del
trasporto   a   destinazione,  in  provenienza  o  all'interno  della
comunita';
        (12)  considerando  che,  per assicurare controlli efficaci e
agevolare  le  procedure  doganali,  si  dovrebbero  designare uffici
doganali   con  personale  qualificato  incaricati  di  espletare  le
formalita'   necessarie   e   le  verifiche  corrispondenti  all'atto
dell'introduzione  nella  comunita'  degli esemplari in questione, al
fine  di  attribuire  loro  un  regime o una destinazione doganale ai
sensi   del   regolamento   (CEE)  n. 2913/1992  del  consiglio,  del
12 ottobre  1992,  che  istituisce  un  codice  doganale comunitario,
ovvero   all'atto  dell'esportazione  o  della  riesportazione  dalla
comunita';   che   occorre   inoltre  disporre  di  attrezzature  che
consentano  di  garantire che gli esemplari vivi vengano conservati e
trattati con cura;
        (13) considerando che l'applicazione del presente regolamento
richiede  altresi'  la  designazione  di  organi  di  gestione  e  di
autorita' scientifiche da parte degli Stati membri;
        (14)  considerando  che l'informazione e la sensibilizzazione
del  pubblico,  in  particolare  ai punti di transito alla frontiera,
circa  le disposizioni del presente regolamento e' atta ad agevolarne
l'osservanza;
        (15) considerando che, per assicurare l'efficace applicazione
del  presente  regolamento,  gli  Stati  membri  debbono  sorvegliare
attentamente  l'osservanza  delle  disposizioni in esso contenute e a
tal fine cooperare strettamente tra di loro e con la commissione; che
cio'  richiede altresi' una comunicazione delle informazioni relative
all'applicazione del presente regolamento;
        (16) considerando che la sorveglianza del volume degli scambi
delle  specie  di  flora  e  di  fauna  selvatiche di cui al presente
regolamento  e'  di importanza cruciale per accertare gli effetti del
commercio  sullo  stato  di  conservazione delle specie; che rapporti
annuali dettagliati dovrebbero essere redatti con una veste uniforme;
        (17)   considerando  che,  per  assicurare  l'osservanza  del
presente  regolamento,  e'  importante che gli Stati membri impongano
sanzioni  per le infrazioni adeguate e appropriate rispetto alla loro
natura e gravita';
        (18)  considerando  che e' essenziale stabilire una procedura
comunitaria  che  consenta  di  adottare  entro  un termine congruo i
provvedimenti  di  applicazione  e di modifica degli allegati; che e'
necessario  istituire  un  comitato  per  consentire  una  stretta ed
efficace cooperazione fra gli Stati membri e la commissione in questa
materia;
        (19)  considerando che la molteplicita' dei fattori biologici
ed  ecologici  di cui tenere conto in sede di attuazione del presente
regolamento   richiede  l'istituzione  di  un  gruppo  di  consulenza
scientifica  i  cui  pareri  saranno  comunicati dalla commissione al
comitato  ed agli organi di gestione degli Stati membri allo scopo di
assisterli nel prendere le loro decisioni.
    La  direttiva  non  riguarda la fauna autoctona. Le sue finalita'
sono  specificate  nell'art.  1  e  conseguite  per  il tramite della
struttura  "giardino  zoologico"  definito  nell'art.  2. Il giardino
zoologico   risponde  alla  sua  funzione  se  attua  le  "misure  di
conservazione" contenute nell'art. 3.
    Le  "misure  di  conservazione" devono essere specificate in modo
unitario,  in  quanto  l'interesse  che  deve  essere  soddisfatto e'
necessariamente unitario.
    Il  contenuto di tali misure puo' essere integrato per consentire
alla  specifica "misura di conservazione" di non essere vanificata da
una permanente o temporanea situazione ambientale locale.
    L'integrazione   della   normativa   generale  con  la  normativa
territoriale   consente   il   conseguimento  delle  finalita'  della
direttiva.
    5.  -  La legge regionale si pone come attuazione della direttiva
e,  quindi,  si  prefigge di specificare le "misure di conservazione"
della  fauna  selvatica  non  autoctona,  che  per loro natura devono
essere   unitarie.   Individua  la  fonte  della  propria  competenza
nell'art.  2,  comma  1,  lett.  d) dello statuto ("In armonia con la
Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica
e  con  il  rispetto  degli obblighi internazionali e degli interessi
nazionali ..... ha potesta' legislativa nelle seguenti materie: .....
d)   agricoltura   e   foreste,   zootecnia,   flora  e  fauna ....")
e interviene esaustivamente su una materia che rientra a pieno titolo
nella  tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema  per  qualificazione
comunitaria.
    L'articolato    della    legge    regionale    attiene,   invero,
esclusivamente   alla   conservazione   della  biodiversita'  e  alla
protezione  della  fauna  selvatica, settori che rientrano nella piu'
generale tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
    La   regione   non   ha   competenza  in  relazione  alla  tutela
dell'ambiente  e  dell'ecosistema  che  spetta  allo  Stato  ai sensi
dell'art.   117,   secondo   comma,  lett.  s)  Cost.  La  competenza
costituzionale  attribuita allo Stato e' limitata solo dall'esercizio
della  competenza  legislativa  della regione che non pregiudichi, in
quanto  compatibile,  l'assetto  specifico  di tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema disegnato dalla legge statale.
    Nel  caso  di  specie, la disciplina dettata dagli articoli 3 e 4
della   legge   regionale   si  sovrappone  ingiustificatamente  alla
disciplina di attuazione.
    La  regione,  invece  di estendere l'ambito di applicazione della
normativa  statale  ai  parchi  faunistici,  ridisciplina  la materia
(recependo  direttiva)  senza  alcuna  giustificazione correlata alla
specifica,  puntualmente  individuata,  situazione ambientale locale.
Nello  specifico,  la legge prevede che l'autorizzazione all'apertura
dei  parchi  faunistici, di cui all'art. 4 della legge regionale, sia
rilasciata   con  decreto  dell'assessore  regionale  competente  che
sostituisce la licenza che, invece, la disciplina statale prevede sia
rilasciata  dal  Ministero.  I  requisiti  previsti per l'ottenimento
dell'autorizzazione,   la  cui  specificazione  e'  demandata  ad  un
successivo  atto  di  giunta,  sono  gia'  individuati in allegato al
decreto  legislativo;  cosi'  anche  i  controlli,  la vigilanza e le
sanzioni  gia'  disciplinati  a  livello  statale.  La  motivazione e
finalita' unitaria della competenza statale in materia e' evidente.
    6. - La normativa statale dovrebbe assumere il valore di norma di
principio  e di regime generale quella locale di regime specifico. In
tal  modo  si  realizza  sul piano normativo armonizzato il principio
della  sussidiarieta'.  La armonizzazione, invero, non e' un concetto
astratto,  ma  concreto,  in  quanto  attraverso la armonizzazione si
tende  a  garantire  la  tutela  concreta  dell'interesse comunitario
comune.
    In  un  sistema di competenza normativa ripartito, l'effettivita'
della  norma  comunitaria  si  realizza  solo  se  l'esercizio  della
competenza  consente  di assicurare concretamente l'interesse sotteso
alla norma comunitaria.
    La  norma costituzionale sulla competenza disciplina il mezzo per
conseguire  il  risultato, ma non e' neutra rispetto al risultato, il
che  e'  a  dire  che  anche in presenza del risultato e' metro della
legittimita' costituzionale del medesimo.
    La  puntualizzazione  trova  esplicita conferma nell'art. 5 della
direttiva, che dispone: "I requisiti per il rilascio della licenza di
cui  all'art. 4  non  si  applicano  quando  uno  Stato  membro  puo'
dimostrare,  con  prova  considerata soddisfacente dalla commissione,
che l'obiettivo della presente direttiva, definito nell'art. 1, e che
i requisiti applicabili ai giardini zoologici, stabiliti nell'art. 3,
sono  realizzati  e  costantemente  rispettati mediante un sistema di
regolamentazione  e  registrazione.  Un  tale  sistema  dovrebbe, tra
l'altro,   contenere  disposizioni  relative  all'ispezione  ed  alla
chiusura  dei  giardini  zoologici  equivalenti  a  quelle  di cui ai
paragrafi 4 e 5 dell'art. 4".
    La  illegittimita'  costituzionale delle norme impugnate discende
dal  rilievo  che le medesime si pongono come norme di principio e di
regime,   anziche'   come   norme  integrative  delle  norme  statali
conformative   alla   particolare,   specifica  situazione  agricola,
zootecnica o faunistica regionale.

        
      
                              P. Q. M.
    Si  chiede  che  sia  dichiarata la illegittimita' costituzionale
degli  articoli 3 e 4 della legge regionale Valle d'Aosta 29 dicembre
2006,  n. 34 per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. s) in
relazione  al  primo  comma,  Cost.,  e all'art. 2, comma 2, lett. d)
della  legge  costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 in relazione alla
direttiva  del Consiglio n. 1999/22/CE del 29 marzo 1999 e al decreto
legislativo 21 marzo 2005, n. 73.
        Roma, addi' 20 marzo 2007
              L'Avvocato dello Stato: Maurizio Fiorilli

Menu

Contenuti