Ricorso n. 17 del 4 marzo 2009 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 marzo 2009 , n. 17
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4 marzo 2009 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 14 dell'8-4-2009)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica con sede in Catanzaro, per la declaratoria di incostituzionalita' e conseguente annullamento della legge della Regione Calabria del 29 dicembre 2008, n. 42, pubblicata nel supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale della regione n. 24 del giorno 16 dicembre 2008, recante «Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili», con specifico riguardo a: 1) articolo 2, per contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione; 2) articolo 3, comma 1, per contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; 3) articolo 5, commi 2 e 3, per contrasto con l'art. 97 della Costituzione; 4) allegato sub 1, che costituisce parte integrante della legge, punti 2.3 e 4.2 lettere f), i), l) ed o), per contrasto con l'art. 117, primo e terzo comma, nonche' con gli articoli 41 e 97 della Costituzione e a cio' a seguito della determinazione del Consiglio dei ministri di impugnativa della predetta legge regionale, assunta nella seduta del 20 febbraio 2009. 1. - Nel supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 24 del 16 dicembre 2008, risulta pubblicata la legge regionale 29 dicembre 2008, n. 42, recante «Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili». 2. - Con riferimento alle norme regionali impugnate, si ritiene opportuno riportarne il testo per completezza espositiva. 2.1. Art. 2. Individuazione delle soglie di potenza autorizzabile 1. Nelle more dell'aggiornamento del Piano energetico ambientale regionale (PEAR) e della ripartizione nazionale fra le regioni delle produzioni di energia da fonti rinnovabili sono individuati i seguenti limiti da raggiungere entro il 2009, su scala regionale, alle potenze totali autorizzabili per ciascuna fonte rinnovabile: a) eolica 3.000 MW; b) fotovoltaica/termodinamica 400 MW; c) idraulica 400 MW; d) biomassa 300 MW. 2. Alla concorrenza dei limiti di potenza autorizzabile di cui al precedente comma, da intendersi comprensivi della potenza gia' autorizzata sul territorio regionale alla data odierna, non partecipano le autorizzazioni assoggettate alla semplice Denuncia Inizio Lavori di cui agli artt. 22 e 23 del d.P.R. n. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni o soggette a semplice comunicazione preventiva. In ordine alla denunciata incostituzionalita' dell'indicato art. 2, si osserva quanto segue: la norma introduce soglie di potenza autorizzabili, nelle more della approvazione del PEAR (piano energetico ambientale regionale) individuando limiti massimi da raggiungere entro l'anno 2009. Tale disposizione risulta illogica perche' in assenza dell'indicazione di alcun criterio, contingenta la produzione di energia da fonti rinnovabili e pregiudica quindi l'iniziativa economica nel settore, in violazione dell'articolo 41 Cost. La norma, inoltre, e' suscettibile di determinare un pregiudizio al raggiungimento dell'obiettivo di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili perseguito dallo Stato in attuazione di specifici impegni internazionali (Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997, ratificato con legge l° giugno 2002, n. 120) e comunitari (direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001, direttiva 2006/32/CE, proposta di direttiva COM(2008)/30/SEC(2008)/57/SEC(2008)/85), in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione. 2.2. Art. 3. Individuazione delle riserve strategiche regionali - Costituzione SERC 1. Entro i limiti di potenza autorizzabile di cui al precedente articolo e' costituita, per ciascuna fonte, una riserva strategica sino al 20% a favore di azioni volte a garantire lo sviluppo del tessuto industriale regionale, individuato quale interesse economico e sociale fondamentale per la regione. Tale riserva potra' essere utilizzata dalla regione per: stipulare protocolli di intesa con primari operatori in possesso di qualificata esperienza nel settore dell'energia e di una significativa capacita' produttiva, preferibilmente con partenariato calabrese, che destinino una significativa quota degli investimenti per attivita' di sviluppo industriale ed economico sul territorio calabrese, anche nella componentistica energetica; assegnare quote di energia a soggetti che gestiscono servizi pubblici caratterizzati da un elevato fabbisogno energetico, al fine di favorire la riduzione dei relativi costi. In ordine alla denunciata incostituzionalita' dell'indicato articolo 3, comma 1, si osserva quanto segue: la norma contenuta nell'art. 3, comma 1, prevede la costituzione di una riserva strategica sino al venti per cento, del quantitativo della potenza autorizzabile per ciascuna fonte energetica, a favore di azioni volte a garantire lo sviluppo del tessuto industriale regionale, tramite la stipulazione di protocolli d'intesa con primari operatori «preferibilmente con partenariato calabrese, che destinino una significativa quota degli investimenti per l'attivita' di sviluppo industriale ed economico sul territorio calabrese, anche nella componentistica energetica» e l'assegnazione «di quote di energia a soggetti che gestiscono servizi pubblici caratterizzati da un elevato fabbisogno energetico, al fine di favorire la riduzione dei relativi costi». La disposizione dunque prevede una corsia preferenziale di accesso al mercato per i soggetti «selezionati» attraverso i protocolli d'intesa ovvero che gestiscano servizi pubblici ad elevato fabbisogno energetico. Si configura, pertanto, la violazione degli artt. 41 (liberta' di iniziativa economica) e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione al principio fondamentale di liberta' della produzione di energia elettrica ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 79/1999. Inoltre i criteri di preferenza individuati per la scelta dei soggetti con cui stipulare i protocolli di intesa per l'assegnazione di quote riservate integrano la violazione dell'art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387/2003, che pone il divieto di subordinare l'autorizzazione a misure di compensazione a favore delle regioni. In tale fattispecie rientra la condizione prevista per i potenziali operatori di destinare una quota degli investimenti per attivita' di sviluppo «locali» che integra un vantaggio di rilievo economico per la regione. Il concetto di «misura di compensazione», di cui al citato art. 12, va infatti inteso in senso ampio fino a comprendere ogni misura ad effetto compensativo avente rilevanza economica. 2.3. Art. 5. Disposizioni finali 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, non producono effetto tutte le disposizioni anche amministrative in contrasto con la stessa. 2. Non puo' essere dato corso ad istanze di autorizzazione unica presentate al Dipartimento attivita' produttive nel periodo di sospensione previsto dall'art. 53, comma 3 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 e s.m.i. 3. Non puo' altresi' essere dato corso ad istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell'entrata in vigore della presenta legge, risultino in contrasto con essa o ne pregiudichino l'attuazione. 4. Le disposizioni di cui alla legge regionale 11 novembre 2008, n. 38 si intendono prorogate sino alla data di entrata in vigore della presente legge. In ordine alla denunciata incostituzionalita' dell'indicato art. 5, commi 2 e 3, si osserva quanto segue: le disposizioni di cui all'art. 5, commi 2 e 3, disponendo la decadenza ope legis delle istanze di autorizzazione pendenti e trasferendo in capo al proponente la valutazione della conformita' della sua istanza gia' pendente alle sopravvenute norme contenute nella legge in esame, alle quali e' quindi conferita efficacia retroattiva, determina la violazione, per i procedimenti in corso, dei principi di certezza del diritto (che impone che le norme comunitarie ed interne, nelle materie disciplinate dal diritto comunitario, siano applicate in modo non equivoco per consentire ai soggetti interessati di conoscere i propri diritti ed obblighi in modo chiaro, preciso e prevedibile) nonche' dei principi di buona fede e affidamento: principi di derivazione comunitaria oggi immediatamente operanti nell'ordinamento interno per effetto del richiamo ai principi dell'ordinamento comunitario di cui all'art. 1 della legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Le disposizioni medesime integrano inoltre violazione specifica del principio di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione fissato dall'art. 97 della Costituzione, in relazione al mancato svolgimento dei procedimenti amministrativi relativi alle istanze pendenti, intesi come sede naturale di ponderazione degli interessi pubblici e privati sottesi al potere di autorizzazione, nel rispetto dei canoni di trasparenza e partecipazione al procedimento stabilito dai richiamati principi costituzionali dell'azione amministrativa e contenuti nella citata legge n. 241/1990 della quale, oltretutto, gli artt. 2 e 3 sanciscono, rispettivamente, il dovere della pubblica amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso e l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi. 2.4. Allegato sub 1 Procedure ed indirizzi per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti da fonti rinnovabili, interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonche' opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio in applicazione del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di Attuazione della direttiva 2001/77/CE. (Omissis). 2.3. Fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza e la necessita' di acquisire i pareri di competenza di ciascun Ente avente titolo ad esprimersi sul procedimento autorizzatorio, sono altresi' soggette alla sola disciplina della denuncia di inizio attivita' (DIA) le seguenti tipologie di impianti con potenza nominale inferiore o uguale a 500 kWe: impianti destinati all'autoproduzione; impianti fotovoltaici parzialmente integrati in strutture edilizie industriali, commerciali, agricole e servizi esistenti o da costruire; impianti eolici on-shore, collocati internamente a complessi industriali; impianti idroelettrici; impianti alimentati a biomassa posti internamente a complessi industriali, agricoli, commerciali e servizi, esistenti o da costruire; impianti alimentati a gas di discarica, posti internamente alla stessa discarica, esistente o da costruire; impianti alimentati a gas residuati dai processi di depurazione, posti internamente a complessi industriali, agricoli, commerciali e servizi, esistenti o da costruire; impianti alimentati a biogas, posti internamente a complessi industriali, agricoli, commerciali e servizi, esistenti o da costruire. (Omissis). 4. Domanda di autorizzazione unica (procedure). (Omissis). 4.2. La domanda deve essere corredata della seguente documentazione: (Omissis); f) per gli impianti eolici: studio delle potenzialita' anemologiche del sito, idoneo alla valutazione tecnico-economica della fattibilita' dell'iniziativa, che la Pubblica Amministrazione si obbliga a non divulgare. Lo studio deve essere caratterizzato da misure anemometriche sul sito di interesse, da dimostrarsi attraverso la presentazione della Denuncia di Inizio Attivita', di durata almeno annuale e attestato da enti certificatori, tale da garantire una producibilita' annua di almeno 1.800 ore equivalenti di vento; (Omissis); l) atto di impegno nel quale il proponente si obbliga: a costituire, prima del rilascio dell'autorizzazione unica, una societa' di scopo con residenza fiscale nel territorio della Regione Calabria; a dare inizio ai lavori entro novanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto ed a terminarli entro la data indicata in domanda dandone comunicazione scritta alla Regione Calabria - Settore politiche energetiche entro i successivi 30 giorni dalla data di inizio e di ultimazione dei lavori. La durata dei lavori, conforme al cronoprogramma di progetto, non potra' superare la durata di 3 anni dal rilascio dell'Autorizzazione unica; a sottoscrivere, a seguito dell'accettazione della potenza assegnata ai sensi del successivo punto 6.4 e prima della data di convocazione della seduta insediativa della Conferenza di servizi, a pena di rigetto della domanda, una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze a favore della Regione Calabria - Settore politiche energetiche, a garanzia degli obblighi assunti di inizio dei lavori di costruzione entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione unica, di importo pari al 2% del valore dell'investimento previsto e di durata almeno pari a 12 mesi. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione beneficiaria; a sottoscrivere, prima del rilascio dell'autorizzazione unica, a pena di rigetto della domanda, le seguenti fideiussioni bancarie o assicurative o rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze: a favore della Regione Calabria - Settore politiche energetiche, a garanzia del mancato adempimento delle prescrizioni e condizioni stabilite nell'autorizzazione unica e degli obblighi assunti di ultimazione dei lavori di costruzione entro i termini previsti, fatti salvi i ritardi dovuti a cause di forza maggiore o comunque indipendenti dal produttore, di importo pari all'1% del valore dell'investimento previsto e di durata almeno pari a quella indicata in domanda di autorizzazione maggiorata di 6 mesi, con decorrenza dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica; a favore del Comune/i in cui verra' realizzato l'impianto, a garanzia dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a seguito di dismissione dell'impianto nei due anni solari successivi alla data di comunicazione ufficiale di cessazione dell'attivita' o di revoca dell'autorizzazione unica, nella misura di € 10,00 per gli impianti eolici (€ 30,00 nel caso delle altre tipologie di impianto) per ciascun kW di potenza complessivamente autorizzata e di durata almeno pari a quella indicata nella domanda di autorizzazione per l'ultimazione delle attivita', maggiorata di 12 mesi e con decorrenza dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica. Tale valore dovra' essere aggiornato ogni otto anni dalla data di entrata in servizio dell'impianto nella misura del tasso medio d'inflazione accertato nel periodo di riferimento. La fideiussione potra' essere escussa a prima richiesta del beneficiano qualora i lavori di ripristino dello stato dei luoghi a seguito di dismissione dell'impianto non siano ultimati entro due anni solari successivi alla data della comunicazione ufficiale di cessazione dell'attivita' o revoca dell'autorizzazione unica dell'impianto. Il comune competente regolera' all'interno della Convenzione di cui al successivo punto 9.2 le modalita' di rinnovo di tale fideiussione. Le fideiussioni devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione beneficiania; a ripristinare i luoghi per come garantito con la polizza fideiussoria di cui al punto precedente ed a tenere sgombra da qualsiasi residuo l'area di intervento non direttamente occupata dalle strutture affinche' resti disponibile per le compatibili attivita' agricole, di silvicoltura, di allevamento o altro; a ripristinare le strade di accesso e di servizio e le aree di supporto, a lavori ultimati, con le medesime caratteristiche e materiali preesistenti, salvo diversa autorizzazione; a favorire l'imprenditoria calabrese nella fase di realizzazione; a favorire l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di unita' lavorative per la gestione dell'impianto; ad assumere una unita' lavorativa ogni 8 unita' lavorative assunte sul territorio calabrese, da scegliersi tra L.P.U. - L.S.U., iscritti nelle liste di mobilita', disoccupati con grado di invalidita' maggiore o uguale al 46%, sempre che questi abbiano le caratteristiche fisiche per attendere in sicurezza alle mansioni richieste; a versare a favore della Regione Calabria - Settore politiche energetiche, con la causale «d.lgs. n. 387/2003 - fase realizzativa - oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (d.lgs. n. 626/1994 e s.m. i.) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere», della somma di 50 €cent per ogni KW eolico di potenza elettrica nominale autorizzata (€ 1,5 per le altre tipologie); (Omissis); o) ricevuta di avvenuto versamento degli oneri istruttori a favore della Regione Calabria Dipartimento Attivita' Produttive Settore Politiche Energetiche - pari ad € 100 per ogni MW per il quale si richiede l'autorizzazione, con un minimo di € 300. In ordine alla denunciata incostituzionalita' dell'Allegato sub 1, che costituisce parte integrante della legge, ai sensi dell'art. 4, comma 1, si osserva quanto segue: A) il punto 2.3 individua un elenco di tipologie di impianti (con potenza nominale inferiore o uguale a 500 Kwe) soggetti alla sola disciplina della denuncia di inizio attivita' (DIA) per i quali e' stabilita una soglia maggiore di quella prevista dalla tabella di cui all'art. 2, comma 161, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008). Tale previsione esorbita dalle competenze regionali e si pone in contrasto con il principio fondamentale in materia di energia contenuto nell'art. 12, comma 5, del citato d.lgs. n. 387/2003 che affida ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, la individuazione di «maggiori soglie di capacita' di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la massima disciplina della denuncia di inizio attivita», in violazione, quindi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Inoltre, tali tipologie di interventi non sono individuate in base alle «caratteristiche dei siti di installazione», ma in base a criteri idonei a determinare discriminazioni ingiustificate ed effetti distorsivi della concorrenza. In particolare, introdurre il regime semplificato per gli impianti finalizzati all'autoconsumo (cfr. primo punto dell'elenco) integra una violazione dei principi concorrenziali in materia, considerato che un impianto finalizzato all'autoconsumo ha un impatto sul territorio identico ad in impianto dello stesso tipo e di pari capacita' produttiva non destinato all'autoconsumo, con violazione dell'art. 41 della Costituzione. B) il punto 4.2 relativo alla domanda di autorizzazione prevede, alla lettera f) che alla domanda sia allegato uno studio delle potenzialita' anemologiche del sito che siano tali da garantire una producibilita' annua di almeno 1800 ore equivalenti di vento. La previsione e' idonea a determinare notevoli ostacoli allo sviluppo di tale tipologia di impianti. I siti con piu' di 1800 ore, infatti, sono pochi e si consideri che nell'anno 2007 la media nazionale di ore di funzionamento di tutti gli impianti eolici installati sul territorio nazionale e' stata di circa 1500 ore (dato GSE. Statistiche delle fonti rinnovabili 2007). La disposizione in esame, pertanto, risulta idonea a contribuire al mancato raggiungimento dell'obiettivo di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili perseguito dallo Stato in attuazione di specifici impegni internazionali (Protocollo di Kyoto 11 dicembre 1997, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120) e comunitari (direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001, direttiva 2006/32/CE, proposta di direttiva COM(2008)/30/SEC(2008)/57/SEC(2008)/85), e si pone percio' in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione. Essa, inoltre, confligge con l'art. 12 del citato d.lgs. n. 387/2003, perche' la condizione posta (ore di funzionamento) e' estranea a ragioni «di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico», indicate dal comma 3 del medesimo art. 12 come parametri di riferimento per il rilascio dell'autorizzazione. La norma regionale pertanto, piu' che come specifico provvedimento di tutela, si configura come una moratoria di atto, con tutte le indicate conseguenze in termini di mancato rispetto degli obblighi internazionali e comunitari. C) lo stesso punto 4.2 prevede inoltre, alla lettera i), che la domanda di autorizzazione sia corredata anche dalla deliberazione favorevole del consiglio comunale sul cui territorio insiste il progetto (sia pure per i soli impianti di potenza superiore a 500 Kw). Detta disposizione, ponendosi in contrasto con i principi fondamentali in materia di energia, contenuti nell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 - che qualifica (comma 1) come indifferibili e di pubblica utilita' le opere per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, sottoponendole ad autorizzazione unica (comma 3) determina la violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. D) Il medesimo punto 4.2 prevede altresi', alla lettera l), che il proponente alleghi alla domanda un atto di impegno con il quale lo stesso si obblighi, tra l'altro, a: costituire, prima del rilascio dell'autorizzazione unica, una societa' di scopo con residenza fiscale nel territorio della Regione Calabria; a sottoscrivere garanzie fideiussorie a vario titolo, anche prima dell'insediamento della conferenza di servizi; favorire l'imprenditoria calabrese nella fase di realizzazione; favorire l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di unita' lavorative per la gestione dell'impianto; versare a favore della Regione Calabria oneri per il monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere, della somma di 50 cent per Kw eolico di potenza elettrica nominale autorizzata (1,5 euro per le altre tipologie); stabilendo alla successiva lettera o), che il medesimo proponente alleghi alla domanda ricevuta del versamento di oneri istruttori a favore della regione pari a 100 euro per ogni Mw, con un minimo di 300 euro. Dette previsioni pongono una serie di condizioni per l'avvio dei procedimenti che sono del tutto estranee all'oggetto dei procedimenti medesimi (residenza fiscale, favorire l'imprenditoria locale e l'occupazione) e sono quindi idonee a limitare la liberta' di iniziativa economica costituzionalmente garantita e perseguita in tale settore dal citato art. 1 del d.lgs. n. 79/1999, con le richiamate conseguenza anche sul piano del mancato rispetto degli obblighi di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Le disposizioni sono altresi' in contrasto con il divieto di misure di compensazione di cui al comma 5 dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, perche' dalla loro applicazione discendendo vantaggi di rilievo economico a favore della regione, in contrasto quindi con l'art. 41 della Costituzione e con i principi fondamentali in materia di energia contenute nelle citate norme statali e in violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Analoghe considerazioni valgono, infine, per i previsti oneri a contenuto economico (fideiussioni, oneri istruttori e di monitoraggio) che violano il canone della ragionevolezza, andando a discriminare gli operatori italiani rispetto a quelli comunitari, in violazione dell'art. 97 della Costituzione.
P. Q. M. Il Presidente del Consiglio dei ministri, come in epigrafe rappresentato e difeso chiede che codesta Corte costituzionale voglia dichiarare illegittimi e quindi annullare gli artt. 2, 3 comma 1, 5 commi 2 e 3, nonche' l'Allegato sub 1, punti 2.3 e 4.2, lettere f), i), l) ed o), della legge della Regione Calabria n. 42 del 29 dicembre 2008. Si depositeranno con l'originale notificato del presente ricorso: 1) estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 febbraio 2009 e della relazione allegata al verbale; 2) copia della impugnata legge regionale n. 42/2008. Roma, addi' 23 febbraio 2009 L'Avvocato dello Stato: Enrico Arena