RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 marzo 2009 , n. 17
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il  4  marzo  2009  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
(GU n. 14 dell'8-4-2009) 
 
 
    Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso  i
cui uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
      Contro la Regione Calabria, in  persona  del  Presidente  della
Giunta regionale in carica con sede in Catanzaro, per la declaratoria
di incostituzionalita' e conseguente annullamento della  legge  della
Regione  Calabria  del  29  dicembre  2008,  n.  42,  pubblicata  nel
supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale della  regione
n. 24 del giorno 16 dicembre 2008,  recante  «Misure  in  materia  di
energia elettrica da fonti energetiche  rinnovabili»,  con  specifico
riguardo a: 
        1) articolo 2, per contrasto con  l'art.  117,  primo  comma,
della Costituzione; 
        2) articolo 3, comma 1, per contrasto con l'art.  117,  terzo
comma, della Costituzione; 
        3) articolo 5, commi 2 e 3, per contrasto con l'art. 97 della
Costituzione; 
        4) allegato sub 1, che  costituisce  parte  integrante  della
legge, punti 2.3 e 4.2 lettere f), i), l) ed o),  per  contrasto  con
l'art. 117, primo e terzo comma, nonche' con gli  articoli  41  e  97
della Costituzione e  a  cio'  a  seguito  della  determinazione  del
Consiglio dei ministri di impugnativa della predetta legge regionale,
assunta nella seduta del 20 febbraio 2009. 
    1. - Nel supplemento straordinario n. 3 al  Bollettino  ufficiale
della Regione Calabria n. 24 del 16 dicembre 2008, risulta pubblicata
la legge regionale 29  dicembre  2008,  n.  42,  recante  «Misure  in
materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili». 
    2. - Con riferimento alle norme regionali impugnate,  si  ritiene
opportuno riportarne il testo per completezza espositiva. 
    2.1. 
                               Art. 2. 
        Individuazione delle soglie di potenza autorizzabile 
    1. Nelle more dell'aggiornamento del Piano energetico  ambientale
regionale (PEAR) e della ripartizione nazionale fra le regioni  delle
produzioni  di  energia  da  fonti  rinnovabili  sono  individuati  i
seguenti limiti da raggiungere entro il  2009,  su  scala  regionale,
alle potenze totali autorizzabili per ciascuna fonte rinnovabile: 
        a) eolica 3.000 MW; 
        b) fotovoltaica/termodinamica 400 MW; 
        c) idraulica 400 MW; 
        d) biomassa 300 MW. 
    2. Alla concorrenza dei limiti di potenza autorizzabile di cui al
precedente  comma,  da  intendersi  comprensivi  della  potenza  gia'
autorizzata  sul  territorio  regionale  alla   data   odierna,   non
partecipano le autorizzazioni  assoggettate  alla  semplice  Denuncia
Inizio Lavori di cui agli artt. 22 e 23  del  d.P.R.  n.  380/2001  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni  o  soggette  a  semplice
comunicazione preventiva. 
    In ordine alla denunciata incostituzionalita' dell'indicato  art.
2, si osserva quanto segue: 
        la norma introduce soglie  di  potenza  autorizzabili,  nelle
more  della  approvazione  del  PEAR  (piano  energetico   ambientale
regionale) individuando limiti massimi da  raggiungere  entro  l'anno
2009.  Tale  disposizione  risulta  illogica   perche'   in   assenza
dell'indicazione di alcun  criterio,  contingenta  la  produzione  di
energia  da  fonti  rinnovabili  e  pregiudica  quindi   l'iniziativa
economica nel settore, in violazione dell'articolo 41 Cost. 
    La norma, inoltre, e' suscettibile di determinare un  pregiudizio
al raggiungimento dell'obiettivo di incremento  della  produzione  di
energia elettrica da fonti  rinnovabili  perseguito  dallo  Stato  in
attuazione di specifici impegni internazionali (Protocollo  di  Kyoto
dell'11 dicembre 1997, ratificato con legge l° giugno 2002, n. 120) e
comunitari (direttiva 2001/77/CE del  27  settembre  2001,  direttiva
2006/32/CE,             proposta             di             direttiva
COM(2008)/30/SEC(2008)/57/SEC(2008)/85), in contrasto con l'art. 117,
primo comma, della Costituzione. 
    2.2. 
                               Art. 3. 
Individuazione delle  riserve  strategiche  regionali -  Costituzione
                                SERC 
    1. Entro i limiti di potenza autorizzabile di cui  al  precedente
articolo e' costituita, per ciascuna fonte,  una  riserva  strategica
sino al 20% a favore di azioni volte  a  garantire  lo  sviluppo  del
tessuto industriale regionale, individuato quale interesse  economico
e sociale fondamentale per la regione.  Tale  riserva  potra'  essere
utilizzata dalla regione per: 
        stipulare protocolli  di  intesa  con  primari  operatori  in
possesso di qualificata esperienza nel settore dell'energia e di  una
significativa capacita' produttiva, preferibilmente con  partenariato
calabrese, che destinino una significativa quota  degli  investimenti
per attivita' di sviluppo industriale  ed  economico  sul  territorio
calabrese, anche nella componentistica energetica; 
        assegnare quote di energia a soggetti che gestiscono  servizi
pubblici caratterizzati da un elevato fabbisogno energetico, al  fine
di favorire la riduzione dei relativi costi. 
    In  ordine  alla  denunciata  incostituzionalita'   dell'indicato
articolo 3, comma 1, si osserva quanto segue: 
        la  norma  contenuta  nell'art.  3,  comma  1,   prevede   la
costituzione di una riserva strategica sino al venti per  cento,  del
quantitativo  della  potenza   autorizzabile   per   ciascuna   fonte
energetica, a favore di azioni volte  a  garantire  lo  sviluppo  del
tessuto industriale regionale, tramite la stipulazione di  protocolli
d'intesa con  primari  operatori  «preferibilmente  con  partenariato
calabrese, che destinino una significativa quota  degli  investimenti
per l'attivita' di sviluppo industriale ed economico  sul  territorio
calabrese, anche nella componentistica energetica»  e  l'assegnazione
«di quote di energia  a  soggetti  che  gestiscono  servizi  pubblici
caratterizzati da  un  elevato  fabbisogno  energetico,  al  fine  di
favorire la riduzione dei relativi costi». 
    La  disposizione  dunque  prevede  una  corsia  preferenziale  di
accesso  al  mercato  per  i  soggetti  «selezionati»  attraverso   i
protocolli d'intesa ovvero che gestiscano servizi pubblici ad elevato
fabbisogno energetico. Si configura, pertanto,  la  violazione  degli
artt. 41 (liberta' di iniziativa economica) e 117, terzo comma, della
Costituzione, in relazione  al  principio  fondamentale  di  liberta'
della produzione di energia elettrica ai sensi dell'art. 1 del d.lgs.
n. 79/1999. 
    Inoltre i criteri di preferenza individuati  per  la  scelta  dei
soggetti con cui stipulare i protocolli di intesa per  l'assegnazione
di quote riservate integrano la violazione dell'art. 12, comma 6, del
d.lgs.  n.   387/2003,   che   pone   il   divieto   di   subordinare
l'autorizzazione a misure di compensazione a favore delle regioni. In
tale fattispecie rientra la  condizione  prevista  per  i  potenziali
operatori di destinare una quota degli investimenti per attivita'  di
sviluppo «locali» che integra un vantaggio di rilievo  economico  per
la regione. Il concetto di  «misura  di  compensazione»,  di  cui  al
citato art. 12, va infatti inteso in senso ampio fino  a  comprendere
ogni misura ad effetto compensativo avente rilevanza economica. 
    2.3. 
                               Art. 5. 
                         Disposizioni finali 
    1. Dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  non
producono effetto  tutte  le  disposizioni  anche  amministrative  in
contrasto con la stessa. 
    2. Non puo' essere dato corso ad istanze di autorizzazione  unica
presentate  al  Dipartimento  attivita'  produttive  nel  periodo  di
sospensione previsto dall'art. 53, comma 3 della legge  regionale  13
giugno 2008, n. 15 e s.m.i. 
    3.  Non  puo'  altresi'  essere  dato   corso   ad   istanze   di
autorizzazione che, pur presentate prima dell'entrata in vigore della
presenta legge, risultino in contrasto con essa  o  ne  pregiudichino
l'attuazione. 
    4. Le disposizioni di cui alla legge regionale 11 novembre  2008,
n. 38 si intendono prorogate sino alla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge. 
    In ordine alla denunciata incostituzionalita' dell'indicato  art.
5, commi 2 e 3, si osserva quanto segue: 
        le disposizioni di cui all'art. 5, commi 2 e 3, disponendo la
decadenza ope  legis  delle  istanze  di  autorizzazione  pendenti  e
trasferendo in capo al proponente la  valutazione  della  conformita'
della sua istanza gia' pendente  alle  sopravvenute  norme  contenute
nella legge in  esame,  alle  quali  e'  quindi  conferita  efficacia
retroattiva, determina la violazione, per i  procedimenti  in  corso,
dei principi di  certezza  del  diritto  (che  impone  che  le  norme
comunitarie  ed  interne,  nelle  materie  disciplinate  dal  diritto
comunitario, siano applicate in modo non equivoco per  consentire  ai
soggetti interessati di conoscere i propri  diritti  ed  obblighi  in
modo chiaro, preciso e prevedibile) nonche'  dei  principi  di  buona
fede  e  affidamento:  principi  di  derivazione   comunitaria   oggi
immediatamente operanti  nell'ordinamento  interno  per  effetto  del
richiamo ai principi dell'ordinamento comunitario di cui  all'art.  1
della legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990 e  successive
modifiche ed integrazioni. 
    Le disposizioni medesime integrano inoltre  violazione  specifica
del principio  di  imparzialita'  e  buon  andamento  della  pubblica
amministrazione fissato dall'art. 97 della Costituzione, in relazione
al mancato svolgimento dei procedimenti amministrativi relativi  alle
istanze pendenti, intesi come sede  naturale  di  ponderazione  degli
interessi pubblici e privati sottesi al potere di autorizzazione, nel
rispetto dei canoni di trasparenza e partecipazione  al  procedimento
stabilito  dai   richiamati   principi   costituzionali   dell'azione
amministrativa e contenuti  nella  citata  legge  n.  241/1990  della
quale, oltretutto, gli artt. 2 e 3  sanciscono,  rispettivamente,  il
dovere della pubblica amministrazione di concludere  il  procedimento
mediante un provvedimento espresso e  l'obbligo  di  motivazione  dei
provvedimenti amministrativi. 
    2.4. 
                           Allegato sub 1 
    Procedure ed indirizzi per l'installazione e l'esercizio di nuovi
impianti da fonti rinnovabili, interventi di modifica, potenziamento,
rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonche' opere connesse
ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione  ed  esercizio
in applicazione del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.  387  di
Attuazione della direttiva 2001/77/CE. 
    (Omissis). 
    2.3. Fatte salve le norme in materia di  valutazione  di  impatto
ambientale e di valutazione di incidenza e la necessita' di acquisire
i pareri di competenza di ciascun Ente avente  titolo  ad  esprimersi
sul procedimento autorizzatorio, sono  altresi'  soggette  alla  sola
disciplina della denuncia  di  inizio  attivita'  (DIA)  le  seguenti
tipologie di impianti con potenza nominale inferiore o uguale  a  500
kWe: 
        impianti destinati all'autoproduzione; 
        impianti fotovoltaici  parzialmente  integrati  in  strutture
edilizie industriali, commerciali, agricole e servizi esistenti o  da
costruire; 
        impianti eolici on-shore, collocati internamente a  complessi
industriali; 
        impianti idroelettrici; 
        impianti alimentati a biomassa posti internamente a complessi
industriali,  agricoli,  commerciali  e  servizi,  esistenti   o   da
costruire; 
        impianti alimentati a gas di  discarica,  posti  internamente
alla stessa discarica, esistente o da costruire; 
        impianti  alimentati  a  gas  residuati   dai   processi   di
depurazione, posti internamente a  complessi  industriali,  agricoli,
commerciali e servizi, esistenti o da costruire; 
        impianti alimentati a biogas, posti internamente a  complessi
industriali,  agricoli,  commerciali  e  servizi,  esistenti   o   da
costruire. 
    (Omissis). 
    4. Domanda di autorizzazione unica (procedure). 
    (Omissis). 
    4.2.  La   domanda   deve   essere   corredata   della   seguente
documentazione: 
    (Omissis); 
    f)  per  gli  impianti   eolici:   studio   delle   potenzialita'
anemologiche del  sito,  idoneo  alla  valutazione  tecnico-economica
della fattibilita' dell'iniziativa, che la  Pubblica  Amministrazione
si obbliga a non divulgare. Lo studio deve essere  caratterizzato  da
misure anemometriche sul sito di interesse, da dimostrarsi attraverso
la presentazione della Denuncia di Inizio Attivita', di durata almeno
annuale e attestato da enti  certificatori,  tale  da  garantire  una
producibilita' annua di almeno 1.800 ore equivalenti di vento; 
    (Omissis); 
    l) atto di impegno nel quale il proponente si obbliga: 
        a costituire, prima del rilascio  dell'autorizzazione  unica,
una societa' di scopo con  residenza  fiscale  nel  territorio  della
Regione Calabria; 
        a dare inizio ai lavori entro novanta giorni  dalla  data  di
rilascio   dell'autorizzazione   alla   costruzione   ed    esercizio
dell'impianto ed a terminarli  entro  la  data  indicata  in  domanda
dandone comunicazione scritta alla Regione Calabria - 
        Settore politiche energetiche entro i  successivi  30  giorni
dalla data di inizio e di  ultimazione  dei  lavori.  La  durata  dei
lavori, conforme al cronoprogramma di progetto, non  potra'  superare
la durata di 3 anni dal rilascio dell'Autorizzazione unica; 
        a sottoscrivere, a seguito  dell'accettazione  della  potenza
assegnata ai sensi del successivo punto 6.4 e  prima  della  data  di
convocazione della seduta insediativa della Conferenza di servizi,  a
pena  di  rigetto  della  domanda,  una   fideiussione   bancaria   o
assicurativa o  rilasciata  dagli  intermediari  finanziari  iscritti
nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via  esclusiva  o  prevalente
attivita' di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze  a  favore  della  Regione  Calabria  -
Settore politiche energetiche, a garanzia degli obblighi  assunti  di
inizio dei  lavori  di  costruzione  entro  90  giorni  dal  rilascio
dell'autorizzazione  unica,  di  importo  pari  al  2%   del   valore
dell'investimento previsto e di durata almeno  pari  a  12  mesi.  La
fideiussione deve prevedere espressamente la  rinuncia  al  beneficio
della preventiva escussione  del  debitore  principale,  la  rinuncia
all'eccezione di cui all'art.  1957,  comma  2,  del  codice  civile,
nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni,
a semplice richiesta scritta dell'amministrazione beneficiaria; 
        a  sottoscrivere,  prima  del  rilascio   dell'autorizzazione
unica, a pena di rigetto  della  domanda,  le  seguenti  fideiussioni
bancarie o assicurative o rilasciate  dagli  intermediari  finanziari
iscritti  nell'elenco  speciale  di  cui  all'art.  107  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via  esclusiva
o prevalente attivita' di rilascio di garanzie,  a  cio'  autorizzati
dal Ministero dell'economia e delle finanze: 
          a  favore  della  Regione  Calabria  -  Settore   politiche
energetiche, a garanzia del mancato adempimento delle prescrizioni  e
condizioni  stabilite  nell'autorizzazione  unica  e  degli  obblighi
assunti di ultimazione dei lavori  di  costruzione  entro  i  termini
previsti, fatti salvi i ritardi dovuti a cause di  forza  maggiore  o
comunque indipendenti dal produttore,  di  importo  pari  all'1%  del
valore dell'investimento previsto e di durata almeno  pari  a  quella
indicata in domanda di  autorizzazione  maggiorata  di  6  mesi,  con
decorrenza dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica; 
          a favore del Comune/i in cui verra' realizzato  l'impianto,
a garanzia dell'obbligo  di  ripristino  dello  stato  dei  luoghi  a
seguito di dismissione dell'impianto nei due anni  solari  successivi
alla data di comunicazione ufficiale di cessazione  dell'attivita'  o
di revoca dell'autorizzazione unica, nella misura di € 10,00 per  gli
impianti eolici (€ 30,00 nel caso delle altre tipologie di  impianto)
per ciascun kW di potenza complessivamente autorizzata  e  di  durata
almeno pari a quella indicata nella  domanda  di  autorizzazione  per
l'ultimazione delle attivita', maggiorata di 12 mesi e con decorrenza
dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica. Tale valore  dovra'
essere aggiornato ogni otto anni dalla data di  entrata  in  servizio
dell'impianto nella misura del tasso medio d'inflazione accertato nel
periodo di riferimento. La fideiussione potra' essere escussa a prima
richiesta del beneficiano qualora i lavori di ripristino dello  stato
dei luoghi a seguito di dismissione dell'impianto non siano  ultimati
entro due  anni  solari  successivi  alla  data  della  comunicazione
ufficiale di cessazione dell'attivita' o  revoca  dell'autorizzazione
unica dell'impianto. Il comune competente regolera' all'interno della
Convenzione di cui al successivo punto 9.2 le modalita' di rinnovo di
tale fideiussione. 
    Le fideiussioni devono prevedere  espressamente  la  rinuncia  al
beneficio della preventiva escussione  del  debitore  principale,  la
rinuncia all'eccezione di cui all'art.  1957,  comma  2,  del  codice
civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici
giorni,   a   semplice   richiesta    scritta    dell'Amministrazione
beneficiania; 
        a ripristinare i luoghi per come  garantito  con  la  polizza
fideiussoria di cui al  punto  precedente  ed  a  tenere  sgombra  da
qualsiasi residuo l'area  di  intervento  non  direttamente  occupata
dalle  strutture  affinche'  resti  disponibile  per  le  compatibili
attivita' agricole, di silvicoltura, di allevamento o altro; 
        a ripristinare le strade di accesso e di servizio e  le  aree
di supporto, a lavori ultimati, con  le  medesime  caratteristiche  e
materiali preesistenti, salvo diversa autorizzazione; 
        a  favorire   l'imprenditoria   calabrese   nella   fase   di
realizzazione; 
        a favorire l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a
tempo  indeterminato   di   unita'   lavorative   per   la   gestione
dell'impianto; 
        ad assumere una unita' lavorativa ogni  8  unita'  lavorative
assunte sul territorio calabrese, da scegliersi tra L.P.U. -  L.S.U.,
iscritti  nelle  liste  di  mobilita',  disoccupati  con   grado   di
invalidita' maggiore o uguale al 46%, sempre che  questi  abbiano  le
caratteristiche fisiche per  attendere  in  sicurezza  alle  mansioni
richieste; 
        a versare a favore della Regione Calabria - Settore politiche
energetiche, con la causale «d.lgs. n. 387/2003 - fase realizzativa -
oneri per monitoraggio con relativa  dotazione  di  antinfortunistica
(d.lgs. n. 626/1994 e s.m. i.) e per  l'accertamento  della  regolare
esecuzione delle opere», della somma di 50 €cent per ogni  KW  eolico
di potenza  elettrica  nominale  autorizzata  (€  1,5  per  le  altre
tipologie); 
    (Omissis); 
    o) ricevuta di  avvenuto  versamento  degli  oneri  istruttori  a
favore  della  Regione  Calabria  Dipartimento  Attivita'  Produttive
Settore Politiche Energetiche - pari ad € 100  per  ogni  MW  per  il
quale si richiede l'autorizzazione, con un minimo di € 300. 
    In ordine alla denunciata incostituzionalita'  dell'Allegato  sub
1, che costituisce parte integrante della legge, ai  sensi  dell'art.
4, comma 1, si osserva quanto segue: 
        A) il punto 2.3 individua un elenco di tipologie di  impianti
(con potenza nominale inferiore o uguale a  500  Kwe)  soggetti  alla
sola disciplina della denuncia di inizio attivita' (DIA) per i  quali
e' stabilita una soglia maggiore di quella prevista dalla tabella  di
cui all'art. 2, comma  161,  della  legge  n.  244/2007  (finanziaria
2008). Tale previsione esorbita dalle competenze regionali e si  pone
in contrasto con il principio  fondamentale  in  materia  di  energia
contenuto nell'art. 12, comma 5, del citato d.lgs.  n.  387/2003  che
affida ad un  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata,  la  individuazione
di «maggiori soglie di capacita' di generazione e caratteristiche dei
siti  di  installazione  per  i  quali  si  procede  con  la  massima
disciplina della denuncia di inizio attivita», in violazione,  quindi
dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 
    Inoltre, tali tipologie di interventi  non  sono  individuate  in
base alle «caratteristiche dei siti di installazione», ma in  base  a
criteri  idonei  a  determinare  discriminazioni  ingiustificate   ed
effetti distorsivi della concorrenza. In particolare,  introdurre  il
regime semplificato  per  gli  impianti  finalizzati  all'autoconsumo
(cfr. primo punto dell'elenco) integra una  violazione  dei  principi
concorrenziali in materia, considerato che  un  impianto  finalizzato
all'autoconsumo ha un impatto sul territorio identico ad in  impianto
dello stesso tipo  e  di  pari  capacita'  produttiva  non  destinato
all'autoconsumo, con violazione dell'art. 41 della Costituzione. 
        B) il punto  4.2  relativo  alla  domanda  di  autorizzazione
prevede, alla lettera f) che alla domanda  sia  allegato  uno  studio
delle potenzialita' anemologiche del sito che siano tali da garantire
una producibilita' annua di almeno 1800 ore equivalenti di vento. 
    La previsione e' idonea  a  determinare  notevoli  ostacoli  allo
sviluppo di tale tipologia di impianti. I siti con piu' di 1800  ore,
infatti, sono pochi e  si  consideri  che  nell'anno  2007  la  media
nazionale di ore  di  funzionamento  di  tutti  gli  impianti  eolici
installati sul territorio nazionale e' stata di circa 1500 ore  (dato
GSE. Statistiche delle fonti rinnovabili 2007). 
    La disposizione in esame, pertanto, risulta idonea a  contribuire
al  mancato  raggiungimento  dell'obiettivo   di   incremento   della
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili perseguito dallo
Stato in attuazione di specifici impegni  internazionali  (Protocollo
di Kyoto 11 dicembre 1997, ratificato con legge 1°  giugno  2002,  n.
120) e  comunitari  (direttiva  2001/77/CE  del  27  settembre  2001,
direttiva       2006/32/CE,       proposta        di        direttiva
COM(2008)/30/SEC(2008)/57/SEC(2008)/85),  e  si   pone   percio'   in
contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione. 
    Essa, inoltre, confligge con  l'art.  12  del  citato  d.lgs.  n.
387/2003, perche' la  condizione  posta  (ore  di  funzionamento)  e'
estranea a ragioni «di tutela dell'ambiente, di tutela del  paesaggio
e  del  patrimonio  storico-artistico»,  indicate  dal  comma  3  del
medesimo art. 12  come  parametri  di  riferimento  per  il  rilascio
dell'autorizzazione. La  norma  regionale  pertanto,  piu'  che  come
specifico provvedimento di tutela, si configura come una moratoria di
atto, con  tutte  le  indicate  conseguenze  in  termini  di  mancato
rispetto degli obblighi internazionali e comunitari. 
        C) lo stesso punto 4.2 prevede inoltre, alla lettera i),  che
la domanda di autorizzazione sia corredata anche dalla  deliberazione
favorevole del consiglio  comunale  sul  cui  territorio  insiste  il
progetto (sia pure per i soli impianti di  potenza  superiore  a  500
Kw). Detta  disposizione,  ponendosi  in  contrasto  con  i  principi
fondamentali in materia di energia, contenuti nell'art. 12 del d.lgs.
n. 387/2003 -  che  qualifica  (comma  1)  come  indifferibili  e  di
pubblica  utilita'  le  opere  per  la  realizzazione   di   impianti
alimentati da fonti rinnovabili,  nonche'  le  opere  connesse  e  le
infrastrutture indispensabili, sottoponendole ad autorizzazione unica
(comma 3) determina la violazione dell'art. 117, terzo  comma,  della
Costituzione. 
        D) Il medesimo punto 4.2 prevede altresi', alla  lettera  l),
che il proponente alleghi alla domanda un  atto  di  impegno  con  il
quale lo stesso si obblighi, tra l'altro, a:  costituire,  prima  del
rilascio  dell'autorizzazione  unica,  una  societa'  di  scopo   con
residenza  fiscale  nel  territorio   della   Regione   Calabria;   a
sottoscrivere garanzie  fideiussorie  a  vario  titolo,  anche  prima
dell'insediamento   della    conferenza    di    servizi;    favorire
l'imprenditoria  calabrese  nella  fase  di  realizzazione;  favorire
l'assunzione  con   contratto   di   lavoro   subordinato   a   tempo
indeterminato di unita' lavorative  per  la  gestione  dell'impianto;
versare a favore della Regione Calabria oneri per il monitoraggio con
relativa dotazione di antinfortunistica e  per  l'accertamento  della
regolare esecuzione delle opere, della somma di 50 cent per Kw eolico
di potenza elettrica nominale autorizzata  (1,5  euro  per  le  altre
tipologie); stabilendo alla successiva lettera o),  che  il  medesimo
proponente alleghi alla domanda  ricevuta  del  versamento  di  oneri
istruttori a favore della regione pari a 100 euro per ogni Mw, con un
minimo di 300 euro. 
    Dette previsioni pongono una serie di condizioni per l'avvio  dei
procedimenti che sono del tutto estranee all'oggetto dei procedimenti
medesimi  (residenza  fiscale,  favorire  l'imprenditoria  locale   e
l'occupazione) e  sono  quindi  idonee  a  limitare  la  liberta'  di
iniziativa economica costituzionalmente  garantita  e  perseguita  in
tale settore dal  citato  art.  1  del  d.lgs.  n.  79/1999,  con  le
richiamate conseguenza anche sul piano  del  mancato  rispetto  degli
obblighi di incremento della produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili. 
    Le disposizioni sono altresi' in  contrasto  con  il  divieto  di
misure di compensazione di cui al comma 5 dell'art. 12 del d.lgs.  n.
387/2003, perche' dalla loro  applicazione  discendendo  vantaggi  di
rilievo economico a favore della regione,  in  contrasto  quindi  con
l'art. 41 della Costituzione e con i principi fondamentali in materia
di energia contenute nelle  citate  norme  statali  e  in  violazione
dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 
    Analoghe considerazioni valgono, infine, per i previsti  oneri  a
contenuto   economico   (fideiussioni,   oneri   istruttori   e    di
monitoraggio) che violano il canone della ragionevolezza,  andando  a
discriminare gli operatori italiani rispetto a quelli comunitari,  in
violazione dell'art. 97 della Costituzione. 

        
      
                              P. Q. M. 
    Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  come  in  epigrafe
rappresentato e difeso chiede che codesta Corte costituzionale voglia
dichiarare illegittimi e quindi annullare gli artt. 2, 3 comma  1,  5
commi 2 e 3, nonche' l'Allegato sub 1, punti 2.3 e 4.2,  lettere  f),
i), l) ed o), della  legge  della  Regione  Calabria  n.  42  del  29
dicembre 2008. 
    Si depositeranno con l'originale notificato del presente ricorso: 
        1) estratto della deliberazione del  Consiglio  dei  ministri
del 20 febbraio 2009 e della relazione allegata al verbale; 
        2) copia della impugnata legge regionale n. 42/2008. 
          Roma, addi' 23 febbraio 2009 
                L'Avvocato dello Stato: Enrico Arena 

        

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