RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 Febbraio 2005 - 5 Febbraio 2005 , n. 17

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 5 febbraio 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 6 del 9-2-2005)

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentatop dall'Avvocatura generale dello Stato, e nei confronti
della Regione Abruzzo, in persona del suo Presidente della Giunta
avverso la legge regionale 13 dicembre 2004, n. 42, (eccettuato il
comma 1, dell'art. 1), in materia di elezioni regionali, pubblicata
nel Boll. Uff. n. 39-bis del 17 dicembre 2004, con «errata corrige»
pubblicato nel Boll. Uff. n. 1 del 7 gennaio 2005.

La determinazione di proposizione del presente ricorso e' stata
approvata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 28 gennaio
2005 (si depositera' estratto del relativo verbale).
La Regione Abruzzo non ha un «nuovo» Statuto vigente (un testo e'
stato portato all'esame di codesta Corte). Quindi la potesta'
legislativa prevista dall'art. 22, primo comma Cost. incontra, oltre
ai limiti determinati dai principi fondamentali stabiliti con legge
dello Stato, anche i limiti derivanti da «riserve di Statuto» (quale
ad esempio quelle poste dall'art. 122, quinto comma Cost.) e dagli
insegnamenti dati da codesta Corte nella sentenza 5 giugno 2003,
n. 196 (in particolare nel par. 4 di essa).
La legge regionale in esame, il cui obiettivo pratico appare
costituito dalla sostanziale soppressione del cosidetto «listino»
regionale, palesemente non osserva detti limiti, e quindi contrasta
con gli artt. 122 e 123 Cost. (nel testo vigente) e con l'art. 5
della legge cost. 22 novembre 1999, n. 1, nonche' con i principi
fondamentali della legislazione statale in materia.
La legge e', per di piu', affetta da oscurita' tecniche e da
qualche interna contraddizione, le quali ne renderebbero comunque
problematica l'applicazione concreta. Ne' appare agevole «ritagliare»
le disposizioni costituzionalmente illegittime da altre che
potrebbero essere tollerabili: anche le disposizioni apparentemente
«di dettaglio» e procedurali in realta' sostituiscono norme
previgenti al fine di adeguare la disciplina alle nuove disposizioni
sostanziali e «di sistema» che il Consiglio regionale uscente ha
ritenuto di introdurre. Pertanto, si rende necessario sottoporre a
scrutinio l'intera legge regionale, con la sola eccezione del comma
4-bis aggiunto dall'art. 1, comma 1 di essa.
Agevole e' rilevare che piu' disposizioni violano la «riserva di
Statuto». Anzitutto, l'art. 1-quater inserito nella legge regionale
Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1 (gia' scrutinata da codesta Corte nella
citata sentenza) dall'art. 1, comma 3 della legge in esame contrasta
con il gia' rammentato esplicito art. 122, quinto comma Cost. E
all'art. 1-quater citato sono strettamente collegate molte altre
disposizioni della legge in esame incentrate sulla figura del
candidato Presidente: ad esempio, l'art. 1, comma 4 che inserisce
l'art. 1-quinquies nella legge regionale n. 1 del 2002 citata,
l'art. 1, comma 2 che inserisce nell'anzidetta legge regionale
l'art. 1-ter, l'art. 2, commi 1 e 2, ove pure si parla di
collegamento ad un candidato Presidente, l'art. 2, comma 7 che
inserisce un art. 15-ter nella legge n. 108 del 1968. Ovviamente le
considerazioni che precedono sono assorbenti.
Anche la disposizione introdotta dall'art. 3, comma 2 della legge
in esame, sostitutiva dell'art. 16-bis della citata legge del 1968,
appare norma sostanzialmente statutaria.
Parecchie disposizioni della legge in esame certamente non
possono essere qualificate «di dettaglio» e procedurali, e percio'
contrastano con i principi fondamentali stabiliti dal legislatore
statale e con gli insegnamenti di codesta Corte. Cosi', il gia'
menzionato art. 1, comma 4, ove tra l'altro e' disposto «il venti per
cento dei seggi e' assegnato con il premio di maggioranza»; a tale
disposizione si collega strettamente l'art. 2, comma 6, che
indirettamente inserisce nella legge del 1968 un art. 15-bis. Cosi',
inoltre le piu' disposizioni che, anche al fine pratico di non piu'
consentire la lista regionale, enfatizzano la rilevanza e la
rappresentazione persino grafica delle «coalizioni di liste», e
pervengono al paradossale inserimento del candidato Presidente come
«capolista» di tutte le liste coalizzate.
Quest'ultima considerazione puo' aprire la serie delle palesi
irrazionalita', dovute ad errori o forse a sviste. L'art. 1-quater
inserito dall'art. 1, comma 3 della legge in esame, al comma 4 recita
«delle quali (liste o coalizioni di liste collegate) e'
rispettivamente capolista e capo della coalizione». Un candidato
Presidente non puo' essere capolista in piu' liste, per la semplice
ragione che, per principio fondamentale, una stessa persona non puo'
presentarsi in piu' liste; principio riconosciuto del resto nel comma
1, lettera f) dell'art. 3-ter inserito dall'art. 2, comma 2 della
legge in esame.
L'art. 3-quater inserito nella legge del 1968 dall'art. 2, comma
3 della legge in esame, al comma 5 conferma la possibilita' - per
l'elettore - de1 voto «disgiunto». Pero', l'art. 3-sexies che
ambirebbe sostituire l'art. 15 della legge del 1968, nel comma 4,
lettera c) di tale art. 15 «novellato» recita «individua il candidato
Presidente che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale,
sommando le cifre elettorali individuali di ciascun candidato e
quelle della lista o coalizione di liste a lui collegate». La
sommatoria delle cifre elettorali delineata dalla norma in esame non
considera che, per il principio del voto disgiunto, le preferenze
accordate alle liste collegate ad un determinato candidato Presidente
non possono automaticamente essere conteggiate a favore di quel
candidato, in quanto l'elettore nella stessa scheda potrebbe aver
dato il suo consenso, come appunto la legge gli consente, ad un altro
candidato Presidente. La formulazione della norma e' suscettibile,
pertanto, di recare pregiudizio addirittura all'esercizio della
sovranita' popolare, vanificando la libera espressione del voto
attraverso la surrettizia attribuzione della preferenza a candidato
diverso da quello votato.
Per di piu', nello stesso art. 15, che si vorrebbe «novellato»,
al comma 3, lettera b) e' poco puntuale laddove non precisa come
devono essere computati i «voti individuali» conseguiti da ogni
candidato Presidente.
Parrebbe addirittura affetto da una svista l'art. 15-bis, che -
(tramite un art. 3-septies inserito nella legge reg. n. 1 del 2002 -
l'art. 2, comma 6 della legge in esame avrebbe inserito nella legge
statale del 1968. La lettera b) del comma 2 di detto art. 15-bis
recita «assegna i seggi spettanti a ciascuna lista unica o a ciascun
gruppo di liste della coalizione alle rispettive liste nelle singole
circoscrizioni sottraendo i seggi che queste hanno gia' conseguito
con i quozienti circoscrizionali e i voti residui e seguendo la
graduatoria utilizzata per l'assegnazione dei seggi con i resti».
Senonche', i seggi da attribuire alle liste per effetto del premio di
maggioranza devono essere addizionati a quelli assegnati in momento
logicamente antecedente.
Ancora nel predetto art. 15-bis il comma 6 reca una norma non
chiara, laddove recita «secondo le disposizioni dell'art. 15» (della
legge del 1968), senza indicare i commi specifici di quel lungo
articolo cui fa rinvio.
L'art. 5 della legge in esame e' intitolato «disposizioni
transitorie», e pero' nella sostanza parrebbe - forse - disporre
l'immediata applicazione della legge stessa. Si e' qui usata una
formula dubitativa perche' il comma 1 richiama soltanto la legge
regionale n. 1 del 2002, e non anche la legge statale del 1968
modificata dall'art. 3 senza il passaggio attraverso modifiche della
legge regionale n. 1 del 2002, e menziona soltanto gli artt. 1 e 2 ed
alcuni commi dell'art. 3 di detta legge regionale, senza considerare
che in essa sono stati inseriti gli artt. 1-bis, 1-ter, 1-quater,
1-quinquies, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 3-septies
e 3-octies, articoli che sono a se' stanti e non «integrano» i tre
articoli della legge regionale n. 1 del 2002 menzionati.
Il comma 2 dell'art. 5 richiama, con altri, anche l'art. 8 della
legge statale 23 febbraio 1995, n. 43, che pero' e' ormai
implicitamente abrogato; se lo si ritenesse ancora in vigore, esso
contrasterebbe con i parametri costituzionali dinanzi evocati e con
principi fondamentali della legislazione statale.
E' di tutta evidenza che l'art. 5 e' di per se' sufficiente a
rendere incerta la concreta applicazione della legge sub judice e
tutto il complesso procedimento elettorale. Procedimento che deve
essere disciplinato da regole certe e chiare, per il rispetto dovuto
agli elettori ed alla sovranita' del popolo e per la serenita' dei
molti chiamati a collaborare, in varie vesti, alle operazioni
elettorali.
Si confida pertanto che lo stesso Consiglio regionale, con la
necessaria rapidita' elimini la legge in esame.
Al fine di assicurare la regolarita' dell'imminente procedimento
elettorale si chiede di sospendere la vigenza delle disposizioni
sottoposte a scrutinio, disponendo anche l'abbreviazione di ogni
termine del processo costituzionale.
L'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali
deve avvenire il 17 febbraio 2005 ai sensi dell'art. 3, comma sesto
della citata legge n. 108 del 1968, poiche' come notorio le elezioni
regionali dovrebbero celebrarsi domenica 3 aprile 2005 e lunedi'
successivo; e detta affissione deve essere preceduta dalla emanazione
del decreto di ripartizione dei seggi previsto dall'art. 2, comma 3
della predetta legge del 1968 e dell'art. 10, comma 2, lettera f)
della legge statale 5 giugno 2003 n. 131 e del decreto di indizione
delle elezioni previsto dall'art. 3, quarto comma della legge del
1968.
La pronuncia demolitoria richiesta con il presente ricorso
renderebbe necessario rinnovare gli atti del procedimento elettorale.
Inoltre, la pronuncia pubblicata dopo lo svolgimento delle elezioni,
invaliderebbe l'intero procedimento elettorale. La sospensione ora
richiesta vale anche a prevenire conflitti ulteriori, relativi a
singoli atti del menzionato procedimento.



P. Q. M.
Si chiede pertanto che sia dichiarata la illegittimita'
costituzionale delle disposizioni legislative sottoposte a giudizio,
previo accoglimento della istanza di sospensione della vigenza delle
stesse, con ogni consequenziale pronuncia.
Roma, addi' 3 febbraio 2005
Vice Avvocato Generale: Franco Favara

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