|
N. 17 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 marzo 2011. |
|
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 7 marzo 2011 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 15 del 6-4-2011) |
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui Uffici ha legale domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
Contro la Regione Marche, in persona del Presidente della Giunta
Regionale in carica con sede in Ancona, per l'impugnazione della
legge della Regione Marche 28 dicembre 2010, n.20, pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione n. 115 del 31 dicembre 2010,
recante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e
pluriennale 2011/2013 della Regione (Legge Finanziaria 2011)», con
specifico riguardo all'articolo 16, comma 2.
Nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 115 del 31
dicembre 2010 e' stata pubblicata la legge regionale 28 dicembre 2010
n. 20, recante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale
2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione (Legge Finanziaria 2011)».
In particolare, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della legge cit.,
«prima del comma 1 dell'art. 8 della 1.r. n. 7/2009 e' inserito il
seguente:
«01. Il personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato dell'Associazione Mediateca delle Marche che svolge
attivita' di catalogazione, di editoria e di Marche Film Commission
transita alla Regione Marche. L'inquadramento nel ruolo regionale
avviene previo espletamento di concorso riservato nella posizione
contrattuale corrispondente a quella ricoperta presso l'Associazione
Mediateca delle Marche.».
La citata disposizione e' da ritenersi illegittima alla stregua
del seguente
Motivo
Violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.
Costituisce principio consolidato quello per cui lo strumento del
concorso pubblico, come mezzo ordinario e generale di reclutamento
del personale della Pubblica Amministrazione, risponde alla finalita'
di assicurare nella massima misura possibile il buon andamento e
l'efficacia dell'Amministrazione stessa,valori presidiati dal primo e
dal terzo comma dell'art. 97 della Costituzione (si vedano in
proposito le sentenze nn. 205 e 34 del 2004, la n. 1 del 1999, la n.
190 del 2005).
Secondo il costante orientamento assunto da codesta Corte, la
regola del reclutamento mediante concorso puo' subire deroghe solo
«in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, nell'esercizio
di una discrezionalita' che trova il suo limite nella necessita' di
garantire il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97,
primo comma, della Costituzione) ... il cui vaglio di
costituzionalita' passa attraverso una valutazione di ragionevolezza
della scelta operata dal legislatore» (cfr., in tema di limiti di
ammissibilita' delle procedure di selezione interne, la sent. n. 213
del 2010 e i precedenti ivi richiamati, nonche' la sent. 89 del
2003).
E' altresi' stato precisato che «Le eccezioni a tale regola
consentite dall'art. 97 Cost., purche' disposte con legge, debbono
rispondere a «peculiari e straordinarie esigenze di interesse
pubblico» (sentenza n. 81 del 2006). Altrimenti la deroga si
risolverebbe in un privilegio a favore di categorie piu' o meno ampie
di persone (sentenza n. 205 del 2006).
Perche' sia assicurata la generalita' della regola del concorso
pubblico disposta dall'art. 97 Cost., l'area delle eccezioni va,
pertanto, delimitata in modo rigoroso» (sent. n. 363 del 9 novembre
2006, n. 194 del 2002, n. 9 del 2010).
Giova a tal fine ricordare come, in tema di misure per la
stabilizzazione del personale precario sia stato ribadito che «la
necessita' del concorso per le assunzioni a tempo indeterminato
discende non solo dal rispetto del principio di buon andamento della
pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost., ma anche dalla
necessita' di consentire a tutti i cittadini l'accesso alle funzioni
pubbliche, in base all'art. 51 Cost. Invero, "la natura comparativa e
aperta della procedura e' [...] elemento essenziale del concorso
pubblico", sicche' deve escludersi la legittimita' costituzionale di
"procedure selettive riservate, che escludano o riducano
irragionevolmente la possibilita' di accesso dall'esterno", violando
il carattere pubblico del concorso (in tal senso, sentenze n. 293 del
2009 e n. 100 del 2010)» (Corte cost. sent. n. 225/2010).
A tal proposito sembra opportuno richiamare quanto chiarito da
codesta ecc.ma Corte in un recente intervento: «questa Corte, ancora
di recente (sentenza. n. 293 del 2009), ha escluso la legittimita' di
arbitrarie restrizioni alla partecipazione alle procedure selettive,
chiarendo che "al concorso pubblico deve riconoscersi un ambito di
applicazione ampio, tale da non includere soltanto le ipotesi di
assunzione di soggetti precedentemente estranei alle pubbliche
amministrazioni. Il concorso e' necessario anche nei casi di nuovo
inquadramento di dipendenti gia' in servizio (cio' che comunque
costituisce una "forma di reclutamento" - sentenza n. 1 del 1999), e
in quelli, che piu' direttamente interessano le fattispecie in esame,
di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati ab
origine mediante concorso, in rapporti di ruolo (sentenza n. 205 del
2004). Sotto quest'ultimo profilo, infine, questa Corte ha precisato
i limiti entro i quali puo' consentirsi al legislatore di disporre
procedure di stabilizzazione di personale precario che derogano al
principio del concorso. Secondo l'orientamento progressivamente
consolidatosi nella giurisprudenza costituzionale, infatti, «l'area
delle eccezioni» al concorso deve essere "delimitata in modo
rigoroso" (sentenza n. 363 del 2006). Le deroghe sono pertanto
legittime solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di
interesse pubblico» idonee a giustificarle (sentenza n. 81 del 2006).
Non e' in particolare sufficiente, a tal fine, la semplice
circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato
attivita' a tempo determinato presso l'amministrazione (sentenza n.
205 del 2006), ne' basta la «personale aspettativa degli aspiranti»
ad una misura di stabilizzazione (sentenza n. 81 del 2006). Occorrono
invece particolari ragioni giustificatrici, ricollegabili alla
peculiarita' delle funzioni che il personale da reclutare e' chiamato
a svolgere, in particolare relativamente all'esigenza di consolidare
specifiche esperienze professionali maturate all'interno
dell'amministrazione e non acquisibili all'esterno, le quali facciano
ritenere che la deroga al principio del concorso pubblico sia essa
stessa funzionale alle esigenze di buon andamento
dell'amministrazione».
Anche relativamente alle ipotesi che determinano in pratica un
automatico e generalizzato slittamento di soggetti specificamente
individuati verso la qualifica superiore, questa Corte ha piu' volte
stabilito che esse si pongono in evidente contrasto «con il principio
costituzionale del pubblico concorso e con la consolidata
giurisprudenza di questa Corte in materia (sentenze n. 465 e n. 159
del 2005)».
La natura comparativa e aperta della procedura e', pertanto,
elemento essenziale del concorso pubblico. Procedure selettive
riservate, che escludano o riducano irragionevolmente la possibilita'
di accesso dall'esterno, violano il «carattere pubblico» del concorso
(sentenza n. 34 del 2004) e, conseguentemente, i principi di
imparzialita' e buon andamento, che esso assicura. Un'eventuale
deroga a tale principio e' ammessa, secondo la giurisprudenza
costituzionale, solo ove essa stessa sia strettamente funzionale alle
esigenze di buon andamento dell'amministrazione (sentenze n. 9 del
2010 e n. 293 del 2009)» (Corte cost. n. 150/2010).
Infine, per una recente riaffermazione dei cennati principi mette
conto richiamare la sentenza n. 52/2011, in cui e' stato ribadito che
«la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente affermato che la
facolta' del legislatore di introdurre deroghe al principio del
concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo
tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano
funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove
ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico
idonee a giustificarle (ex plurimis: sentenze n. 195, n. 150 e n. 100
del 2010, n. 293 del 2009).
In tale quadro, questa Corte ha altresi' escluso la legittimita'
di arbitrarie restrizioni alla partecipazione alle procedure
selettive, chiarendo che al concorso pubblico deve riconoscersi un
ambito di applicazione ampio, tale da non includere soltanto le
ipotesi di assunzione di soggetti precedentemente estranei alle
pubbliche amministrazioni, ma anche i casi di nuovo inquadramento di
dipendenti gia' in servizio e quelli di trasformazione di rapporti
non di ruolo, e non instaurati ab origine mediante concorso, in
rapporti di ruolo (sentenze. n. 150 del 2010, n. 293 del 2009, n. 205
del 2004).
Si e' sottolineato, insomma, nella giurisprudenza costituzionale,
che il principio del pubblico concorso, pur non essendo
incompatibile, nella logica dell'agevolazione del buon andamento
della pubblica amministrazione, con la previsione per legge di
condizioni di accesso intese a consentire il consolidamento di
pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa
amministrazione, tuttavia non tollera, salvo circostanze del tutto
eccezionali, la riserva integrale dei posti disponibili in favore di
personale interno».
La disposizione qui impugnata si pone in aperto contrasto con gli
uniformi principi giurisprudenziali, sopra richiamati, posto che in
essa e' prevista una vera e propria assunzione riservata, sottratta
all'operativita' della regola del pubblico concorso ex art. 97 Cost.
Ne' la norma contempla precisazioni di sorta, astrattamente
idonee a rendere ragione della deroga alla regola del concorso, alla
luce del criterio di eccezionalita' e specificita' piu' volte
enunciato da codesta Corte.
La previsione di un accesso riservato a una determinata categoria
di soggetti concretizza,inoltre, una aperta violazione del principio
costituzionale della parita' di trattamento, pregiudicando il diritto
di chiunque, pur in possesso della professionalita' richiesta per la
copertura dei posti vacanti presso la Regione, si veda negata la
possibilita' di partecipare alla selezione in condizioni di
concorrenza.
Resta infatti del tutto immotivata la preferenza accordata al
personale individuato nel secondo comma dell'art. 16 1.r. cit.,
rispetto alla generalita' dei potenziali aspiranti ai posti da
ricoprire.
P.Q.M.
Si confida che codesta Corte voglia dichiarare illegittimo
l'articolo 16, comma 2 della legge della Regione Marche n. 20 del
2010.
Si depositeranno, con l'originale notificato del presente
ricorso:
1) estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23
febbraio 2011 e della relazione allegata al verbale;
2) copia della legge regionale impugnata.
Roma, addi' 1° marzo 2011
L'avvocato dello Stato: Tidore
|