N.   17  RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 marzo 2011.
 
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il  7  marzo  2011  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
  
(GU n. 15 del 6-4-2011)

     Ricorso del Presidente del Consiglio  dei  ministri  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui Uffici ha legale domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione Marche, in persona del Presidente della  Giunta
Regionale in carica con sede  in  Ancona,  per  l'impugnazione  della
legge della Regione Marche 28 dicembre  2010,  n.20,  pubblicata  nel
Bollettino Ufficiale della Regione  n.  115  del  31  dicembre  2010,
recante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale  2011  e
pluriennale 2011/2013 della Regione (Legge  Finanziaria  2011)»,  con
specifico riguardo all'articolo 16, comma 2. 
    Nel Bollettino Ufficiale della  Regione  Marche  n.  115  del  31
dicembre 2010 e' stata pubblicata la legge regionale 28 dicembre 2010
n. 20, recante «disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale
2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione (Legge Finanziaria 2011)». 
    In particolare, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della  legge  cit.,
«prima del comma 1 dell'art. 8 della 1.r. n. 7/2009  e'  inserito  il
seguente: 
        «01.  Il  personale  con   rapporto   di   lavoro   a   tempo
indeterminato dell'Associazione Mediateca  delle  Marche  che  svolge
attivita' di catalogazione, di editoria e di Marche  Film  Commission
transita alla Regione Marche.  L'inquadramento  nel  ruolo  regionale
avviene previo espletamento di  concorso  riservato  nella  posizione
contrattuale corrispondente a quella ricoperta presso  l'Associazione
Mediateca delle Marche.». 
    La citata disposizione e' da ritenersi illegittima  alla  stregua
del seguente 
 
                               Motivo 
 
    Violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione. 
    Costituisce principio consolidato quello per cui lo strumento del
concorso pubblico, come mezzo ordinario e  generale  di  reclutamento
del personale della Pubblica Amministrazione, risponde alla finalita'
di assicurare nella massima misura  possibile  il  buon  andamento  e
l'efficacia dell'Amministrazione stessa,valori presidiati dal primo e
dal terzo  comma  dell'art.  97  della  Costituzione  (si  vedano  in
proposito le sentenze nn. 205 e 34 del 2004, la n. 1 del 1999, la  n.
190 del 2005). 
    Secondo il costante orientamento assunto  da  codesta  Corte,  la
regola del reclutamento mediante concorso puo'  subire  deroghe  solo
«in presenza di peculiari situazioni giustificatrici,  nell'esercizio
di una discrezionalita' che trova il suo limite nella  necessita'  di
garantire il buon andamento della pubblica amministrazione (art.  97,
primo   comma,   della   Costituzione)   ...   il   cui   vaglio   di
costituzionalita' passa attraverso una valutazione di  ragionevolezza
della scelta operata dal legislatore» (cfr., in  tema  di  limiti  di
ammissibilita' delle procedure di selezione interne, la sent. n.  213
del 2010 e i precedenti ivi  richiamati,  nonche'  la  sent.  89  del
2003). 
    E' altresi' stato precisato  che  «Le  eccezioni  a  tale  regola
consentite dall'art. 97 Cost., purche' disposte  con  legge,  debbono
rispondere  a  «peculiari  e  straordinarie  esigenze  di   interesse
pubblico»  (sentenza  n.  81  del  2006).  Altrimenti  la  deroga  si
risolverebbe in un privilegio a favore di categorie piu' o meno ampie
di persone (sentenza n. 205 del 2006). 
    Perche' sia assicurata la generalita' della regola  del  concorso
pubblico disposta dall'art. 97  Cost.,  l'area  delle  eccezioni  va,
pertanto, delimitata in modo rigoroso» (sent. n. 363 del  9  novembre
2006, n. 194 del 2002, n. 9 del 2010). 
    Giova a tal fine  ricordare  come,  in  tema  di  misure  per  la
stabilizzazione del personale precario sia  stato  ribadito  che  «la
necessita' del concorso  per  le  assunzioni  a  tempo  indeterminato
discende non solo dal rispetto del principio di buon andamento  della
pubblica amministrazione di cui all'art. 97  Cost.,  ma  anche  dalla
necessita' di consentire a tutti i cittadini l'accesso alle  funzioni
pubbliche, in base all'art. 51 Cost. Invero, "la natura comparativa e
aperta della procedura e'  [...]  elemento  essenziale  del  concorso
pubblico", sicche' deve escludersi la legittimita' costituzionale  di
"procedure   selettive   riservate,   che   escludano   o    riducano
irragionevolmente la possibilita' di accesso dall'esterno",  violando
il carattere pubblico del concorso (in tal senso, sentenze n. 293 del
2009 e n. 100 del 2010)» (Corte cost. sent. n. 225/2010). 
    A tal proposito sembra opportuno richiamare  quanto  chiarito  da
codesta ecc.ma Corte in un recente intervento: «questa Corte,  ancora
di recente (sentenza. n. 293 del 2009), ha escluso la legittimita' di
arbitrarie restrizioni alla partecipazione alle procedure  selettive,
chiarendo che "al concorso pubblico deve riconoscersi  un  ambito  di
applicazione ampio, tale da non  includere  soltanto  le  ipotesi  di
assunzione  di  soggetti  precedentemente  estranei  alle   pubbliche
amministrazioni. Il concorso e' necessario anche nei  casi  di  nuovo
inquadramento di dipendenti  gia'  in  servizio  (cio'  che  comunque
costituisce una "forma di reclutamento" - sentenza n. 1 del 1999),  e
in quelli, che piu' direttamente interessano le fattispecie in esame,
di trasformazione di rapporti non  di  ruolo,  e  non  instaurati  ab
origine mediante concorso, in rapporti di ruolo (sentenza n. 205  del
2004). Sotto quest'ultimo profilo, infine, questa Corte ha  precisato
i limiti entro i quali puo' consentirsi al  legislatore  di  disporre
procedure di stabilizzazione di personale precario  che  derogano  al
principio  del  concorso.  Secondo  l'orientamento   progressivamente
consolidatosi nella giurisprudenza costituzionale,  infatti,  «l'area
delle  eccezioni»  al  concorso  deve  essere  "delimitata  in   modo
rigoroso" (sentenza n.  363  del  2006).  Le  deroghe  sono  pertanto
legittime solo in presenza di peculiari e straordinarie  esigenze  di
interesse pubblico» idonee a giustificarle (sentenza n. 81 del 2006).
Non  e'  in  particolare  sufficiente,  a  tal  fine,   la   semplice
circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano  prestato
attivita' a tempo determinato presso l'amministrazione  (sentenza  n.
205 del 2006), ne' basta la «personale aspettativa  degli  aspiranti»
ad una misura di stabilizzazione (sentenza n. 81 del 2006). Occorrono
invece  particolari  ragioni  giustificatrici,   ricollegabili   alla
peculiarita' delle funzioni che il personale da reclutare e' chiamato
a svolgere, in particolare relativamente all'esigenza di  consolidare
specifiche    esperienze    professionali    maturate     all'interno
dell'amministrazione e non acquisibili all'esterno, le quali facciano
ritenere che la deroga al principio del concorso  pubblico  sia  essa
stessa    funzionale    alle    esigenze    di     buon     andamento
dell'amministrazione». 
    Anche relativamente alle ipotesi che determinano  in  pratica  un
automatico e generalizzato  slittamento  di  soggetti  specificamente
individuati verso la qualifica superiore, questa Corte ha piu'  volte
stabilito che esse si pongono in evidente contrasto «con il principio
costituzionale  del  pubblico   concorso   e   con   la   consolidata
giurisprudenza di questa Corte in materia (sentenze n. 465 e  n.  159
del 2005)». 
    La natura comparativa e  aperta  della  procedura  e',  pertanto,
elemento  essenziale  del  concorso  pubblico.  Procedure   selettive
riservate, che escludano o riducano irragionevolmente la possibilita'
di accesso dall'esterno, violano il «carattere pubblico» del concorso
(sentenza  n.  34  del  2004)  e,  conseguentemente,  i  principi  di
imparzialita' e  buon  andamento,  che  esso  assicura.  Un'eventuale
deroga  a  tale  principio  e'  ammessa,  secondo  la  giurisprudenza
costituzionale, solo ove essa stessa sia strettamente funzionale alle
esigenze di buon andamento dell'amministrazione (sentenze  n.  9  del
2010 e n. 293 del 2009)» (Corte cost. n. 150/2010). 
    Infine, per una recente riaffermazione dei cennati principi mette
conto richiamare la sentenza n. 52/2011, in cui e' stato ribadito che
«la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente affermato  che  la
facolta' del legislatore  di  introdurre  deroghe  al  principio  del
concorso pubblico deve essere delimitata in  modo  rigoroso,  potendo
tali  deroghe  essere  considerate  legittime   solo   quando   siano
funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione  e  ove
ricorrano peculiari e straordinarie esigenze  di  interesse  pubblico
idonee a giustificarle (ex plurimis: sentenze n. 195, n. 150 e n. 100
del 2010, n. 293 del 2009). 
    In tale quadro, questa Corte ha altresi' escluso la  legittimita'
di  arbitrarie  restrizioni  alla   partecipazione   alle   procedure
selettive, chiarendo che al concorso pubblico  deve  riconoscersi  un
ambito di applicazione ampio,  tale  da  non  includere  soltanto  le
ipotesi di  assunzione  di  soggetti  precedentemente  estranei  alle
pubbliche amministrazioni, ma anche i casi di nuovo inquadramento  di
dipendenti gia' in servizio e quelli di  trasformazione  di  rapporti
non di ruolo, e non  instaurati  ab  origine  mediante  concorso,  in
rapporti di ruolo (sentenze. n. 150 del 2010, n. 293 del 2009, n. 205
del 2004). 
    Si e' sottolineato, insomma, nella giurisprudenza costituzionale,
che  il  principio   del   pubblico   concorso,   pur   non   essendo
incompatibile, nella  logica  dell'agevolazione  del  buon  andamento
della pubblica  amministrazione,  con  la  previsione  per  legge  di
condizioni di  accesso  intese  a  consentire  il  consolidamento  di
pregresse    esperienze    lavorative    maturate    nella     stessa
amministrazione, tuttavia non tollera, salvo  circostanze  del  tutto
eccezionali, la riserva integrale dei posti disponibili in favore  di
personale interno». 
    La disposizione qui impugnata si pone in aperto contrasto con gli
uniformi principi giurisprudenziali, sopra richiamati, posto  che  in
essa e' prevista una vera e propria assunzione  riservata,  sottratta
all'operativita' della regola del pubblico concorso ex art. 97 Cost. 
    Ne' la  norma  contempla  precisazioni  di  sorta,  astrattamente
idonee a rendere ragione della deroga alla regola del concorso,  alla
luce  del  criterio  di  eccezionalita'  e  specificita'  piu'  volte
enunciato da codesta Corte. 
    La previsione di un accesso riservato a una determinata categoria
di soggetti concretizza,inoltre, una aperta violazione del  principio
costituzionale della parita' di trattamento, pregiudicando il diritto
di chiunque, pur in possesso della professionalita' richiesta per  la
copertura dei posti vacanti presso la  Regione,  si  veda  negata  la
possibilita'  di  partecipare  alla  selezione   in   condizioni   di
concorrenza. 
    Resta infatti del tutto immotivata  la  preferenza  accordata  al
personale individuato nel  secondo  comma  dell'art.  16  1.r.  cit.,
rispetto alla  generalita'  dei  potenziali  aspiranti  ai  posti  da
ricoprire. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si  confida  che  codesta  Corte  voglia  dichiarare  illegittimo
l'articolo 16, comma 2 della legge della Regione  Marche  n.  20  del
2010. 
    Si  depositeranno,  con  l'originale  notificato   del   presente
ricorso: 
    1) estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23
febbraio 2011 e della relazione allegata al verbale; 
    2) copia della legge regionale impugnata. 
          Roma, addi' 1° marzo 2011 
 
                   L'avvocato dello Stato: Tidore 
 
 
 

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