Ricorso n. 174 del 29 ottobre 2012 (Presidenrte del consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 29 ottobre 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 2 del 9.1.2013)
Ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri (codice fiscale n. ..), con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato (codice fiscale n. ...), fax: ... - PEC: ..., presso cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Contro la regione Abruzzo in persona del Presidente della giunta regionale pro tempore avverso la legge regionale Abruzzo 10 agosto 2012, n. 43, pubblicata nel BUR n. 46 del 29 agosto 2012.
La legge della regione Abruzzo n. 43 del 10 agosto 2012, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale del 13 dicembre 2004, n. 47 (Disciplina delle relazioni tra la regione Abruzzo e le comunita' di abruzzesi nel mondo)» interviene in materia di sostegno
alla comunita' di cittadini di abruzzesi nel mondo ed alle loro associazioni. Sennonche' tale provvedimento presenta taluni profili di illegittimita' costituzionale che ne impongono l'impugnativa.
In particolare, l'art. 13, comma 2, aggiunge, dopo il comma 3 dell'art. 26 della legge regionale n. 47/2004, i commi 3-bis e 3-ter, i quali prevedono rispettivamente che «Agli oneri correnti derivanti dall'attuazione degli articoli 1-bis, 16, e 17 per ciascuno degli esercizi 2012, 2013 e 2014 si fa fronte, senza oneri aggiuntivi, con
le risorse iscritte nel capitolo di spese 13.01.002 - 21625 denominato «Interventi per cittadini abruzzesi emigrati - legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47» e che «Alle spese d'investimento indotte dagli articoli -bis, 16 e 17, per ciascuno degli esercizi
2012, 2013 e 2014 si fa fronte, senza oneri aggiuntivi, con le risorse iscritte nel capitolo di spese 13.02.001 - 22425 denominato «Interventi in conto capitale a favore dei cittadini abruzzesi emigrati - legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47».
Come si vede, gia' dal tenore letterale emerge che tali disposizioni regionali prevedono oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria, non essendo attualmente iscritte risorse sui capitoli di spesa 13.01.002 - 21625 e 13.02.001 - 22425 per la
copertura degli oneri di cui agli articoli 1-bis, 16, e 17 della legge regionale n. 47 del 2004. Orbene, per tali ragioni, le disposizioni richiamate violano il principio di copertura finanziaria di cui all'art. 81 Cost., in quanto la potesta' legislativa regionale viene esercitata in violazione dell'obbligo di copertura finanziaria che incombe anche sul legislatore regionale. A tale riguardo l'orientamento di codesta ecc.ma Corte e' univoco e consolidato ed e' ribadito anche da una recente pronuncia (sentenza n. 272 del 2011), nella quale la Consulta ha precisato che «il legislatore regionale non puo' sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e
solidita' del bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira» e che la copertura finanziaria di nuove spese «deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri»
(cfr. anche Corte Cost. nn. 106/2011, 141/2010, 386/2008).
Ha osservato ancora codesta Corte con la citata decisione, pure resa con riguardo ad una legge regionale Abruzzo: «Questa Corte, inoltre, ha anche precisato relativamente a fattispecie analoga a quella oggi oggetto di scrutinio - che l'indicazione della copertura,
ai sensi dell'art. 81 Cost., quarto comma, Cost. e' richiesta anche quando alle nuove o maggiori spese possa farsi fronte con somme gia' iscritte nel bilancio, o perche' rientrino in un capitolo che abbia capienza per l'aumento di spesa, o perche' possano essere
fronteggiate con lo "storno" di fondi risultanti dalle eccedenze degli stanziamenti previsti per altri capitoli» (per tutte sentenza n. 30 del 1959).
Poiche' nell'ipotesi in esame - diversamente da quanto riportato nel comma 3 dell'art. 3 della legge della regione Abruzzo n. 54 del 2010 - lo stanziamento, gia' iscritto in precedenti capitoli di spesa e ridenominato «Interventi per gli investimenti sugli impianti sciistici del comprensorio di Scanno», non e' disponibile nel
bilancio di previsione del 2010, come si evince dal documento relativo al bilancio di previsione del 2010 pubblicato nel BUR Abruzzo del 15 gennaio 2010, n. 1, straordinario (l'attualita' delle cui risultanze al successivo dicembre non e' contestata dalla regione che ha ritenuto di non costituirsi) e, pertanto, non esiste alcuna copertura per far fronte agli oneri finanziari derivanti dallo stesso, la disposizione impugnata viola l'art. 81, quarto comma, Cost.».
P.Q.M.
Conclusivamente, si insiste perche' codesta Ecc.ma Corte voglia dichiarare la incostituzionalita' della disposizione impugnata, con ogni conseguente statuizione.
Roma, addi' 22 ottobre 2012
L'avvocato dello Stato: Nunziata