Ricorso n. 175 del 29 ottorbe 2012 (Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 29 ottobre 2012 (Presidente del Consiglio dei Ministri).
(GU n. 2 del 9.1.2013)
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Puglia, in persona del presidente in carica per l'impugnazione della legge regionale della Puglia n. 24 del 20 agosto 2012, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 123 del 24 agosto 2012, recante
«Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali», negli articoli 4, 7, 12 e 20.
La legge regionale della Puglia n. 24 del 2012, nel disciplinare il rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali, ha previsto all'art. 7, quanto segue:
«Art. 7 (Autorita' regionale per la regolamentazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica). - 1. E' istituita l'Autorita' regionale per la regolamentazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, avente sede a Bari.
2. L'Autorita' e' organo collegiale composto da un presidente e due membri commissari, nominati dal presidente della giunta regionale, previa designazione da parte del consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei partecipanti al voto.
3. I componenti dell'Autorita' sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalita' e competenza in possesso di titolo di laurea che per la loro attivita' pregressa assicurino indipendenza nello svolgimento della funzione; durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita' professionale o di consulenza in favore delle imprese operanti nella gestione dei servizi pubblici locali nel territorio
regionale, ne' ricoprire incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici. Per almeno due anni dalla cessazione dell'incarico i componenti delle autorita' non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese nella gestione dei servizi pubblici locali nel territorio regionale. Le indennita' spettanti ai componenti sono determinate con decreto del presidente della giunta regionale pari al 50 per cento delle somme dovute al nucleo di valutazione e verifica degli investimenti della Regione Puglia.
4. L'Autorita', operando con piena autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione, nel rispetto delle funzioni delle autorita' nazionali di settore, esercita le seguenti funzioni:
a) verifica la corretta attuazione della pianificazione d'ambito territoriale;
b) svolge l'analisi di mercato di cui all'art. 4;
c) determina le tariffe per l'erogazione dei servizi, in conformita' alla disciplina statale, conformandole a principi di contenimento e agli eventuali criteri generali fissati dalle autorita' nazionali di regolazione settoriale e ai criteri per la
determinazione delle tariffe agevolate stabiliti dagli Organi di governo;
d) determina e controlla i livelli generali del servizio e gli standard di qualita';
e) predispone lo schema-tipo dei bandi di selezione pubblica e i contratti di servizio;
f) definisce specifici criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici e fissa regole uniformi per la determinazione dei compensi dei componenti delle stesse nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli appalti pubblici;
g) predispone meccanismi di soluzione alternativa delle controversie tra imprese e utenti nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli appalti pubblici;
h) collabora con le autorita' o organismi statali di settore.
5. La giunta regionale, approva con regolamento, ai sensi dell'art. 44, comma 2, dello statuto regionale, l'atto di funzionamento dell'Autorita'.
6. In fase di prima applicazione, all'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento dell'Autorita' si provvede mediante quota parte dei fondi dell'ecotassa.
7. L'Autorita' assicura la piena e leale collaborazione con l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, con le autorita' nazionali preposte alla regolazione e alla vigilanza nei singoli settori, con la regione, con gli enti locali e con gli Organi di
governo.
8. Prima di assumere le sue decisioni, l'Autorita' assicura la piena partecipazione degli enti locali e consulta le imprese regolate, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori.
9. Le funzioni di cui al comma 4 sono di esclusiva competenza dell'Autorita'».
In forza dell'art. 4 della legge regionale in epigrafe, l'Autorita' regionale per la regolamentazione dei servizi pubblici di rilevanza economica verifica le condizioni di concorrenza e adotta provvedimenti sul regime di mercato. Gli artt. 12 e 20 disciplinano queste attivita' di verifica e regolamentazione con specifico riferimento al settore della gestione dei rifiuti e in quello dei trasporti.
In particolare l'art. 4 prevede:
«Art. 4 (Verifica delle condizioni di concorrenza e adozione del provvedimento sul regime di mercato). - 1. L'Autorita' verifica, settore per settore, in ciascun ATO, la sussistenza delle condizioni per un idoneo sviluppo della concorrenza nel mercato, incluse le eventuali modalita' di regolamentazione della stessa, tale da non
pregiudicare raggiungimento degli obblighi di servizio pubblico e universale, definiti ai sensi dell'art. 3 e gli obiettivi di contenimento dell'uso delle risorse pubbliche e delle tariffe. A tal fine, l'Autorita' svolge una specifica analisi di mercato, anche in relazione alla vantaggiosita' di procedere all'affidamento congiunto
di piu' servizi. L'analisi di mercato deve specificamente accertare la dimensione ottimale di svolgimento unitario, del servizio che consenta di perseguire il migliore livello omogeneo nella qualita' del servizio, il maggior grado di accesso universale e i benefici derivanti da economie di scala e di scopo.
L'analisi deve altresi' accertare l'esistenza in ciascun ATO di societa' considerate in house secondo la disciplina dell'UE e deve specificamente valutare la loro idoneita' a svolgere il servizio in modo da assicurare il principio di accesso universale e il diritto dei cittadini, nel rispetto degli obiettivi di contenimento dei costi e dei vincoli di finanza pubblica.
2. L'Organo di governo, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'analisi di mercato svolta dall'Autorita', definisce con apposito provvedimento il regime di mercato di ciascun servizio pubblico locale in ciascun ATO».
L'art. 12 dispone quanto segue:
«Art. 12 (Verifica delle condizioni di concorrenza nel settore della gestione dei rifiuti e adozione della delibera sul regime di mercato). - 1. L'Autorita' verifica per ciascun ATO, e all'interno di questi per ciascun ARO, la sussistenza delle condizioni per un idoneo
sviluppo della concorrenza del mercato, tale da non pregiudicare il raggiungimento degli obblighi di servizio universale e nel rispetto degli standard tecnici definiti ai sensi dell'art. 11.
2. L'Autorita' svolge le analisi di mercato prioritariamente all'interno degli ATO al fine di favorire il piu' possibile il recupero privilegiando il principio di prossimita', fermo restando la necessita' di consentire economie di scala e differenziazione per le
diverse frazioni merceologiche intercettate dalla raccolta differenziata idonea a massimizzare l'efficienza del servizio.
3. L'Organo di governo, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'analisi di mercato svolta dalla Autorita', adotta, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera c), i conseguenti provvedimenti deliberativi sul regime di mercato in ciascun ATO e ARO».
L'art. 20 e' cosi' formulato:
«Art. 20 (Verifica delle condizioni di concorrenza nel settore dei trasporti e adozione della delibera sul regime di mercato). - 1. In ciascun ATO, l'Autorita' verifica la sussistenza delle condizioni per un idoneo sviluppo della concorrenza nel mercato, nel rispetto
dei principi di cui all'art. 4, tenendo conto della specificita' dei diversi servizi di importo e del grado di sostituzione intermodale.
2. L'Organo di governo, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'analisi di mercato svolta dall'Autorita', adotta, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera c), i conseguenti provvedimenti deliberativi sul regime di mercato».
Le predette disposizioni regionali sono illegittime per i seguenti motivi.
Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.
Le disposizioni censurate sono riconducibili alla materia della «tutela della concorrenza», che l'art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione riserva alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato.
In effetti con dette disposizioni la Regione Puglia ha costituito un'autorita' regionale per la regolamentazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica che, operando «con piena autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione», svolge attivita' di verifica e di regolamentazione del mercato nel settore dei servizi
pubblici, a fini di promozione e sviluppo della concorrenza.
In particolare, l'art. 7 della legge regionale, istituendo l'autorita' regionale, prevede che essa, ai sensi degli artt. 4, 12 e 20, abbia il compito di verificare, per ciascun settore e ciascun ATO, «la sussistenza delle condizioni per un idoneo sviluppo della concorrenza nel mercato, incluse le eventuali modalita' di
regolamentazione della stessa, tale da non pregiudicare il raggiungimento degli obblighi di servizio pubblico».
Le predette norme regionali costituiscono una violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della «tutela della concorrenza» che, secondo l'insegnamento di codesta Corte costituzionale, investe non solo la tutela della concorrenza in senso statico, ma anche l'attivita' di promozione della concorrenza medesima.
In particolare, la sentenza della Corte costituzionale n. 272 del 27 luglio 2004 ha puntualizzato che «la tutela della concorrenza "non puo' essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma
anche in quell'accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali" (sentenza n. 14 del 2004). In altri termini, la tutela della concorrenza riguarda nel loro complesso i rapporti concorrenziali sul mercato e non esclude percio' anche interventi promozionali dello Stato».
Il legislatore statale ha quindi la competenza esclusiva di proteggere e, nel contempo, promuovere l'assetto concorrenziale del mercato, integrandosi cosi' una «materia-funzione» che «non ha un'estensione rigorosamente circoscritta e determinata» ma «trasversale» (Corte Cost., n. 272/2004 cit.).
Al riguardo, sia consentito richiamare altresi' la sentenza di codesta Corte costituzionale n. 325 del 17 novembre 2010 dove, proprio in materia di regolamentazione dei servizi pubblici locali, si e' cosi' statuito:
«In proposito, va ribadito che - come questa Corte ha piu' volte affermato - la disciplina concernente le modalita' dell'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica: a) non e' riferibile alla competenza legislativa statale in tema di "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali" (art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.), perche' riguarda, appunto, i servizi di rilevanza economica e non attiene, comunque, alla determinazione di livelli essenziali (sentenza n. 272 del 2004); b) non puo' essere ascritta neppure
all'ambito delle "funzioni fondamentali dei comuni, delle province e citta' metropolitane" (art. 117, secondo comma, lettera p), Cost.), perche' "la gestione dei predetti servizi non puo' certo considerarsi esplicazione di una funzione propria ed indefettibile dell'ente locale" (sentenza n. 272 del 2004) e, quindi, "non riguarda [...] profili funzionali degli enti locali" (sentenza n. 307 del 2009, al punto 6.1.); c) va ricondotta, invece, all'ambito della materia, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, "tutela della concorrenza», prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., tenuto conto degli aspetti strutturali e funzionali suoi propri e della sua diretta incidenza sul mercato (ex plurimis,
sentenze n. 314, n. 307, n. 304 e n. 160 del 2009; n. 326 del 2008; n. 401 del 2007; n. 80 e n. 29 del 2006; n. 272 del 2004). Di conseguenza, con riguardo alla concreta disciplina censurata, la competenza statale viene a prevalere sulle invocate competenze legislative regionali e regolamentari degli enti locali e, in particolare, su quella in materia di servizi pubblici locali, proprio perche' l'oggetto e gli scopi che caratterizzano detta disciplina attengono in via primaria alla tutela e alla promozione della concorrenza (sentenze n. 142 del 2010, n. 246 e n. 148 del 2009, n. 411 e n. 322 del 2008).
Tali conclusioni risultano avvalorate dalla "nozione comunitaria di concorrenza", che si riflette su quella di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., anche per il tramite del primo comma dello stesso art. 117 e dell'art. 11 Cost.; nozione richiamata anche dall'art. 1, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato). Secondo tale nozione, la concorrenza presuppone "la piu' ampia apertura al mercato a tutti gli operatori economici del settore in ossequio ai principi comunitari della libera circolazione delle merci, della liberta' di
stabilimento e della libera prestazione dei servizi" (sentenza n. 401 del 2007). Essa pertanto - come affermato in numerose pronunce di questa Corte (sentenze n. 270, n. 232 e n. 45 del 2010; n. 314 del 2009 e n. 148 del 2009; n. 63 del 2008; n. 430 e n. 401 del 2007; n.
272 del 2004) - puo' essere tutelata mediante tipi diversi di interventi regolatori, quali: 1) "misure legislative di tutela in senso proprio, che hanno ad oggetto gli atti ed i comportamenti delle imprese che influiscono negativamente sull'assetto concorrenziale dei
mercati" (misure antitrust); 2) misure legislative di promozione, "che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l'apertura, eliminando barriere all'entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacita' imprenditoriale e della competizione tra imprese" (per lo piu' dirette a tutelare la concorrenza "nel" mercato); 3) misure legislative che perseguono il fine di assicurare procedure concorsuali di garanzia mediante la
strutturazione di tali procedure in modo da realizzare "la piu' ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici" (dirette a tutelare la concorrenza "per" il mercato)».
Dall'esame delle disposizioni regionali sopra menzionate emerge che l'autorita' regionale per la regolamentazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, istituita dall'art. 7, ai sensi degli artt. 4, 12 e 20 ha il compito di verificare, per ciascun settore e ciascun ATO, la sussistenza delle condizioni per un idoneo sviluppo della concorrenza nel mercato, incluse le eventuali modalita' di regolamentazione della stessa.
P. Q. M.
Alla luce delle considerazioni che precedono, le norme regionali, ancorche' sia previsto che l'Autorita' operi «nel rispetto delle funzioni delle Autorita' nazionali di settore» (art. 7, comma 4) e in «piena e leale collaborazione con l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, con le autorita' nazionali preposte alla regolazione e alla vigilanza nei singoli settori» (art. 7, comma 7), violano l'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione, nella misura in cui attribuiscono a un'autorita' regionale compiti e
funzioni in materia di promozione e tutela della concorrenza.
Alla stregua di quanto precede si confida che codesta Ecc.ma Corte vorra' dichiarare l'illegittimita' degli artt. 4, 7, 12 e 20 della legge regionale della Puglia n. 24 del 20 agosto 2012.
Roma, 19 ottobre 2012
L'avvocato dello Stato: D'Ascia