Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il 30 ottobre 2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri).

 

 

(GU n. 2 del 9.1.2013)

 

    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro  tempore,  rappresentato  e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. ... per  il ricevimento     degli     atti,     Fax    ...     e     PEC ...),   presso   i   cui   uffici   e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12,  contro  la Regione Abruzzo (C.F. ...) in persona  del  Presidente  della Giunta Regionale pro  tempore,  Piazza  S.  Giusto  Palazzo  Centi  - L'Aquila - c.a.p. 67100, per  la  declaratoria  della  illegittimata'

costituzionale dell'art. 3, comma 4, lettere a) e b), comma  5  della legge della Regione Abruzzo n. 44 del 10 agosto 2012  pubblicata  nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 46 del 29 agosto  2012, recante «"Norme per la diffusione  di  metodologie  alternative  alla sperimentazione animale» in quanto contengono alcune disposizioni che contrastano i principi statali in materia di tutela della  salute  e, pertanto, violano l'art. 117, terzo comma, e 81  della  Costituzione, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 16 ottobre 2012.

 

                                Fatto

 

    La legge della regione Abruzzo 10 agosto  2012,  n.  44,  recante «Norme  per   la   diffusione   di   metodologie   alternative   alla sperimentazione   animale»   presenta   profili   di   illegittimita' costituzionale con riferimento all'art. 3, comma 4, lettere a) e  b), e comma 5.

    In particolare: 1) l'art. 3, dopo aver istituito, ai commi 1, 2 e 3, l'Osservatorio regionale sulla sperimentazione animale (ORSA)  per il  trattamento  della  documentazione  relativa  ai  protocolli   di sperimentazione  animale  in  ambito  regionale,  disciplinandone  la composizione, e prevedendo che tale Osservatorio attiva e gestisce un sistema   informativo   regionale   per   la   registrazione    della documentazione trattata, al successivo comma 4 dispone che «i dati  e

le informazioni elaborati dall'ORSA sono raccolti annualmente  in  un Rapporto annuale pubblicato nel Bollettino  Ufficiale  della  Regione Abruzzo contenente: a)  l'elenco  aggiornato  degli  stabilimenti  di

allevamento e degli  stabilimenti  fornitori  autorizzati  a  livello regionale; b)  il  numero  e  le  specie  di  animali  utilizzati  in esperimenti negli stabilimenti utilizzatori; c)  le  finalita'  e  le tipologie dell'esperimento; d) il numero e le  specie  degli  animali

ceduti o detenuti dagli stabilimenti di allevamento».

    Tale ultima disposizione, limitatamente alle  lettere  b)  e  c), eccede dalle competenze regionali.

    Essa,  infatti,  attribuendo  all'organismo  regionale  ORSA   il trattamento dei dati e delle informazioni relativi all'utilizzo degli animali ed in particolare i dati riguardanti il numero e le specie di animali utilizzati in  esperimenti  negli  stabilimenti  utilizzatori (lettera b) e le finalita' e le tipologie  dell'esperimento  (lettera

c), senza peraltro specificare le modalita' di raccolta, elaborazione e pubblicazione di detti dati e informazioni, si  pone  in  contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia  di tutela della salute di cui  all'art.  15,  comma  1,  del  d.lgs.  n. 116/1992, ai  sensi  del  quale  il  trattamento  dei  dati  e  delle

informazioni  relative  all'utilizzo  di  animali  e'  di   esclusiva competenza del Ministero della salute.

    Detta norma statale prevede, infatti, che:  «Il  Ministero  della sanita' raccoglie i dati statistici sull'utilizzazione di  animali  a fini sperimentali in base agli elementi contenuti nelle richieste  di autorizzazione, nelle comunicazioni ricevute nonche' nelle  relazioni

presentate  e  li  pubblica  almeno  ogni  tre  anni  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».

    La norma statale specifica poi che i  suddetti  «dati  statistici concernono: a) il  numero  e  le  specie  di  animali  utilizzati  in esperimenti; b) il numero degli  animali  di  cui  alla  lettera  a), suddivisi in categorie selezionate; utilizzati negli esperimenti,  di cui all'art. 3; c) il numero degli animali di  cui  alla  lettera  a)

suddivisi in  categorie  selezionate,  utilizzati  negli  esperimenti richiesti dalle legge vigenti».

    La disposizione di cui all'art. 3, comma 4, pertanto, nella parte in cui, alle lettere b) e c), attribuisce alla Regione il trattamento di dati e di informazioni relativi all'utilizzo degli animali,  viola l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in  quanto  si  pone  in contrasto con la richiamata norma statale di cui all'art. 15, comma 1

del d.lgs. n. 116/1992, che si configura quale principio fondamentale in materia di tutela della salute.

    2) L'art. 3, comma 5, della legge regionale in esame prevede  che «al fine di assicurare la competenza professionale del personale che, a vario titolo e livello, opera negli stabilimenti di allevamento, di fornitura e  utilizzatori,  l'ORSA  coordina  e  programma  corsi  di

formazione attinenti alle attivita'  di  competenza  ed  alle  specie utilizzate,   assieme   all'Istituto   Zooprofilattico   sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo che ne sostiene  la spesa».

    Tale  norma  regionale,  nel  disporre  il  coordinamento  e   la programmazione  di  corsi  di  formazione  per  gli  operatori  degli stabilimenti,  prevede,  nonostante   la   clausola   di   invarianza finanziaria di cui al successivo art.  4,  una  specifica  spesa  per dette attivita' di formazione, omettendo pero' di quantificarla e  di indicare gli specifici mezzi di copertura regionale, ed imputandola a carico dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale di Teramo.

    Cosi' disponendo la norma regionale in questione, nella parte  in cui prevede che  la  spesa  per  la  formazione  gravi  sull'Istituto Zooprofilattico sperimentale, si pone in contrasto con l'art.  6  del d.lgs. n. 270/1993, secondo il  quale  gli  Istituti  Zooprofilattici sperimentali sono destinatari, oltre che  di  risorse  regionali,  di risorse statali finalizzate a  scopi  specifici  «in  relazione  alle esigenze del territorio di competenza e alle attivita' da svolgere».

    Essa pertanto determina il rischio che tali risorse statali siano distratte dalle finalita' cui sono indirizzate.

    Inoltre,  poiche'  l'Istituto  Zooprofilattico  sperimentale  «G. Caporale» di Teramo opera  nell'ambito  di  due  territori  regionali (quelli della regione Abruzzo e della regione Molise),  la  norma  in esame, imputando unilateralmente  all'Istituto  spese  per  attivita'

destinate ad essere  espletate  solo  nel  territorio  della  regione Abruzzo, si pone in contrasto con l'art. 2, comma 5,  del  d.lgs.  n. 270/1993, ribadito dall'art. 10, comma 2 del d.lgs. n. 106/2012,  che prevede il concerto tra le  regioni  interessate  per  la  disciplina delle modalita' gestionali, organizzative e  di  funzionamento  degli Istituti, nonche' per la razionalizzazione  ed  ottimizzazione  delle loro spese, disponendo che «nel caso di istituti  interregionali,  le regioni provvedono di concerto».

    Ne consegue la  violazione  dell'art.  117,  terzo  comma,  della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica, di cui alle citate disposizioni statali (art. 6 del d.lgs. n. 270/1993; art.

2, comma 5 del d.lgs. n. 270/1993 e art. 10, comma 2  del  d.lgs.  n. 106/2012).

    Infine la norma regionale in esame, omettendo di quantificare  la spesa e di indicare i relativi mezzi di copertura regionale, si  pone altresi' in contrasto con l'art. 81 della Costituzione.

    Per i suddetti  motivi,  si  ritiene  di  proporre  questione  di legittimita'   costituzionale   ai   sensi   dell'art.   127    della Costituzione.

 

                              P. Q. M.

 

    Dichia   costituzionalmente   illegittimi,   e   conseguentemente annullare, per i motivi sopra specificati,

        l'art. 3, comma 4, lettere a) e b),

        l'art. 3, comma 5 della legge della Regione Abruzzo n. 44 del 10 agosto 2012 pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione Abruzzo n. 46 del 29 agosto 2012, recante «Norme per la diffusione di metodologie  alternative  alla  sperimentazione  animale»  in  quanto

contengono alcune disposizioni che contrastano i principi statali  in materia di tutela della salute e, pertanto, violano l'art. 117, terzo comma e 81 della Costituzione, come da  delibera  del  Consiglio  dei ministri in data 16 ottobre 2012.

    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:

        1. estratto della delibera  dei  Consiglio  dei  ministri  settembre 2011;

        2. copia della legge regionale impugnata;

        3. rapporto della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  - Dipartimento degli Affari Regionali.

          Roma, addi' 7 settembre 2011

 

                    L'Avvocato dello Stato: Rago

 

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