Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 6 novembre 2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
(GU n. 3 del 16.1.2013) 
 
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri in persona  del
suo Presidente p.t., rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale
dello Stato, per la  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale
della  Legge  della  Regione  Abruzzo  n.  46  del  10  agosto   2012
(pubblicata sul BUR n. 47 del 5 settembre 2012),  recante  "Modifiche
alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 2, recante "Disposizioni in
materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte
terza del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni  culturali  e
del paesaggio)". 
    Nella seduta del 16 ottobre 2012 il  Consiglio  dei  Ministri  ha
approvato  la  determinazione  di  impugnare   dinanzi   alla   Corte
costituzionale la Legge della Regione Abruzzo n.  46  del  10  agosto
2012 (pubblicata sul  BUR  n.  47  del  5  settembre  2012),  recante
"Modifiche alla legge regionale  13  febbraio  2003,  n.  2,  recante
"Disposizioni in materia  di  beni  paesaggistici  e  ambientali,  in
attuazione della Parte terza del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio)", secondo quanto si  argomenta  e
si deduce come segue. 
 
                               Diritto 
 
    La legge regionale in esame, che modifica la legge  regionale  13
febbraio  2003,  n.  2  recante  "Disposizioni  in  materia  di  beni
paesaggistici e ambientali,  in  attuazione  della  Parte  Terza  del
D.Lgs. 22 gennaio 2004,  n.  42  e'  censurabile  relativamente  alla
disposizione contenuta nell'articolo 2, che sostituisce l'art. 2  bis
della legge regionale n. 2 del 2003. 
    La citata norma regionale  detta  disposizioni  di  coordinamento
della  pianificazione  paesaggistica  con  gli  altri  strumenti   di
pianificazione. 
    Il  nuovo  comma  1  dell'art.   2   bis,   nel   dettare   norme
procedimentali finalizzate  alla  verifica  di  compatibilita'  degli
strumenti di pianificazione delle  amministrazioni  locali  al  Piano
Regionale Paesistico,  pur  richiamando  "il  rispetto  dei  principi
fissati dall'art. 145 del D.Lgs. n. 42/2004", in  realta'  estromette
totalmente gli organi ministeriali dal procedimento di verifica. 
    La norma censurata, infatti, disciplina  analiticamente  le  fasi
del  procedimento   senza   fare   menzione   di   alcun   intervento
dell'Amministrazione dello Stato, cosi' contravvenendo  all'art.  145
del Codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  che,  al  comma  5,
dispone: "La regione disciplina il procedimento di  conformazione  ed
adeguamento  degli  strumenti  urbanistici  alle   previsioni   della
pianificazione,   assicurando   la   partecipazione   degli    organi
ministeriali al procedimento medesimo". 
    Inoltre, il citato art. 2  bis  prevede  che  le  amministrazioni
locali possano "proporre  aggiustamenti  perimetrali  e  circoscritte
varianti", che la Regione approva  qualora  ravvisi  "la  conformita'
delle previsioni proposte agli usi consentiti dal PRP". 
    Sembra evidente  che  detti  "aggiustamenti"  e  "varianti"  sono
suscettibili di  incidere  sugli  obiettivi  e  sui  contenuti  della
pianificazione paesaggistica e, pertanto, devono essere  definiti  in
forma condivisa con lo Stato, in applicazione degli articoli 135, 143
e 156 del Codice. 
    Inoltre va ricordato che secondo  l'art.  143,  citato,  uno  dei
contenuti minimi essenziali del piano paesaggistico - come detto,  da
elaborare ed approvare in base, rispettivamente, ad intese ed accordi
tra Stato  e  Regione  -  consiste  proprio  nella  ricognizione  del
territorio oggetto di pianificazione. 
    In  concreto,  non  esistendo  ancora  un   piano   paesaggistico
regionale adeguato alle previsioni del Codice,  la  mancanza  di  una
partecipazione    ministeriale    al    procedimento     disciplinato
dall'articolo 2 bis, si risolve anche in una violazione dello  stesso
obbligo di pianificazione congiunta imposto dagli articoli del Codice
predetti. 
    La disposizione censurata,  dunque,  si  pone  in  contrasto  con
l'art. 117,  comma  secondo,  lettera  s),  della  Costituzione,  che
riserva allo Stato la  competenza  esclusiva  in  materia  di  tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema e con le norme interposte,  di  fonte
ordinaria, direttamente attuative degli artt. 9  e  117  cit.  Cost.,
contenute nel del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs n.
42 del 2004, artt. 135, 143 e 156).  
 
                                P.Q.M. 
 
    Voglia  l'Ecc.ma  Corte  Costituzionale  accogliere  il  presente
ricorso e, per l'effetto,  dichiarare  l'illegittimita'  della  Legge
della Regione Abruzzo n. 46 del 10 agosto 2012 (pubblicata sul BUR n.
47 del 5 settembre 2012), recante "Modifiche alla legge regionale  13
febbraio 2003,  n.  2,  recante  "Disposizioni  in  materia  di  beni
paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte terza del D.Lgs
22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali  e  del  paesaggio"
per contrasto con  l'art.  117,  comma  secondo,  lettera  s),  della
Costituzione. 
    Si depositeranno con il ricorso: 
        Legge Regione Abruzzo n. 46 del 10 agosto 2012. 
        copia stralcio della delibera 16.10.2012  del  Consiglio  dei
Ministri 
        Relazione allegata alla delibera. 
          Roma 26 ottobre 2012 
 

 

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