N. 18 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 febbraio 2004.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 12 febbraio 2004 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 9 del 3-3-2004)

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio
domicilio in via dei Portoghesi, 12 - Roma;

Nei confronti della Regione Calabria, in persona del suo
presidente, per l'accertamento dell'illegittimita' costituzionale
della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 28, Inquadramento degli
ispettori fitosanitari (B.U.R. n. 4 del 9 dicembre 2003).
La legge impugnata (art. 1) prevede che il personale dipendente
dell'assessorato all'agricoltura della Regione Calabria, che
all'entrata in vigore della legge svolge le mansioni di ispettore
fitosanitario o che ne abbia acquisita la qualifica con la
partecipazione a corsi di formazione professionale svolti dalla
stessa Regione e che svolga le attivita' che vi sono elencate, «puo'
accedere, previo superamento di un concorso per esami e titoli, alla
qualifica di funzionario D3».
E' anche previsto che «gli idonei al concorso, per titoli ed
esami, presteranno servizio presso il dipartimento agricoltura,
caccia e pesca».
Il concorso, aperto solo al «personale dipendente» della Regione,
consente, dunque, l'accesso alla qualifica superiore di «funzionario
D3» a tutti gli idonei.
Codesta Corte «ha spesso affermato (da ultimo con sentenza n. 218
del 2002) che l'accesso dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni a funzioni piu' elevate non sfugge, di norma, alla
regola del pubblico concorso, cui e' possibile apportare deroghe solo
se particolari situazioni ne dimostrino la ragionevolezza; ed ha
precisato che, di regole, questo requisito non e' configurabile - con
conseguente violazione del parametro evocato - a proposito di norme
che prevedano scivolamenti automatici verso posizioni superiori
(senza concorso o comunque senza adeguate selezioni o verifiche
attitudinali) o concorsi interni per la copertura della titolarita'
di posti vacanti (da ultimo, sentenza n. 373 del 2002)».
E' stata riportata la motivazione della sentenza n. 274 del 2003
con la quale codesta Corte si e' ultimamente occupata della
questione.
La violazione dell'art. 97, primo e terzo comma, Cost. da parte
della legge impugnata non richiede, pertanto, ulteriori
argomentazioni a sostegno.


P. Q. M.
Si conclude perche' la legge della Regione Calabria 5 dicembre
2003, n. 28 (B.U.R. n. 4 del 9 dicembre 2003) sia dichiarata
costituzionalmente illegittima.
Si produce copia della deliberazione del Consiglio dei ministri
del 29 gennaio 2004.
Roma, addi' 30 gennaio 2004
Vice avvocato generale dello Stato: Glauco Nori

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