Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 2 marzo 2018 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

(G.U. n. 14 del 2018-04-04)

 

Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato c.f. …, fax … e PEC … presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12 nei confronti della Regione Veneto, in persona del Presidente della giunta regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 67 della legge Regionale Veneto n. 45 del 29 dicembre 2017, recante il «Collegato alla legge di stabilita' regionale 2018», pubblicata nel B.U.R. n. 128 del 29 dicembre 2017, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 22 febbraio 2018.

Con la legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017, indicata in epigrafe, che consta di 68 articoli, la Regione Veneto ha emanato le disposizioni recanti il «Collegato alla legge di stabilita' regionale 2018».

In particolare, l'art. 67, la cui rubrica e' intitolata «Modifica alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"», inserisce nella legge regionale n. 50/1993 citata l'art. 19-bis contenente il «Sistema regionale di prenotazione e disciplina per l'esercizio della mobilita' venatoria dei cacciatori del Veneto».

E' avviso del Governo che, con la norma denunciata in epigrafe, la Regione Veneto abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti

Motivi

1) L'art. 67 della legge Regione Veneto 29 dicembre n. 2017, n. 45 viola l'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione in riferimento agli articoli 12, comma 5, e 14, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Come si e' detto, l'art. 67, la cui rubrica e' intitolata «Modifica alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"», inserisce nella legge regionale n. 50/1993 citata l'art. 19-bis contenente il «Sistema regionale di prenotazione e disciplina per l'esercizio della mobilita' venatoria dei cacciatori del Veneto».

L'articolo prevede, al comma 1, che «La Giunta regionale sviluppa il sistema regionale di prenotazione per il rilascio dell'autorizzazione ai cacciatori del Veneto ad esercitare l'attivita' venatoria in mobilita' alla selvaggina migratoria e di supporto informatico a ricerche, studi, analisi scientifiche e statistiche inerenti la fauna selvatica del Veneto»; al comma 2, che «A partire dal 1° ottobre di ogni anno, i cacciatori residenti in Veneto possono esercitare la caccia in mobilita' alla selvaggina migratoria fino ad un massimo di trenta giornate nel corso della stagione venatoria anche in Ambiti territoriali di caccia del Veneto diversi da quelli a cui risultano iscritti, con esclusione della Zona Lagunare e Valliva, previa autorizzazione rilasciata dal sistema informativo di cui al comma 1.»; al comma 3, che «Il sistema informativo regionale autorizza l'accesso giornaliero ad un numero di cacciatori comunque non superiore alla differenza tra i cacciatori iscritti all'Ambito territoriale di caccia ed i cacciatori ammissibili sulla base dell'indice di densita' venatoria massima stabilito annualmente dalla Giunta regionale.»; e, al comma 4, che «La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalita' di accesso al sistema regionale di prenotazione, le modalita' e le regole di esercizio della mobilita' venatoria sul territorio regionale.».

L'art. 67 citato inserisce e regola la «mobilita' venatoria», prevedendo la possibilita', per i cacciatori della Regione Veneto, di «esercitare la caccia in mobilita' alla selvaggina migratoria fino ad un massimo di trenta giornate nel corso della stagione venatoria anche in ambiti territoriali di caccia del Veneto diversi da quelli a cui risultano iscritti, con esclusione della Zona Lagunare e Valliva, previa autorizzazione rilasciata dal sistema informativo disciplinato al precedente comma 1».

Tale sistema informativo, quindi, «autorizza l'accesso giornaliero ad un numero di cacciatori comunque non superiore alla differenza tra i cacciatori iscritti all'Ambito territoriale di caccia ed i cacciatori ammissibili sulla base dell'indice di densita' venatoria massima stabilito annualmente dalla Giunta regionale» (comma 3).

Queste previsioni - e piu' in generale l'art. 19-bis novellato, che introduce, appunto, la «mobilita' venatoria», devono ritenersi costituzionalmente illegittime per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, in riferimento alla normativa interposta di cui agli articoli 12, comma 5, e 14, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, contenente le «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio».

La prima di tali disposizioni statali, «esercizio dell'attivita' venatoria», infatti, prevede che, «fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio (...) puo' essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme: a) vagante in zona Alpi; b) da appostamento fisso; c) nell'insieme delle altre forme di attivita' venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attivita' venatoria programmata».

In base alla seconda delle predette norme, «gestione programmata della caccia», «ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e puo' avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione».

La norma regionale, dunque, in primo luogo consente l'attivita' venatoria in forme e con modalita' ulteriori rispetto a quelle individuate, dall'art. 12, comma 5, della legge n. 157 del 1992 citato, ponendosi, quindi, in contrasto con tale disposizione.

In secondo luogo, se e' vero che l'art. 14, comma 5, della legge n. 157 del 1992 citato, consente una deroga al sistema degli ATC, e' pur vero che il singolo cacciatore puo' essere autorizzato all'esercizio venatorio in un ATC diverso da quello al quale e' iscritto solo in presenza di due requisiti espressamente previsti:

a) di un provvedimento dell'amministrazione competente, e b) previo consenso degli organi di gestione.

La norma di cui all'art. 67 citato, invece, costruisce un sistema «automatizzato» che certamente non contempla il requisito indicato sub b) e, cioe', il previo consenso degli organi di gestione. Anche il requisito sub a), il provvedimento dell'Amministrazione competente, peraltro, non risulta soddisfatto, poiche' l'autorizzazione e' rilasciata per espressa previsione legislativa «in automatico», con il solo limite numerico desumibile dal comma 3 della disposizione de qua, mentre, invece, la «riserva di amministrazione» prevista dalla norma statale richiede che l'Amministrazione competente valuti caso per caso, in relazione alle circostanze del momento, ciascuna richiesta autorizzatoria.

Poiche' le norme statali sopra citate sono poste a tutela della fauna selvatica e, dunque, a tutela dell'ambiente, il contrasto con le medesime si traduce senz'altro in una violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione nelle materie di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

La giurisprudenza costituzionale e' costante nell'affermare che la materia «tutela dell'ambiente» rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, appunto, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione e inerisce a un interesse pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto.

Come ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, si tratta di una «materia trasversale», titolo che legittima lo Stato ad adottare disposizioni a tutela di un valore costituzionalmente protetto, anche in «campi di esperienza» - le cosiddette «materie» in senso proprio - attribuiti alla competenza legislativa regionale.

Ne deriva che le disposizioni legislative statali adottate in tale ambito fungono da limite alla disciplina che le regioni, anche a statuto speciale, e le province autonome, dettano nei settori di loro competenza, essendo a esse consentito soltanto, eventualmente, incrementare i livelli della tutela ambientale, senza, pero', compromettere il punto di equilibrio fra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma statale (ex multis sentenza n. 197 del 2014, punto 3.2. del Considerato in diritto).

P.Q.M.

Si conclude perche' l'art. 67 della legge regionale Veneto n. 45 del 29 dicembre 2017, recante «Modifica della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"», indicata in epigrafe, sia dichiarato costituzionalmente illegittimo.

Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018.

 

Roma, 26 febbraio 2018

Il Vice Avvocato Generale dello Stato: Palmieri

L'Avvocato dello Stato: Morici

 

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