Ricorso n. 18 del 5 marzo 2009 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 marzo 2009 , n. 18
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 5 marzo 2009 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 15 del 15-4-2009)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in persona Presidente del Consiglio pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato, nei confronti della Regione Lazio in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della Regione Lazio n. 26 del 24 dicembre 2008 recante «Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare», pubblicata nel B.U.R. n. 48 del 27 dicembre 2008, artt. 1, comma 2, 3, 4, e 6, quest'ultimo modificato dall'art. 1 della legge della Regione Lazio n. 27 del 24 dicembre 2008 intitolata «Modifiche alla deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del 10 dicembre 2008 concernente Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare», pubblicata nel B.U.R. n. 48 del 27 dicembre 2008, nonche' disposizioni con essi inscindibilmente connesse o dipendenti per contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., giusta delibera del Consiglio dei ministri del 20 febbraio 2009. La legge 24 dicembre 2008 n. 26 della Regione Lazio, intitolata «Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare» si propone di disciplinare, nell'ambito della relativa regione, le figure del mediatore familiare e del coordinatore per la mediazione familiare, introducendo con disciplina del tutto autonoma una nuova figura professionale non altrimenti prevista da legge dello Stato. La coeva legge regionale n. 27 del 24 dicembre 2008, intitolata «Modifiche alla deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del 10 dicembre 2008 concernente Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare», ha modificato l'art. 6 della legge n. 26, integrandone il primo e il secondo comma ed eliminando il suo terzo comma. Specificamente l'art. 1, comma 2 della legge regionale n. 26 reca la definizione generale del ruolo e della figura professionale del «mediatore familiare», quale professionista deputato a svolgere, anche su invito del giudice, un ruolo di compiuta mediazione nei procedimenti di separazione della famiglia e della coppia nell'interesse dei figli; gli artt. 3 e 4 prevedono e disciplinano la particolare figura di mediatore familiare costituita dal «coordinatore per la mediazione familiare» (istituito presso ogni ASL), del quale stabiliscono i compiti e le finalita', tese da un lato a realizzare progetti di politiche efficaci a tutela della famiglia e dall'altro a costituire un punto di riferimento per i tribunali e i magistrati che si occupano di separazioni che coinvolgono figli minori; l'art. 6, infine, istituisce, presso l'assessorato regionale competente in materia di politiche sociali, l'elenco regionale dei mediatori familiari e reca la analitica disciplina dei requisiti per l'accesso all'elenco stesso. Come detto, la legge regionale n. 27/2008 all'art. 1 ha modificato l'art. 6 della legge n. 26, estendendo anche ai laureati in pedagogia la possibilita' di iscriversi al suddetto elenco. Le disposizioni in esame si propongono di individuare la funzione e i compiti, anche di supporto ai tribunali, del mediatore familiare e del coordinatore per la mediazione familiare, nonche', previa istituzione di un apposito elenco regionale, degli specifici titoli di cui il mediatore familiare deve essere in possesso per l'iscrizione all'elenco e, di seguito, per l'esercizio della professione. L'impianto complessivo, lo scopo ed il contenuto precipuo delle norme impugnate rendono palese che l'oggetto delle disposizioni in esame deve essere ricondotto alla materia delle «professioni», appartenente alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., poiche' delineano i requisiti soggettivi ed oggettivi relativi ad una nuova figura professionale, che non ha ancora trovato specifica disciplina in una legge dello stato, di valenza esclusivamente regionale ma con competenze specifiche in ambito sociale e giurisdizionale. Come piu' volte affermato dalla Consulta (cfr. tra tante n. 40/2006), «spettando allo Stato la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente previste dall'art. 117, terzo comma, Cost., la legislazione regionale deve svolgersi, ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge n. 131/2003, nel rispetto di quelli risultanti dalla normativa statale gia' in vigore». Dall'esame della normativa statale tuttavia non si trae alcuno spunto che possa consentire l'iniziativa legislativa attuata dalle norme che si impugnano. Costituiscono normativa statale di riferimento, rispetto alla presente impugnativa, la legge n. 54/2006 e l'art. l, comma 3, del d.lgs. n. 30/2006. La legge n. 54/2006, recante la disciplina dell'affido condiviso, ha introdotto nell'ordinamento significative disposizioni in materia di mediazione familiare, fra cui peculiare rilievo assume quella recata dall'art. 1, comma 2, che ha inserito nel codice civile l'art. 155-sexies secondo cui «Qualora ne ravvisi l'opportunita', il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, puo' rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli». L'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 30/2006, ricognitivo dei principi fondamentali in materia di professioni, afferma che «la potesta' legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale». L'esame del combinato disposto di tali disposizioni palesa tuttavia che con l'art. 155-sexies e' stata solo prevista, ma non affatto istituita, la figura professionale del mediatore familiare, che difatti non e' definita e disciplinata in alcuna legge statale, come richiesto dall'art. 1, d.lgs. n. 30/2006 secondo cui spetta allo Stato la determinazione, per via legislativa, dei principi fondamentali in punto di professioni, mentre alle regioni compete solo la disciplina di dettaglio. L'appartenenza della materia in esame al sistema di legislazione concorrente postula che spetti allo Stato il potere di determinare i tratti della disciplina che richiedono, per gli interessi indivisibili da realizzare, un assetto unitario, mentre va riconosciuto alla legge regionale il compito di dare vita a discipline diversificate che si innestino nel tronco dell'assetto unitario espresso a livello di principi fondamentali. Pertanto appartiene alla determinazione dei principi fondamentali l'individuazione, per ciascuna professione, e quindi anche per il mediatore familiare ed il coordinatore per la mediazione familiare, quanto meno del contenuto oggettivo della stessa e del corrispondente titolo professionale il cui possesso e' necessario, anche in considerazione del fatto che la disciplina dei titoli che danno accesso ad una professione e' di esclusiva competenza statale. Sotto il secondo profilo si osserva che l'art. 6 legge Regione Lazio n. 26/2008 prevede che «possono iscriversi all'elenco dei mediatori familiari coloro che sono in possesso di laurea specialistica in discipline psicologiche, sociali o giuridiche nonche' di idoneo titolo universitario, quale master, specializzazione o perfezionamento, di durata biennale, di mediatore familiare oppure di specializzazione professionale conseguita a seguito della partecipazione ad un corso, riconosciuto dalla Regione Lazio, della durata minima di 500 ore»; All'elenco di cui al comma «1 possono altresi' iscriversi coloro che, in possesso della laurea in discipline psicologiche, sociali o giuridiche, alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano svolto per almeno due anni, nel quinquennio antecedente l'entrata in vigore della presente legge, attivita' di mediazione familiare da comprovare sulla base di idonea documentazione». La disposizione che precede e' stata in parte modificata con l'art. 1, legge n. 27/2008 che ha aggiunto, ai titoli che danno diritto alla iscrizione nell'elenco, la laurea in discipline pedagogiche. La regione ha cosi' riservato a se' la determinazione dei titoli professionali e dei correlativi contenuti della professione di mediatore familiare e di coordinatore, in contrasto con il riparto di competenze previsto dall'art. 117, terzo comma Cost. in materia di professioni, in particolare per avere regolamentato una professione non ancora disciplinata da specifica legge statale, essendo pacifico che la previsione del mediatore familiare di cui all'art. 155-sexies codice civile non equivale ad istituzione della professione stessa. Peraltro l'art. 6 sopra trascritto equipara, ai fini della idoneita' all'iscrizione nell'elenco di mediatore familiare, titoli di natura profondamente diversa perche' conseguibili all'esito di percorsi formativi diversi e non assimilabili tra loro; non sembra infatti che possano porsi sullo stesso piano titoli conseguiti a seguito di percorso formativo di livello universitario specialistico con quelli conseguiti mediante percorso formativo di livello inferiore, quale e' il titolo di formazione regionale conseguito all'esito della frequenza di un corso della durata di 500 ore. Tale situazione potrebbe peraltro indurre in inganno l'utenza, indotta a ritenere di livello universitario un mediatore familiare munito invece del solo diploma regionale, con conseguente violazione del principio di «tutela dell'utenza», che costituisce uno dei principi fondamentali tutelati dalle leggi statali in materia di attivita' professionali. Neanche infine le disposizioni di cui alla legge qui censurata potrebbero dirsi ricomprese in alcuna delle professioni individuate e definite dalla normativa statale. Le norme impugnate configgono con il principio costituzionale, come interpretato con consolidato orientamento della Corte costituzionale (cfr. da ultimo sentenza n. 222 del 2008, e precedentemente pronunce n. 153 e n. 40 del 2006, n. 424, n. 355 e n. 319 del 2005, n. 353/2003), per cui spetta allo Stato, nell'ambito della propria competenza a legiferare sui principi fondamentali in materia di professioni, l'individuazione delle figure professionali con i relativi requisiti di accesso, albi ed elenchi, i quali ultimi (sent. 355/2005) hanno una funzione individuatrice delle professioni, preclusa, in quanto tale, alla competenza regionale. Testualmente ha affermato codesta Corte (sentenza n. 153/2006) che «la potesta' legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni"» deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e i titoli abilitanti, e' riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentino uno specifico collegamento con la realta' regionale. Tale principio, al di la' della particolare attuazione ad opera di singoli precetti normativi, si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale»; nella sentenza n. 279 del 2005 codesta Corte ha poi avuto modo di chiarire che le norme generali «sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di la' dell'ambito propriamente regionale». «Le norme generali cosi' intese si differenziano, nell'ambito della stessa materia, dai principi fondamentali i quali, pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se' stessi la loro operativita' ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, piu' o meno numerose». Pertanto, in relazione alla materia sottoposta al vaglio di codesta ecc.ma Corte, non possono che costituire norme generali tutte quelle disposizioni che devono sostanziare il denominatore minimo ed indefettibile della figura del mediatore familiare, nell'ulteriore rilievo che l'art. 1, comma 2, legge n. 26/2008 e l'art. 3, comma 2, lett. c) stessa legge, secondo cui «Il coordinatore per la mediazione familiare ha il compito di costituire un punto di riferimento prioritario per i tribunali impegnati nelle problematiche di separazione dei genitori che vedano il coinvolgimento dei minori», dovrebbero svolgere un ruolo di precipuo rilievo anche in ambito giurisdizionale, rispetto al quale ancor piu' si avverte l'esigenza di unitarieta' e di uniformita' di disciplina sull'intero territorio nazionale, specie in considerazione del fatto che la figura dell'esperto mediatore, essendo prevista dal codice civile, e' destinata ad operare nel processo quale vero e proprio ausiliario del giudice. Violano quindi il principio fondamentale che assegna allo Stato l'individuazione soggettiva e oggettiva delle figure professionali, le disposizioni qui censurate, siccome volte alla individuazione dei presupposti per accedere ad una professione non ancora compiutamente disciplinata con legge dello stato, alle modalita' di esplicazione della stessa in relazione agli scopi perseguiti ed alle funzioni concretamente attribuite, agli specifici requisiti per l'esercizio della professione di mediatore e coordinatore familiare in modo differenziato per il solo territorio regionale, cosi' risolvendosi in una indebita ingerenza nelle norme e nei principi fondamentali della materia delle professioni.
P. Q. M. Alla luce di quanto sopra esposto si conclude affinche' sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge n. 26 del 24 dicembre 2008 della Regione Lazio: Quanto agli artt. 1, comma 2, 3, 4, e 6, quest'ultimo modificato dall'art. 1 della l.r. n. 27/2008, nonche', ex art. 27, legge.n. 87/1953, delle disposizioni connesse o dipendenti, ivi comprese quelle contenute nello stesso art. 1 della legge regionale n. 27/2008 per contrasto con l'art. 117, terzo comma Cost. Unitamente all'originale notificato del ricorso si depositera' la delibera del Consiglio dei ministri in data 20 febbraio 2009 con allegata relazione. Roma, addi' 24 febbraio 2009 L'Avvocato dello Stato: Diana Ranucci