Ricorso n. 18 del 6 marzo 2014 (Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 6 marzo 2014 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 18 del 23.4.2014)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri pt,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Contro la Regione Autonoma della Sardegna in persona del
Presidente pt per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale
in parte qua della legge della Regione Sardegna 20 dicembre 2013, n.
36, Pubblicata nel B.U.R. n. 60 del 30 dicembre 2013 recante
"Disposizioni urgenti in materia di protezione civile", in relazione
agli articoli 1 e 4.
La proposizione del presente ricorso e' stata deliberata dal
Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 febbraio 2014 e si
depositano a tal fine estratto conforme del verbale e relazione del
Ministro proponente.
La legge regionale n. 36/2013, consta di 5 articoli, e reca
disposizioni urgenti in materia di protezione civile.
Il combinato disposto degli artt. 1 e 4, eccede dalle competenze
legislative attribuite alla regione dagli artt. 3, 4 e 5 dello
statuto speciale (l. cost. n. 3 del 1948), e, in virtu' della
clausola di equiparazione alle regioni ordinarie di cui all'art. 10,
della l. cost. n. 3 del 2001, contrasta con i principi fondamentali
stabiliti in materia di protezione civile dall'art. 108, comma 1,
lett. a), e b), del decreto legislativo n. 112 del 1998, in
violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.
In merito alla censura afferente alla potesta' legislativa
concorrente, ed avuto riguardo nello specifico alla peculiare
disciplina delle regioni a Statuto autonomo, e' ormai consolidato
l'orientamento della Consulta in merito alla necessita' che dette
Regioni debbano conformarsi, nell'esercizio del potere legislativo in
ambito concorrente, ai principi della normativa statale ove gli
Statuti non attribuiscano poteri piu' ampi rispetto a quelli delle
Regioni c.d. ordinarie.
Nel caso di specie, lo Statuto della regione Sardegna e la
relativa normativa di attuazione, con riferimento alle funzioni di
protezione civile non attribuiscono alla Regione Sardegna poteri piu'
ampi rispetto a quelli delle Regioni c.d. ordinarie, sicche' detta
Regione autonoma e' tenuta al rispetto dei principi sanciti a livello
statale dalle norme interposte.
L'art. 108, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 112 del
1998, attribuisce infatti alle regioni le seguenti funzioni:
"1. predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione
dei rischi;
2. attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi
determinata da calamita' naturali o dalla loro unminenza;
3. redazione degli indirizzi per la predisposizione dei piani
provinciali di emergenza in caso di eventi di cui all'art. 2, comma
1, sub b), della legge n. 225 del 1992;
4. attuazione degli interventi necessari per il ritorno alle
normali condizioni di vita".
Alle province, poi, il medesimo art. 108, al comma 1, lett. b),
attribuisce le funzioni di:
"1. attuazione delle attivita' di previsione e prevenzione
stabilite dai programmi regionali;
2. predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla
base degli indirizzi regionali;
3. vigilanza sulla predisposizione dei servizi urgenti, anche
di natura tecnica da attivare al ricorrere degli eventi di cui
all'art. 2, comma 1, sub b), della legge n. 225 del 1992".
La legge contrasta con tali principi, ed e pertanto illegittima
negli articoli 1 e 4 per i seguenti
Motivi
1) Violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione e della
normativa interposta di cui all'art. 108, comma 1, lett. a), e b),
del decreto legislativo n. 112 del 1998, con riferimento agli artt. 1
e 4, L.R. Sardegna 20 dicembre 2013, n. 36.
Il combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge regionale
in esame si pone in contrasto con i principi fondamentali contenuti
nella descritta norma statale per i seguenti motivi.
L'art. 1, nell'istituire gli uffici territoriali periferici di
protezione civile, attribuisce loro le seguenti funzioni da svolgere
in ambito sovra comunale:
"a) attivita' organizzative e di gestione del volontariato;
b) predisposizione, in ambito sovra comunale, del programma di
previsione e prevenzione rischi;
c) supporto alla predisposizione dei piani comunali di
protezione civile;
d) attivita' istruttorie e di verifica degli interventi di cui
alla legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 (Interventi urgenti per
le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e
comunita' montane in occasione di calamita' naturali ed eccezionali
avversita' atmosferiche);
e) pianificazione e coordinamento delle esercitazioni di
protezione civile in ambito sovra comunale".
L'art. 4 della legge in esame apporta poi modifiche agli artt. 69
e 70 , della l. r. n. 9 del 2006, eliminando varie funzioni e compiti
in materia di protezione civile spettanti alle province.
Dalla lettura congiunta degli artt. 1 e 4 della legge in esame si
evince che dalla data di entrata in vigore di detta legge:
la Regione non porra' piu' in essere l'attivita' di indirizzo e
coordinamento per la predisposizione dei piani provinciali di
emergenza per gli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b),
della legge n 225 del 1992 ("eventi naturali o connessi con
l'attivita' dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano
l'intervento coordinato di piu' enti o amministrazioni competenti in
via ordinaria"), onere che discende dal citato art. 108, comma 1,
lettera a), n. 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998;
non verranno piu' esercitate le funzioni provinciali di cui
all'articolo 70, comma 1, lettera c), e commi 3 e 4 della legge
regionale n. 9 del 2006, anch'esse derivanti dalla normativa statale
richiamata e in particolare dall'art. 108, comma 1, lettera b), n. 2
e n. 3, riguardanti rispettivamente:
la predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla
base degli indirizzi regionali;
la vigilanza sulla predisposizione dei servizi urgenti, anche
di natura tecnica da attivare al ricorrere degli eventi di cui
all'art. 2, comma 1, sub b), della legge n. 225 del 1992.
Pertanto, a seguito delle disposizioni regionali in esame non vi
sara' piu' alcun ente territoriale che per l'ambito provinciale
porra' in essere le funzioni di attuazione delle attivita' di
previsione e prevenzione dei rischi, di predisposizione dei piani
provinciali di emergenza, di vigilanza e di predisposizione dei
servizi urgenti, anche di natura tecnica, da porre in essere al
verificarsi degli importanti eventi di cui all'art. 2, comma 1, sub
b), della legge n 225 del 1992.
Appare quindi evidente che le disposizioni regionali in esame, le
quali peraltro non prevedono una normativa transitoria atta a
regolamentare il passaggio delle (limitate) competenze attribuite
all'alveo regionale e l'esercizio delle stesse nelle more della
costituzione degli Uffici territoriali di protezione civile, violano
la normativa statale interposta di cui all'art. 108, comma 1, lett.
a), e b) del decreto legislativo n. 112 del 1998, e incidono sulle
funzioni di salvaguardia del territorio e della popolazione gia'
attribuite al territorio provinciale, in violazione dell'art. 117,
terzo comma, Cost.
Le norme censurate appaiono oltremodo illegittime avuto riguardo
ed agli interessi salvaguardati dal Servizio nazionale di protezione
civile (art. 1, legge n. 225 del 1992 e s.m.i.), di cui
l'articolazione territoriale entra a far parte.
Ed infatti, la popolazione, anche turistica, non puo' ritenersi
adeguatamente salvaguardata allorche' sul territorio provinciale non
vengano esercitate le attivita' piu' volte richiamate.
Senza dire poi che avuto riguardo a cio' che avviene sul restante
territorio nazionale, emerge una palese disparita' di trattamento
rispetto alla popolazione delle restanti regioni italiane.
P. Q. M.
Si confida che codesta Corte vorra' dichiarare, l'illegittimita'
degli articoli l e 4 della legge regionale Sardegna 20 dicembre 2013
n. 36.
Si allega:
1. Estratto conforme del verbale della seduta del Consiglio dei
Ministri del 28 febbraio 2014;
2. Relazione del Ministro proponente.
Roma, 28 febbraio 2014
Avvocato dello Stato: Stigliano Messuti