Ricorso n. 18 dell'11 aprile 2007 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 aprile 2007, n. 18
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria
l'11 aprile 2007 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(Ed. Str. del 26-4-2007)
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i
cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;
Contro la Regione Lombardia in persona del Presidente della
giunta regionale pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita'
costituzionale degli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 2 del 5
febbraio 2007, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia n. 6 del 5 febbraio 2007 e recante il titolo «Legge quadro
sul prelievo in deroga»;"
La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal
Consiglio dei ministri nella riunione del 5 aprile 2007 (si
depositeranno estratto del verbale e relazione del ministro
proponente).
La legge in esame, «Legge quadro sul prelievo in deroga»,
disciplina l'esercizio delle deroghe attuabili alla ricorrenza delle
condizioni previste dalla normativa comunitaria, la direttiva
79/409/CEE, e nazionale, la legge n. 157 del 1992.
La legge e' censurabile relativamente alle norme di cui agli
articoli 2 e 3. La disciplina regionale prevede, infatti, all'art. 2,
che il consiglio regionale, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna
Selvatica, INFS, o altro istituto faunistico riconosciuto a livello
regionale, quale autorita' abilitata a dichiarare la sussistenza
delle condizioni previste, approvi annualmente con legge, e in
assenza di altre soluzioni soddisfacenti, il piano elaborato dalla
Giunta regionale per il prelievo venatorio in deroga, al fine di
consentire, sia pure in condizioni rigidamente controllate, l'impiego
misurato di esemplari di specie non a rischio, ai sensi dell'art. 9,
paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE, nonche',
all'art. 3, l'analogo piano elaborato al fine di prevenire gravi
danni alle colture agricole, a norma dell'art. 9, paragrafo 1,
lettera a), della medesima direttiva.
1. - Nel diritto comunitario, cosi' come interpretato dalla Corte
di Giustizia, i prelievi in deroga costituiscono, sul piano logico
ancor prima che sul piano normativo, una misura di carattere
eccezionale, da attivarsi solo per far fronte ad esigenze contingenti
e mutevoli, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, secondo
quanto previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE; non e'
legittima quindi la previsione di norme quadro in materia, ne tanto
meno di piani cadenzati.
Gli articoli 2 e 3 della legge, prevedendo che il Consiglio
regionale approvi ogni anno con legge/provvedimento piani per i
prelievi in deroga, indipendentemente dalla verificazione di un danno
concreto, non rispettano il regime delle deroghe. Il carattere di un
atto legislativo necessario e cadenzato e' tale da configurare un
regime di deroga «ordinario», estraneo alla previsione di cui
all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE. Del resto, un mero richiamo
formale alle condizioni della normativa comunitaria non e'
sufficiente a soddisfare le esigenze espresse a livello comunitario,
tendenti a contenere l'esercizio delle deroghe in un ambito ristretto
e legato ad esigenze contingenti e imprevedibili.
Diversamente, la considerazione del provvedimento come non
necessariamente annuale da parte del legislatore regionale avrebbe
potuto comportare una differente terminologia e una piu' chiara
impostazione dell'articolato, omettendo, in quanto non necessari, i
riferimenti a date specifiche e alla frequenza annuale della legge di
approvazione del piano.
Pertanto, dal contrasto della disciplina regionale con la
normativa comunitaria deriva la violazione dell'art. 117, comma 1,
della Costituzione, nonche' della tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema, in specie degli standard minimi e uniformi di tutela
della fauna, di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117,
comma 2, lettera s), della Costituzione.
P. Q. M.
Si chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale
degli articoli 2 e 3 della legge regionale della Lombardia n. 2 del 5
febbraio 2007, con ogni consequenziale statuizione.
Roma, addi' 5 aprile 2007
L'avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo