RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 aprile 2007, n. 18

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria

l'11 aprile 2007 (del Presidente del Consiglio dei ministri)

 

(Ed. Str. del 26-4-2007)

 

Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i
cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

    Contro  la  Regione  Lombardia  in  persona  del Presidente della
giunta regionale pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita'
costituzionale  degli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 2 del 5
febbraio  2007,  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale della Regione
Lombardia  n. 6 del 5 febbraio 2007 e recante il titolo «Legge quadro
sul prelievo in deroga»;"
    La  presentazione  del  presente  ricorso  e'  stata  decisa  dal
Consiglio   dei  ministri  nella  riunione  del  5  aprile  2007  (si
depositeranno   estratto   del   verbale  e  relazione  del  ministro
proponente).
    La  legge  in  esame,  «Legge  quadro  sul  prelievo  in deroga»,
disciplina  l'esercizio delle deroghe attuabili alla ricorrenza delle
condizioni   previste   dalla  normativa  comunitaria,  la  direttiva
79/409/CEE, e nazionale, la legge n. 157 del 1992.
    La  legge  e'  censurabile  relativamente  alle norme di cui agli
articoli 2 e 3. La disciplina regionale prevede, infatti, all'art. 2,
che il consiglio regionale, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna
Selvatica,  INFS,  o altro istituto faunistico riconosciuto a livello
regionale,  quale  autorita'  abilitata  a  dichiarare la sussistenza
delle  condizioni  previste,  approvi  annualmente  con  legge,  e in
assenza  di  altre  soluzioni soddisfacenti, il piano elaborato dalla
Giunta  regionale  per  il  prelievo  venatorio in deroga, al fine di
consentire, sia pure in condizioni rigidamente controllate, l'impiego
misurato  di esemplari di specie non a rischio, ai sensi dell'art. 9,
paragrafo   1,  lettera  c),  della  direttiva  79/409/CEE,  nonche',
all'art. 3,  l'analogo  piano  elaborato  al  fine di prevenire gravi
danni  alle  colture  agricole,  a  norma  dell'art. 9,  paragrafo 1,
lettera a), della medesima direttiva.
    1. - Nel diritto comunitario, cosi' come interpretato dalla Corte
di  Giustizia,  i  prelievi in deroga costituiscono, sul piano logico
ancor  prima  che  sul  piano  normativo,  una  misura  di  carattere
eccezionale, da attivarsi solo per far fronte ad esigenze contingenti
e  mutevoli,  in  assenza  di  altre soluzioni soddisfacenti, secondo
quanto  previsto  dall'art. 9  della  direttiva  79/409/CEE;  non  e'
legittima  quindi  la previsione di norme quadro in materia, ne tanto
meno di piani cadenzati.
    Gli  articoli  2  e  3  della  legge, prevedendo che il Consiglio
regionale  approvi  ogni  anno  con  legge/provvedimento  piani per i
prelievi in deroga, indipendentemente dalla verificazione di un danno
concreto,  non rispettano il regime delle deroghe. Il carattere di un
atto  legislativo  necessario  e  cadenzato e' tale da configurare un
regime  di  deroga  «ordinario»,  estraneo  alla  previsione  di  cui
all'art. 9  della  direttiva  79/409/CEE. Del resto, un mero richiamo
formale   alle   condizioni   della   normativa  comunitaria  non  e'
sufficiente  a soddisfare le esigenze espresse a livello comunitario,
tendenti a contenere l'esercizio delle deroghe in un ambito ristretto
e legato ad esigenze contingenti e imprevedibili.
    Diversamente,   la  considerazione  del  provvedimento  come  non
necessariamente  annuale  da  parte del legislatore regionale avrebbe
potuto  comportare  una  differente  terminologia  e  una piu' chiara
impostazione  dell'articolato,  omettendo, in quanto non necessari, i
riferimenti a date specifiche e alla frequenza annuale della legge di
approvazione del piano.
    Pertanto,   dal  contrasto  della  disciplina  regionale  con  la
normativa  comunitaria  deriva  la violazione dell'art. 117, comma 1,
della    Costituzione,   nonche'   della   tutela   dell'ambiente   e
dell'ecosistema, in specie degli standard minimi e uniformi di tutela
della fauna, di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117,
comma 2, lettera s), della Costituzione.

 

P. Q. M.


    Si  chiede  che  sia  dichiarata  l'illegittimita' costituzionale
degli articoli 2 e 3 della legge regionale della Lombardia n. 2 del 5
febbraio 2007, con ogni consequenziale statuizione.
        Roma, addi' 5 aprile 2007
               L'avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo

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