RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 Febbraio 2005 - 8 Febbraio 2005 , n. 18
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria l'8 febbraio 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 8 del 23-2-2005)

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato,
presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Toscana, in persona del presidente della giunta
pro tempore, per la declaratoria di incostituzionalita' degli artt. 1
e 4 della legge regionale 29 novembre 2004, n. 68, pubblicata nel
B.U.R. n. 48 del 3 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modifiche alla
legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di
Comunita' montane)», giusta delibera del Consiglio dei ministri 28
gennaio 2005.
1. - La legge della regione Toscana 29 novembre 2004 n. 68 detta
alcune modifiche e integrazioni alla legge organica in materia di
comunita' montane n. 82 del 28 dicembre 2000, in particolare
modificandone l'art. 11 e l'art. 14, inserendo l'art. 11-bis e
dettando disposizioni transitorie per la Comunita' montana Area
Lucchese.
2. - Censurabili sotto il profilo della legittimita'
costituzionale appaiono gli artt. 1 e 4 della legge.
2.1. - L'art. 1 inserisce il comma 3-bis nell'art. 11 della legge
n. 82/2000, prevedendo che «In caso di rinnovo, l'organo
rappresentativo puo' essere insediato quando i rappresentanti dei
comuni raggiungono i quattro quinti dei componenti o il valore
inferiore stabilito espressamente dallo statuto comunale tale da
rappresentare la maggioranza dei comuni (...)».
Secondo i principi del T.U. n. 267/2000 (tuttora vigente) e'
mediante lo statuto che l'ente stabilisce le norme fondamentali della
propria organizzazione, nel rispetto dei principi dettati dallo
stesso testo unico: in forza del combinato disposto degli artt. 6,
27, 28, comma 7, e 32, comma 5, la comunita' montana ha una piena
autonomia statutaria, alla stregua di quella dei comuni, ed e'
pertanto sovrana nella determinazione della propria organizzazione,
con la conseguenza che la regione non puo' interferire con detta
potesta' e non puo' imporre norme organizzative in contrasto con i
criteri generali dettati dallo stesso testo unico, in particolare
(per quel che interessa in questa sede) sui parametri numerici per la
composizione dei consigli e per la validita' delle sedute, quali
determinati per i comuni dagli artt. 37 e 38.
La norma censurata finisce per imporre, poi, un quorum per la
composizione dei consigli e per la validita' delle sedute
irragionevolmente superiore a quello previsto dalla normativa statale
di riferimento che va ad incidere in termini negativi sul
funzionamento dell'organo rappresentativo e sulla sua efficienza.
Per vero, le Comunita' montane - espressamente definite
dall'art. 27, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 unioni di comuni, enti
locali - possono qualificarsi come enti (costituzionalmente non
necessari) appartenenti alla categoria degli enti locali, a carattere
associativo intercomunale, costituiti per la valorizzazione delle
zone montane, allo scopo di realizzare particolari forme di
cooperazione fra comuni per l'esercizio delle funzioni proprie e
conferite al fine del migliore perseguimento dell'interesse della
comunita'; pertanto la Regione, se pure ha il potere di disciplinare
la materia, deve sempre rispettare la riserva di legge statale in
materia di ordinamento degli enti locali, ai sensi del citato
art. 117, comma 2, lett. p), della Costituzione.
Peraltro, la regione, incidendo indebitamente nella specifica
competenza statutaria delle comunita' montane ha violato il principio
di equiordinazione di cui all'art. 114 della Costituzione.
Ancora, appaiono violati i principi degli artt. 3 e 97 della
Costituzione, nella misura in cui l'imposizione di parametri numerici
piu' pesanti per la composizione dei consigli e per la validita'
delle sedute nei casi previsti introduce irragionevoli disuguaglianze
fra organismi della stessa natura e funzione e compromette
l'efficienza, efficacia ed operativita' delle loro funzioni.
2.2. - L'art. 4 della l.r. n. 68/2004 detta «Disposizioni
transitorie per la comunita' montana Area Lucchese», prevedendo che
continui ad operare fino all'individuazione del nuovo ambito
territoriale ai sensi dell'art. 2, comma 1, l.r. n. 82/2000.
Con tale disposizione la regione viola l'autonoma capacita' dei
comuni di decidere sull'adesione o meno alla costituenda Comunita'
montana, alla luce dei principi desumibili dalla nuova formulazione
del Titolo V della Costituzione, rispetto ai quali le disposizione
della l.r. n. 82/2000 appaiono non piu' attuali. Per vero, nella
creazione di nuove comunita' montane dovrebbe essere valorizzata in
termini diversi e preminenti la volonta' sovrana dei comuni
interessati sia per la determinazione sulla costituzione dell'ente
sia per la individuazione dei suoi ambiti territoriali, anche
prevedendo nuovi meccanismi di consultazione e concertazione.
Il semplice richiamo ai parametri della l.r. n. 82/2000 non tiene
conto dei rinnovati principi desumibili dal Titolo V della
Costituzione e ne viola, in particolare, gli artt. 114 e 117, comma
2, lett. p).
3. - Quanto sopra eccepito trova conferma ulteriore nell'art. 2
legge n. 131/2003 che, nel disporre la revisione delle disposizioni
in materia di enti locali per adeguarle alla legge di riforma
costituzionale n. 3/2001, riconosce la persistente validita' del
d.lgs. 267/2000.
Si puo', pertanto, concludere nel senso che gli artt. 1 e 4 della
legge regionale impugnata sono adottati in violazione: a) dell'art.
114 della Costituzione, per lesione del principio di equiordinazione
tra Stato, regioni ed enti locali e delle prerogative istituzionali
dello Stato, dei comuni e delle comunita' montane; b) dell'art. 117,
comma 2, lett. p), della Costituzione in quanto non spetta alla
regione ed esula dalla sua competenza legislativa la regolamentazione
della materia regolata dall'art. 27 d.lgs. 267/2000 che rientra,
invece, nella competenza esclusiva dello Stato in materia di organi
di governo e funzioni fondamentali dei comuni, province e citta'
metropolitane.



P. Q. M.
Tanto premesso e' considerato, giusta delibera del Consiglio dei
ministri in data 28 gennaio 2005;
Si chiede che la Corte costituzionale adita voglia dichiarare
l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1 e 4 della legge della
Regione Toscana 29 novembre 2004, n. 82, per violazione degli
artt. 114 e 117 della Costituzione.
Si produrra' copia della delibera del Consiglio dei ministri.
Roma, addi' 29 gennaio 2005
Avvocato dello Stato: Giuseppe Albenzio

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