Ricorso n. 18 dell'8 febbraio 2010 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 febbraio 2010 , n. 18
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'8 febbraio 2010 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 11 del 17-3-2010)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale ha il proprio domicilio in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, nei confronti della Regione Puglia in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge regionale 27 novembre 2009 n. 27, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 191 del 30 novembre 2009, recante «Servizio sanitario regionale - Assunzione e dotazioni organiche» giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 22 gennaio 2010. Con la legge regionale n. 1 del 27 novembre 2009, n. 27, che consta di tre articoli, la Regione Puglia ha dettato norme in materia di assunzioni e dotazioni organiche relative al Servizio sanitario regionale. In particolare tale legge regionale, all'art. 1, comma 1 prevede che, nel rispetto dei limiti di spesa per il personale previsti dall'art. 1, comma 565, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), come modificato dall'art. 3, comma 115, lettere a) e b) della legge n. 244/2007, fermo restando il numero dei dipendenti in servizio, a qualsiasi titolo, alla data del 31 dicembre 2008 presso le aziende sanitarie e gli enti pubblici del servizio sanitario regionale (SSR), i minori costi derivanti dalle cessazioni dal servizio negli anni 2009 e 2010 sono messi a disposizione a livello regionale nella misura del 40 per cento. Il comma successivo demanda alla Giunta regionale di provvedere alla distribuzione delle somme di cui al comma 1 sulla base di specifici fabbisogni correlati a nuove attivita' e/o nuovi servizi. Il terzo comma prevede la destinazione del restante 60 per cento dei minori costi di cui al comma 1 alla copertura del fabbisogno determinato da ciascuna azienda ed ente pubblico del servizio sanitario regionale nel piano annuale delle assunzioni adottato, in conformita' alle norme vigenti, previa approvazione da parte della Giunta regionale. Il comma 4 impone alle aziende ed enti pubblici del SSR di registrare le dotazioni e le relative modificazioni, approvate dalla Giunta regionale, nell'ambito del sistema informativo sanitario regionale, al fine di dare attuazione alla legge in questione. E' avviso del Governo che, con la disposizione in epigrafe, la Regione Puglia abbia travalicato i limiti fissati dalla Costituzione alla propria competenza legislativa, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti M o t iv i 1) Violazione dell'art. 117, terzo comma della Costituzione, in relazione al combinato disposto comma 565 della legge n. 296/2006, e dell'art. 2, commi 71 e 73 della legge n. 191/2010. La disposizione legislativa impugnata non fornisce adeguate garanzie in ordine al rispetto dei limiti fissati alle spese per il personale, rispettivamente dall'art. 1, comma 565 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) per l'anno 2008, e dall'art. 2, commi 71-73, della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010) per l'anno 2010. Tali disposizioni legislative statali stabiliscono che gli enti del servizio sanitario concorrono agli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale non superino il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento per ciascuno degli anni ivi considerati, tra i quali figurano il 2009 ed il 2010. La disposizione di legge impugnata, infatti, prevedendo che i minori costi derivanti dalle cessazioni dal servizio negli anni 2009 e 2010 vengano integralmente impiegati, anche se con modalita' diverse in ambito regionale e a livello di singola azienda, per nuove assunzioni, comporta oneri tali da pregiudicare il contenimento delle spese per il personale, obiettivo avuto di mira dal legislatore statale con le leggi finanziarie 2009 e 2010, cosi' da compromettere la concreta attuazione delle suindicate disposizioni legislative statali. Alla stregua della giurisprudenza di codesta Corte le norme statali che fissano limiti di spesa alle Regioni ed agli enti locali, a condizione che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica e che non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalita' per il perseguimento dei suddetti obiettivi, ed incidano temporaneamente su una complessiva e non trascurabile voce di spesa, possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (cfr., ex plurimis, Corte costituzionale, sentenza n. 94 del 2009). Ne consegue che la violazione di siffatte norme statali ridonda necessariamente nella violazione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione, che attribuisce allo Stato una potesta' legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
P. Q. M Si conclude perche' l'art. 1 della legge n. 27/2009 della Regione Puglia sia dichiarato costituzionalmente illegittimo. Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2010 e dell'allegata relazione del Ministro per i rapporti con le regioni. Roma, addi' 26 gennaio 2010 L'Avvocato dello Stato: Massimo Giannuzzi