RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 febbraio 2010 , n. 18
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria l'8 febbraio  2010  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
(GU n. 11 del 17-3-2010) 
 

    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e
difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso  la  quale
ha il proprio domicilio in Roma alla via dei Portoghesi  n.  12,  nei
confronti della Regione Puglia in persona del Presidente della Giunta
regionale  pro  tempore  per  la  dichiarazione   di   illegittimita'
costituzionale dell'art. 1 della legge regionale 27 novembre 2009  n.
27, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia  n.  191
del  30  novembre  2009,  recante  «Servizio  sanitario  regionale  -
Assunzione e dotazioni organiche» giusta delibera del  Consiglio  dei
ministri in data 22 gennaio 2010. 
    Con la legge regionale n. 1 del 27  novembre  2009,  n.  27,  che
consta di tre articoli, la Regione Puglia ha dettato norme in materia
di assunzioni e dotazioni organiche relative  al  Servizio  sanitario
regionale. 
    In particolare tale legge regionale, all'art. 1, comma 1  prevede
che, nel rispetto dei limiti  di  spesa  per  il  personale  previsti
dall'art. 1, comma 565, della legge n.  296/2006  (legge  finanziaria
2007), come modificato dall'art. 3, comma 115, lettere a) e b)  della
legge n.  244/2007,  fermo  restando  il  numero  dei  dipendenti  in
servizio, a qualsiasi titolo, alla data del 31 dicembre  2008  presso
le aziende sanitarie e  gli  enti  pubblici  del  servizio  sanitario
regionale (SSR),  i  minori  costi  derivanti  dalle  cessazioni  dal
servizio negli anni 2009 e 2010 sono messi a disposizione  a  livello
regionale nella misura del 40 per cento. 
    Il comma successivo demanda alla Giunta regionale  di  provvedere
alla distribuzione delle somme di  cui  al  comma  1  sulla  base  di
specifici fabbisogni correlati a nuove attivita' e/o  nuovi  servizi.
Il terzo comma prevede la destinazione del restante 60 per cento  dei
minori costi  di  cui  al  comma  1  alla  copertura  del  fabbisogno
determinato  da  ciascuna  azienda  ed  ente  pubblico  del  servizio
sanitario regionale nel piano annuale delle assunzioni  adottato,  in
conformita' alle norme vigenti, previa approvazione  da  parte  della
Giunta regionale. 
    Il comma 4 impone alle  aziende  ed  enti  pubblici  del  SSR  di
registrare le dotazioni e le relative modificazioni, approvate  dalla
Giunta  regionale,  nell'ambito  del  sistema  informativo  sanitario
regionale, al fine di dare attuazione alla legge in questione. 
    E' avviso del Governo che, con la disposizione  in  epigrafe,  la
Regione Puglia abbia travalicato i limiti fissati dalla  Costituzione
alla propria competenza legislativa, come si confida di dimostrare in
appresso con l'illustrazione dei seguenti 
 
                             M o t iv i 
 
1) Violazione dell'art.  117,  terzo  comma  della  Costituzione,  in
relazione al combinato disposto comma 565 della legge n. 296/2006,  e
dell'art. 2, commi 71 e 73 della legge n. 191/2010. 
    La  disposizione  legislativa  impugnata  non  fornisce  adeguate
garanzie in ordine al rispetto dei limiti fissati alle spese  per  il
personale, rispettivamente dall'art. 1,  comma  565  della  legge  n.
296/2006 (legge finanziaria 2007) per l'anno  2008,  e  dall'art.  2,
commi 71-73, della legge n. 191/2009  (legge  finanziaria  2010)  per
l'anno 2010. Tali disposizioni legislative statali  stabiliscono  che
gli enti del servizio sanitario concorrono agli obiettivi di  finanza
pubblica adottando misure necessarie a garantire  che  le  spese  del
personale non superino il  corrispondente  ammontare  dell'anno  2004
diminuito dell'1,4 per cento per ciascuno degli anni ivi considerati,
tra i quali figurano il 2009 ed il 2010. 
    La disposizione di legge impugnata,  infatti,  prevedendo  che  i
minori costi derivanti dalle cessazioni dal servizio negli anni  2009
e 2010  vengano  integralmente  impiegati,  anche  se  con  modalita'
diverse in ambito regionale e a livello di singola azienda, per nuove
assunzioni, comporta oneri tali da pregiudicare il contenimento delle
spese per il personale,  obiettivo  avuto  di  mira  dal  legislatore
statale con le leggi finanziarie 2009 e 2010, cosi' da  compromettere
la concreta  attuazione  delle  suindicate  disposizioni  legislative
statali. 
      
    Alla stregua della  giurisprudenza  di  codesta  Corte  le  norme
statali che fissano limiti di spesa alle Regioni ed agli enti locali,
a condizione che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio  della
finanza pubblica e che non prevedano in modo  esaustivo  strumenti  o
modalita' per il perseguimento dei suddetti  obiettivi,  ed  incidano
temporaneamente su una complessiva e non trascurabile voce di  spesa,
possono qualificarsi principi  fondamentali  di  coordinamento  della
finanza pubblica (cfr., ex plurimis, Corte  costituzionale,  sentenza
n. 94 del 2009). 
    Ne consegue che la violazione di siffatte norme  statali  ridonda
necessariamente  nella  violazione  dell'art.  117,  comma  3   della
Costituzione, che attribuisce allo  Stato  una  potesta'  legislativa
concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e  del
sistema tributario. 

        
      
 
                               P. Q. M 
 
    Si conclude perche' l'art. 1 della legge n. 27/2009 della Regione
Puglia sia dichiarato costituzionalmente illegittimo. 
    Si produce  l'estratto  della  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri del 22 gennaio 2010 e dell'allegata relazione  del  Ministro
per i rapporti con le regioni. 
        Roma, addi'  26 gennaio 2010 
 
              L'Avvocato dello Stato: Massimo Giannuzzi 
 

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