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N. 18 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 marzo 2011. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria l'8 marzo 2011 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 16 del 13-4-2011)
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Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui
uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12;
Contro la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente
della Provincia pro tempore per la declaratoria di illegittimita'
costituzionale dell'art. 27, comma 4 della legge provinciale 27
dicembre 2010 n. 27, come da delibera del Consiglio dei Ministri in
data 23 febbraio 2011.
Sul B.U.R. Trentino-Alto Adige 28 dicembre 2010, n. 52 e' stata
pubblicata la Legge Provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e
pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento (legge
finanziaria provinciale 2011)».
Il Presidente del Consiglio ritiene che tale legge sia
censurabile nelle disposizioni contenute nell'art. 27, comma 4;
pertanto propone questione di legittimita' costituzionale ai sensi
dell'art. 127 comma 1 Cost. per i seguenti
Motivi
L'art. 27 comma 4 della L.P. n. 27/2010 cosi' dispone: «Per il
periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2011 e per i due
successivi, nei confronti dei soggetti passivi che versano contributi
agli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito
sulla base di criteri definiti dalla Giunta provinciale, e'
riconosciuta una detrazione dell'IRAP dovuta alla Provincia pari al
90 per cento dell'importo del contributo versato nel corrispondente
periodo di imposta ai predetti enti bilaterali. La predetta
detrazione non puo' in ogni caso comportare, se cumulata con altre
agevolazioni d'aliquota IRAP spettanti nel periodo d'imposta,
un'agevolazione IRAP complessiva superiore a 0,92 punti percentuali
del valore della produzione netta realizzata nel territorio
provinciale. Con provvedimento della Giunta provinciale sono inoltre
individuati gli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno
al reddito che danno diritto alla detrazione d'imposta disciplinata
da questo comma».
Com'e' noto, l'art. 16, comma 3 del d.lgs. n. 446/1997 (recante
«Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali»), cosi'
dispone: «A decorrere dal terzo anno successivo a quello di
emanazione del presente decreto, le regioni hanno facolta' di variare
l'aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo di un punto
percentuale. La variazione puo' essere differenziata per settori di
attivita' e per categorie di soggetti passivi».
Appare quindi evidente come il legislatore nazionale abbia
consentito alle Regioni la sola possibilita' di variare l'aliquota
(nei limiti di un punto percentuale) e non anche quella di introdurre
detrazioni di imposta (come nella fattispecie).
E' vero che con l'art. 2, comma 107 n. 2) lett. c) della legge n.
191/2009 (Finanziaria 2010) e' stato modificato l'art. 73 del d.P.R.
n. 670/1972 (recante «Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige»).
In base al comma 1-bis introdotto con la citata disposizione (in
vigore dal 1° gennaio 2010) «Le province, relativamente ai tributi
erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilita', possono in
ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e
deduzioni purche' nei limiti delle aliquote superiori definite dalla
normativa statale».
Orbene dalla lettura della norma si evince che la possibilita' di
«modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni»
rispetto a tributi erariali, e' subordinata espressamente alla
circostanza che lo Stato (rectius: la legge statale), «ne preved[e]
la possibilita'».
E' cioe' necessario che la nonna statale (che disciplina il
tributo) autorizzi la possibilita' di «modificare aliquote e
prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni»; ma tale ultima
possibilita' non e' prevista per l'IRAP, in quanto il citato art. 16
si limita a stabilire, al comma 3, che le Regioni «hanno facolta' di
variare l'aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo di un punto
percentuale».
Ne' a diverse conclusioni si puo' pervenire per la sola
circostanza che la disposizione censurata prevede, come limite «di
chiusura» il fatto che «La predetta detrazione non puo' in ogni caso
comportare, se cumulata con altre agevolazioni d'aliquota IRAP
spettanti nel periodo d'imposta, un'agevolazione IRAP complessiva
superiore a 0,92 punti percentuali del valore della produzione netta
realizzata nel territorio provinciale».
Cio' in quanto, indipendentemente dall'effetto economico della
prevista detrazione, deve ritenersi esclusa in radice la possibilita'
di incidere sui meccanismi applicativi del tributo diversi dalla mera
variazione dell'aliquota.
La scelta del legislatore nazionale di consentire solo tale
ultima possibilita' alle Regioni, risponde all'evidenza anche ad
esigenze di semplificazione del sistema tributario.
Se puo' ammettersi che un tributo statale possa avere aliquote
differenziate nelle varie regioni, dando luogo a problemi relativi di
applicazione (in ordine al contenuto delle rispettive dichiarazioni
tributarie; ai modelli da utilizzare ecc.), ben altre complicazioni
deriverebbero dalla possibilita' che ciascuna regione intervenga con
specifiche detrazioni, esenzioni o altro.
La scelta della Provincia di Trento sembra fondarsi su una
(insostenibile) interpretazione dell'art. 16, comma 3 del d.lgs. n.
446/1997, nel senso che la variazione massima ivi prevista
dell'aliquota IRAP (dell'1) operi unicamente come limite globale
quantitativo, consentendo cosi', all'interno di tale limite, una
qualsiasi rimodulazione del tributo.
Che quella sopra esposta sia la corretta interpretazione della
norma, e' confermato da quanto espresso al riguardo dalla Corte nella
recente sentenza 15 dicembre 2010, n. 357, relativa ad un analogo
ricorso proposto avverso una L.P. che disponeva una riduzione delle
aliquote IRAP.
In tale decisione, al punto 2.2.3., si legge «Deve invece
ritenersi che la riduzione dell'aliquota speciale dell'IRAP stabilita
dalle disposizioni denunciate sia consentita dalla modifica dell'art.
73 dello statuto d'autonomia, intervenuta a far data dal 1° gennaio
2010. [...]
In particolare, detto comma 1-bis va interpretato nel senso che,
nell'ipotesi in cui il gettito di un tributo erariale sia interamente
devoluto alla Provincia, questa - ove la legge statale le consenta
una qualche manovra sulle aliquote, sulle agevolazioni o sulle
esenzioni («ne prevede la possibilita'») - puo' liberamente («in ogni
caso») modificare aliquote e prevedere agevolazioni, con il solo
limite del rispetto delle "aliquote superiori" fissate dalla legge
statale. In altri termini, la Provincia puo' operare qualsiasi
manovra che possa comportare una riduzione del gettito del tributo,
diminuendo l'aliquota, anche al di sotto dei limiti minimi
eventualmente stabiliti dalla legge statale... ».
In conclusione, la disposizione impugnata, nel prevedere la
possibilita' di concedere una detrazione d'imposta ad una particolare
categoria di contribuenti, nonostante l'art. 16, comma 3 del d.lgs.
n. 446/1997 si limiti a concedere esclusivamente la possibilita' di
una variazione dell'aliquota, eccede la competenza statutaria
provinciale di cui agli articoli 8 e 9 dello Statuto di autonomia e
si pone in contrasto sia con l'art. 73, comma 1-bis dello stesso
Statuto che con l'articolo 16, comma 3 del dlgs. n. 446/97 e
conseguentemente viola l'articolo 117, comma 2, lett. e) della
Costituzione in materia di sistema tributario.
P.Q.M.
Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia
dichiarare costituzionalmente illegittimo e conseguentemente
annullare l'articolo 27 comma 4 della legge provinciale 27 dicembre
2010, n. 27, nelle parti e per i motivi illustrati nel presente
ricorso.
Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:
1. estratto della delibera del Consiglio dei Ministri 23
febbraio 2011.
Roma, addi' 28 febbraio 2011
L'Avvocato dello Stato: De Bellis
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