Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 26 novembre 2012 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
(GU n. 3 del 16.1.2013) 
 
    Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri   (C.F.
…), ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato (C.F. …), presso i cui uffici in Roma, Via  dei
Portoghesi    12,    e'    domiciliato,    fax         pec
  nei  confronti   della   Regione
Sardegna, in persona del Presidente della Giunta  Regionale,  per  la
dichiarazione di  illegittimita'  costituzionale  della  legge  della
Regione Sardegna del 13 settembre 2012, n. 17, pubblicata nel  B.U.R.
n. 41 del 20 settembre 2012, recante "Finanziamento agli enti  locali
per il funzionamento dei centri servizi  per  il  lavoro  (CSL),  dei
centri servizi inserimento lavorativo  (CESIL)  e  delle  Agenzie  di
sviluppo locale e disposizioni varie", nelle disposizioni di  seguito
indicate: 
        art. 1, comma 1 per violazione dell'art. 3, lettera a)  dello
Statuto Speciale della Regione, adottato con legge costituzionale  26
febbraio 1948, n.  3,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
nonche' dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; 
        articolo 2, comma 1 per violazione degli artt.  3,  51  e  97
della Costituzione nonche' i principi  stabiliti  dall'articolo  117,
terzo comma, della Costituzione; 
        art. 2, comma 3 per violazione degli artt. 3, 51 e  97  della
Costituzione, nonche'  del  principio  di  coordinamento  di  finanza
pubblica di cui all'art 117, terzo comma, della Costituzione; 
        art. 2, comma 5 per violazione  dell'art  117,  terzo  comma,
della Costituzione; 
        art. 6, comma 1 per violazione  dell'art  117,  terzo  comma,
della Costituzione e dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione. 
    La legge della Regione Sardegna n. 17/20212, meglio  indicata  in
epigrafe,  approva  il  finanziamento  agli  enti   locali   per   il
funzionamento dei Centri servizi per  il  lavoro  (CSL),  dei  Centri
servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle  Agenzie  di  sviluppo
locale e disposizioni varie. 
    Tale legge, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 16
novembre 2012, come da allegato estratto conforme al processo verbale
della riunione del Consiglio dei Ministri nella data predetta,  viene
impugnata nelle sottoindicate  disposizioni:  art.  1,  comma  1  per
violazione dell'art. 3,  lettera  a)  dello  Statuto  Speciale  della
Regione, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3,  e
successive modificazioni e integrazioni, nonche'  dell'articolo  117,
terzo comma, della Costituzione; articolo 2, comma l  per  violazione
degli artt.  3,  51  e  97  della  Costituzione  nonche'  i  principi
stabiliti dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; art. 2,
comma 3 per violazione degli artt. 3, 51  e  97  della  Costituzione,
nonche' del principio di coordinamento di  finanza  pubblica  di  cui
all'art 117, terzo comma, della Costituzione; art.  2,  comma  5  per
violazione dell'art. 117, terzo comma, della  Costituzione;  art.  6,
comma 1 per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione
e dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione. 
    L'impugnativa viene proposta per i seguenti motivi. 
    Con  la  legge  in  esame  la   Regione   Sardegna   approva   il
Finanziamento agli  enti  locali  per  il  funzionamento  dei  Centri
servizi  per  il  lavoro  (CSL),  dei  Centri   servizi   inserimento
lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale e  disposizioni
varie. 
    La  legge  regionale  e'  censurabile  in  quanto  eccede   dalle
competenze legislative statutarie  di  cui  all'art.  3,  lettera  a)
concernente "ordinamento degli uffici  e  degli  enti  amministrativi
della Regione e stato giuridico ed economico  del  personale",  dello
Statuto Speciale della Regione, adottato con legge costituzionale  26
febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni. 
    Eccede, altresi', dalla  competenza  legislativa  concorrente  in
materia di coordinamento di finanza pubblica, prevista per le Regioni
ordinarie dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, ed  estesa,
ex art.  10  della  legge  costituzionale  n.  3/2001,  alla  Regione
Sardegna quale  forma  di  autonomia  piu'  ampia.  Come  piu'  volte
ribadito dalla Corte Costituzionale,  il  vincolo  del  rispetto  dei
principi statali di coordinamento  della  finanza  pubblica  connessi
agli obiettivi nazionali condizionati anche dagli obblighi comunitari
che grava sulle Regioni ad autonomia ordinaria in base  all'art.  119
della Costituzione, si impone anche alle Regioni a  statuto  speciale
nell'esercizio della propria autonomia finanziaria. 
    In particolare la legge in epigrafe presenta i  seguenti  profili
di illegittimita' costituzionale: 
        1) L'art. 1, comma 1, della legge in esame, nel sostituire il
comma 8 dell'art. 6  della  legge  regionale  n.  16/2011  (Norme  in
materia di organizzazione del personale) cosi' dispone:  "Nelle  more
di una sua riorganizzazione, al fine  di  garantire  l'esercizio  del
servizio pubblico disciplinato dalla legge regionale 5 dicembre 2005,
n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione,  sicurezza  e
qualita' del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per  il
lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio  2003,  n.  9  in
materia di lavoro e servizi dell'impiego), al quale sono  preposti  i
Centri servizi per il lavoro  (CSL),  i  Centri  servizi  inserimento
lavorativo  (CESIL)  e  le  Agenzie  di  sviluppo   locale   di   cui
all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge  regionale  5  marzo
2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), e' autorizzata nell'anno 2012, a
titolo di trasferimento alle competenti  amministrazioni  locali,  la
spesa di euro 12.000.000 a valere  sulle  disponibilita'  recate  dal
fondo regionale per l'occupazione di cui all'UPB S06.06.004". 
    Al riguardo si rappresenta che,  con  sentenza  n.  212/2012,  la
Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima, in quanto lesiva  del
principio di coordinamento di finanza pubblica,  la  disposizione  di
cui all'art. 6,  comma  8,  della  legge  regionale  n.  16/2011  che
disponeva  uno  stanziamento  per  finanziare  la  stipulazione   dei
contratti a tempo  determinato  per  la  prosecuzione  dell'attivita'
lavorativa del personale in servizio presso i Centri servizi  per  il
lavoro, i Centri servizi  inserimento  lavorativo  e  le  agenzie  di
sviluppo locale. Infatti,  secondo  la  Consulta,  tale  disposizione
regionale non richiamava e quindi non teneva conto del limite fissato
dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge n.  78  del  2010  il  quale
stabilisce  che,  a  decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
pubbliche possono avvalersi di personale a tempo  determinato  o  con
convenzioni  o  con  contratti   di   collaborazione   coordinata   e
continuativa solo nel limite del  cinquanta  per  cento  della  spesa
sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. 
    L'attuale formulazione  del  comma  8  dell'art.  6  della  legge
regionale n. 16/2011, cosi' come  introdotta  dalla  disposizione  in
esame,  e'  viziata,  parimenti  alla   suddetta   norma   dichiarata
costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale, in  quanto
anch'essa non  richiama  il  limite  del  50%  della  spesa,  fissato
dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010. Pertanto, la
norma in esame, viola, parimenti a  quella  sostituita  e  dichiarata
illegittima  dalla  Corte  Costituzionale,   i   principi   stabiliti
dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,  nell'ottica  del
coordinamento  della  finanza  pubblica,  cui  la  regione,  pur  nel
rispetto della sua autonomia, non puo' derogare. 
        2)  L'articolo  2,  comma  1,  della  legge  in  esame,   nel
modificare l'art. 3, comma 5, della legge regionale n. 3/2009 proroga
al 30 giugno 2011 il termine (che l'art. 3, comma 5,  fissava  al  18
agosto 2009) per  l'acquisizione  dei  requisiti  che  consentono  ai
lavoratori precari assunti con contratto di lavoro a  termine  o  con
forme  contrattuali  flessibili  o  atipiche,  di  partecipare   alle
procedure di stabilizzazione previste dal Piano  pluriennale  per  il
superamento del precariato di cui all'art. 36 della  legge  regionale
n. 2/2007. 
    La norma in esame, nel prorogare i termini entro i  quali  devono
maturarsi i requisiti che consentono la partecipazione alle procedure
di stabilizzazione, si pone in contrasto con  l'art.  1,  comma  558,
della legge n. 296/2006, il quale stabilisce che "A  decorrere  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, gli enti  di  cui  al
comma 557 fermo restando  il  rispetto  delle  regole  del  patto  di
stabilita'  interno,  possono  procedere,  nei   limiti   dei   posti
disponibili in  organico,  alla  stabilizzazione  del  personale  non
dirigenziale in servizio a tempo  determinato  da  almeno  tre  anni,
anche non continuativi, o che consegua tale requisito  in  virtu'  di
contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre  2006  o
che  sia  stato  in  servizio  per  almeno  tre   anni,   anche   non
continuativi, nel quinquennio  anteriore  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge...". 
    Pertanto la disposizione regionale in esame non  rispettando,  ai
fini della stabilizzazione, i limiti temporali previsti  dalla  norma
statale richiamata, viola i principi di uguaglianza, buon andamento e
imparzialita' di cui agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione nonche'
i  principi  stabiliti  dall'articolo   117,   terzo   comma,   della
Costituzione, nell'ottica del coordinamento della  finanza  pubblica,
cui la regione, pur  nel  rispetto  della  sua  autonomia,  non  puo'
derogare. 
        3)  L'articolo  2,  comma  2,  della  legge  in  esame,   nel
modificare l'articolo 4, comma 1, della legge  regionale  n.  12/2012
(come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge  regionale  n.
13/2012) proroga  al  30  giugno  2011  il  termine  entro  il  quale
ulteriori figure professionali di lavoratori precari  acquisiscono  i
requisiti per partecipare alle procedure di stabilizzazione. 
    Si segnala, preliminarmente, che l'articolo in esame, nella parte
modificata  dall'articolo  2,  comma  1,  della  legge  regionale  n.
13/2012, e' oggetto  di  impugnazione  pendente  dinanzi  alla  Corte
Costituzionale  in  quanto  amplia  la  platea  dei  destinatari   di
inquadramenti  nei  ruoli  regionali   e   comporta,   pertanto,   un
inquadramento riservato di personale in contrasto con  gli  artt.  3,
51, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione. 
    Con l'attuale modifica legislativa,  la  disposizione  regionale,
oltre ad essere censurata per le  stesse  motivazioni  deliberate  in
riferimento all'art. 2, comma 1, della legge  regionale  n.  13/2012,
proroga i termini entro i quali  devono  maturarsi  i  requisiti  che
consentono la partecipazione alle procedure di stabilizzazione  e  si
pone in contrasto con l'art. 1, comma 558, della  legge  n.  296/2006
per i motivi esposti sub 2). 
    Pertanto, la disposizione regionale in esame e'  censurabile  per
le stesse motivazioni dedotte in riferimento al citato art.  2  della
legge regionale n. 13/2012 di seguito riportate: 
        "l'articolo 2 che modifica il comma 1 dell'articolo  4  della
legge regionale n. 12/2012,  amplia  la  platea  dei  destinatari  di
possibili inquadramenti  nei  ruoli  regionali  del  personale.  Tale
disposizione comporta un inquadramento  riservato  di  personale,  in
contrasto con  gli  articoli  3,  51  e  97  della  Costituzione.  Al
riguardo, si fa presente che la Corte Costituzionale con sentenza  n.
205/2006  ha  affermato  che  l'aver  prestato  attivita'   a   tempo
determinato alle dipendenze dell'amministrazione regionale  non  puo'
essere considerato un valido presupposto per una  riserva  di  posti.
Con successiva sentenza n. 235/2010 la stessa Corte Costituzionale ha
ribadito che le stabilizzazioni di personale si pongono in  contrasto
con gli articoli 51 e 97 della Costituzione, nonche'  con  l'articolo
117, comma 3, della Costituzione, nell'ottica del coordinamento della
finanza pubblica". 
    La disposizione regionale in esame, pertanto, non rispettando, ai
fini  della  stabilizzazione,  i  limiti  temporali  previsti   dalla
normativa statale richiamata, e',  altresi',  censurabile  in  quanto
viola il principio  di  coordinamento  di  finanza  pubblica  di  cui
all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, cui  la  regione,  pur
nel rispetto della sua autonomia, non puo' derogare. 
        4) L'art. 2, comma 3, ricomprende tra i  requisiti  utili  ai
fini  della  stabilizzazione  nei  ruoli  regionali  "sia  i  periodi
lavorativi  svolti  attraverso  contratti  di   tirocinio   formativo
retribuito, sia le altre attivita' lavorative eventualmente svolte in
precedenza presso gli enti locali territoriali e le  altre  pubbliche
amministrazioni". 
    Tale disposizione, ricomprendendo tra i requisiti utili  ai  fini
della  stabilizzazione  nei  ruoli  regionali  anche   le   attivita'
derivanti da tirocini formativi ovvero periodi di lavoro prestato  in
amministrazioni   estranee   a   quella   regionale,   comporta    un
inquadramento riservato di personale e pertanto viola i  principi  di
uguaglianza, buon andamento e imparzialita', nonche' il principio del
pubblico concorso di cui agli artt. 3, 51 e  97  della  Costituzione,
nonche' il principio di coordinamento  di  finanza  pubblica  di  cui
all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, cui  la  regione,  pur
nel rispetto della sua autonomia, non puo' derogare. 
        5) L'art. 2,  comma  5,  estende  agli  operatori  di  tutela
ambientale che hanno  prestato  servizio  presso  le  amministrazioni
provinciali l'applicazione  dell'art.  3  della  legge  regionale  n.
13/2012  che  autorizza  la  stipula  dei  contratti  a  termine  del
personale in servizio presso i Centri  servizi  per  il  lavoro  e  i
Centri servizi inserimento lavorativo non rinnovati  dalle  soppresse
province sarde  in  favore  del  medesimo  personale  delle  gestioni
provvisorie. 
    Si segnala, al riguardo, che l'art. 3 della  legge  regionale  n.
13/2012 e'  oggetto  di  impugnazione  pendente  dinanzi  alla  Corte
Costituzionale in quanto si pone in contrasto con l'articolo 9, comma
28,  del  decreto-legge  n.  78/2010,  il  quale  stabilisce  che,  a
decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni  pubbliche   possono
avvalersi di personale a tempo determinato o con  convenzioni  ovvero
con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite
del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno  2009
in  violazione,  pertanto,  del  principio  costituzionale   di   cui
all'articolo 117, comma terzo,  in  materia  di  coordinamento  della
finanza pubblica. 
    Si segnala, altresi', che  con  sentenza  n.  212/2012  la  Corte
Costituzionale  ha  dichiarato  illegittima,  in  quanto  lesiva  del
principio di coordinamento di finanza pubblica,  la  disposizione  di
cui all'art. 6, comma 8, della legge regionale n. 16/2011  (Norme  in
materia  di  organizzazione  e  personale)  la  quale  disponeva  uno
stanziamento per finanziare la stipulazione  dei  contratti  a  tempo
determinato  per  la  prosecuzione  dell'attivita'   lavorativa   del
personale in servizio presso i Centri servizi per il lavoro, i Centri
servizi inserimento lavorativo e le agenzie di sviluppo locale, senza
richiamare il limite fissato dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge
n. 78 del 2010 il quale stabilisce che, a decorrere  dall'anno  2011,
le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale  a  tempo
determinato o con  convenzioni  o  con  contratti  di  collaborazione
coordinata e continuativa, nel limite del 50% della  spesa  sostenuta
per le stesse finalita' nell'anno 2009. 
    La disposizione regionale in esame (art. 2, comma 5)  estende  ad
altri soggetti l'applicazione dell'art. 3 della  legge  regionale  n.
13/2012 e, pertanto, nei confronti della disposizione  in  esame,  si
ripropongono le stesse censure gia' dedotte in riferimento al  citato
art. 3 della legge regionale n. 13/2012 di seguito riportate: 
        "L'articolo 3, comma 1, prolunga  i  termini  di  durata  dei
contratti di lavoro a tempo determinato che non siano stati rinnovati
dalle soppresse province sarde. Il comma 2 estende tali  disposizioni
anche  al  personale  che  aveva  raggiunto  i  36  mesi  di   lavoro
subordinato. 
    Al riguardo si fa presente che  l'instaurazione  di  rapporti  di
lavoro flessibile puo' avvenire solo nel rispetto delle  disposizioni
contenute  nell'articolo  36  del  d.lgs.   n.   165/2001,   le   cui
disposizioni rappresentano principi cui la Regione, pur nel  rispetto
della propria autonomia, non puo' derogare. 
    Tali  disposizioni,  inoltre,  si  pongono   in   contrasto   con
l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010, che  stabilisce
che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono
avvalersi di personale a tempo determinato o con  convenzioni  ovvero
con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite
del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno  2009
nonche'  con  l'articolo  117,  comma  3,   Cost.   in   materia   di
coordinamento della finanza pubblica". 
    La disposizione regionale in esame, pertanto,  nell'estendere  ad
un'ulteriore categoria l'applicazione del disposto di cui all'art.  3
della legge regionale n. 13/2012, e', altresi', censurabile in quanto
viola il principio  di  coordinamento  di  finanza  pubblica  di  cui
all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, cui  la  regione,  pur
nel rispetto della sua autonomia, non puo' derogare. 
        6) L'art. 6, comma l, nell'integrare  l'art.  4  della  legge
regionale n. 37/1995 concernente il funzionamento e l'assegnazione di
personale ai Gruppi consiliari, dopo il comma 1  introduce  il  comma
1-bis il quale dispone che  i  gruppi  consiliari  possono  stipulare
contratti  di  lavoro  autonomo   concernenti   prestazioni   d'opera
intellettuale per oggetti  determinati  di  durata  non  superiore  a
quella della legislatura. 
    La disposizione in esame, nel consentire ai Gruppi consiliari  la
facolta'  di  stipulare   contratti   a   tempo   determinato   senza
quantificazione  numerica  o  di  spesa  si  pone  in  contrasto  con
l'articolo 9, comma  28,  del  decreto-legge  n.  78/2010,  il  quale
stabilisce  che,  a  decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
pubbliche possono avvalersi di personale a tempo  determinato  o  con
convenzioni ovvero  con  contratti  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le  stesse
finalita' nell'anno  2009  e  conseguentemente  viola,  pertanto,  il
principio costituzionale di cui all'articolo  117,  comma  terzo,  in
materia di coordinamento della finanza pubblica, cui la regione,  pur
nel rispetto della sua autonomia, non puo' derogare. 
    La  medesima  disposizione,  inoltre,  non  prevedendo  i   mezzi
finanziari per far fronte alla spesa, viola il principio dell'obbligo
della copertura finanziaria di cui all'art. 81, quarto  comma,  della
Costituzione. 
    Per  le  motivazioni  esposte,  le  disposizioni  sopra  indicate
vengono  impugnate  dinanzi  alla  Corte  Costituzionale,  ai   sensi
dell'art. 127 Cost. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si conclude  pertanto  perche'  sia  dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale della legge della Regione Sardegna 13 settembre  2012,
n. 17, pubblicata nel B.U.R. n. 41 del 20 settembre  2012,  nell'art.
1, comma 1; articolo 2, comma 1; art. 2, comma 2; art.  2,  comma  3;
art. 2, comma 5; art. 6,  comma  1,  per  le  ragioni  e  come  sopra
precisato . 
        Roma, 19 novembre 2012 
 
                 L'Avvocato dello Stato: De Giovanni 

 

Menu

Contenuti